Language of document :

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberwaltungsgericht Berlin-Brandeburg (Germania) il 19 maggio 2006 - Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli / Repubblica federale di Germania, interveniente: Bundesagentur für Arbeit

(Causa C-228/06)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberwaltungsgericht Berlin-Brandeburg

Parti nella causa principale

Ricorrenti: Mehmet Soysal, Cengiz Salkim, Ibrahim Savatli

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Interveniente: Bundesagentur für Arbeit

Questioni pregiudiziali

Se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia 23 novembre 1970 1 debba essere interpretato nel senso che costituisce una restrizione della libera prestazione di servizi il fatto che un cittadino turco, operante alle dipendenze di un'impresa turca nel settore del traffico internazionale in qualità di conducente di un automezzo pesante immatricolato in Germania, debba essere provvisto di un visto-Schengen per poter entrare nel territorio tedesco ai sensi del § 4, n. 1, e del § 6 dell'Aufenthaltsgesetz (legge in materia di soggiorno) 30 luglio 2004 e dell'art. 1 del regolamento n. 539/2001 2, laddove al momento dell'entrata in vigore del protocollo addizionale poteva entrare nella Repubblica federale tedesca senza essere soggetto all'obbligo del visto.

Qualora si dia una risposta affermativa al quesito sub 1), se l'art. 41, n. 1, del Protocollo addizionale debba essere interpretato nel senso che un cittadino turco di cui al suddetto precedente quesito non è soggetto ad alcun obbligo di visto per entrare nel territorio tedesco.

____________

1 - GU L 293, pag. 4.

2 - GU L 81, pag. 1.