Language of document : ECLI:EU:T:2011:44

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)

17 febbraio 2011 (*)

«Diffusione radiotelevisiva – Art. 3 bis della direttiva 89/552/CEE – Misure adottate dal Regno Unito relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro – Coppa del mondo di calcio – Decisione che dichiara le misure compatibili con il diritto comunitario – Motivazione – Artt. 43 CE, 49 CE e 86 CE – Diritto di proprietà»

Nella causa T‑68/08,

Fédération internationale de football association (FIFA), con sede in Zurigo (Svizzera), rappresentata inizialmente dal sig. E. Batchelor, dalla sig.ra F. Young, solicitors, dagli avv.ti A. Barav, D. Reymond, e dalla sig.ra F. Carlin, barrister, successivamente dal sig. Batchelor, dagli avv.ti Barav, Reymond e dalla sig.ra Carlin,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dal sig. F. Benyon, dalle sig.re E. Montaguti e N. Yerrell, successivamente dal sig. Benyon e dalla sig.ra Montaguti, in qualità di agenti, assistiti dal sig. J. Flynn, QC, e dalla sig.ra M. Lester, barrister,

convenuta,

sostenuta dal

Regno del Belgio, rappresentato dalla sig.ra C. Pochet, in qualità di agente, assistita dagli avv.ti J. Stuyck e A. Joachimowicz,

e dal

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato inizialmente dalle sig.re S. Behzadi‑Spencer e V. Jackson, successivamente dalla sig.ra Behzadi‑Spencer e dal sig. L. Seeboruth, in qualità di agenti, assistiti inizialmente dal sig. T. de la Mare, successivamente dal sig. B. Kennelly, barristers,

intervenienti,

avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 295, pag. 12),

IL TRIBUNALE (Settima Sezione),

composto dai sigg. N.J. Forwood (relatore), presidente, L. Truchot e J. Schwarcz, giudici,

cancelliere: sig.ra K. Pocheć, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 febbraio 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Contesto normativo

1        L’art. 43 CE è così formulato:

«Nel quadro delle disposizioni che seguono, le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro vengono vietate. Tale divieto si estende altresì alle restrizioni relative all’apertura di agenzie, succursali o filiali, da parte dei cittadini di uno Stato membro stabiliti sul territorio di un altro Stato membro.

La libertà di stabilimento importa l’accesso alle attività autonome e al loro esercizio, nonché la costituzione e la gestione di imprese e in particolare di società ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, [CE,] alle condizioni definite dalla legislazione del paese di stabilimento nei confronti dei propri cittadini, fatte salve le disposizioni del capo relativo ai capitali».

2        L’art. 49, primo comma, CE dispone quanto segue:

«Nel quadro delle disposizioni seguenti, le restrizioni alla libera prestazione di servizi all’interno della Comunità sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati membri stabiliti in un paese della Comunità che non sia quello del destinatario della prestazione».

3        A norma dell’art. 86, n. 1, CE, «[g]li Stati membri non emanano né mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 [CE] e da 81 [CE] a 89 [CE] inclusi».

4        L’art. 3 bis della direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (GU L 298, pag. 23), come aggiunto dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE, che modifica la direttiva [89/552] (GU L 202, pag. 60), così prevede:

«1. Ciascuno Stato membro può prendere le misure compatibili con il diritto comunitario volte ad assicurare che le emittenti televisive soggette alla sua giurisdizione non trasmettano in esclusiva eventi che esso considera di particolare rilevanza per la società, in modo da privare una parte importante del pubblico dello Stato membro della possibilità di seguire i suddetti eventi in diretta o in differita su canali liberamente accessibili. In tale caso, lo Stato membro interessato redige un elenco di eventi, nazionali e non, che considera di particolare rilevanza per la società. Esso redige tale elenco in modo chiaro e trasparente e in tempo utile. Inoltre, lo Stato membro determina se tali eventi debbano essere disponibili in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale.

2. Gli Stati membri notificano immediatamente alla Commissione le misure che hanno adottato o che intendono adottare ai sensi del paragrafo 1. Entro tre mesi dalla notifica la Commissione verifica che tali misure siano compatibili con il diritto comunitario e le comunica agli altri Stati membri. La Commissione consulta il comitato di cui all’articolo 23 bis. Essa pubblica immediatamente nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le misure prese e, almeno una volta all’anno, l’elenco consolidato di tutte le misure adottate dagli Stati membri.

3. Gli Stati membri fanno sì, con mezzi adeguati, nel quadro della loro legislazione, che le emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non esercitino i diritti esclusivi acquistati dopo la data di pubblicazione della presente direttiva in modo da privare una parte importante del pubblico di un altro Stato membro della possibilità di seguire su di un canale liberamente accessibile, (...) in diretta integrale o parziale o, laddove ciò risulti necessario o opportuno per ragioni obiettive nel pubblico interesse, in differita integrale o parziale secondo quanto stabilito da tale altro Stato membro a norma del paragrafo 1, gli eventi che lo Stato medesimo ha indicato ai sensi dei paragrafi precedenti».

5        I ‘considerando’ dal diciottesimo al ventiduesimo della direttiva 97/36 hanno il seguente tenore:

«(18) considerando che è essenziale che gli Stati membri siano in grado di adottare misure volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società, quali i giochi olimpici, il campionato del mondo di calcio e il campionato europeo di calcio; che a tal fine gli Stati membri mantengono il diritto di prendere misure, compatibili con il diritto comunitario, volte a regolare l’esercizio, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, dei diritti esclusivi di trasmissione di tali eventi;

(19) considerando che occorre prendere le disposizioni necessarie, in ambito comunitario, al fine di evitare un’eventuale incertezza giuridica e distorsioni del mercato e di conciliare la libera circolazione dei servizi televisivi con la necessità di prevenire possibili elusioni delle misure nazionali destinate a proteggere un legittimo interesse generale;

(20) considerando, in particolare, che è opportuno stabilire nella presente direttiva disposizioni relative all’esercizio, da parte delle emittenti televisive, di diritti esclusivi che esse possono aver acquistato per la trasmissione di eventi ritenuti di particolare rilevanza per la società in uno Stato membro diverso da quello alla cui giurisdizione sono soggette; (...)

(21) considerando che, ai fini della presente direttiva, gli eventi di “particolare rilevanza per la società” devono rispondere a determinati criteri, ossia essere eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte componente significativa di uno Stato membro e sono organizzati in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere i diritti relativi a tali eventi;

(22) considerando che, ai fini della presente direttiva, per “canale liberamente accessibile” si intende la trasmissione su un canale pubblico o commerciale di programmi accessibili al pubblico senza pagamento supplementare rispetto alle modalità di finanziamento delle trasmissioni televisive ampiamente prevalenti in ciascuno Stato membro (quali il canone e/o l’abbonamento base ad una rete via cavo)».

