Language of document : ECLI:EU:C:2013:463





Sentenza della Corte (Terza Sezione) dell’11 luglio 2013 – Gosselin Group / Commissione

(causa C‑429/11 P)

«Impugnazione – Concorrenza – Intese – Articoli 81 CE e 53 dell’Accordo SEE – Mercato dei servizi di traslochi internazionali in Belgio – Fissazione diretta e indiretta dei prezzi, ripartizione del mercato e manipolazione delle procedure di presentazione delle offerte – Qualificazione – Restrizione della concorrenza per oggetto – Obbligo di motivazione – Linee direttrici relative al pregiudizio al commercio tra Stati membri – Valore giuridico – Obbligo di definire il mercato rilevante – Portata – Orientamenti per il calcolo delle ammende (2006) – Proporzione del valore delle vendite – Gravità dell’infrazione – Circostanze attenuanti – Obbligo di motivazione – Regolamento (CE) n. 1/2003 – Articolo 25 – Prescrizione – Infrazione ripetuta»

1.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti – Irricevibilità – Controllo da parte della Corte della valutazione dei fatti sottoposti al Tribunale – Esclusione, salvo il caso di snaturamento (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma) (v. punti 41, 106)

2.                     Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Oggetto anticoncorrenziale – Constatazione sufficiente – Distinzione tra infrazioni per oggetto e infrazioni per effetto (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 43, 55)

3.                     Intese – Lesione della concorrenza – Criteri di valutazione – Valutazione in funzione del contesto economico e giuridico (Art. 81, § 1, CE) (v. punto 44)

4.                     Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Insufficienza di motivazione – Ricorso del Tribunale ad una motivazione implicita – Ammissibilità – Presupposti (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, artt. 36 e 53, primo comma) (v. punti 52‑54)

5.                     Atti delle istituzioni – Linee direttrici relative alla nozione di pregiudizio al commercio – Atto diretto a produrre effetti esterni – Portata (Comunicazione della Commissione 2004/C 101/07) (v. punti 63‑66)

6.                     Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Obbligo di delimitare il mercato in questione – Portata (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07, punto 55) (v. punti 67, 68)

7.                     Intese – Delimitazione del mercato – Oggetto – Accertamento del pregiudizio per il commercio tra gli Stati membri – Effetto sensibile (Art. 81 CE; comunicazione della Commissione 2004/C 101/07) (v. punti 75‑77)

8.                     Impugnazione – Competenza della Corte – Riesame, per motivi di equità, della valutazione compiuta dal Tribunale in ordine all’importo di un’ammenda inflitta a un’impresa – Esclusione – Controllo limitato alla verifica della presa in considerazione da parte del Tribunale dei fattori essenziali di valutazione della gravità dell’infrazione e del complesso degli argomenti dedotti contro l’ammenda inflitta (Art. 81 CE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, primo comma; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23) (v. punti 85‑87)

9.                     Concorrenza – Ammende – Importo – Determinazione – Criteri – Gravità e durata dell’infrazione – Elementi di valutazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 20 e 27) (v. punti 88‑90, 93, 105)

10.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata (Art. 253 CE) (v. punto 130)

11.                     Concorrenza – Procedimento amministrativo – Prescrizione in materia di azioni – Dies a quo – Infrazioni continua o continuata – Giorno di cessazione dell’infrazione – Interruzione – Richiesta di informazioni – Portata [Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, a), e 25, § 1, b), e 3, a)] (v. punti 135‑137)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Ottava Sezione) del 16 giugno 2011, Gosselin Group/Commissione (T‑208/08 e T‑209/08), con la quale il Tribunale, nella causa T‑208/08, ha annullato la decisione della Commissione C (2008) 926, definitivo dell’11 marzo 2008, relativa a una procedura di applicazione dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/38.543 – Servizi internazionali di trasloco), nella parte in cui essa accerta che la Gosselin Group NV ha partecipato a un’infrazione all’articolo 81, paragrafo 1, CE, nel periodo dal 30 ottobre 1993 al 14 novembre 1996 e, nella causa T‑209/08, ha annullato la decisione C (2008) 926, come modificata dalla decisione C (2009) 5810, nella parte in cui riguarda la Stichting Administratiekantoor Portielje.

Dispositivo

1)

L’impugnazione è respinta.

2)

La Gosselin Group NV è condannata alle spese.