Language of document : ECLI:EU:T:2005:149

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE

DEL TRIBUNALE

28 aprile 2005 (*)

«Intervento – Associazione rappresentativa – Articolo 116, n. 6, del regolamento di procedura del Tribunale – Domanda di partecipazione alla fase scritta del procedimento – Caso fortuito o di forza maggiore – Circostanze eccezionali»

Nel procedimento T-201/04,

Microsoft Corp., con sede in Redmond, Washington (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. J.‑F. Bellis e dal sig. I. Forrester, QC,

ricorrente,

sostenuta da

Association for Competitive Technology, Inc., con sede in Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. L. Ruessmann,

DMDsecure.com BV, con sede in Amsterdam (Paesi Bassi), MPS Broadband AB, con sede in Stoccolma (Svezia), Pace Micro Technology plc, con sede in Shipley, West Yorkshire (Regno Unito), Quantel Ltd, con sede in Newbury, Berkshire (Regno Unito), Tandberg Television Ltd, con sede in Southampton, Hampshire (Regno Unito), rappresentate dall’avv. J. Bourgeois,

Exor AB, con sede in Uppsala (Svezia), rappresentata dagli avv.ti S. Martínez Lage, H. Brokelmann e R. Allendesalazar Corcho,

Mamut ASA, con sede in Oslo (Norvegia), e TeamSystem SpA, con sede in Pesaro (Italia), rappresentate dall’avv. G. Berrisch,

The Computing Technology Industry Association, Inc., con sede in Oakbrook Terrace, Illinois (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti G. van Gerven e T. Franchoo, e dal sig. B. Kilpatrick, solicitor,

intervenienti,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. R. Wainwright, F. Castillo de la Torre, P. Hellström e A. Whelan, in qualità di agenti,

convenuta,

sostenuta da

AudioBanner.com, agente sotto la denominazione commerciale di VideoBanner, con sede in Los Angeles, California (Stati Uniti), rappresentata dall’avv. L. Alvizar,

Free Software Foundation Europe eV, con sede in Amburgo (Germania), rappresentata dall’avv. C. Piana,

RealNetworks, Inc., con sede in Seattle, Washington (Stati Uniti), rappresentata dagli avv.ti A. Winckler, M. Dolmans e T. Graf,

Software & Information Industry Association, con sede in Washington, DC (Stati Uniti), rappresentata dal sig. C. Simpson, solicitor,

intervenienti,

avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 24 marzo 2004, C(2004) 900 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 82 CE (causa COMP/C-3/37.792 – Microsoft), o di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE DEL TRIBUNALE

DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

 Antefatti

1        La Microsoft Corp. (in prosieguo: la «Microsoft») è impegnata nella progettazione e commercializzazione di software informatici, tra cui sistemi operativi per personal computers (in prosieguo: «PC») clients, denominati Windows, sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, denominati Windows Server, e lettori multimediali a ricezione continua, denominati Windows Media Player.

2        Il 10 dicembre 1998, la Sun Microsystems, Inc., con sede a Palo Alto, California (Stati Uniti), depositava presso la Commissione una denuncia avente ad oggetto il rifiuto, opposto alla Sun Microsystems da parte della Microsoft, di fornirle le informazioni necessarie a permettere l’interoperabilità dei suoi sistemi operativi per server per gruppi di lavoro con Windows. La Commissione avviava al riguardo un’indagine.

3        Nel febbraio 2000, la Commissione intraprendeva una seconda indagine sulla Microsoft, avente ad oggetto l’integrazione di Windows Media Player in Windows.

4        Le due indagini venivano poi riunite con il numero di causa COMP/C-3/37.792.

5        Il 24 marzo 2004 la Commissione adottava la decisione C(2004) 900 def., relativa ad una procedura di applicazione dell’art. 82 CE, nella causa COMP/C-3/37.792 – Microsoft (in prosieguo: la «Decisione»).