 Fatti e decisione impugnata

6        La Fédération internationale de football association (FIFA), ricorrente, è un’associazione composta da 208 federazioni nazionali di calcio e costituisce l’organo esecutivo del calcio a livello mondiale. I suoi obiettivi consistono, tra l’altro, nella promozione globale del calcio e nell’organizzazione delle sue competizioni internazionali. La vendita dei suoi diritti di trasmissione televisiva delle finali della Coppa del mondo della FIFA (in prosieguo: la «Coppa del mondo»), di cui essa assicura l’organizzazione, costituisce la sua principale fonte di reddito.

7        Con decisione 25 giugno 1998 il Ministro della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (in prosieguo: il «Ministro») ha redatto, in forza della sezione IV del Broadcasting Act 1996 (legge del 1996 sulle trasmissioni televisive), un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, comprendente la Coppa del mondo.

8        L’adozione di tale elenco è stata preceduta dalla consultazione di 42 organismi diversi avviata dal Ministro nel luglio 1997 in merito ai criteri in base ai quali doveva valutarsi la rilevanza dei vari eventi per la società del Regno Unito. Tale procedura è sfociata nell’adozione di un elenco di criteri contenuto in un documento del Ministero della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport del novembre 1997, che il Ministro avrebbe dovuto applicare ai fini della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Sulla scorta di tale documento un evento può essere menzionato nell’elenco, segnatamente, quando ha spiccata rilevanza generale a livello nazionale e non soltanto tra coloro che seguono di norma la disciplina sportiva in questione. Ai sensi dello stesso documento, è sussumibile in tale nozione un evento sportivo nazionale o internazionale di carattere preminente o in cui è coinvolta la squadra nazionale o partecipano atleti del Regno Unito. Tra gli eventi conformi a tali requisiti, quelli che attirano un gran numero di telespettatori o che sono tradizionalmente trasmessi in diretta su canali televisivi gratuiti avrebbero maggiori possibilità di comparire nell’elenco. Inoltre, nella propria valutazione il Ministro dovrebbe altresì tener conto di altri fattori relativi alle conseguenze per lo sport interessato, quali l’opportunità di offrire una trasmissione in diretta di un evento nel suo complesso, l’impatto sui guadagni nel settore sportivo in questione, le conseguenze per il mercato della radiodiffusione e la sussistenza di circostanze che garantiscono l’accesso alla copertura televisiva o radiofonica in differita dell’evento.

9        Il Ministro ha quindi avviato, in conformità all’art. 97 del Broadcasting Act 1996, una procedura di consultazione relativa agli eventi specifici da inserire nell’elenco. Nell’ambito di tale consultazione, il Ministro ha sollecitato il parere di vari organismi e operatori interessati nonché dei titolari dei diritti di trasmissione televisiva quali la FIFA. Inoltre, un comitato consultivo istituito dal Ministro e denominato «Advisory Group on listed events» (Gruppo consultivo sugli eventi iscritti nell’elenco) ha reso il proprio parere sugli eventi da menzionare suggerendo, per quanto riguarda la Coppa del mondo, l’iscrizione della finale, delle semifinali e delle partite in cui sono coinvolte le squadre nazionali del Regno Unito.

10      In forza dell’art. 98 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000 (Regolamenti 2000 sulle trasmissioni televisive), gli organismi di diffusione televisiva sono suddivisi in due categorie. La prima categoria include gli organismi che forniscono un servizio gratuito che, in aggiunta, possa essere ricevuto almeno dal 95% della popolazione del Regno Unito. La seconda categoria include gli organismi che non rispondono a tali requisiti.

11      Inoltre, in forza dell’art. 101 del Broadcasting Act 1996, nel testo di cui ai Television Broadcasting Regulations 2000, un fornitore di programmi televisivi appartenente ad una delle suddette categorie può trasmettere in diretta la totalità o parte di un evento inserito nell’elenco solo qualora un fornitore dell’altra categoria abbia acquisito il diritto di trasmettere in diretta l’intero evento o detta parte del medesimo evento nella stessa, o sostanzialmente la stessa, area. Ove tale condizione non sia soddisfatta, l’organismo che desidera trasmettere in diretta l’intero evento o parte dell’evento in questione deve ottenere la previa autorizzazione dell’Office of Communications (Ufficio delle comunicazioni).

12      Ai sensi dell’art. 3 del Code on Sports and Other Listed and Designated Events (Codice relativo agli eventi sportivi e ad altri eventi inseriti nell’elenco), nella versione in vigore nel 2000, gli eventi iscritti nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sono suddivisi in due gruppi. Il «gruppo A» include gli eventi che non possono essere trasmessi in diretta esclusiva in difetto di talune condizioni. Il «gruppo B» include gli eventi che possono essere trasmessi in diretta in esclusiva solo se sono state adottate disposizioni per garantirne la trasmissione in differita.

13      A norma dell’art. 13 del Code on Sports and Other Listed Events, l’Office of Communications può accordare un’autorizzazione per gli eventi appartenenti al «gruppo A» dell’elenco, del quale fa parte la Coppa del mondo, qualora i relativi diritti di trasmissione siano stati offerti pubblicamente secondo condizioni eque e ragionevoli a tutti gli organismi di diffusione radiotelevisiva, senza che un organismo dell’altra categoria abbia manifestato il proprio interesse all’acquisto.

14      Con lettera del 25 settembre 1998 il Regno Unito ha trasmesso alla Commissione delle Comunità europee, ai sensi dell’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552, l’elenco degli eventi predisposto dal Ministro nonché altre informazioni relative alla normativa di tale Stato membro adottata in conformità all’art. 3 bis, n. 1, della stessa direttiva. A seguito di uno scambio di comunicazioni tra il Regno Unito e la Commissione e di una nuova notifica delle misure avvenuta il 5 maggio 2000, il direttore generale della direzione generale (DG) «Educazione e cultura» della Commissione ha informato il Regno Unito, con lettera del 28 luglio 2000, che la Commissione non sollevava obiezioni sulle misure adottate da tale Stato membro, le quali quindi sarebbero state oggetto di prossima pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

15      Con sentenza 15 dicembre 2005, causa T‑33/01, Infront WM/Commissione (Racc. pag. II‑5897), il Tribunale ha annullato la decisione contenuta nella lettera del 28 luglio 2000 in quanto essa configurava una decisione ai sensi dell’art. 249 CE, che avrebbe dovuto essere adottata dallo stesso collegio dei membri della Commissione (sentenza Infront WM/Commissione, cit., punto 178).

