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Ricorso proposto il 14 luglio 2017 – Commissione europea/Irlanda

(Causa C-427/17)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: K. Mifsud-Bonnici, E. Manhaeve, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non provvedendo affinché le acque raccolte in un sistema urbano combinato di acque reflue e di acque piovane in 14 agglomerati siano conservate e trattate conformemente ai requisiti della direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue urbane1 , l’Irlanda ha violato le sue obbligazioni previste dall’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e dall’allegato 1, sezione A, e dalla nota 1 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

dichiarare che, non predisponendo un trattamento secondario o un trattamento equivalente o non fornendo prova sufficiente per dimostrare a tal riguardo la conformità con la direttiva 91/271/CEE di 25 agglomerati, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 4, paragrafi 1 e 3, in combinato disposto con i requisiti previsti dall’articolo 10 e dall’allegato 1, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

dichiarare che, non garantendo che le acque reflue urbane, che confluiscono nelle reti fognarie da 21 agglomerati, siano sottoposte, prima dello scarico in aree sensibili, ad un trattamento più rigoroso di quello descritto all’articolo 4 e in conformità i requisiti previsti dall’allegato 1, sezione B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 5, paragrafi 2 e 3, in combinato disposto con i requisiti previsti dall’articolo 10 e dall’allegato 1, parte B, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

dichiarare che, non provvedendo affinché lo smaltimento di acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane di Arklow (IEAG_547) e Castlebridge (IEAG_515) sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche, l’Irlanda è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell'articolo 12 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio;

condannare l’Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio impone agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli agglomerati oltre una certa dimensione siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane. Laddove uno Stato membro decida di operare un sistema urbano combinato di acque reflue e di acque piovane, la progettazione di tale sistema deve di conseguenza essere effettuata in modo tale da garantire che le acque raccolte siano conservate e trattate, in funzione sia delle condizioni climatiche, sia delle variazioni stagionali. Sulla base delle informazioni ricevute nell’ambito della redazione della settima e ottava relazione stilata ai sensi dell’articolo 15 della direttiva, nonché nell’ambito degli scambi con l’Irlanda nella fase precontenziosa, la Commissione ritiene che l’Irlanda abbia violato i suoi obblighi in 14 agglomerati poiché non ha predisposto una rete fognaria o a causa degli sversamenti eccessivi.

L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 91/271/CEE impone agli Stati membri di provvedere affinché le acque reflue urbane che confluiscono dagli agglomerati oltre una certa dimensione siano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento secondario o ad un trattamento equivalente. Inoltre, l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva obbliga gli Stati membri a provvedere affinché gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane soddisfino i requisiti pertinenti previsti all’allegato I, sezione B, della direttiva. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dall’Irlanda, la Commissione ritiene che l’Irlanda non soddisfi le prescrizioni dell'articolo 4 in 25 agglomerati a causa dell’assenza di un impianto di trattamento, dell’incapacità dell’impianto di trattamento esistente di trattare tutto il flusso generato dagli agglomerati ad esso afferenti, della violazione dei requisiti dell’allegato 1, sezione B, o come risultato della violazione dell’articolo 3 della direttiva.

L’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE impone, inoltre, agli Stati membri di identificare le aree sensibili e di sottoporre gli agglomerati al di sopra di una certa dimensione, che scaricano in tali aree, ad un trattamento più rigido di quello descritto all'articolo 4, in conformità con l’allegato 1, sezione B. Dopo aver esaminato le informazioni fornite dall’Irlanda, la Commissione ritiene che l’Irlanda non abbia attuato correttamente l’articolo 5 relativamente a 21 agglomerati.

Secondo l’articolo 12 della direttiva 91/271/CEE del Consiglio le autorità competenti provvedono affinché lo smaltimento di acque reflue provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane sia preventivamente subordinato a regolamentazioni e/o ad autorizzazioni specifiche. Sulla base delle informazioni fornite dall’Irlanda, la Commissione ritiene che l’Irlanda non abbia soddisfatto i requisiti derivanti dall’articolo 12 nel caso di due agglomerati relativamente ai quali gli impianti di trattamento operano senza alcuna valida licenza.

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1 GU 1991, L 135, pag. 40.