6        Ai fini della valutazione del comportamento della Microsoft, la Commissione, in primo luogo, individuava tre mercati rilevanti. Tali mercati sono quello dei sistemi operativi per PC clients (‘considerando’ 324-342 della Decisione), quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (‘considerando’ 343-401 della Decisione) e quello dei lettori multimediali a ricezione continua (‘considerando’ 402-425 della Decisione).

7        In secondo luogo, la Commissione considerava che ognuno dei suddetti mercati aveva dimensione mondiale (‘considerando’ 427 della Decisione).

8        In terzo luogo, la Commissione riteneva che la Microsoft detenesse una posizione dominante su due di questi mercati, vale a dire quello dei sistemi operativi per PC clients (‘considerando’ 429-472 della Decisione) e quello dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro (‘considerando’ 473-541 della Decisione).

9        In quarto luogo, la Commissione riteneva che il comportamento adottato dalla Microsoft su questi due mercati fosse in contrasto con l’art. 82 CE. A suo giudizio, quest’ultima aveva abusato della sua posizione dominante rifiutandosi di fornire le informazioni relative all’interoperabilità e di autorizzarne l’uso per lo sviluppo e la distribuzione di prodotti concorrenziali rispetto ai propri sul mercato dei sistemi operativi per server per gruppi di lavoro, durante il periodo compreso fra l’ottobre 1998 e la data di notificazione della Decisione [‘considerando’ 546‑791 e art. 2, lett. a), della decisione]. A suo avviso, inoltre, la Microsoft, durante il periodo tra il maggio 1999 e la data di notificazione della Decisione, aveva abusato della sua posizione dominante avendo subordinato la fornitura di Windows all’acquisto simultaneo di Windows Media Player [‘considerando’ 792‑989 e art. 2, lett. b), della Decisione].

10      In quinto luogo, la Commissione ingiungeva alla Microsoft di porre termine alle suddette infrazioni, di astenersi da qualunque comportamento identico o analogo e di conformarsi entro dati termini ad una serie di misure correttive (‘considerando’ 994-1053 e artt. 4-8 della Decisione).

11      In sesto luogo, la Commissione imponeva alla Microsoft un’ammenda pari a euro 497 196 304 (‘considerando’ 1054-1080 e art. 3 della Decisione).

Procedura

12      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 7 giugno 2004, la Microsoft ha proposto il presente ricorso.

13      Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2004, la European Committee for Interoperable Systems (in prosieguo: la «ECIS»), con sede in Bruxelles (Belgio), rappresentata dagli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo, ha chiesto di intervenire a sostegno delle conclusioni della Commissione.

14      La Commissione e la Microsoft hanno presentato le proprie osservazioni scritte in merito a detta domanda di intervento con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 1° e il 7 marzo 2005.

 Sulla domanda di intervento

 La ricevibilità della domanda di intervento

15      Secondo la Microsoft la domanda di intervento è irricevibile perché non rispondente ai requisiti di forma prescritti dal regolamento di procedura del Tribunale.

16      Ai sensi dell’art. 115 del regolamento di procedura, la ricevibilità di una domanda di intervento è subordinata al rispetto dei requisiti attinenti al termine entro cui dev’essere presentata (n. 1), al suo contenuto sostanziale (n. 2, primo comma) e alla rappresentanza in giudizio del richiedente (n. 3).

17      Nel caso di specie, la domanda di intervento soddisfa tali requisiti.

18      Inoltre, in forza dell’art. 115, n. 2, secondo comma, del regolamento di procedura, la ricevibilità di una domanda di intervento è subordinata al rispetto dei requisiti di forma prescritti dagli artt. 43 e 44 del regolamento stesso. In particolare, l’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura stabilisce che, se chi richiede di intervenire è una persona giuridica di diritto privato, deve allegare alla domanda la prova che il mandato all’avvocato è stato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato.