16      In attuazione della sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra, la Commissione ha adottato la decisione 16 ottobre 2007, 2007/730/CE, sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dal Regno Unito a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] (GU L 295, pag. 12; in prosieguo: la «decisione impugnata»).

17      Il dispositivo della decisione impugnata ha il seguente tenore:

«Articolo 1

Le misure adottate ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] e notificate dal Regno Unito alla Commissione il 5 maggio 2000, pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee C 328 del 18 novembre 2000, sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2

Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».

18      La decisione impugnata è motivata segnatamente in base ai punti seguenti:

«(4)      L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società incluso nelle misure adottate dal Regno Unito è stato redatto in modo chiaro e trasparente, e [in tale Stato membro] è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5)      La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dal Regno Unito rispondono ad almeno due dei criteri indicati qui di seguito, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una spiccata rilevanza generale nello Stato membro interessato, e non semplicemente un significato per coloro che seguono abitualmente lo sport o l’attività in questione; ii) una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta, per la popolazione dello Stato membro, in particolare come evento catalizzatore dell’identità culturale; iii) la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; iv) il fatto che l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)      Numerosi eventi fra quelli elencati nelle misure adottate dal Regno Unito, compresi i [g]iochi olimpici estivi e invernali, nonché le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva [97/36]. Questi eventi hanno una spiccata rilevanza generale nel Regno Unito nel loro insieme, essendo particolarmente seguiti dal pubblico in generale (indipendentemente dalla nazionalità dei partecipanti), e non solo dal pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(…)

(18)      Gli eventi elencati, compresi quelli da considerare nel loro insieme e non come una serie di singoli eventi, sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi telespettatori. (...)

(19)      Le misure adottate dal Regno Unito risultano proporzionate a giustificare una deroga al principio fondamentale, sancito dal trattato CE, della libera prestazione di servizi sulla base di un motivo imperativo di pubblico interesse, che è quello di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alla trasmissione di eventi di particolare importanza per la società.

(20)      Le misure adottate dal Regno Unito sono compatibili con le regole (...) di concorrenza [del Trattato CE] in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre il numero degli eventi citati non è sproporzionatamente elevato e tale da creare distorsione della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(21)      A rafforzare la proporzionalità delle misure adottate dal Regno Unito è il fatto che un certo numero di eventi fra quelli elencati richiede soltanto forme adeguate di ritrasmissione.

(…)

(24)      In base alla sentenza [Infront WM/Commissione], la dichiarazione che le misure adottate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva [89/552] sono compatibili con il diritto comunitario costituisce una decisione che deve pertanto essere adottata dalla Commissione. Di conseguenza è necessario dichiarare con la presente decisione che le misure notificate dal Regno Unito sono compatibili con il diritto comunitario. Le misure, elencate nell’allegato della presente decisione, devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva [89/552]».

 Procedimento e conclusioni delle parti

19      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 6 febbraio 2008, la FIFA ha proposto il presente ricorso.

20      Con atto separato depositato presso la cancelleria del Tribunale il 28 febbraio 2008, la FIFA ha chiesto al Tribunale di invitare la Commissione, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, a produrre vari documenti a suo avviso essenziali ai fini dell’esercizio dei propri diritti nonché ai fini del sindacato giurisdizionale che il Tribunale è chiamato ad esercitare.

21      Con decisione 26 maggio 2008 la Settima Sezione del Tribunale ha deciso di non accogliere l’istanza di misure di organizzazione del procedimento presentata dalla FIFA in questa fase del procedimento.

22      Con atti depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente l’11 e il 16 giugno 2008, il Regno Unito nonché il Regno del Belgio hanno chiesto di intervenire nel presente procedimento a sostegno delle conclusioni della Commissione.

23      Con ordinanza 14 agosto 2008 il presidente della Settima Sezione del Tribunale ha ammesso tali interventi. Le parti intervenienti hanno depositato le proprie memorie e la FIFA ha depositato le proprie osservazioni su queste ultime entro i termini impartiti.

24      Con ordinanza 15 dicembre 2009 la presente causa è stata riunita alla causa T‑385/07, FIFA/Commissione, ai fini della fase orale del procedimento.

25      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale ha deciso di avviare la fase orale del procedimento e, nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento, ha rivolto per iscritto un quesito alla FIFA e due quesiti alla Commissione. Queste hanno risposto ai quesiti posti dal Tribunale entro il termine impartito.

26      La FIFA chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata parzialmente o interamente nella parte in cui concerne la Coppa del mondo;

–        condannare la Commissione, il Regno del Belgio e il Regno Unito alle spese.

27      La Commissione chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la FIFA alle spese.

28      Il Regno del Belgio e il Regno Unito chiedono che il Tribunale voglia respingere il ricorso.

 In diritto

1.     Sulla ricevibilità

 Argomenti delle parti

29      Il Regno del Belgio sostiene che il ricorso è irricevibile in quanto la FIFA non è né individualmente né direttamente interessata dalla decisione impugnata e il Tribunale non è competente a valutare la legittimità di misure nazionali. Inoltre, la FIFA non avrebbe impugnato le misure adottate dal Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali e pertanto il suo ricorso dinanzi al Tribunale sarebbe stato presentato oltre i termini, giacché l’eventuale annullamento della decisione impugnata non pregiudica la validità della normativa nazionale in esame.

30      La FIFA ritiene che la decisione impugnata sia un atto che può essere oggetto di ricorso e che, per di più, la concerna direttamente ed individualmente.

 Giudizio del Tribunale

31      I motivi di irricevibilità dedotti dal Regno del Belgio riguardano l’ordine pubblico dato che, nel loro ambito, vengono messe in discussione la legittimazione ad agire della FIFA, il rispetto dei termini di ricorso e la competenza del Tribunale. È quindi opportuno che il Tribunale esamini d’ufficio tali motivi di irricevibilità, benché il Regno del Belgio, in quanto interveniente, non sia legittimato a sollevarli ai sensi dell’art. 40, quarto comma, dello Statuto della Corte di giustizia e dell’art. 116, n. 3, del regolamento di procedura del Tribunale, non avendo la Commissione contestato la ricevibilità del ricorso (v., in questo senso e per analogia, sentenza della Corte 24 marzo 1993, causa C‑313/90, CIRFS e a./Commissione, Racc. pag. I‑1125, punti 21‑23).

