Language of document : ECLI:EU:C:2013:85

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 febbraio 2013 (*)

«Assicurazione diretta sulla vita – Imposta annuale sulle operazioni di assicurazione – Direttiva 2002/83/CE – Articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 50 – Nozione di “Stato membro dell’impegno” – Impresa di assicurazione stabilita nei Paesi Bassi – Contraente che ha stipulato un contratto di assicurazione nei Paesi Bassi e ha trasferito la propria residenza abituale in Belgio successivamente alla conclusione del contratto – Libera prestazione di servizi»

Nella causa C‑243/11,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgio), con decisione del 6 maggio 2011, pervenuta in cancelleria il 20 maggio 2011, nel procedimento

RVS Levensverzekeringen NV

contro

Belgische Staat,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič, E. Levits (relatore) e J.‑J. Kasel, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 14 giugno 2012,

considerate le osservazioni presentate:

–        per la RVS Levensverzekeringen NV, da S. Lodewijckx e A. Claes, advocaten;

–        per il governo belga, da M. Jacobs e J.C. Halleux, in qualità di agenti;

–        per il governo estone, da M. Linntam, in qualità di agente;

–        per il governo austriaco, da C. Pesendorfer, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da N. Yerrell, K.‑P. Wojcik e F. Wilman, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 6 settembre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 50 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita (GU L 345, pag. 1), nonché degli articoli 49 TFUE e 56 TFUE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la RVS Levensverzekeringen NV (in prosieguo: la «RVS») ed il Belgische Staat in merito all’assolvimento dell’imposta annuale sui contratti di assicurazione sulla vita.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        La direttiva 2002/83 è stata abrogata, con effetto dal 1° novembre 2012, dalla direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335, pag. 1). La controversia principale resta tuttavia disciplinata dalla direttiva 2002/83.

4        Il considerando 3 della direttiva 2002/83 è del seguente tenore:

«Il mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta sulla vita deve essere completato, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità l’assunzione di impegni all’interno della Comunità e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri».

5        Il considerando 13 della suddetta direttiva prevede quanto segue:

«Per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell’impresa e, dall’altra, del luogo dell’impegno. Occorre ugualmente adottare una definizione dell’impegno. (...)».

6        Il considerando 55 della direttiva 2002/83 enuncia quanto segue:

«In taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza di essi vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo. Negli Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte e contributi esistono sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote. È opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri. Fatta salva una successiva armonizzazione, con l’applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l’impegno, si può ovviare a tale inconveniente e spetta agli Stati membri stabilire le modalità di riscossione di tali imposte e contributi».

7        L’articolo 1, paragrafo 1, della suddetta direttiva così dispone:

«Ai fini della presente direttiva, si intende per:

(...)

d)      impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all’articolo 2;

(...)

g)      Stato membro dell’impegno: Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto;

h)      Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell’impegno, quando questo è assunto da un’impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;

(...)».

8        L’articolo 32 della stessa direttiva prevede quanto segue:

«1.      La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell’impegno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese.

2.       Quando il contraente è una persona fisica avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza.

(…)».

9        L’articolo 36 della direttiva 2002/83, rubricato «Informazioni per i contraenti», prevede quanto segue:

«1. Prima della conclusione del contratto d’assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all’allegato III, punto A.

2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all’allegato III, punto B.

(…)».

10      L’articolo 41 della direttiva in esame, rubricato «Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d’origine», è così formulato:

«L’impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire».

11      Collocato nel titolo IV, «Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi», l’articolo 50 della direttiva 2002/83, rubricato «Imposte sui premi», prevede quanto segue:

«1.      Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato (...)

2.      La legge applicabile al contratto a norma dell’articolo 32 non incide sul regime fiscale applicabile.

3.      Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1».

 Il diritto belga

12      L’articolo 173 del codice su imposte e diritti vari (in prosieguo: il «CIDV») così dispone:

«Le operazioni di assicurazione sono soggette ad imposta annuale qualora il rischio sia localizzato in Belgio.

Il rischio dell’operazione si presume localizzato in Belgio qualora il contraente abbia ivi la sua residenza abituale o, se il contraente è una persona giuridica, qualora lo stabilimento di tale persona giuridica alla quale si riferisce il contratto sia situato in territorio belga.

