Ricorso proposto il 21 agosto 2017 – Commissione europea / Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
(Causa C-503/17)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: F. Tomat, J. Tomkin, agenti)
Convenuto: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che la Corte voglia:
dichiarare che, consentendo l’uso di carburante marcato al fine di rifornire imbarcazioni private da diporto, il Regno Unito ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della direttiva 95/60/CE1 ;
condannare il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alle spese.
Motivi e principali argomenti
La Commissione ritiene che consentire la vendita di carburante marcato per la propulsione di imbarcazioni private da diporto sia fondamentalmente incompatibile con la direttiva 95/60/EC (in prosieguo: la «direttiva sulla marcatura fiscale»). L’obbligo di marcare il carburante che è stato assoggettato ad un’aliquota di accisa ridotta è diretto specificatamente ad assicurare che tali carburanti siano facilmente distinguibili dal carburante rispetto al quale è stata pagata l’accisa in misura integrale. Tuttavia, la misura nazionale comporta che qualora il carburante marcato si trovi in un serbatoio di un’imbarcazione privata da diporto che è stata rifornita nel Regno Unito, non è possibile determinare tramite il riferimento alla marcatura, se il carburante utilizzato sia stato assoggettato a un’aliquota di accisa in misura integrale o ridotta.
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1 Direttiva 95/60/CE del Consiglio, del 27 novembre 1995, sulla marcatura fiscale dei gasoli e del petrolio lampante (GU 1995, L 291, pag. 46).