32      Per quanto riguarda l’incidenza diretta nei confronti della FIFA, si deve rammentare che, in ossequio a giurisprudenza costante, la condizione secondo cui una persona fisica o giuridica dev’essere direttamente interessata dalla decisione impugnata, di cui all’art. 230, quarto comma, CE, richiede che il provvedimento comunitario contestato produca direttamente effetti sulla situazione giuridica del singolo e non lasci alcun potere discrezionale ai destinatari del provvedimento incaricati della sua applicazione, la quale ha carattere meramente automatico e deriva dalla sola normativa comunitaria senza intervento di altre norme intermedie (v. sentenza della Corte 13 marzo 2008, causa C‑125/06 P, Commissione/Infront WM, Racc. pag. I‑1451, punto 47 e giurisprudenza ivi citata).

33      A tale proposito, ai sensi dell’art. 101 del Broadcasting Act 1996 (v. precedente punto 11), nessun organismo di diffusione radiotelevisiva appartenente ad una delle categorie descritte al precedente punto 10 può procedere alla trasmissione in diretta e in esclusiva di un evento iscritto nell’elenco del Regno Unito. Solo nel caso in cui nessun organismo appartenente all’altra di tali categorie abbia manifestato un interesse all’acquisto dei diritti di trasmissione di detto evento e ricorrano le altre condizioni menzionate al precedente punto 13, l’Office of Communications può autorizzare l’organismo che ha ottenuto i diritti a trasmettere in diretta e in esclusiva l’evento interessato.

34      Da tale normativa risulta che la cessione dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo, di cui la FIFA è l’organizzatore ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, ad organismi di diffusione radiotelevisiva soggetti alla giurisdizione del Regno Unito in modo tale da privare altri organismi soggetti alla giurisdizione dello stesso Stato membro, e che abbiano manifestato interesse all’acquisto da parte loro, della possibilità di trasmettere in tutto o in parte tale evento in detto Stato non produce gli effetti giuridici generati di norma da una simile clausola di esclusiva.

35      Sebbene sia vero che le suddette conseguenze giuridiche derivano dalla normativa del Regno Unito e non già dalla decisione impugnata, resta tuttavia il fatto che il meccanismo di mutuo riconoscimento da quest’ultima instaurato, in conformità all’art. 3 bis, n. 3, della direttiva 89/552, pone a carico degli Stati membri l’obbligo di salvaguardare tali conseguenze. In particolare, gli Stati membri devono assicurarsi del rispetto, da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, delle condizioni di trasmissione televisiva nel Regno Unito degli eventi iscritti nell’elenco di tale Stato membro, come definite dal Regno Unito nell’ambito delle sue misure approvate e pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Orbene, l’obbligo di conseguire tale risultato lede direttamente la situazione giuridica delle emittenti televisive soggette alla giurisdizione degli Stati membri diversi dal Regno Unito e che desiderino acquistare diritti di trasmissione nel Regno Unito detenuti originariamente dalla FIFA (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 32 supra, punti 62 e 63).

36      Pertanto, il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato dalla decisione impugnata obbliga gli Stati membri ad escludere l’attuazione dei diritti come quelli descritti al precedente punto 34 da parte delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione, con la conseguenza che la FIFA vede parimenti pregiudicati i diritti da essa originariamente detenuti quando questi sono offerti pubblicamente ad emittenti non soggette alla giurisdizione del Regno Unito, ma a quella di un altro Stato membro.

37      Ne risulta che la decisione impugnata incide direttamente sulla situazione giuridica della FIFA per quanto riguarda i diritti originariamente detenuti da quest’ultima e non lascia agli Stati membri alcun margine di discrezionalità quanto al risultato perseguito, imposto in modo automatico e derivante dalla sola normativa comunitaria, a prescindere dal contenuto dei meccanismi particolari che le autorità nazionali istituiranno per conseguire tale risultato (v., in tal senso, sentenza Commissione/Infront WM, punto 32 supra, punti 60 e 61).

38      La FIFA è pertanto direttamente interessata dalla decisione impugnata.

39      Per quanto riguarda la questione se la FIFA sia interessata individualmente dalla decisione impugnata, va rammentato che i soggetti diversi dai destinatari di una decisione possono sostenere che essa li riguarda individualmente solo se detta decisione li concerne a causa di determinate qualità loro specifiche o di una situazione di fatto che li caratterizza rispetto a chiunque altro e, quindi, li distingue in modo analogo ai destinatari di una simile decisione (v. sentenza Commissione/Infront WM, punto 32 supra, punto 70 e giurisprudenza ivi citata).

40      Nel caso di specie è pacifico che, a prescindere dalla natura giuridica e dalla fonte dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo, questa configura un evento ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, nel senso che viene organizzata in anticipo da un organizzatore legittimato a vendere tali diritti e che la FIFA è l’organizzatore in questione. Dal momento che ciò era vero anche all’atto dell’adozione della decisione impugnata, in tale momento la FIFA era perfettamente identificabile.

41      Inoltre, la decisione impugnata designa nominativamente la FIFA quando fa riferimento, nel proprio allegato, alle «finali della Coppa del mondo di calcio [FIFA]».

42      La FIFA è pertanto interessata individualmente dalla decisione impugnata.

43      Per quanto riguarda gli argomenti del Regno del Belgio relativi al fatto che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità di misure nazionali in forza dell’art. 230 CE e che la FIFA non ha impugnato le misure del Regno Unito dinanzi ai giudici nazionali, è sufficiente rilevare che, con il suo ricorso, la FIFA contesta segnatamente la legittimità dell’art. 1 della decisione impugnata, in cui le misure di cui trattasi sono state dichiarate compatibili con il diritto comunitario.

44      Ne consegue che il controllo che il Tribunale è chiamato ad effettuare nel caso di specie verte sulla legittimità di tale dichiarazione, senza che la circostanza che le misure del Regno Unito non siano state contestate dinanzi ai giudici nazionali incida in un modo o in un altro sulla ricevibilità del ricorso, oltretutto depositato entro il termine previsto dall’art. 230 CE (v., in tal senso, sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra, punto 109).

45      Gli argomenti concernenti l’irricevibilità del ricorso addotti dal Regno del Belgio devono pertanto essere respinti.

2.     Nel merito

46      La FIFA deduce, in sostanza, sei motivi, relativi, in primo luogo, ad un difetto di motivazione, in secondo luogo, alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, in terzo luogo, alla violazione del suo diritto di proprietà, in quarto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi, in quinto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza e, in sesto luogo, alla violazione delle disposizioni del Trattato relative alla libertà di stabilimento.

47      Prima di procedere alla disamina dei motivi dedotti dalla FIFA, è opportuno esporre talune considerazioni di ordine generale di cui occorre tener conto per valutare la fondatezza degli stessi.

