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Impugnazione proposta il 5 aprile 2017 dall’Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, avverso la sentenza del Tribunale (Terza sezione ampliata) del 17 febbraio 2017, causa T-40/15, ASPLA e Armando Álvarez/Unione europea

(Causa C-174/17 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Unione europea, rappresentata dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (rappresentanti: J. Inghelram, Á.M. Almendros Manzano e P. Giusta, agenti)

Altre parti nel procedimento: Plásticos Españoles, S.A. (ASPLA), Armando Álvarez S.A. e Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

L’Unione europea chiede che la Corte voglia:

annullare il punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata;

dichiarare infondata la domanda formulata dalla ASPLA e dalla Armando Álvarez in prima istanza, per l’importo di EUR 3 495 038, 66, di risarcimento del danno che avrebbero sofferto in conseguenza dell’inosservanza del termine ragionevole di giudizio;

condannare la ASPLA e la Armando Álvarez alle spese.

Motivi e principali argomenti

    Il primo motivo di impugnazione si riferisce a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di nesso causale, per aver il Tribunale dichiarato che l’inosservanza del termine ragionevole di giudizio costituiva la causa determinante dell’asserito danno materiale consistente nel pagamento di spese di garanzia bancaria, mentre, secondo giurisprudenza costante, la causa determinante del pagamento di dette spese è la stessa scelta di un’impresa di non versare l’ammenda fintantoché il procedimento dinanzi al giudice dell’Unione è in corso.

    Il secondo motivo di impugnazione si riferisce a un errore di diritto nell’interpretazione della nozione di danno, per non aver il Tribunale applicato all’asserito danno materiale derivato dal pagamento di spese di garanzia bancaria la stessa condizione formulata per l’asserito danno materiale derivato dal pagamento di interessi sull’importo dell’ammenda, ossia che le ricorrenti in primo grado dimostrassero che l’onere finanziario risultante da tale ultimo pagamento era superiore al beneficio che avevano potuto riportare dall’omesso pagamento dell’ammenda.

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