Language of document : ECLI:EU:C:2013:462

Causa C‑412/11

Commissione europea

contro

Granducato di Lussemburgo

«Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 6, paragrafo 3, e allegato II — Direttiva 2001/14/CE — Articolo 14, paragrafo 2 — Indipendenza dell’organismo cui è affidato l’esercizio delle funzioni essenziali»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’11 luglio 2013

1.        Ricorso per inadempimento — Esame della fondatezza da parte della Corte — Situazione da prendere in considerazione — Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato

(Art. 258 TFUE)

2.        Trasporti — Politica comune — Sviluppo delle ferrovie comunitarie — Separazione tra la gestione dell’infrastruttura e l’attività di trasporto — Funzioni essenziali che devono essere affidate ad un organismo indipendente — Nozione — Adozione di misure di ripristino delle condizioni normali della circolazione in caso di perturbazione del traffico o di pericolo — Esclusione — Nuova assegnazione di linee ferroviarie — Inclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/14, artt. 14, § 2, e 29; direttiva del Consiglio 91/440, art. 6, § 3, e allegato II)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 30)

2.        Le misure necessarie per ristabilire le condizioni normali della circolazione adottate in virtù dell’articolo 29 della direttiva 2001/14, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, compresa la soppressione di linee ferroviarie, non possono essere considerate come riguardanti direttamente la funzione essenziale di assegnazione delle linee ferroviarie ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, della medesima direttiva, funzione che deve essere affidata ad un organismo di ripartizione indipendente. Si tratta piuttosto di misure puntuali che devono essere adottate in caso di urgenza per far fronte ad una situazione particolare e garantire che i diritti alla capacità in forma di linee ferroviarie possano essere effettivamente esercitati da parte del beneficiario, conformemente all’orario di servizio. Di conseguenza, l’adozione di misure siffatte rientra nella gestione del traffico e non è assoggettata al requisito di indipendenza, per cui ad un gestore dell’infrastruttura che sia anche un’impresa ferroviaria possono essere affidate tali funzioni.

Tuttavia, sebbene la soppressione di linee ferroviarie in caso di perturbazione del traffico non sia considerata come funzione essenziale, la riassegnazione delle medesime, dal canto suo, dev’essere considerata come facente parte delle funzioni essenziali che possono essere esercitate soltanto da un gestore indipendente o da un organismo preposto all’assegnazione della capacità, dal momento che, diversamente dalla gestione del traffico che non implica l’adozione di decisioni ai sensi dell’allegato II della direttiva 91/440, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, la riassegnazione di linee ferroviarie comporta l’adozione di decisioni relative all’assegnazione delle linee ferroviarie.

(v. punti 34, 36‑38)