48      Occorre anzitutto rilevare che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 ha concretizzato la possibilità riconosciuta agli Stati membri di limitare, in base a ragioni imperative di interesse generale, l’esercizio nel settore audiovisivo delle libertà fondamentali stabilite dal diritto comunitario primario.

49      Infatti, anche se le misure adottate dagli Stati membri nell’ambito dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 si applicano in modo non discriminatorio tanto alle imprese stabilite nel territorio nazionale quanto alle imprese stabilite in altri Stati membri, è sufficiente che dette misure avvantaggino talune imprese stabilite nel territorio nazionale perché esse siano considerate costituire una restrizione alla libera prestazione di servizi ai sensi dell’art. 49 CE (v., in tal senso, sentenze della Corte 5 giugno 1997, causa C‑398/95, SETTG, Racc. pag. I‑3091, punto 16, e 13 dicembre 2007, causa C‑250/06, United Pan-Europe Communications Belgium e a., Racc. pag. I‑11135, punti 37 e 38). In modo analogo, tali misure possono ostacolare la libertà di stabilimento allorché sono atte a porre le società di altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole rispetto a quella delle società dello Stato membro di stabilimento (v., in tal senso, sentenza della Corte 11 maggio 1999, causa C‑255/97, Pfeiffer, Racc. pag. I‑2835, punto 19).

50      Orbene, simili restrizioni di libertà fondamentali garantite dal Trattato possono essere giustificate qualora rispondano a ragioni imperative di interesse generale, sempreché siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v., in tal senso, sentenze Pfeiffer, punto 49 supra, punto 19, e United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 49 supra, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).

51      A questo proposito va rammentato che la libertà di espressione, tutelata dall’art. 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, fa parte dei diritti fondamentali garantiti dall’ordinamento giuridico comunitario e configura una ragione imperativa di interesse generale idoneo a giustificare simili restrizioni (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 49 supra, punto 41 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, ai sensi dell’art. 10, n. 1, della Convenzione sulla salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, la libertà di espressione include anche la libertà di accedere alle informazioni.

52      Nel caso di specie, come rilevato al punto 19 della decisione impugnata, le misure adottate dal Regno Unito configurano un ostacolo alla libera prestazione di servizi. Tuttavia, come risulta dal diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, le misure previste dall’art. 3 bis della direttiva 89/552 sono volte a proteggere il diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla copertura televisiva di eventi, nazionali e non, di particolare rilevanza per la società. In base al ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, un evento è di particolare rilevanza allorché è straordinario, presenta interesse per il grande pubblico nell’Unione europea o in un determinato Stato membro o in una parte significativa di un determinato Stato membro ed è organizzato in anticipo da un organizzatore di eventi legittimato a vendere i diritti relativi a tale evento.

53      Ne discende che, in quanto riguardano eventi di particolare rilevanza per la società, le misure contemplate dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 sono giustificate da ragioni imperative di interesse generale, circostanza peraltro non contestata dalla FIFA.

54      Come evidenziato al precedente punto 50, poi, le misure in questione devono essere altresì idonee a garantire il conseguimento dello scopo da esse perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo.

55      Infine, per quanto riguarda la portata del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, va anzitutto rilevato che l’art. 3 bis della direttiva 89/552, al quale rimanda tale ‘considerando’, non procede ad un’armonizzazione degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società. Infatti, contrariamente alla versione di tale disposizione contenuta nella decisione del Parlamento europeo in relazione alla posizione comune adottata dal Consiglio in vista dell’adozione della direttiva 97/36 (GU 1996, C 362, pag. 56) e facente espresso riferimento ai giochi olimpici estivi e invernali e ai campionati mondiale ed europeo di calcio, tale disposizione non fa riferimento ad eventi specifici atti ad essere iscritti negli elenchi nazionali.

56      Ne consegue che, come del resto rileva la Commissione, il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 non può essere letto nel senso che l’iscrizione della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società sia automaticamente compatibile con il diritto comunitario. A maggior ragione, tale ‘considerando’ non può essere inteso nel senso che l’iscrizione della Coppa del mondo nel suo insieme in un simile elenco sia in tutti i casi valida indipendentemente dall’interesse che le partite di tale competizione suscitino nello Stato membro interessato.

57      Viceversa, in considerazione dei rilievi di cui ai precedenti punti 48‑53, tale ‘considerando’ comporta che, quando uno Stato membro menziona partite della Coppa del mondo nell’elenco che ha deciso di redigere, non è tenuto ad indicare nella sua comunicazione alla Commissione una specifica motivazione inerente al loro carattere di eventi di particolare rilevanza per la società.

58      È in base a tali considerazioni che occorre valutare la fondatezza dei motivi dedotti dalla FIFA.

 Sul primo motivo, relativo a un difetto di motivazione

 Argomenti delle parti

59      Secondo la FIFA, nella decisione impugnata la Commissione non deduce alcun motivo atto a giustificare l’iscrizione di tutte le 64 partite della Coppa del mondo nell’elenco del Regno Unito. È vero che la Coppa del mondo sarebbe menzionata al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 a titolo di esempio di evento di particolare rilevanza per la società, ma ciò non significherebbe che tutte le partite della Coppa del mondo possano essere automaticamente considerate rivestire una simile rilevanza o che debbano essere illimitatamente accessibili al pubblico. Inoltre, non vi sarebbero elementi che consentano di concludere che detto ‘considerando’ si riferisca alla Coppa del mondo nel suo insieme. In proposito, la FIFA sottolinea che una suddivisione delle partite della suddetta competizione, da un lato, in partite «prime» [principali], comprendenti le semifinali, la finale e le partite della squadra nazionale interessata, nel caso specifico una delle squadre del Regno Unito, idonee ad essere qualificate quali eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro e, dall’altro lato, in partite «non prime» [secondarie], comprendenti tutte le altre partite, non necessariamente idonee ad essere qualificate in tal modo, sarebbe scevra da errore e corrisponderebbe al metodo impiegato da altri Stati membri che hanno notificato le proprie misure conformemente all’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552. La stessa Commissione avrebbe ammesso una simile classificazione delle partite nel proprio documento di lavoro CC TVSF(97) relativo all’applicazione dell’art. 3 bis della direttiva 89/552.

60      Ritenendo che il proprio sindacato sulle scelte nazionali degli eventi di particolare rilevanza avesse carattere puramente marginale e fosse in pratica ad abundantiam, la Commissione avrebbe contravvenuto al proprio obbligo di verifica dettagliata della compatibilità delle misure del Regno Unito con il diritto comunitario, circostanza che l’avrebbe indotta a non motivare la decisione impugnata in maniera adeguata relativamente al fatto di qualificare tutte le partite della Coppa del mondo quali eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro.