19      Nel caso di specie la Microsoft sostiene, in sostanza, che le decisioni di chiedere di intervenire nel procedimento e di conferire a tal fine mandato agli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo sono state adottate irregolarmente dal comitato di direzione della ECIS in data 16 dicembre 2004. Essa ammette peraltro che l’assemblea generale della ECIS ha confermato tali decisioni in data 12 gennaio 2005, sottolineando però che detta conferma è intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di intervento ed è forse essa stessa irregolare.

20      Non si esclude che la regolarità delle decisioni adottate dal comitato di direzione della ECIS il 16 dicembre 2004 sia soggetta a cauzione e che non si possa quindi dare per scontato che gli avv.ti D. Paemen e N. Dodoo disponessero di un mandato regolarmente conferito da un rappresentante a ciò legittimato al momento in cui la domanda di intervento è stata presentata, il 17 dicembre 2004. Tuttavia, deve comunque rilevarsi che, con risoluzione 12 gennaio 2005, l’assemblea generale della ECIS, «validamente costituita», ha dichiarato di «confermare senza riserve» e, «senza che ciò sia strettamente richiesto dallo statuto della ECIS o dalla legge belga, di ratifica[re]» la suddetta decisione. Tale dichiarazione porta a concludere che la domanda di intervento soddisfa i requisiti di cui all’art. 44, n. 5, lett. b), del regolamento di procedura (v. sentenza della Corte 11 maggio 1989, cause riunite 193/87 e 194/87, Maurissen e a./Corte dei conti, Racc. pag. 1045, punto 33).

21      Di conseguenza, la domanda di intervento nel procedimento presentata dalla ECIS è ricevibile.

 Sulla fondatezza della domanda di intervento

 Argomenti della richiedente e delle parti

22      La ECIS sostiene di rispondere ai requisiti cui è subordinato il diritto di intervento riconosciuto alle associazioni rappresentative e che, pertanto, va accolta la sua richiesta di intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della Commissione.

23      La Microsoft contesta tale domanda. Essa nutre infatti dubbi sul fatto che la ECIS costituisca un’associazione rappresentativa, che soddisfi quindi tutti i requisiti cui è subordinato il diritto di intervento riconosciuto alle associazioni rappresentative e che possa, di conseguenza, essere ammessa ad intervenire nella controversia.

24      La Commissione, da parte sua, ritiene che si possa accogliere la domanda della ECIS di intervenire nella controversia.

 Giudizio del presidente

25      Ai sensi dell’art. 40, secondo comma, dello Statuto della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale in forza dell’art. 53, primo comma, dello Statuto stesso, qualunque persona che dimostri di avere un interesse alla soluzione di una controversia, ad esclusione delle controversie fra Stati membri, fra istituzioni della Comunità, ovvero fra Stati membri da una parte e istituzioni della Comunità dall’altra, ha diritto di intervenire.

26      Dimostra di possedere tale interesse l’associazione rappresentativa che miri alla tutela dei propri membri e che domanda di intervenire in una controversia che solleva questioni di principio idonee a colpire gli interessi di questi ultimi. Questa interpretazione ampia del diritto di intervento è diretta a consentire una migliore valutazione dell’ambito delle cause evitando al tempo stesso una molteplicità di interventi individuali che comprometterebbe l’efficacia e il corretto svolgimento del procedimento [ordinanze del presidente della Corte 17 giugno 1997, cause riunite C-151/97 P(I) e C-157/97 P(I), National Power e PowerGen/British Coal e Commissione, Racc. pag. I‑3491, punto 66; 28 settembre 1998, causa C-151/98 P, Pharos/Commissione, Racc. pag. I‑5441, punto 6, e del presidente della Quarta Sezione del Tribunale 9 marzo 2005, causa T-201/04, Microsoft/Commissione, non pubblicata nella Raccolta, punto 31].

27      Nel caso di specie, la ECIS si presenta come un’associazione rappresentativa di imprese che agiscono nel settore delle tecnologie dell’informazione. L’elenco rappresentativo dei suoi membri e quello che compare nel verbale della sua assemblea generale svoltasi il 12 gennaio 2005 confermano che, sebbene i membri della ECIS siano in numero limitato e non operino tutti nel settore delle tecnologie dell’informazione, parecchi tra di loro vi svolgono un’attività significativa. La ECIS può quindi essere considerata come un’associazione rappresentativa.

