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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 28 agosto 2017 – Milkiyas Addis / Bundesrepublik Deutschland

(Causa C-517/17)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente in 1. grado, ricorrente in appello e ricorrente per cassazione: Milkiyas Addis

Resistente in 1. grado, resistente in appello e resistente per cassazione: Bundesrepublik Deutschland

Questioni pregiudiziali

Se il diritto dell’Unione precluda ad uno Stato membro (nel caso di specie: la Germania) di respingere, in quanto inammissibile, una domanda di protezione internazionale qualora un altro Stato membro (nel caso di specie: l’Italia) abbia concesso lo status di rifugiato in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE 1 , ovvero della previgente disciplina di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE 2 , nel caso in cui il meccanismo della protezione internazionale, segnatamente le condizioni di vita dei rifugiati riconosciuti nell’altro Stato membro che abbia già concesso protezione internazionale al richiedente (nel caso di specie: l’Italia), non soddisfi i requisiti degli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, senza peraltro violare l’articolo 4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea ovvero l’articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

In caso di risposta affermativa alla prima questione: se ciò valga anche nel caso in cui ai rifugiati riconosciuti, nello Stato membro di riconoscimento (nel caso di specie: l’Italia)

non siano prestati affatto mezzi di sussistenza ovvero in una misura molto più ridotta rispetto agli altri Stati membri, senza che questi siano peraltro trattati diversamente dagli stessi cittadini dello Stato membro medesimo

sebbene siano loro riconosciuti i diritti di cui agli articoli 20 e seguenti della direttiva 2011/95/UE, risulti loro tuttavia, de facto, più difficile l’accesso alle prestazioni connesse ai diritti medesimi o a quelle delle reti familiari o della società civile, sostitutive o integrative dei servizi dello Stato.

Se l’articolo 14, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2013/32/UE ovvero la previgente disciplina di cui all’articolo 12, paragrafo 1, primo periodo, della direttiva 2005/85/CE osti all’applicazione di una disposizione nazionale, per effetto della quale l’omissione di un colloquio personale con il richiedente in occasione della decisione di rigetto della domanda d’asilo in quanto inammissibile resa dall’autorità accertante, in attuazione della facoltà prevista dall’articolo 33, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2013/32/UE, ovvero della previgente disciplina di cui all’articolo 25, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2005/85/CE, non determini l’annullamento della decisione medesima per omesso colloquio, nel caso in cui il richiedente abbia la possibilità di presentare, nel procedimento di impugnazione, tutti gli elementi che depongano in senso contrario alla decisione di inammissibilità e, pur in considerazione di tali argomenti, non possa essere adottata una decisione differente nel merito.

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1 Direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (GU L 180, pag. 6).

2 Direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato (GU L 326, pag. 13)