61      La FIFA sottolinea altresì che le autorità del Regno Unito non hanno preso in considerazione le cifre d’ascolto relative alla Coppa del mondo del 1998 ai fini della loro decisione 25 giugno 1998 (v. precedente punto 7), in quanto tale competizione si sarebbe conclusa il 12 luglio 1998, mentre la Commissione si sarebbe fondata su tali dati nell’adottare la decisione 28 luglio 2000. Oltretutto, tali autorità non avrebbero neppure tenuto conto delle suddette cifre d’ascolto prima di notificare una seconda volta il proprio elenco alla Commissione il 5 maggio 2000 (v. precedente punto 14).

62      Dato che tutte le partite della Coppa del mondo sono state incluse nell’elenco della decisione 25 giugno 1998 (v. precedente punto 7), nonostante quanto suggerito dall’Advisory Group on listed events (v. precedente punto 9), dai funzionari del Ministero della Cultura, dei Mezzi d’informazione e dello Sport e dal direttore generale dell’Office of Fair Trading (OFT, autorità in materia di concorrenza del Regno Unito) nonché dalla posizione iniziale del Ministero che raccomandava l’iscrizione soltanto delle partite «prime», la Commissione avrebbe dovuto motivare la propria decisione di accettare l’iscrizione di tutte le partite sull’elenco del Regno Unito. Inoltre, la Commissione avrebbe dovuto informarsi sulle cifre d’ascolto relative alle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, anziché riconfermare tale e quale la decisione adottata sette anni prima, nel luglio 2000. In proposito la FIFA rileva che la stessa Commissione afferma di aver tenuto conto delle cifre d’ascolto della Coppa del mondo del 1998 ai fini della propria decisione 28 luglio 2000, malgrado il fatto che esse non fossero disponibili al momento dell’adozione, da parte del Regno Unito, del suo elenco il 25 giugno 1998, e ciò confermerebbe che sarebbe stato necessario tener conto dei dati più recenti ai fini dell’adozione della decisione impugnata. Inoltre, la FIFA sottolinea che, nella sua sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra, il Tribunale non si è pronunciato su motivi di annullamento diversi da quello relativo al vizio di forma su cui ha fondato l’annullamento della decisione 28 luglio 2000.

63      La FIFA afferma che nel periodo compreso tra agosto 2006 e febbraio 2007 si è svolto uno scambio di corrispondenza tra la Commissione e le autorità del Regno Unito. Essa sottolinea che tanto a livello comunitario quanto a livello nazionale sono state avviate procedure amministrative di accesso ai documenti senza esito favorevole nei suoi confronti. La FIFA ritiene che nella decisione impugnata la Commissione avrebbe dovuto indicare tutte le circostanze relative alla valutazione da essa compiuta circa la compatibilità delle misure adottate dal Regno Unito con il diritto comunitario, in particolare le cifre d’ascolto delle Coppe del mondo del 1998, del 2002 e del 2006, nonché il contenuto della predetta corrispondenza, dal momento che ha tenuto conto delle informazioni ivi contenute ai fini dell’adozione della decisione impugnata.

64      Infine, la FIFA afferma che la motivazione della decisione impugnata non può essere completata in corso di causa e, pertanto, motivi fatti valere per la prima volta dinanzi al Tribunale, come quelli addotti dalla Commissione nel proprio controricorso, non possono essere presi in considerazione a tal fine, a prescindere dal loro valore probatorio nel merito.

65      Da quanto precede risulterebbe che, per quanto riguarda la valutazione secondo cui tutte le partite della Coppa del mondo, anziché le sole partite «prime», sono eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione è venuta meno all’obbligo di motivazione ad essa incombente in violazione dell’art. 253 CE.

66      La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

67      Secondo una giurisprudenza costante, la motivazione prescritta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto e deve fare apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e da permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi fatti valere e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone da questo riguardate direttamente e individualmente possano avere a ricevere spiegazioni. La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto pertinenti, in quanto l’accertamento del se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’art. 253 CE va effettuato alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia (sentenza della Corte 30 marzo 2000, causa C‑265/97 P, VBA/Florimex e a., Racc. pag. I‑2061, punto 93).

68      La FIFA addebita alla Commissione di non aver specificamente motivato la sua conclusione secondo cui tutte le partite della Coppa del mondo, anziché le sole partite «prime», debbano essere considerate rivestire particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Occorre peraltro sottolineare che, nella sua risposta scritta al quesito posto dal Tribunale nell’ambito delle misure di organizzazione del procedimento (v. precedente punto 25), la FIFA ha esplicitamente confermato quanto risultava in modo indiretto da vari passaggi dei suoi scritti, ossia che essa ritiene l’iscrizione delle partite «prime» della Coppa del mondo in un elenco nazionale compatibile con il diritto comunitario, a condizione che siano del pari rispettati i requisiti di una procedura chiara e trasparente.

69      Orbene, sebbene il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 non prenda posizione sulla questione cruciale relativa all’inclusione di tutte o di una parte delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale di eventi di particolare rilevanza per la società, non sussistono validi motivi per concludere che, in linea di principio, solo le partite «prime» possano essere qualificate in tal modo e, pertanto, far parte di siffatto elenco.

70      Difatti, la Coppa del mondo è una competizione che può essere ragionevolmente considerata quale un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite «prime» e «non prime». A questo proposito è noto che, nell’ambito della Coppa del mondo, i risultati delle partite «non prime» determinano la sorte delle squadre, cosicché può dipenderne la loro partecipazione a partite «prime», quali quelle cui partecipa la rispettiva squadra nazionale. In tal modo, le partite «non prime» definiscono gli avversari della rispettiva squadra nazionale nelle fasi successive della competizione. Inoltre, i risultati delle partite «non prime» possono addirittura determinare la presenza o l’assenza di tale squadra nazionale nella fase successiva della competizione.

71      In considerazione di tali specifiche circostanze che consentono di considerare la Coppa del mondo alla stregua di un evento unico, come sottolineato al punto 18 della decisione impugnata, la Commissione non era tenuta a motivare in modo più dettagliato la propria valutazione riguardo alle partite «non prime», in particolare quando i dati statistici rilevanti non dimostrano che tali partite sistematicamente attraggano un numero trascurabile di telespettatori (v. seguenti punti 122‑129). Tali circostanze hanno consentito alla Commissione di motivare la propria decisione anche facendo riferimento alla spiccata rilevanza generale della Coppa del mondo nel Regno Unito, nel senso che essa è un evento particolarmente seguito dal grande pubblico e non solo dagli amanti del calcio, come dichiarato al punto 6 della decisione impugnata.