28      Inoltre, la ECIS spiega di avere come oggetto la promozione e la difesa degli interessi materiali e immateriali dei propri membri. L’art. 4 del suo statuto conferma tale circostanza. Di conseguenza, la ECIS va considerata come un’associazione avente ad oggetto la protezione dei propri membri.

29      Infine, alcune delle questioni sollevate dalla causa possono essere considerate come questioni di principio riguardanti il settore delle tecnologie dell’informazione e la sentenza che statuisce sul merito della controversia è quindi idonea a influire sui membri della ECIS che operano in detto settore.

30      Da quanto precede risulta che la ECIS dimostra di avere interesse alla soluzione della controversia.

31      Pertanto, la ECIS dev’essere ammessa ad intervenire nella controversia a sostegno delle conclusioni della Commissione.

 Sui diritti processuali dell’interveniente

 Argomenti delle parti

32      La ECIS chiede di essere autorizzata a prendere parte alla fase scritta del procedimento. Le disposizioni in tema di intervento (artt. 115 e 116 del regolamento di procedura) consentirebbero al giudice di accogliere tale domanda. In ogni caso, tale soluzione sarebbe giustificata dall’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore (art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte), o quanto meno di circostanze eccezionali. A tal titolo, la ECIS si avvale del fatto che la Computer & Communications Industry Association (in prosieguo: la «CCIA»), alcuni membri della quale sono affiliati anche alla ECIS, ha rinunciato in data 10 novembre 2004 alla propria domanda di intervento a sostegno delle conclusioni della Commissione da essa presentata il 23 giugno 2004.

33      La Microsoft contesta tale domanda. Essa ritiene che gli artt. 115 e 116 del regolamento di procedura non consentano al giudice di accoglierla, ed aggiunge che la ECIS non dimostra né l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore, né quella di circostanze eccezionali tali da giustificare una deroga alle suddette disposizioni.

34      Quanto alla Commissione, essa sostiene che, se un interveniente come la ECIS può essere autorizzato a partecipare alla fase scritta del procedimento, ciò deve avvenire unicamente in circostanze eccezionali, tra le quali potrebbe rientrare, nel caso di specie, la rinuncia da parte della CCIA.

 Giudizio del presidente

35      Ai sensi dell’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, l’istanza di intervento va proposta al più tardi entro sei settimane dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso relativo all’introduzione del ricorso, oppure prima della decisione di iniziare la fase orale.

36      L’art. 116, n. 2, del regolamento di procedura dispone che, se un’istanza di intervento proposta entro il citato termine di sei settimane è accolta, l’interveniente riceve comunicazione di tutti gli atti processuali notificati alle parti.

37      Ai sensi dell’art. 116, n. 4, del regolamento di procedura, nei casi previsti dal n. 2 della medesima disposizione il presidente fissa il termine entro il quale l’interveniente può presentare una memoria d’intervento contenente le sue conclusioni dirette al sostegno o al rigetto, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali, i suoi motivi e argomenti nonché, eventualmente, le sue offerte di prova.

38      L’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura stabilisce che, se l’istanza d’intervento è stata proposta dopo la scadenza del citato termine di sei settimane, l’interveniente può, in base alla relazione d’udienza che gli è comunicata, presentare le sue osservazioni durante la fase orale.

39      Dal combinato disposto delle suddette disposizioni emerge che i diritti processuali dell’interveniente sono differenti a seconda che quest’ultimo abbia presentato la sua istanza d’intervento entro il termine di sei settimane a partire dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dell’avviso relativo all’introduzione del ricorso oppure dopo lo scadere di detto termine, ma prima della decisione di iniziare la fase orale.

