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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesfinanzhof (Germania) il 21 dicembre 2016 – Finanzamt Göppingen / Erich Wirtl

(Causa C-661/16)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesfinanzhof

Parti

Ricorrente: Finanzamt Göppingen

Convenuto: Erich Wirtl

Questioni pregiudiziali

Se, in base alla sentenza della Corte del 13 marzo 2014, nella causa FIRIN, C-107/131 , la detrazione sulla base di un acconto sia esclusa quando la realizzazione del fatto generatore dell’imposta è, al momento del versamento dell’acconto, incerta. Se tale incertezza debba essere valutata alla luce della situazione oggettiva o dal punto di vista del soggetto che ha versato l’acconto.

Se la sentenza della Corte nella causa FIRIN debba essere interpretata nel senso che, in base al diritto dell’Unione, una rettifica della detrazione compiuta dal soggetto che ha versato l’acconto sulla base della sua fattura redatta ai fini del pagamento di un acconto concernente la cessione di beni, non presuppone – nei casi in cui la cessione di cui trattasi non è alla fine stata effettuata il rimborso dell’acconto versato.

In caso di risposta affermativa alla questione che precede: se l’articolo 186 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (la «direttiva IVA»)2 , che permette agli Stati membri di determinare le modalità di applicazione della rettifica a norma dell’articolo 185 della direttiva succitata, autorizzi lo Stato membro Repubblica federale di Germania a prevedere, nella sua normativa nazionale, che solo con la restituzione dell’acconto si verifica una riduzione della base imponibile dell’imposta e si rende quindi necessaria una rettifica, contestuale e alle medesime condizioni, dell’imposta sulla cifra d’affari dovuta e della detrazione.

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1 ECLI:EU:C:2014:151.

2 GU L 347, pag. 1.