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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 5 dicembre 2013 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia - Italia) – Alessandra Venturini / A.S.L. Varese, e a. (C-159/12), Maria Rosa Gramegna / ASL Lodi, e a. (C-160/12), Anna Muzzio / ASL Pavia, e a. (C-161/12)

(Cause riunite da C-159/12 a C-161/12) 1

(Libertà di stabilimento – Articolo 49 TFUE – Sanità pubblica – Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita di medicinali soggetti a prescrizione medica a carico del paziente)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia

Parti

Ricorrenti: Alessandra Venturini (C-159/12), Maria Rosa Gramegna (C-160/12), Anna Muzzio (C-161/12)

Convenuti: A.S.L. Varese, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Saronno, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-159/12), ASL Lodi, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Sant’Angelo Lodigiano, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-160/12), ASL Pavia, Ministero della Salute, Regione Lombardia, Comune di Bereguardo, Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) (C-161/12)

con l’intervento di: : Federfarma – Federazione Nazionale Unitaria dei Titolari di Farmacia Italiani (da C‑159/12 a C‑161/12)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale – Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia – Interpretazione degli articoli 18 e 56 TFUE nonché degli articoli 101 e 102 TFUE – Normativa nazionale che vieta alle parafarmacie la vendita dei medicinali soggetti a prescrizione medica posti a carico del paziente

Dispositivo

L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente a un farmacista, abilitato e iscritto all’ordine professionale, ma non titolare di una farmacia compresa nella pianta organica, di distribuire al dettaglio, nella parafarmacia di cui è titolare, anche quei farmaci soggetti a prescrizione medica che non sono a carico del Servizio sanitario nazionale, bensì vengono pagati interamente dall’acquirente.

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1     GU C 157 del 2.6.2012.