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Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013 – Commissione europea / Repubblica di Slovenia

(Causa C-627/10)1

(Inadempimento di uno Stato – Trasporto – Direttiva 91/440/CEE – Sviluppo delle ferrovie comunitarie – Direttiva 2001/14/CE – Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria – Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II della direttiva 91/440 – Articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14 – Gestore dell’infrastruttura – Partecipazione alla programmazione dell’orario di servizio – Gestione del traffico – Articolo 6, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2001/14 – Assenza di misure volte ad incentivare i gestori dell’infrastruttura a ridurre i costi di fornitura dell’infrastruttura ed il livello dei diritti di accesso – Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1, della direttiva 2001/14 – Costo direttamente legato alla prestazione del servizio – Articolo 11 della direttiva 2001/14 – Sistema di prestazioni)

Lingua processuale: lo sloveno

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: H. Støvlbæk, D. Kukovec e M. Žebre, agenti)

Convenuta: Repubblica di Slovenia (rappresentanti: N. Pintar Gosenca, A. Vran e V. Kampoš, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ceca (rappresentanti: M. Smolek e T. Müller, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Centeno Huerta, agente)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Mancata adozione, entro il termine previsto, di tutte le disposizioni necessarie per conformarsi all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GU L 237, pag. 25), come modificata, nonché agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, 11, 14, paragrafo 2, e 30, paragrafo 1, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GU L 75, pag. 29)

Dispositivo

Non avendo adottato le misure necessarie per conformarsi:

all’articolo 6, paragrafo 3, e all’allegato II della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, come modificata dalla direttiva 2004/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché all’articolo 14, paragrafo 2, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e

agli articoli 6, paragrafi da 2 a 5, 7, paragrafo 3, 8, paragrafo 1, nonché 11 della direttiva 2001/14, come modificata dalla direttiva 2004/49,

la Repubblica di Slovenia è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi di tali disposizioni.

Il ricorso è respinto quanto al resto.

La Commissione europea, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica ceca ed il Regno di Spagna sopporteranno le proprie spese.

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1 GU C 103 del 2.4.2011.