Language of document : ECLI:EU:C:2013:180

Causa C‑92/11

RWE Vertrieb AG

contro

Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen eV

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof)

«Direttiva 2003/55/CE — Mercato interno del gas naturale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 2, e articoli da 3 a 5 — Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori — Condizioni generali — Clausole abusive — Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Rinvio ad una normativa imperativa concepita per un’altra categoria di consumatori — Applicabilità della direttiva 93/13 — Obbligo di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza»

Massime — Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2013

1.        Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Ambito di applicazione — Esclusione prevista per le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative — Clausole contrattuali che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti — Attuazione della direttiva

(Direttiva del Consiglio 93/13, art. 1, § 2)

2.        Tutela dei consumatori — Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori — Direttiva 93/13 — Norme comuni per il mercato interno del gas naturale — Direttiva 2003/55 — Clausola contrattuale standardizzata che riserva all’impresa di approvvigionamento il diritto di modificare le spese della fornitura del gas — Ammissibilità — Presupposti — Obbligo di soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/55, art. 3, § 3; direttiva del Consiglio 93/13, artt. 3 e 5)

3.        Questioni pregiudiziali — Interpretazione — Effetti nel tempo delle sentenze interpretative — Effetto retroattivo — Limiti — Conseguenze finanziarie della sentenza — Conseguenze che non giustificano la limitazione degli effetti della sentenza nel tempo

(Art. 267 TFUE)

1.        L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, a termini del quale le clausole contrattuali che riproducono disposizioni legislative o regolamentari imperative non sono soggette alle disposizioni della stessa, deve essere interpretato nel senso che tale direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un professionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra categoria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.

La possibilità di escludere l’applicabilità della direttiva 93/13 alle clausole contrattuali per il solo fatto che esse riproducono disposizioni legislative o regolamentari nazionali, che non sono applicabili al contratto concluso tra le parti, o facenti riferimento a simili disposizioni, metterebbe in discussione il regime della tutela dei consumatori posto in essere dalla suddetta direttiva.

Invero, se così fosse, un professionista potrebbe sfuggire agevolmente al controllo del carattere abusivo delle clausole che non siano state oggetto di negoziazione individuale con un consumatore, redigendo le clausole dei suoi contratti nello stesso modo di quelle previste dalla normativa nazionale per talune categorie di contratti. Orbene, il complesso dei diritti e degli obblighi sorti in base al contratto così redatto non corrisponderebbe necessariamente all’equilibrio che il legislatore nazionale ha inteso stabilire per i contratti disciplinati dalla normativa da esso emanata in materia.

(v. punti 25, 30, 31, 39, dispositivo 1)

2.        Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2003/55, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30, devono essere interpretati nel senso che una clausola con cui un’impresa di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponde ad un interesse legittimo dell’impresa di approvvigionamento a poter modificare le spese del proprio servizio.

Un tale adeguamento unilaterale deve tuttavia soddisfare i requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da dette disposizioni. Al fine di valutare se detta clausola risponda a tali requisiti, occorre verificare i seguenti aspetti:

–      se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese, di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori, nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modifica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta modifica, e

–      se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente esercitata.

(v. punti 46, 47, 55, dispositivo 2)

3.        V. il testo della decisione.

(v. punti 58-62)