(…)

Per stabilimento ai sensi del secondo comma si intende lo stabilimento principale della persona giuridica ed ogni altra sede stabile di tale persona giuridica, in qualsiasi forma».

13      L’articolo 175/3 del CIDV enuncia quanto segue:

«L’imposta è ridotta all’1,10% per le operazioni di assicurazione sulla vita, anche se collegate ad un fondo d’investimento, e per le costituzioni di rendite vitalizie o temporanee, se stipulate da persone fisiche.

La nozione di assicurazione sulla vita indica le assicurazioni personali a carattere forfettario per le quali il verificarsi dell’evento assicurato dipende esclusivamente dalla durata della vita umana».

14      L’articolo 176/1 del CIDV dispone che l’imposta dovuta viene calcolata sull’importo totale dei premi, dei contributi personali o delle contribuzioni dei datori di lavoro, aumentati degli oneri, dovuti o sostenuti nell’anno fiscale dai contraenti o dagli affiliati e dai loro datori di lavoro.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

15      La RVS è una compagnia di assicurazioni olandese che non ha stabilimenti principali, agenzie, succursali, rappresentanti o sedi operative in Belgio. La RVS ha concluso contratti di assicurazione sulla vita con alcune persone residenti nei Paesi Bassi alla data di stipulazione del contratto di assicurazione, ma successivamente emigrate in Belgio.

16      È sorta una controversia tra la RVS e l’amministrazione tributaria belga in ordine alla sussistenza dell’obbligo di assolvere, anche sui contratti di assicurazione sulla vita conclusi presso un assicuratore stabilito nei Paesi Bassi e privo di stabilimenti in Belgio, l’imposta annuale dell’1,10% sulle operazioni di assicurazione effettuate dalle persone fisiche, istituita con effetto dal 1° gennaio 2006, nel caso in cui il contraente risiedesse nei Paesi Bassi alla data di stipulazione del contratto di assicurazione, ma sia successivamente emigrato in Belgio.

17      A seguito di discussioni con il Belgische Staat, il 29 gennaio 2009 la RVS ha depositato, «fatta salva ogni riserva», una dichiarazione relativa all’imposta annuale sulle operazioni di assicurazione per gli esercizi fiscali 2006 e 2007, nella quale ha indicato, rispettivamente, premi assicurativi ammontanti ad EUR 801 178 per il 2006 e ad EUR 702 636 per il 2007. L’amministrazione tributaria belga le ha quindi applicato un’imposta di EUR 8 813 per l’esercizio 2006 e di EUR 7 729 per l’esercizio 2007, imposta che la RVS ha versato il 4 febbraio 2009, sempre facendo salva ogni riserva.

18      Ritenendo di non essere tenuta al pagamento della suddetta imposta, la RVS ha proposto, in data 16 giugno 2009, domande di rimborso dinanzi all’amministrazione tributaria, dichiarate da quest’ultima infondate con decisione del 1° settembre 2009.

19      Il 30 aprile 2010 la RVS ha proposto ricorso avverso detta decisione del 1° settembre 2009 dinanzi al giudice del rinvio.

20      Dinanzi a tale giudice, le parti del procedimento principale dibattono sull’interpretazione degli articoli 1, paragrafo 1, lettera g), e 50 della direttiva 2002/83, in particolare quanto alla questione se il luogo di residenza abituale del contraente debba essere determinato alla data di assunzione dell’impegno o alla data di pagamento del premio assicurativo.

21      In tali circostanze, il rechtbank van eerste aanleg te Brussel ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se l’articolo 50 della direttiva [2002/83] (...) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad un regime nazionale come quello previsto agli articoli 173 e 175/3 del [CIDV], in cui si prevede che le operazioni di assicurazione (tra cui le operazioni di assicurazione sulla vita) sono assoggettate ad un’imposta annuale se il rischio è localizzato in Belgio, segnatamente se il contraente ha la sua residenza abituale in Belgio o, nel caso in cui il contraente sia una persona giuridica, se lo stabilimento di detta persona giuridica alla quale si riferisce il contratto si trova in territorio belga, senza tenere conto del luogo di residenza del contraente al momento della stipula del contratto.

