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Impugnazione proposta il 22 novembre 2010 dalla Stichting Al-Aqsa avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 9 settembre 2010, causa T-348/07, Al-Aqsa / Consiglio

(Causa C-539/10P)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Stichting Al-Aqsa (rappresentanti: A.M. van Eik e M.J.G. Uiterwaal, advocaten)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Regno dei Paesi Bassi, Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

Annullare la sentenza del Tribunale 9 settembre 2010, causa T-348/07, nella parte relativa ai motivi e argomenti della ricorrente diretti contro la motivazione della sentenza in parola e, pronunciandosi nuovamente, accogliere quanto richiesto in primo grado riformando la motivazione della sentenza impugnata;

Condannare il Consiglio dell'Unione europea alle spese dei procedimenti in entrambi i gradi.

Motivi e principali argomenti

1.    Nella sua sentenza del 9 settembre 2010, causa T-348/07, il Tribunale ha ritenuto che, considerata la Sanctieregeling [Sanctieregeling terrorisme 2003 (decreto recante sanzioni in materia di terrorismo; in prosieguo: la "Sanctieregeling")], sulla quale si basa l'inserimento della ricorrente nell'elenco, tenuto altresì conto di una sentenza cautelare, ciò non costituisse una base sufficiente ai fini del mantenimento della ricorrente nell'elenco. La ricorrente (in prosieguo: anche la "Al-Aqsa") condivide questa osservazione del Tribunale.

2.    Nella sua sentenza il Tribunale si è tuttavia espresso nel senso che i motivi di ricorso della ricorrente vengano dichiarati infondati. Il Tribunale ha infatti sostenuto che la Sanctieregeling, unitamente alla sentenza cautelare, può essere considerata come la decisione di un'autorità nazionale competente che soddisfa i requisiti ex art. 1, n. 4, della PC [posizione comune 2001/931]. Inoltre, il Tribunale ha ritenuto che può essere stabilita la "consapevolezza" della Al-Aqsa ai sensi dell'art. 1, n. 3, sub k) della PC e come richiesto in forza dell'art. 1, n. 4 del regolamento n. 2580/2001 1.

3.    La ricorrente non può condividere siffatte posizioni e pertanto le impugna con il presente procedimento. Sulla base dei suoi motivi la ricorrente dettaglia la sua conclusione per la ricevibilità dell'impugnazione.

4.    I motivi dedotti dalla ricorrente possono essere sintetizzati nel modo seguente. Innanzitutto il Tribunale avrebbe oltrepassato le proprie prerogative di controllo, dal momento che ha esso stesso stabilito quale elemento probatorio debba essére considerato come una decisione ai sensi dell'art. 1, n. 4, della PC (censura 1).

5.    Il Tribunale ha inoltre a torto giudicato che la Sanctieregeling possa essere considerata unitamente alla sentenza cautelare come una decisione ai sensi dell'art. 1, n. 4, della PC (censura 2).

6.    Infine, il Tribunale avrebbe oltrepassato le proprie prerogative di controllo, dal momento che ha esso stesso interpretato la sentenza cautelare, e comunque è incorso in un manifesto errore di valutazione in tale interpretazione (censura 3).

7.    La Al-Aqsa ha concluso che il suo atto introduttivo del giudizio deve essere dichiarato fondato e le decisioni controverse devono essere annullate riformando le motivazioni alla base della sentenza impugnata.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo (GU L 344, pag. 70).