40      Se l’interveniente ha presentato la sua domanda entro lo scadere di detto termine, ha diritto di partecipare tanto alla fase scritta quanto alla fase orale del procedimento. A tal titolo, esso deve ricevere comunicazione degli atti del procedimento e può presentare una memoria d’intervento contenente le sue conclusioni dirette al sostegno, totale o parziale, delle conclusioni di una delle parti principali, i suoi motivi e argomenti nonché, eventualmente, le sue offerte di prova.

41      Per contro, nel caso in cui l’interveniente abbia presentato la sua domanda dopo lo scadere del suddetto termine, ha diritto di partecipare unicamente alla fase orale del procedimento, purché abbia adito il Tribunale prima dell’inizio della stessa. A tal titolo, egli deve ricevere comunicazione della relazione d’udienza e può presentare le proprie osservazioni in base a quest’ultima durante la fase orale.

42      Poiché tali disposizioni posseggono carattere imperativo (ordinanza del Tribunale 30 maggio 2002, causa T-52/00, Coe Clerici Logistics/Commissione, Racc. pag. II‑2553, punti 24 e 31), esse non sono a disposizione delle parti e neppure del giudice.

43      Nel caso di specie, l’avviso relativo alla proposizione del ricorso è stato pubblicato il 10 luglio 2004 (GU C 179, pag. 18). La domanda di intervento della ECIS è stata depositata presso la cancelleria del Tribunale il 17 dicembre 2004. E’ pertanto evidente che è stata proposta dopo lo scadere del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, maggiorato del termine di dieci giorni in ragione della distanza di cui all’art. 102, n. 2, del medesimo regolamento.

44      Pertanto, la ECIS può reclamare unicamente i diritti processuali previsti dall’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura.

45      La ECIS ritiene peraltro che la rinuncia da parte della CCIA costituisca un caso fortuito o di forza maggiore.

46      Ai sensi dell’art. 45 dello Statuto della Corte, nessuna decadenza risultante dallo spirare dei termini può essere eccepita quando l’interessato provi l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

47      Le disposizioni riguardanti i termini processuali sono oggetto di un’applicazione rigida che risponde all’esigenza della certezza del diritto e alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia (sentenza della Corte 12 luglio 1984, causa 209/83, Ferriera Valsabbia/Commissione, Racc. pag. 3089, punto 14, e ordinanza della Corte 18 gennaio 2005, causa C‑325/03 P, Zuazaga Meabe/UAMI, Racc. pag. I-403, punto 16).

48      L’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte, che deroga a detto principio e va quindi interpretato restrittivamente, si applica ai termini processuali a carattere imperativo il cui spirare comporta la decadenza dal diritto fino ad allora aperto ad una persona fisica o giuridica di proporre un ricorso (sentenza della Corte 2 marzo 1967, cause riunite 25/65 e 26/65, Simet e a./Alta Autorità, Racc. pag. 35, in particolare pag. 48), o di presentare una domanda d’intervento (ordinanza del presidente della prima sezione del Tribunale 22 marzo 1994, cause riunite T‑244/93 e T-486/93, TWD Textilwerke Deggendorf/Commissione, punti 18-20, non pubblicata nella Raccolta).

49      Poiché l’art. 45, secondo comma, dello Statuto della Corte si applica anche al termine di sei settimane prescritto dall’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura, il cui spirare comporta non la decadenza dal diritto di proporre una domanda d’intervento ma, come nel caso di specie, la limitazione dei diritti processuali conferiti all’interveniente, secondo una constante giurisprudenza soltanto in circostanze del tutto eccezionali, di caso fortuito o di forza maggiore tale articolo permette di derogare alle disposizioni relative ai termini processuali (sentenza Ferriera Valsabbia/Commissione, cit., punto 14, e ordinanza Zuazaga Meabe/UAMI, cit., punto 16).

50      Le nozioni di caso fortuito e di forza maggiore comportano un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee alla volontà dell’operatore, e un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate e, in particolare, seguendo attentamente lo svolgimento della procedura in corso e dando prova di diligenza (sentenza della Corte 15 dicembre 1994, causa C‑195/91 P, Bayer/Commissione, Racc. pag. I‑5619, punto 32, e ordinanza Zuazaga Meabe/UAMI, cit., punto 25).

