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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Arbeitsgericht München (Germania) il 28 marzo 2011 - Johann Odar / Baxter Deutschland GmbH

(Causa C-152/11)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Arbeitsgericht München

Parti

Ricorrente: Johann Odar

Resistente: Baxter Deutschland GmbH

Questioni pregiudiziali

Se una disposizione nazionale che prevede l'ammissibilità di una disparità di trattamento in ragione dell'età nel caso in cui le parti aziendali, nell'ambito di un regime aziendale di previdenza sociale, abbiano escluso dal beneficio delle prestazioni dovute in base al piano sociale i dipendenti garantiti sotto il profilo economico, in quanto questi, eventualmente dopo aver percepito un sussidio di disoccupazione, hanno diritto alla pensione, sia contraria al divieto di discriminazione in base all'età sancito dagli artt. 1 e 16 della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000, 2000/78/CE 1, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, o se una siffatta disparità di trattamento sia giustificata ai sensi dell'art. 6, n. 3, secondo periodo, lett. a), della direttiva 2000/78/CE.

Se una disposizione nazionale che prevede l'ammissibilità di una disparità di trattamento in ragione dell'età nel caso in cui le parti aziendali, nell'ambito di un regime aziendale di previdenza sociale, abbiano escluso dal beneficio delle prestazioni dovute in base al piano sociale i dipendenti garantiti sotto il profilo economico, in quanto questi, eventualmente dopo aver percepito un sussidio di disoccupazione, hanno diritto alla pensione, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione di un handicap ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE.

Se una disposizione contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di collaboratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze aziendali, si proceda ad un calcolo alternativo dell'indennità di liquidazione sulla base della prima data utile per il pensionamento, e preveda inoltre che, rispetto al metodo di calcolo regolare - il quale fa riferimento, segnatamente, alla durata dell'anzianità di servizio - debba essere versata l'indennità di importo inferiore, tuttavia in ogni caso non inferiore alla metà dell'indennità regolare, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione dell'età ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE, o se una siffatta disparità di trattamento sia giustificata ai sensi dell'art. 6, n. 1, secondo periodo, lett. a), della direttiva 2000/78/CE.

Se una disposizione contenuta in un regime aziendale di previdenza sociale, la quale preveda che, nel caso di collaboratori di età superiore ai 54 anni licenziati per esigenze aziendali, si proceda ad un calcolo alternativo dell'indennità di liquidazione sulla base della prima data utile per il pensionamento; e preveda inoltre che, rispetto al metodo di calcolo regolare -, il quale fa riferimento, segnatamente, alla durata dell'anzianità di servizio - debba essere versata l'indennità di importo inferiore, in ogni caso non inferiore alla metà dell'indennità regolare, e che, nel caso del metodo alternativo di calcolo, venga fatto riferimento ad una pensione di vecchiaia versata in forza di un handicap, sia contraria al divieto di discriminazione in ragione di un handicap ai sensi degli artt. 1 e 16 della direttiva 2000/78/CE.

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1 - GU L 303, pag. 16.