Language of document : ECLI:EU:C:2015:27

Causa C‑419/13

Art & Allposters International BV

contro

Stichting Pictoright

(domanda di pronuncia pregiudiziale

proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 4 – Diritto di distribuzione – Regola di esaurimento – Nozione di “oggetto” – Trasferimento, da un poster cartaceo a una tela da pittura, dell’immagine di un’opera protetta – Sostituzione del supporto – Incidenza sull’esaurimento»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 gennaio 2015

1.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Interpretazione del diritto nazionale – Esclusione

(Art. 267 TFUE)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di distribuzione – Esaurimento in caso di prima vendita o primo altro trasferimento di proprietà nell’Unione da parte del titolare del diritto o con il suo consenso – Commercializzazione nell’Unione dell’opera dopo che il suo supporto materiale è stato modificato senza il consenso del titolare – Inapplicabilità della regola di esaurimento

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, 28° considerando e artt. 2, a), e 4, § 2]

1.        V. il testo della decisione.

(v. punto 22)

2.        L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la regola di esaurimento del diritto di distribuzione non si applica ad una situazione in cui una riproduzione di un’opera protetta, dopo essere stata commercializzata nell’Unione europea con il consenso del titolare del diritto d’autore, ha subito una sostituzione del proprio supporto, quale il trasferimento su una tela di tale riproduzione figurante su un poster cartaceo, ed è nuovamente immessa sul mercato in tale nuova forma.

Infatti il legislatore dell’Unione, utilizzando i termini «supporto tangibile» e «detto oggetto», al considerando 28 e all’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2001/29 intendeva dare agli autori il controllo sulla prima immissione sul mercato dell’Unione di ogni oggetto tangibile che incorpora la loro creazione intellettuale. A tale riguardo, una sostituzione del supporto di un’opera, quale un trasferimento su una tela da pittura dell’immagine di un’opera artistica figurante su un poster cartaceo, ha l’effetto di creare un nuovo oggetto che incorpora l’immagine dell’opera protetta, mentre il poster, in quanto tale, cessa di esistere. Una siffatta modifica della copia dell’opera protetta che rende il risultato più vicino all’originale è tale da poter in realtà costituire una nuova riproduzione di tale opera, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, che rientra nel diritto esclusivo dell’autore e necessita della sua autorizzazione.

Peraltro, la circostanza che l’inchiostro si conservi durante l’operazione di trasferimento non è tale da incidere sulla constatazione che il supporto dell’immagine è stato cambiato. Ciò che conta è sapere se l’oggetto modificato, valutato nel suo insieme, sia di per sé, materialmente, l’oggetto che è stato immesso sul mercato con il consenso del titolare del diritto. Di conseguenza, il consenso del titolare del diritto d’autore non verte sulla distribuzione di un oggetto che incorpora la sua opera, se tale oggetto è stato modificato dopo la sua prima commercializzazione, in modo da costituire una nuova riproduzione di tale opera. In un simile caso, il diritto di distribuzione di un siffatto oggetto si esaurisce solo in seguito alla prima vendita o alla prima cessione di proprietà di detto nuovo oggetto con il consenso del titolare di tale diritto.

(v. punti 37, 42, 43, 45, 46, 49 e dispositivo)