72      Ne consegue che la motivazione contenuta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata (v. precedente punto 18) consente alla FIFA di individuare le ragioni per cui la Commissione ha ritenuto che tutte le partite della Coppa del mondo potessero essere validamente iscritte nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito e al Tribunale di esercitare il proprio controllo circa la fondatezza di tale valutazione e, pertanto, la decisione impugnata soddisfa le condizioni di cui all’art. 253 CE a questo riguardo.

73      Tale conclusione non è messa in discussione dal fatto che, in occasione della procedura di adozione dell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, taluni organismi avessero suggerito l’iscrizione soltanto delle partite «prime» in tale elenco. Infatti, dato che la rilevanza delle partite «non prime» consente di qualificare la Coppa del mondo nel suo complesso quale evento di particolare rilevanza per la società, la circostanza che taluni funzionari od organismi consultivi abbiano, nell’ambito delle proprie competenze, suggerito al Ministro l’iscrizione delle sole partite «prime» nell’elenco non implica che la Commissione sia tenuta a chiarire perché il Ministro non abbia commesso errori adottando una posizione divergente, ma altrettanto legittima.

74      Tale rilievo è valido anche per quanto riguarda gli argomenti concernenti l’esistenza di comunicazioni tra la Commissione e le autorità del Regno Unito alle quali la decisione impugnata non fa riferimento. Infatti, dal momento che la motivazione della decisione impugnata è sufficiente, non può addebitarsi alla Commissione di non avervi indicato ulteriori elementi. Per il resto, la questione se da altri elementi risulti che, di fatto, le partite «non prime» non sono di particolare rilevanza per la società del Regno Unito afferisce alla legittimità nel merito della decisione impugnata e sarà oggetto di disamina nell’ambito del secondo motivo (v. seguenti punti 118‑129).

75      Quanto all’argomento relativo al fatto che i dati di ascolto della Coppa del mondo del 1998 non fossero disponibili il 25 giugno 1998, data di adozione dell’elenco del Regno Unito (v. precedente punto 7), mentre la Commissione si sarebbe per contro fondata su tali dati, si deve necessariamente rilevare che niente vieta ad uno Stato membro di sottoporre alla Commissione elementi relativi ad un periodo successivo alla data di adozione dell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la sua società né alla Commissione di tenerne conto. Inoltre, simili elementi possono indurre la Commissione a chiedere allo Stato membro in questione di modificare le proprie misure onde renderle compatibili con il diritto comunitario, sulla scorta dei dati il più aggiornati possibile. Tale interpretazione è corroborata dal fatto che l’art. 3 bis, n. 2, della direttiva 89/552 invita gli Stati membri a sottoporre alla Commissione le proprie misure anche prima della loro adozione.

76      Pertanto, nella decisione impugnata la Commissione non era tenuta ad esporre specificamente la ragione per cui essa ha deciso di tener conto di elementi non sussistenti al momento della predisposizione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito.

77      Il primo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552

78      Tale motivo si articola in due parti, relative, la prima, al fatto che le misure del Regno Unito non sono state adottate secondo una procedura chiara e trasparente e, la seconda, al fatto che le partite «non prime» non rivestono particolare rilevanza per la società di tale Stato membro.

 Sulla procedura seguita dalle autorità del Regno Unito

–       Argomenti delle parti

79      La FIFA sostiene che l’iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito è stata connotata da indubbia opacità ed è di per sé incomprensibile. In proposito la FIFA osserva che il Ministro non ha seguito gli unanimi pareri ricevuti dai funzionari competenti del Ministero, dall’Advisory Group on listed events e dal direttore generale dell’Office of Fair Trading (OFT, autorità in materia di concorrenza del Regno Unito) né la posizione iniziale del Ministero e che le ragioni di tale scelta non sono state mai rese note. Orbene, la mancata divulgazione dei motivi che hanno indotto il Ministro a discostarsi da tali indicazioni indipendenti non sarebbe compatibile con i requisiti di chiarezza e di trasparenza che debbono disciplinare la procedura di cui trattasi. Inoltre, in un documento datato 23 settembre 1999 le autorità del Regno Unito avrebbero erroneamente dichiarato che le cifre d’ascolto relative alla Coppa del mondo del 1998 erano state prese in considerazione ai fini dell’adozione della decisione 25 giugno 1998 (v. precedente punto 61), circostanza di cui la Commissione avrebbe potuto agevolmente rendersi conto.

80      Inoltre, le cifre d’ascolto relative alla Coppa del mondo del 1994 sarebbero state parimenti affette da un rilevante errore matematico. In ogni caso, né le cifre relative alla Coppa del mondo del 1998 né quelle relative a quella del 1994 giustificherebbero l’iscrizione di tutte le partite di detta competizione nell’elenco. La seconda notifica dell’elenco, avvenuta il 5 maggio 2000 (v. precedente punto 14), sarebbe priva di effetto sulla situazione sopra descritta, dal momento che le cifre del 1998 non sarebbero state effettivamente sottoposte a riesame prima della suddetta nuova notifica.

81      Dal momento che, innanzitutto, le ragioni alla base dell’iscrizione di tutte le partite nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito non erano manifestamente le stesse di quelle comunicate dalle autorità di tale Stato membro alla Commissione e, in secondo luogo, le prime non sarebbero state rese note, la Commissione potrebbe unicamente concludere per l’incompatibilità della procedura nazionale con i requisiti di chiarezza e di trasparenza enunciati dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552. In tali circostanze, la Commissione avrebbe commesso un errore considerando detta procedura chiara e trasparente. Tale censura non riguarderebbe la validità della procedura nazionale in quanto tale, bensì la legittimità della valutazione della Commissione a questo riguardo.

82      Infine, la FIFA sottolinea che l’attuazione di una consultazione, cui ha proceduto il Ministro in ordine ai criteri di selezione degli eventi di particolare rilevanza per la società, non altera le valutazioni cui essa giunge, in quanto la stessa non metterebbe in dubbio la pertinenza di tali criteri.

83      La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza delle affermazioni della FIFA.

–       Giudizio del Tribunale

84      In via preliminare va rammentato che l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552 non enuncia gli elementi specifici che devono caratterizzare le procedure poste in essere a livello nazionale ai fini della predisposizione dell’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società. Tale disposizione lascia agli Stati membri un margine di discrezionalità nell’organizzazione di tali procedure per quanto attiene alle loro fasi, all’eventuale consultazione dei soggetti interessati e all’attribuzione delle competenze amministrative, pur precisando che, nel loro complesso, esse devono essere improntate a chiarezza e trasparenza.