2)      Se i principi comunitari relativi all’abolizione tra gli Stati membri dell’Unione degli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, come derivanti dagli articoli 49 [TFUE] e 56 [TFUE], ostino ad un regime nazionale come quello previsto agli articoli 173 e 175/3 del [CIDV], in cui si prevede che i contratti di assicurazione (tra cui le assicurazioni sulla vita) sono assoggettati ad un’imposta annuale se il rischio è localizzato in Belgio, segnatamente se il contraente ha la sua residenza abituale in Belgio o, nel caso in cui il contraente sia una persona giuridica, se la sede di detta persona giuridica alla quale si riferisce il contratto si trova in territorio belga, senza tenere conto del luogo di residenza del contraente al momento della stipula del contratto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

22      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 50 della direttiva 2002/83 debba essere interpretato nel senso che esso osta alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta indiretta sui premi relativi ad assicurazioni sulla vita corrisposti da contraenti persone fisiche abitualmente residenti in tale Stato membro, qualora i contratti di assicurazione interessati siano stati stipulati in un altro Stato membro nel quale detti contraenti avevano la residenza abituale alla data della stipulazione.

23      Secondo costante giurisprudenza, ai fini dell’interpretazione di una disposizione del diritto dell’Unione, si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v., in particolare, sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82, Racc. pag. 3781, punto 12; del 14 giugno 2001, Kvaerner, C‑191/99, Racc. pag. I‑4447, punto 30; del 1° marzo 2007, Schouten, C‑34/05, Racc. pag. I‑1687, punto 25, e del 19 luglio 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, punto 12).

24      Come emerge dal considerando 3 della direttiva 2002/83, questa è stata adottata alla luce della necessità di completare il mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nell’Unione l’assunzione di impegni all’interno dell’Unione e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nell’Unione e stabiliti in altri Stati membri.

25      Poiché l’imposizione indiretta delle operazioni di assicurazione sulla vita non è stata oggetto, ad oggi, di armonizzazione a livello dell’Unione, come altresì dichiarato al considerando 55 della direttiva 2002/83, in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre in altri vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo, fra le quali esistono sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote.

26      Dal medesimo considerando risulta che, adottando la direttiva 2002/83, il legislatore dell’Unione ha cercato di evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri e ha affermato che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l’applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l’impegno si può ovviare a tale inconveniente.

27      Pertanto, l’articolo 50 della direttiva 2002/83, collocato nel titolo IV della medesima contenente le disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi, prevede al paragrafo 1 che, fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro dell’impegno. Lo Stato membro dell’impegno è definito, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, come lo Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale, se questi è una persona fisica.

28      A tale riguardo, la RVS e il governo estone sostengono, in sostanza, che l’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della medesima, dev’essere interpretato nel senso che lo Stato membro dell’impegno è lo Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale alla data di conclusione del contratto di assicurazione sulla vita e che, qualora detto contraente si trasferisca in un altro Stato membro conservando nel contempo il proprio contratto, il suddetto Stato membro dell’impegno resti invariato. Rispetto a tale situazione, essi difendono quindi un’interpretazione dell’espressione «Stato membro dell’impegno» che qualificano come «statica».

29      I governi belga e austriaco nonché la Commissione europea, invece, ritengono che lo Stato membro dell’impegno si determini alla data di pagamento del premio assicurativo su cui dev’essere riscossa l’imposta. Tali governi e la Commissione sono favorevoli ad un’interpretazione della suddetta espressione che essi definiscono «dinamica».

30      Si deve anzitutto rilevare, a tale riguardo, che l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/83, contenente la definizione di «Stato membro dell’impegno» ai sensi di tale direttiva, non individua la data alla quale si deve determinare la residenza abituale del contraente, né precisa se le modifiche di fatto al luogo di residenza abituale del contraente durante la vigenza del contratto di assicurazione sulla vita possano incidere sulla definizione dello Stato membro dell’impegno.

31      Parimenti, l’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 non precisa che si debba tener conto della residenza abituale del contraente alla data di conclusione del contratto di assicurazione, né fissa una diversa data unica cui riferirsi per determinare lo Stato membro competente ad assoggettare il contratto di assicurazione alle imposte indirette e agli oneri parafiscali durante l’intera vigenza di tale contratto, malgrado l’eventuale cambiamento di residenza abituale del contraente avvenuto nel corso del contratto di assicurazione.

32      Infatti, l’analisi letterale dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, in combinato disposto con l’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva, consente solamente di rilevare che la residenza abituale del contraente costituisce il criterio pertinente al fine di determinare lo Stato membro competente ad assoggettare un contratto di assicurazione alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi assicurativi.

