Language of document :

Comunicazione sulla GU

 

Ricorso di STICHTING AL-AQSA contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, proposto il 19 settembre 2003

(Causa T-327/03)

    Lingua processuale: l'inglese

Il 19 settembre 2003, la STICHTING AL-AQSA, con sede in Heerlen (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti Victor Koppe e Laura Janssen, ha proposto, dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee, un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

--annullare parzialmente, sulla base dell'art. 230 del Trattato CE, la decisione del Consiglio 27 giugno 2003, 2003/480/CE, e/o la decisione del Consiglio 12 settembre 2003, 2003/646/CE, che attua l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2580/2001 relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo, e in particolare;

--annullare l'art. 1, parte 2, punto 22, che recita: "Stichting Al Aqsa (pseudonimo Stichting Al Aqsa Nederland, pseudonimo Al Aqsa Nederland)"

--dichiarare inapplicabile, sulla base dell'art. 241 del Trattato CE, il regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo.

--condannare le parti convenute alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente è stata inclusa dalle decisioni impugnate nella lista di persone i cui beni sono stati bloccati in applicazione del regolamento (CE) del Consiglio 27 dicembre 2001, n. 2580, relativo a misure restrittive specifiche, contro determinate persone e entità, destinate a combattere il terrorismo1. A sostegno del suo ricorso la ricorrente invoca anzitutto presunte violazioni delle forme sostanziali, in particolare l'asserita mancanza di qualsiasi motivazione nelle decisioni impugnate e la presunta violazione del suo diritto di essere sentita prima dell'adozione della decisione impugnata. Inoltre la ricorrente afferma che le decisioni impugnate hanno violato il regolamento 2580/2001, nonché la posizione comune 2001/931/PESC2, a cui rinvia l'art. 2, n. 3, del regolamento 2580/2001, in quanto, contrariamente a quanto disposto in tali norme, non è stata adottata nei confronti della ricorrente da parte di un'autorità competente una decisione relativa all'avvio di indagini o all'incriminazione per un atto terroristico, basata su prove o indizi seri e affidabili. La ricorrente invoca altresì presunte violazione dei principi generali di diritto comunitario, in particolare dei principi di proporzionalità, del diritto a un giusto processo, del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla libertà di espressione e di associazione e del diritto di proprietà. Infine, la ricorrente afferma che la decisione impugnata viola la libertà di circolazione dei capitali tutelata dall'art. 56 del Trattato CE.

____________

1 - GU L 344 del 28 dicembre 2001, pag. 70-75.

2 - GU L 344 del 28 dicembre 2001, pag. 93-94.