Language of document :

Impugnazione proposta il 13 novembre 2015 da Alexios Anagnostakis avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 30 settembre 2015, nella causa T-450/12, Anagnostakis / Commissione

(Causa C-589/15 P)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Alexios Anagnostakis (rappresentante: A. Anagnostakis, dikigoros)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni

annullare integralmente la sentenza emessa nella causa T-450/12 sul ricorso proposto l’11 ottobre 2012 contro la Commissione europea per l’annullamento della misura di quest’ultima, a data 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un’Europa della solidarietà»;

dare seguito al ricorso;

annullare la decisione della Commissione europea, del 6 settembre 2012, recante rigetto della domanda di registrazione dell’iniziativa dei cittadini europei «Un milione di firme per un’Europa della solidarietà»;

ingiungere alla Commissione di registrare debitamente detta iniziativa e disporre ogni altra misura giuridica necessaria;

condannare la Commissione alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Vizi nel procedimento dinanzi al Tribunale

La sentenza impugnata non tiene alcun conto, nella valutazione del ricorso in esame, del fatto che la proposta di iniziativa dei cittadini europei (ICE) riguardasse esclusivamente la parte del debito pubblico considerata «odiosa».

Nella motivazione della sentenza impugnata erroneamente si assume che la proposta riguardasse l’intero debito pubblico, senza altra distinzione o presupposto.

Sotto tale profilo, la sentenza impugnata non inquadra correttamente la materia del contendere.

La sentenza è stata resa fraintendendo il contenuto del ricorso e delle istanze.

Violazione, da parte del Tribunale, del diritto dell’Unione, errata interpretazione e applicazione dei Trattati e della normativa europea

A) Erroneamente interpretando e applicando il diritto dell’Unione, la sentenza impugnata ha dichiarato che il disposto degli articoli 122 TFUE e 136 TFUE, evocati nel ricorso, non costituisce «una base giuridica adeguata per un’eventuale assistenza finanziaria dell’Unione attraverso l’istituzione di un meccanismo di finanziamento a favore degli Stati membri che si trov[i]no o risch[i]no di trovarsi coinvolti in gravi problemi finanziari».

Ai sensi dell’articolo 136 TFUE, come modificato dalla decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE1 , del 25 marzo 2011, e degli articoli 4, paragrafo 1, TFUE e 5, paragrafo 2, TFUE, gli Stati membri la cui moneta è l’euro hanno piena facoltà di accordarsi tra loro per istituire un meccanismo di stabilità e di assistenza finanziaria. La Commissione ha particolare competenza attributiva e libertà di proporre l’istituzione di un tale meccanismo, ai sensi dell’articolo 352 TFUE, come azione necessaria per realizzare uno degli obiettivi di cui ai Trattati, ovvero per la stabilità della zona euro.

B) Erroneamente interpretando e applicando i Trattati e il diritto dell’Unione, la sentenza impugnata ha dichiarato che nulla permette di concludere né è in alcun modo dimostrato che l’adozione del principio dello stato di necessità «avrebbe come scopo di rafforzare il coordinamento della disciplina di bilancio o rientrerebbe tra gli orientamenti di politica economica che il Consiglio è autorizzato ad elaborare per il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria».

Al contrario, a interpretare e applicare correttamente, la misura auspicata – l’annullamento di un debito odioso – serve esclusivamente a rafforzare la disciplina di bilancio degli Stati membri e ad assicurare il buon funzionamento dell’unione economica e monetaria (articolo 136, paragrafo 1, TFUE).

C) Erroneamente interpretando e applicando i Trattati e il diritto dell’Unione, la sentenza impugnata ha escluso che l’articolo 122 TFUE possa costituire una base giuridica adeguata per l’adozione nella legislazione dell’Unione del principio dello stato di necessità.

Ai sensi dell’articolo 352 TFUE, la Commissione può fare proposte al Consiglio perché assicuri la solidarietà tra gli Stati membri ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 1, TFUE o conceda l’assistenza finanziaria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 2, TFUE, allo Stato membro che si trovi in gravi difficoltà che sfuggono al suo controllo.

D) Erroneamente interpretando e applicando i Trattati e il diritto dell’Unione, la sentenza impugnata ha dichiarato che si deve concludere che la Commissione ha rispettato l’obbligo di motivazione, nell’adottare la decisione impugnata, quanto al  rigetto della domanda di registrazione e della proposta di ICE. I motivi del rigetto esposti nella misura contestata sono insufficienti ed errati, in violazione dell’obbligo di adeguata motivazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento n. 211/2011.

E) Erroneamente interpretando e applicando il diritto dell’Unione, la sentenza impugnata ha dichiarato che, quand’anche esista una norma di diritto internazionale che sancisce un principio dello stato di necessità, la sola esistenza di un siffatto principio di diritto internazionale non sarebbe comunque sufficiente per fondare un’iniziativa legislativa da parte della Commissione. Il diritto internazionale e i suoi principi sono fonti del diritto dell’Unione europea. Come tali sono direttamente incorporati e applicati nel diritto dell’Unione, senza meno. La Commissione può proporre l’applicazione di tali principi di rango superiore anche senza una specifica disposizione nei Trattati, se ritenesse che manchi.

F) Erroneamente interpretando e applicando il diritto, la sentenza impugnata ha condannato il ricorrente alle spese di giudizio della Commissione. Se fosse stato valutato correttamente, alla luce di quanto esposto innanzi, il ricorso sarebbe stato accolto e le spese corrispondenti sarebbero state addebitate alla Commissione.

____________

1 GU L 91, pag. 1.