33      Orbene, come correttamente rilevato dalla Commissione, la residenza abituale del contraente è per sua natura un criterio soggetto a cambiamenti, in particolare nel corso di un contratto a lungo termine quale il contratto di assicurazione sulla vita.

34      Di conseguenza, la scelta di un criterio siffatto e l’assenza di riferimenti alla residenza abituale del contraente alla data di conclusione del contratto di assicurazione o ad una diversa data unica pertinente nel testo dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 depongono in favore dell’interpretazione cosiddetta «dinamica» di tale disposizione.

35      Quanto, poi, all’impianto generale della direttiva 2002/83, occorre in primo luogo constatare che dall’analisi dell’articolo 50, paragrafo 3, di tale direttiva emerge che lo Stato membro cui compete la tassazione applica le proprie disposizioni nazionali riguardanti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri in questione. Tuttavia, detta disposizione non consente di pronunciarsi sul criterio di determinazione di tale Stato membro competente.

36      Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla RVS, l’utilizzo, in talune versioni linguistiche della suddetta disposizione – quali le versioni in lingua francese e olandese – dei termini «imprese di assicurazione che assumono impegni nel suo territorio» per designare le imprese alle quali lo Stato membro competente applica le suddette misure non consente di concludere che la competenza fiscale si determina alla data di stipulazione del contratto di assicurazione.

37      Oltre al fatto che la formulazione utilizzata nelle suddette versioni può essere soggetta a interpretazioni differenti, dato che può designare sia la stipulazione del contratto di assicurazione sia il luogo in cui gli impegni sono situati, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 40 delle sue conclusioni, altre versioni linguistiche, come la versione in lingua inglese, contraddicono l’interpretazione proposta dalla RVS. Infatti, tale versione, nella quale si designano chiaramente le imprese che coprono impegni situati in un dato Stato membro, non contiene alcun riferimento alla conclusione o alla stipulazione del contratto di assicurazione.

38      In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 32, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, richiamato dalla RVS e dal governo estone, che dispone che la legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste da detta direttiva sia quella dello Stato membro dell’impegno, si deve osservare che sebbene, in effetti, tale disposizione possa essere interpretata nel senso che il diritto applicabile non può mutare a seguito del trasferimento di residenza abituale da parte del contraente, questa circostanza non comporta che un’interpretazione siffatta debba altresì essere adottata nei confronti dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva in parola.

39      Da un lato, come rilevato al punto 30 della presente sentenza, la definizione di «Stato membro dell’impegno» fornita all’articolo 1, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2002/83 non precisa la data appropriata ai fini della determinazione della residenza abituale del contraente. Di conseguenza, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 43 delle sue conclusioni, dal momento che la data pertinente non fa parte della definizione dell’espressione «Stato membro dell’impegno», questa locuzione può essere definita in modo differente a seconda della disposizione nella quale è utilizzata.

40      Dall’altro, l’articolo 50, paragrafo 2, della direttiva 2002/83 prevede che la legge applicabile ai sensi dell’articolo 32 di tale direttiva non incide sul regime fiscale applicabile, il che dimostra, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 45 delle sue conclusioni, l’indipendenza del diritto applicabile e della normativa fiscale vigente.

41      In terzo luogo, il governo estone fa valere che l’articolo 41 della direttiva 2002/83, che dispone che l’impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi e degli impegni che si propone di coprire, osta all’interpretazione cosiddetta «dinamica» dell’espressione «Stato membro dell’impegno». Se, infatti, per determinare la residenza abituale del contraente, fosse necessario basarsi sulla data di pagamento del premio assicurativo, potrebbe verificarsi una situazione nella quale l’impresa di assicurazione esercita, senza esserne consapevole e senza averne informato le autorità competenti, la propria attività in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine nell’ambito della libera prestazione di servizi.

42      A tale riguardo, è necessario rilevare che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, la circostanza che la residenza abituale del contraente venga trasferita in un luogo diverso da quello in cui è stabilita l’impresa di assicurazione con cui è stato concluso il contratto di assicurazione sulla vita è idonea ad assoggettare detta situazione alle disposizioni relative alla libera prestazione di servizi, indipendentemente dal regime fiscale applicabile al contratto in questione. Infatti, al fine di poter invocare le disposizioni del Trattato FUE in materia di libera prestazione di servizi, è sufficiente che siano rese prestazioni a cittadini di uno Stato membro sul territorio di un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 1999, Vestergaard, C‑55/98, Racc. pag. I‑7641, punto 18).

