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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresný súd Bratislava II (Slovacchia) il 22 agosto 2017 – Procedimento penale a carico di ML

(Causa C-510/17)

Lingua processuale: lo slovacco

Giudice del rinvio

Okresný súd Bratislava II

Imputato nel procedimento principale

ML

Questioni pregiudiziali

Se sia conforme all’articolo 4 della direttiva 2012/13/UE 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all’informazione nei procedimenti penali (in prosieguo: la «direttiva 2012/13/UE»), all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE, al diritto alla libertà e alla sicurezza di cui all’articolo 6 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), ai diritti della difesa di cui all’articolo 48, paragrafo 2, della Carta nonché al diritto ad un equo processo di cui all’articolo 47 della Carta la circostanza che le autorità nazionali non comunichino in forma scritta alla persona arrestata, durante il periodo di detenzione, tutte (ovvero completamente) le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE (in particolare, il diritto di accesso alla documentazione relativa all’indagine) né consentano di impugnare una tale omissione di informazioni ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 2012/13/UE. In caso di risposta negativa a tale questione, se tale violazione del diritto dell’Unione europea influisca, in qualsivoglia fase del procedimento penale, sulla legittimità della privazione della libertà personale mediante arresto e custodia cautelare, oltre che sulla legittimità del mantenimento in detenzione, tenuto conto dell'articolo 6 della Carta e dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Se, ai fini di una risposta alle precedenti questioni, rilevi il fatto che alla persona arrestata sia stato imputato un reato grave, per il quale la normativa nazionale prevede una pena detentiva della durata minima di 15 anni.

Se sia conforme all’articolo 4 della decisione quadro 2004/757/GAI 2 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti, al principio di leale cooperazione di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sull'Unione europea e all’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, agli articoli 82 e 83 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, al diritto ad un equo processo sancito all’articolo 47 della Carta, al principio della proporzionalità delle pene sancito all'articolo 49, paragrafo 3, della Carta nonché ai principi di proporzionalità, di unità, di efficacia e di prevalenza del diritto dell’Unione una disposizione nazionale, come l’articolo 172, paragrafo 3, del codice penale slovacco, che sanziona il traffico illecito di stupefacenti, la quale non consente al giudice di infliggere una pena detentiva di durata inferiore a 15 anni, senza possibilità di tener conto del principio d’individualità delle pene. Se, ai fini di una risposta a tale questione, rilevi il fatto che il traffico illecito di stupefacenti non sia stato commesso da un’organizzazione criminale ai sensi del diritto dell’Unione europea. Se la nozione di organizzazione criminale ai sensi delle disposizioni dell’articolo 1 della decisione quadro 2008/841/GAI 3 del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata, abbia portata autonoma alla luce della costante giurisprudenza della Corte di giustizia sulle condizioni per l’applicazione uniforme del diritto dell’Unione.

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1 GU 2012, L 142, pag. 1.

2 GU 2004, L 335, pag. 8.

3 GU 2008, L 300, pag. 42.