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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 24 gennaio 2013 (domandE di pronuncia pregiudiziale propostE dal Symvoulio tis Epikrateias - Grecia) -Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11) / Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

(Cause riunite C-186/11 e C-209/11)

(Articoli 43 CE e 49 CE - Normativa nazionale che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l'organizzazione e il funzionamento di giochi d'azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società per azioni quotata in Borsa - Pubblicità per i giochi d'azzardo ed espansione in altri Stati membri dell'Unione europea - Controllo esercitato dallo Stato)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Symvoulio tis Epikrateias

Parti

Ricorrenti: Stanleybet International LTD (C-186/11), William Hill Organization Ltd (C-186/11), William Hill plc (C-186/11), Sportingbet plc (C-209/11)

Convenute: Ypourgos Oikonomias kai Oikonomikon, Ypourgos Politismou

con l'intervento di: Organismos prognostikon agonon podosfairou AE (OPAP)

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale - Symvoulio tis Epikrateias Athina - Interpretazione degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE (articoli 43 CE e 49 CE) - Normativa nazionale che prevede, al fine di limitare i giochi d'azzardo, la concessione di un diritto esclusivo di realizzazione, gestione, organizzazione e funzionamento dei giochi d'azzardo a una sola impresa avente la forma giuridica di una società anonima quotata in borsa - Effettuazione da parte di tale società della pubblicità dei giochi e espansione in altri paesi dell'Unione

Dispositivo

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che concede un diritto esclusivo avente ad oggetto lo svolgimento, la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei giochi d'azzardo ad un organismo unico, qualora, da un lato, tale normativa non risponda realmente all'intento di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico e, dall'altro, non sia garantito uno stretto controllo da parte delle autorità pubbliche sull'espansione del settore dei giochi d'azzardo, soltanto nella misura necessaria alla lotta alla criminalità connessa a tali giochi, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare.

In caso di incompatibilità della normativa nazionale in materia di organizzazione di giochi d'azzardo con le disposizioni del Trattato relative alla libera prestazione dei servizi e alla libertà di stabilimento, le autorità nazionali non possono astenersi, nel corso di un periodo transitorio, dall'esaminare le domande, quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, riguardanti la concessione di autorizzazioni nel settore dei giochi d'azzardo.

In circostanze quali quelle dei procedimenti principali, le autorità nazionali competenti possono valutare le domande di autorizzazione all'organizzazione di giochi d'azzardo che vengono loro presentate in funzione del livello di tutela dei consumatori e dell'ordine sociale che esse intendono garantire, purché sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori.

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1 - GU C 186 del 25.6.2011. GU C 194 del 2.7.2011.