43      La direttiva 2002/83 prevede inoltre, all’articolo 1, paragrafo 1, lettera h), che lo Stato membro della prestazione di servizi è definito come lo Stato membro dell’impegno quando questo è assunto da un’impresa di assicurazione situata in un altro Stato membro. Dal considerando 13 di tale direttiva emerge che, per ragioni pratiche, la prestazione di servizi è definita tenendo conto, da un lato, dello stabilimento dell’impresa di assicurazione e, dall’altro, del luogo dell’impegno.

44      La risposta alla questione relativa alla misura in cui gli obblighi derivanti dall’articolo 41 della direttiva 2002/83 si applichino a un’impresa di assicurazione che si ritrovi vincolata per contratto a un contraente la cui residenza abituale è situata in uno Stato membro diverso da quello in cui detta impresa è stabilita, a causa del cambiamento di detta residenza da parte del contraente in vigenza del contratto, dipende dall’interpretazione del citato articolo 41 in combinato disposto con le disposizioni richiamate al punto precedente, ma non influisce sulla determinazione dello Stato membro competente ad applicare un’imposizione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83.

45      Occorre rilevare, in quarto luogo, che la circostanza che il contraente debba essere informato, conformemente all’allegato III, punto A, della direttiva 2002/83, richiamato dall’articolo 36, paragrafo 1, della medesima, del regime fiscale applicabile al tipo di polizza prima di concludere il contratto di assicurazione, ma non debba essere informato in merito a tale regime durante la vigenza del contratto di assicurazione, come risulta dall’allegato III, punto B, della direttiva 2002/83, cui fa riferimento l’articolo 36, paragrafo 2, di detta direttiva, non determina l’inaccoglibilità dell’interpretazione cosiddetta «dinamica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della medesima direttiva.

46      È infatti pacifico che, in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione, uno Stato membro può in qualunque momento introdurre o abolire un’imposta indiretta su operazioni di assicurazione, oppure modificarne l’aliquota o la base imponibile. Orbene, l’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2002/83 e l’allegato III, punto B, della medesima non prevedono neppure che il contraente venga informato nel caso in cui intervenga una modifica siffatta nel regime fiscale di uno stesso Stato. Pertanto, anche procedendo all’interpretazione «statica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della suddetta direttiva, il contraente può trovarsi in presenza di una situazione in cui il regime fiscale inizialmente applicabile al contratto di assicurazione è in sostanza modificato, senza che l’impresa di assicurazione sia obbligata a comunicargli tali modifiche.

47      Occorre, di conseguenza, dichiarare che la formulazione dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 nonché la sua interpretazione congiuntamente ad altre disposizioni di tale direttiva legittimano entrambe le interpretazioni di detta disposizione e che la sua portata va determinata principalmente alla luce degli obiettivi perseguiti dalla suddetta disposizione nonché dalla direttiva 2002/83 nel suo complesso.

48      Disponendo che ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro dell’impegno, l’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 è inteso ad attribuire la competenza a tassare i premi delle assicurazioni sulla vita ad un solo Stato membro, così da eliminare le doppie imposizioni di tali premi.

49      Anche se dalla giurisprudenza della Corte emerge che una simile attribuzione di competenza deve, per quanto possibile, basarsi su un criterio sostanziale e oggettivo (v., in tal senso, sentenza Kvaerner, cit., punto 52), nulla indica che l’attribuzione di competenza effettuata secondo questo criterio debba rimanere invariata durante l’intera vigenza del contratto.

50      Il criterio scelto nella direttiva 2002/83 implica che la competenza di uno Stato membro a riscuotere le imposte indirette e gli oneri parafiscali gravanti sui premi assicurativi dipenda dall’esistenza di un nesso tra il territorio di detto Stato membro ed il contraente, nesso costituito dalla residenza abituale di quest’ultimo.

51      L’interpretazione cosiddetta «statica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 determinerebbe la conseguenza di privilegiare un nesso esistente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione, a detrimento di un nesso attuale sussistente alla data di pagamento dei premi assicurativi.

52      Orbene, come affermato tanto dalla RVS quanto dal governo belga, nel caso di imposte indirette gravanti sui premi assicurativi, il fatto generatore dell’imposta non è la stipulazione del contratto di assicurazione, ma il versamento dei premi assicurativi.

