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Ricorso proposto il 4 giugno 2008 - Verhuizingen Coppens / Commissione

(Causa T-210/08)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Verhuizingen Coppens NV (Bierbeek, Belgio) (rappresentanti: J. Stuyck, avvocato, I. Buelens, avvocato)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare l'art. 1 della decisione della Commissione 11 marzo 2008 nel caso COMP/38.543 per quanto attiene alla ricorrente;

annullare l'art. 2 della decisione della Commissione 11 marzo 2008 nel caso COMP/38.543 per quanto attiene alla ricorrente;

in subordine, ridurre notevolmente l'ammenda e fissarla ad un importo del, al massimo, 10% del fatturato della ricorrente sul mercato rilevante dei servizi di traslochi internazionali;

in ogni caso, condannare la Commissione alle spese per quanto attiene alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente con i suoi primi due motivi chiede l'annullamento della decisione della Commissione 11 marzo 2008, C(2008)926 def., relativa ad una procedura a norma dell'art. 81 CE (caso COMP/38.543 - Servizi di traslochi internazionali).

La ricorrente deduce in primo luogo una violazione dell'art. 81, n. 1, CE. La ricorrente è stata condannata a causa della sua partecipazione ad un cartello complesso, sebbene secondo il fascicolo della Commissione essa si distinguerebbe dagli altri partecipanti in quanto è stata accertata una partecipazione soltanto ad una piccola componente del cartello. Inoltre, l'asserita partecipazione della ricorrente alla violazione attinente al cartello sarebbe stata più breve di quanto è stato accertato dalla Commissione e la Commissione stessa avrebbe omesso di valutare il peso specifico della partecipazione della ricorrente alla violazione attinente al cartello.

In secondo luogo, la ricorrente deduce una violazione dell'art. 23, nn. 2 e 3, del regolamento n. 1/2003 1, in quanto la Commissione avrebbe stabilito erratamente tanto la durata quanto il carattere duraturo della violazione.

In subordine, la ricorrente chiede di annullare l'ammenda inflitta, o quanto meno di ridurla notevolmente, tenuto conto del fatto che l'importo base dell'ammenda è stato fissato erratamente, e considerato che in occasione dell'accertamento dell'ammenda il principio di proporzionalità è stato manifestamente violato.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1, pag. 1).