51      Nel caso di specie, la rinuncia della CCIA costituisce forse un avvenimento estraneo alla volontà della ECIS anche se, come quest’ultima ha ammesso, le due associazioni rappresentative hanno alcuni membri in comune.

52      Tuttavia, non si tratta di un avvenimento anomalo. Infatti, qualsiasi interveniente ha sempre diritto di rinunciare al suo intervento, così come ogni parte ricorrente ha sempre diritto di rinunciare al suo ricorso, ai sensi dell’art. 99 del regolamento di procedura. La rinuncia di un interveniente, quindi, non ha di per sé un carattere anomalo. Inoltre, nessuno degli elementi di fatto invocati dalla ECIS permette, nel caso di specie, di qualificare come anomala la rinuncia della CCIA. In particolare, nel caso in cui un soggetto come la CCIA partecipi in qualità di terzo interessato ad un procedimento amministrativo al fine di convincere la Commissione circa l’esistenza di un’infrazione alle norme sulla concorrenza, la Commissione adotti una decisione in tal senso, l’autore dell’infrazione chieda l’annullamento di tale decisione e il soggetto in questione intervenga nella controversia al fine di far valere il proprio interesse, non si può considerare anomalo il fatto che esso decida alla fine di modificare la propria strategia, di regolare i propri contrasti con la ricorrente per via stragiudiziale e, se lo ritiene opportuno, tramite il pagamento di una contropartita economica.

53      Infine, la ECIS non dimostra e del resto non cerca seriamente di provare di essersi conformata all’obbligo ad essa incombente di premunirsi contro le conseguenze di tale evento adottando misure appropriate.

54      Pertanto, la ECIS non ha dimostrato l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore.

55      La ECIS ritiene infine che la rinuncia della CCIA costituisca una circostanza eccezionale.

56      Anche supponendo che talune circostanze eccezionali permettano a un interveniente che ha presentato la sua istanza di intervento dopo lo scadere del termine di sei settimane di cui all’art. 115, n. 1, del regolamento di procedura di usufruire di un diritto processuale diverso da quelli che gli sono attribuiti dall’art. 116, n. 6, del medesimo regolamento, si deve ricordare che gli elementi di fatto evocati dalla ECIS non permettono di considerare la rinuncia della CCIA come anomala o eccezionale.

57      Da quanto precede risulta che i diritti della ECIS sono quelli previsti dall’art. 116, n. 6, del regolamento di procedura.

58      Nel caso in cui si debba intendere la domanda di partecipazione alla fase scritta del procedimento presentata dalla ECIS non come la rivendicazione di un diritto, bensì come la manifestazione di una disponibilità a rispondere ad una misura di organizzazione del procedimento con cui il Tribunale intende invitarla a pronunciarsi per iscritto in forza dell’art. 64, n. 3, lett. b), del regolamento di procedura, occorre osservare che spetterà alla Quarta Sezione del Tribunale valutare, all’occorrenza, la necessità di detta misura.

 Sulle spese

59      L’art. 87, n. 1, del regolamento di procedura dispone che si provvede sulle spese con la sentenza o l’ordinanza che pone fine alla causa.

60      In questa fase dell’istanza, le spese sono quindi riservate.

Per questi motivi,

IL PRESIDENTE DELLA QUARTA SEZIONE

ordina:

1)      La European Committee for Interoperable Systems è ammessa ad intervenire nel procedimento T‑201/04 a sostegno delle conclusioni della Commissione.

2)      La European Committee for Interoperable Systems potrà presentare le proprie osservazioni nel corso della fase orale del procedimento, sulla base della relazione d’udienza che le verrà comunicata.

3)      Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 28 aprile 2005

Il cancelliere

 

      Il presidente

H. Jung

 

      H. Legal


* Lingua processuale: l’inglese.