53      Ne consegue che lo Stato membro competente a tassare i premi assicurativi dovrebbe essere lo Stato membro con il cui territorio il contraente presenta un nesso, sotto forma di residenza abituale, alla data di pagamento di tali premi, e che deve accogliersi l’interpretazione cosiddetta «dinamica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83.

54      Questa affermazione non è rimessa in discussione dalla necessità di stabilire, ad ogni pagamento del premio assicurativo, la residenza abituale del contraente.

55      Infatti, anche in caso di interpretazione contraria, secondo cui la residenza abituale del contraente si determina una sola volta alla data della stipulazione del contratto assicurativo, dopo ogni modifica dello Stato membro di residenza abituale del contraente si dovrebbe stabilire, alla data di pagamento del premio assicurativo, quale fosse la residenza abituale del medesimo alla data di conclusione del contratto di assicurazione.

56      Orbene, nel caso di contratti di lunga durata, quali spesso sono i contratti di assicurazione sulla vita, fornire prove circa la residenza abituale del contraente alla data di conclusione del contratto di assicurazione può risultare più difficile che fornire prove relative alla situazione attuale di detto contraente.

57      Occorre altresì esaminare l’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 alla luce del suo obiettivo consistente nell’evitare che le differenze esistenti tra i regimi fiscali vigenti nei diversi Stati membri si traducano in distorsioni della concorrenza per i servizi di assicurazione tra gli Stati membri.

58      Ricollegando la competenza a tassare i premi assicurativi alla residenza abituale del contraente, la direttiva 2002/83 è volta a garantire che l’offerta dei contratti di assicurazione sulla vita accessibile ad un contraente sia soggetta al medesimo regime fiscale, indipendentemente dallo Stato membro di stabilimento dell’impresa di assicurazione e che, di conseguenza, la scelta del prestatore di servizi di assicurazione sulla vita non sia influenzata da considerazioni relative alla tassazione di tali premi. Le imprese di assicurazione non sono quindi avvantaggiate o svantaggiate da una tassazione più o meno favorevole nel loro Stato membro di origine e possono partecipare al gioco della concorrenza in condizioni di parità con le imprese di assicurazione stabilite nello Stato membro di residenza abituale del contraente.

59      Orbene, solamente l’interpretazione cosiddetta «dinamica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 consente di garantire una parità siffatta e di prevenire le distorsioni della concorrenza, garantendo che lo stesso regime fiscale si applichi a un contratto in corso e ad un eventuale nuovo contratto.

60      Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 67 e 70 delle sue conclusioni, esiste una concorrenza – seppur di natura più limitata rispetto alla concorrenza tra le offerte di nuovi contratti di assicurazione – tra i contratti di assicurazione in corso e quelli potenzialmente conclusi presso un’altra impresa di assicurazione, concorrenza finalizzata al cambiamento, da parte di un contraente, dell’impresa assicuratrice. La possibilità di conservare, dopo un cambiamento dello Stato membro di residenza abituale, il beneficio del regime applicabile nello Stato membro in cui il contraente aveva la propria residenza abituale alla data di conclusione del contratto di assicurazione, regime più vantaggioso di quello vigente nello Stato membro in cui è situata la sua nuova residenza abituale, è idonea a dissuadere il contraente dal cambiare impresa di assicurazione. Orbene, in caso di interpretazione cosiddetta «dinamica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, una dissuasione siffatta correlata a considerazioni fiscali non si verifica.

61      Ne consegue che gli obiettivi perseguiti dall’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 consentono di tenere conto del cambiamento della residenza abituale del contraente dell’assicurazione.

62      Occorre ancora verificare se un’interpretazione siffatta sia compatibile con l’obiettivo generale della direttiva 2002/83. Come ricordato al punto 24 della presente sentenza, questa è volta a completare il mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nell’Unione l’assunzione di impegni all’interno dell’Unione e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nell’Unione e stabiliti in altri Stati membri.

63      Dato che la questione dell’interpretazione «statica» o «dinamica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 si presenta qualora lo Stato membro di residenza abituale del contraente alla data di stipulazione del contratto di assicurazione differisca dallo Stato membro di residenza abituale alla data di pagamento del premio assicurativo e qualora l’impresa di assicurazione si ritrovi o si sia precedentemente trovata in uno Stato membro diverso da quello di residenza abituale del contraente, occorre esaminare l’interpretazione di tale disposizione nella prospettiva della libera prestazione di servizi.

