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Impugnazione proposta il 24 marzo 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 1° febbraio 2017 nella causa T-479/14, Kendrion / Unione europea

(Causa C-150/17 P)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram e E  Beysen, agenti)

Altre parti nel procedimento: Kendrion NV, Commissione europea

Conclusioni

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;

respingere la domanda in primo grado della Kendrion di risarcimento dell’asserito danno materiale subito o, in ulteriore subordine, ridurre l’importo del risarcimento in parola a EUR 175 709,87;

condannare la Kendrion alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente deduce tre motivi.

1.    Primo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso di causalità, in quanto il Tribunale ha dichiarato che la violazione del termine ragionevole di giudizio ha configurato la causa determinante dell’asserito danno materiale, consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria, mentre, ai sensi di una giurisprudenza costante, la causa determinante del pagamento di siffatte spese è la scelta di un’impresa di non pagare l’ammenda in pendenza del procedimento dinanzi al giudice dell’Unione.

2.    Secondo motivo, vertente su un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di danno, in quanto il Tribunale ha rifiutato di applicare all’asserito danno materiale derivante dal pagamento delle spese di garanzia bancaria la stessa condizione da esso formulata per l’asserito danno derivante dal pagamento di interessi sull’ammontare dell’ammenda, segnatamente che la ricorrente in primo grado doveva dimostrare che l’onere finanziario connesso a quest’ultimo pagamento era superiore al vantaggio da essa goduto grazie al mancato pagamento dell’ammenda.

3.    Terzo motivo, vertente su un errore di diritto nella determinazione del periodo in cui si è prodotto l’asserito danno materiale e su un errore di motivazione in quanto il Tribunale, senza spiegarne il motivo, ha dichiarato che il periodo in cui si è prodotto l’asserito danno materiale consistente nel pagamento delle spese di garanzia bancaria poteva essere diverso dal periodo in cui il Tribunale aveva situato l’atto illecito che si afferma avere causato tale danno.

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