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Ricorso proposto il 7 giugno 2011 - Deutsche Bahn e a. / Commissione

(Causa T-289/11)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Deutsche Bahn AG (Berlino, Germania), DB Mobility Logistics AG (DB ML AG) (Berlino, Germania), DB Energie GmbH (Francoforte sul Meno, Germania), DB Schenker Rail GmbH (Magonza, Germania), DB Schenker Rail Deutschland AG (Magonza, Germania) (rappresentanti: avv.ti W. Deselaers, J. S. Brückner e O. Mross)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di accertamento della Commissione 14 marzo 2011, notificata il 29 marzo 2011;

annullare ogni misura adottata sulla base dell'accertamento condotto in seguito a tale decisione illegittima;

condannare in particolare la Commissione a restituire tutte le copie dei documenti riprodotti nell'ambito dell'accertamento, pena la dichiarazione di nullità da parte del Tribunale della futura decisione della Commissione; e

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le ricorrenti chiedono di dichiarare nulla la decisione della Commissione 14 marzo 2011, C(2011) 1774, casi COMP/39.678 e COMP/39.731, che ha imposto accertamenti, ai sensi dell'art. 20, n. 4, del regolamento (CE) del Consiglio n. 1/2003 1, alla Deutsche Bahn AG, nonché a tutte le persone giuridiche da essa direttamente o indirettamente controllate, a causa di un possibile trattamento di favore, per mezzo di un sistema di sconti sulla fornitura dell'alimentazione di trazione, di società controllate.

A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.

Primo motivo: violazione del diritto fondamentale all'inviolabilità del domicilio per mancanza di una preventiva autorizzazione giudiziaria.

Secondo motivo: violazione del diritto fondamentale ad un ricorso effettivo per mancanza di un preventivo esame giudiziale della decisione di accertamento sotto il profilo sostanziale e giuridico.

Terzo motivo: violazione dei diritti della difesa, dovuta ad una descrizione estremamente ampia ed imprecisa dell'oggetto dell'accertamento ("fishing expedition").

Quarto motivo: violazione del principio di proporzionalità. La decisione di accertamento sarebbe sproporzionata, poiché il sistema di sconti sull'alimentazione di trazione sarebbe stato praticato da anni dalle ricorrenti in modo trasparente e sarebbe stato più volte esaminato da autorità ed organi giurisdizionali tedeschi e giudicato conforme alla normativa antitrust, e poiché alla questione se il sistema di sconti sia "oggettivamente giustificato", decisiva dal punto di vista della Commissione, avrebbe potuto essere data risposta per mezzo dello strumento meno gravoso di una richiesta di informazioni.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU 2003 L 1, pag. 1).