64      A questo proposito, si deve indubbiamente riconoscere che il cambiamento del regime fiscale applicabile al contratto di assicurazione a causa del trasferimento, da parte del contraente, della propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilita l’impresa di assicurazione presso la quale detto contratto è stato stipulato comporta un onere supplementare per l’impresa di assicurazione, dato che questa deve prendere conoscenza e fare applicazione di norme fiscali differenti, anche se essa può non aver scelto di fornire prestazioni assicurative in tale Stato membro.

65      Si deve tuttavia ricordare che, come rilevato al punto 46 della presente sentenza, in mancanza di armonizzazione a livello dell’Unione, uno Stato membro può in qualunque momento introdurre o abolire un’imposta indiretta su operazioni di assicurazione, oppure modificarne l’aliquota o la base imponibile. Pertanto, anche procedendo all’interpretazione «statica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, le imprese di assicurazione possono ritrovarsi in una situazione in cui, pur restando invariato lo Stato membro competente a tassare i premi assicurativi, risultano applicabili nuove norme fiscali ai premi assicurativi percepiti da dette imprese.

66      Quanto all’argomento dedotto dalla RVS e dal governo estone relativo alle spese supplementari e alle difficoltà amministrative dovute alla necessità di informarsi sullo Stato membro di residenza abituale del contraente per tutta la durata del contratto di assicurazione, nonché sul regime fiscale vigente in tale Stato membro, occorre rilevare, da un lato, che la notifica da parte del contraente al suo assicuratore in caso di trasferimento è di norma prevista, o può comunque essere prevista contrattualmente. Dall’altro, l’obbligo di informarsi sulla normativa in vigore è richiesto tanto nell’ambito dell’interpretazione «statica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, quanto nell’ambito dell’interpretazione «dinamica» di tale disposizione. Inoltre, in situazioni in cui la prestazione assicurativa sia effettuata nel contesto della libera prestazione di servizi ed in cui sia l’impresa di assicurazione sia il contraente abbiano abbandonato lo Stato membro di prestazione dei servizi, l’interpretazione «statica» della suddetta disposizione può obbligare un’impresa di assicurazione a mantenersi informata sul regime fiscale di uno Stato membro con il quale né essa né il contraente presentano più alcun nesso.

67      Circa il rischio, prospettato dal governo estone, di risoluzione del contratto di assicurazione in caso di trasferimento del contraente in uno Stato membro diverso da quello in cui si trovava la sua residenza abituale alla data di conclusione del contratto, anche ipotizzando che un rischio simile sussista, esso non deriva direttamente dall’interpretazione cosiddetta «dinamica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83, bensì da un’azione futura e ipotetica dell’impresa assicuratrice e, di conseguenza, dev’essere considerato troppo aleatorio e indiretto per poter influire sull’interpretazione di tale disposizione.

68      Pertanto, occorre concludere che l’interpretazione cosiddetta «dinamica» dell’articolo 50, paragrafo 1, della direttiva 2002/83 consente di meglio conseguire gli obiettivi di prevenzione della doppia imposizione e delle distorsioni della concorrenza ed è allo stesso tempo compatibile con l’obiettivo generale di tale direttiva consistente nel completamento del mercato interno nel settore dell’assicurazione diretta sulla vita, in particolare sotto il profilo della libera prestazione dei servizi.

69      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre rispondere alla prima questione che l’articolo 50 della direttiva 2002/83 dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta indiretta sui premi relativi ad assicurazioni sulla vita corrisposti da contraenti persone fisiche abitualmente residenti in tale Stato membro, qualora i contratti di assicurazione interessati siano stati stipulati in un altro Stato membro nel quale detti contraenti avevano la residenza abituale alla data della stipulazione.

 Sulla seconda questione

70      In considerazione della risposta fornita alla prima questione, non è necessario rispondere alla seconda.

 Sulle spese

71      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 50 della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta alla riscossione, da parte di uno Stato membro, di un’imposta indiretta sui premi relativi ad assicurazioni sulla vita corrisposti da contraenti persone fisiche abitualmente residenti in tale Stato membro, qualora i contratti di assicurazione interessati siano stati stipulati in un altro Stato membro nel quale detti contraenti avevano la residenza abituale alla data della stipulazione.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.