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Impugnazione proposta il 24 novembre 2016 dal Consiglio dell’Unione europea avverso la sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 15 settembre 2016, causa T-139/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia / Consiglio

(Causa C-603/16 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: H. Marcos Fraile, agente, N. Tuominen, avvocato)

Altre parti nel procedimento: PT Wilmar Bioenergi Indonesia, PT Wilmar Nabati Indonesia, Commissione europea, European Biodiesel Board (EBB)

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016, notificata al Consiglio il 16 settembre 2016, causa T-120/14, PT Wilmar Bioenergi Indonesia e PT Wilmar Nabati Indonesia / Consiglio dell’Unione europea;

respingere il ricorso in primo grado diretto all’annullamento del regolamento controverso; e

condannare le ricorrenti in primo grado alle spese sostenute dal Consiglio sia in primo grado sia nell’ambito dell’impugnazione.

In subordine,

rinviare la causa al Tribunale per il riesame;

riservare le spese riguardanti il procedimento in primo grado e l’impugnazione.

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale ha applicato un criterio giuridico errato per valutare se il Consiglio avesse elementi di prova per concludere che i prezzi interni delle materie prime figuranti nei documenti contabili degli esportatori indonesiani considerati fossero sufficientemente distorti per giustificare la loro esclusione e il ricorso al metodo di cui all’articolo 2, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento di base1 . In tal modo, il Tribunale ha imposto all’istituzione un onere della prova troppo gravoso.

In secondo luogo, la conclusione del Tribunale secondo cui le prove fornite dalle istituzioni non erano sufficienti a dimostrare l’esistenza di una distorsione significativa dei prezzi delle principali materie prime in Indonesia risultante dal sistema DET non è adeguatamente motivata.

In terzo luogo, il dispositivo della sentenza impugnata che ha annullato i dazi anti dumping nei limiti in cui riguardano le ricorrenti in primo grado è sproporzionato rispetto all’unico motivo di annullamento accolto dal Tribunale e attribuisce effetti indebiti all’accertamento dell’illegittimità.

Il Consiglio intende dimostrare che la sentenza impugnata è viziata da diversi errori di diritto che ne inficiano la validità. Inoltre, il Consiglio sostiene che i fatti alla base del sesto motivo dedotto dalle ricorrenti in primo grado sono sufficientemente dimostrati di modo che la Corte di giustizia può statuire su tale motivo e respingere il ricorso.

Il Consiglio pertanto chiede l’annullamento della sentenza impugnata e il rigetto del ricorso di annullamento del regolamento controverso proposto dalle ricorrenti in primo grado.

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1 Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 2009, L 343, pag. 51) («Regolamento di base»).