Language of document : ECLI:EU:C:2012:687

Causa C‑286/12

Commissione europea

contro

Ungheria

«Inadempimento di uno Stato — Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78/CE — Articoli 2 e 6, paragrafo 1 — Regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale dei giudici, dei procuratori e dei notai che abbiano compiuto 62 anni di età — Finalità legittime che giustificano una disparità di trattamento con i lavoratori di età inferiore a 62 anni — Proporzionalità della durata del periodo transitorio»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 novembre 2012

1.        Ricorso per inadempimento — Oggetto della lite — Determinazione in base al parere motivato — 14122 / Termine impartito allo Stato membro — Sentenza di un giudice di tale Stato membro che annulla retroattivamente disposizioni cui si riferisce il ricorso — Sentenza successiva alla scadenza del termine — Ricorso non privo d’oggetto

(Art. 258 TFUE)

2.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede, per talune professioni, il collocamento a riposo d’ufficio all’età di 62 anni — Finalità di uniformazione dei limiti di età per la cessazione obbligatoria dell’attività — Finalità di introdurre una ripartizione più equilibrata delle fasce di età — Misure nazionali né appropriate né necessarie con riferimento a tali finalità — Assenza di giustificazione

(Direttiva del Consiglio 2000/78, artt. 2 e 6, § 1)

3.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Normativa nazionale che prevede, per talune professioni, il collocamento a riposo d’ufficio all’età di 62 anni — Assenza di precisazione quanto alla finalità di detta normativa — Assenza di incidenza sulla giustificazione di detta misura

(Direttiva del Consiglio 2000/78)

1.        Un ricorso per inadempimento non può essere considerato privo di oggetto quando, successivamente alla scadenza del termine impartito dalla Commissione per consentire allo Stato membro interessato di conformarsi al parere motivato, le disposizioni nazionali, che la Commissione considera essere all’origine dell’inadempimento di tale Stato membro, sono state annullate giudizialmente con effetto retroattivo.

Infatti, la data che la Corte deve tenere in considerazione per valutare l’esistenza dell’inadempimento contestato è quella della scadenza di detto termine. La retroattività della sentenza di annullamento non può far venir meno l’oggetto del ricorso se tale annullamento deriva da un avvenimento sopravvenuto successivamente a tale data e che, per tale ragione, non può essere preso in considerazione.

(v. punti 43,45)

2.        Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 2 e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, uno Stato membro che adotti un regime nazionale che impone la cessazione dell’attività professionale di giudici, procuratori e notai che abbiano compiuto 62 anni di età, il quale comporta una disparità di trattamento in ragione dell’età, non giustificata.

Infatti, una tale normativa introduce una disparità di trattamento tra le persone che esercitano tali professioni e che hanno compiuto 62 anni di età e le persone più giovani che esercitano le medesime professioni poiché le prime, a causa della loro età, sono costrette a cessare il servizio ex lege.

Inoltre, detta discriminazione non è giustificata in quanto una tale normativa non costituisce un mezzo appropriato e necessario per raggiungere le sue finalità legittime.

Infatti, la sua finalità di uniformazione, nell’ambito delle professioni rientranti nel pubblico impiego, dei limiti di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, può costituire una finalità legittima. Tuttavia, disposizioni come quelle in questione, che hanno abbassato bruscamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate, non sono necessarie per realizzare detta finalità.

Parimenti, la finalità di una tale normativa diretta ad instaurare una ripartizione più equilibrata delle fasce di età che agevoli l’accesso dei giovani giuristi alle professioni di giudice, di procuratore o di notaio può costituire una finalità legittima di politica del lavoro e del mercato del lavoro. Tuttavia, disposizioni come quelle in questione, che comportano effetti apparentemente positivi nel breve termine possono rimettere in discussione la possibilità di pervenire ad una «ripartizione delle fasce d’età» realmente equilibrata nel medio e lungo termine, non sono idonee a raggiungere detta finalità.

(v. punti 50, 61, 62, 64, 68, 75, 77, 79 e dispositivo)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 57, 58)