85      Infatti, le restrizioni all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato per mezzo di misure nazionali giustificate da ragioni imperative di interesse generale devono comunque essere idonee a garantire il conseguimento dello scopo da esse perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. precedente punto 50).

86      In tal modo, anche quando normative nazionali, come quelle contemplate dall’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552, sono preordinate alla salvaguardia del diritto alla libertà di espressione (v. precedenti punti 51‑53), gli obblighi derivanti dai provvedimenti d’attuazione di questa politica debbono in ogni caso essere proporzionati rispetto a tale scopo e le relative modalità d’applicazione non debbono comportare discriminazioni a danno dei cittadini di altri Stati membri (v., in tal senso, sentenze della Corte 28 novembre 1989, causa C‑379/87, Groener, Racc. pag. 3967, punto 19, e 12 giugno 2003, causa C‑112/00, Schmidberger, Racc. pag. I‑5659, punto 82).

87      È in tali condizioni che le procedure poste in essere dagli Stati membri per adottare l’elenco di eventi di particolare rilevanza per la società devono essere chiare e trasparenti, nel senso che esse devono essere fondate su criteri oggettivi noti in anticipo ai soggetti interessati, così da evitare che il potere discrezionale di cui gli Stati membri dispongono per decidere quali specifici eventi vadano menzionati nei loro elenchi sia esercitato in modo arbitrario (v., in tal senso, sentenza United Pan-Europe Communications Belgium e a., punto 49 supra, punto 46). Infatti, sebbene sia vero che l’iscrizione di un evento nell’elenco esige, ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552, che esso sia di particolare rilevanza per la società, resta tuttavia il fatto che la previa determinazione dei criteri specifici in base ai quali tale rilevanza viene valutata costituisce un elemento essenziale affinché le decisioni nazionali siano adottate in modo trasparente ed entro i limiti del margine di discrezionalità di cui le autorità nazionali dispongono a questo fine (v. punto 112 qui di seguito).

88      Il requisito di chiarezza e di trasparenza della procedura implica altresì che le disposizioni corrispondenti indichino l’organo competente a predisporre l’elenco degli eventi nonché le condizioni alle quali i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni.

89      Per contro, la semplice sussistenza di elementi volti ad inficiare la valutazione operata da un’autorità nazionale in ordine alla rilevanza di un preciso evento per la società non attiene né alla chiarezza né alla trasparenza della procedura seguita, bensì alla fondatezza di detta valutazione. Lo stesso dicasi allorché tali elementi consistono in pareri che promanano da organismi consultivi o da servizi dell’autorità competente.

90      Nel caso di specie si deve anzitutto rilevare che la FIFA contesta la chiarezza e la trasparenza della procedura attuata dal Regno Unito in quanto essa ha condotto all’iscrizione nell’elenco di tutte le partite della Coppa del mondo anziché delle sole partite «prime».

91      Si deve necessariamente rilevare, poi, che le censure sollevate dalla FIFA non sono atte a rimettere in discussione la valutazione operata dalla Commissione circa la chiarezza o la trasparenza della procedura seguita dal Ministro ai fini dell’adozione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito (v. precedenti punti 7‑9). Infatti, contrariamente a quanto sostiene la FIFA, il requisito di chiarezza e trasparenza posto dall’art. 3 bis della direttiva 89/552 non ha né l’obiettivo né l’effetto di porre a carico dell’autorità nazionale competente l’obbligo di esporre i motivi per cui essa non ha seguito pareri od osservazioni sottopostile nel corso della procedura di consultazione.

92      Tale valutazione si impone a fortiori per quanto riguarda la Coppa del mondo, che è menzionata al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 e che può essere ragionevolmente considerata un unico evento piuttosto che una serie di eventi individuali suddivisi in partite «prime» e «non prime» (v. precedente punto 70).

93      In tali circostanze, se un soggetto interessato ritiene che i pareri presentati nel corso della procedura consultiva ovvero una posizione espressa da servizi appartenenti all’autorità competente contengano elementi atti ad invalidare la valutazione finale di detta autorità in ordine alla rilevanza dell’evento in questione per la società, esso ha la possibilità, in primo luogo, di rimettere in discussione tale valutazione dinanzi ai giudici nazionali e, in secondo luogo, di contestare dinanzi al Tribunale la fondatezza dell’eventuale decisione della Commissione di approvazione di detta valutazione, come del resto fa la FIFA nell’ambito della seconda parte del motivo in esame.

94      Per quanto attiene alle affermazioni relative alle cifre d’ascolto prese in considerazione dalle autorità del Regno Unito, si deve rilevare che anch’esse rimettono in discussione la valutazione nel merito compiuta dalla Commissione circa la fondatezza della posizione del Ministro sulla rilevanza delle partite «non prime» per la società di tale Stato membro. Neppure esse, dunque, concernono la questione se la procedura posta in essere dalle autorità del Regno Unito fosse chiara e trasparente.

95      Quanto all’argomento relativo al fatto che le cifre di ascolto della Coppa del mondo del 1998 non erano disponibili il 25 giugno 1998, data di adozione dell’elenco del Regno Unito (v. precedente punto 7), laddove invece la Commissione si sarebbe fondata su tali cifre, esso deve essere respinto per i motivi illustrati al precedente punto 75.

96      Gli argomenti della FIFA, pertanto, non dimostrano che la Commissione abbia commesso un errore ritenendo che la procedura attuata dal Regno Unito per quanto riguarda l’iscrizione della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro fosse chiara e trasparente.

97      Ne consegue che la prima parte del secondo motivo deve essere respinta.

 Sulla rilevanza delle partite «non prime» per la società del Regno Unito

–       Argomenti delle parti

98      A sostegno di tale parte del presente motivo la FIFA fa valere, in primo luogo, che le partite «non prime» hanno una spiccata rilevanza unicamente tra gli amanti del calcio e, in secondo luogo, che tali partite non sono state tradizionalmente trasmesse su canali televisivi gratuiti né avrebbero attirato un gran numero di telespettatori. Ne discenderebbe che le partite «non prime» non rispondono ai due criteri indicati dalla Commissione ai punti 6 e 18 della decisione impugnata, cosicché tale istituzione avrebbe commesso un errore a questo riguardo.

99      A giudizio della FIFA, non può validamente asserirsi che tutte le partite della Coppa del mondo costituiscano eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, vale a dire eventi di straordinaria importanza che presentano interesse per il pubblico in generale, come sancito dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36.

100    A questo proposito, la FIFA sostiene che, sebbene gli Stati membri possano liberamente decidere quali eventi considerare di particolare rilevanza per la società, la Commissione è tenuta a controllare in modo approfondito la legittimità di tale scelta dal punto di vista del diritto comunitario. Pertanto, il potere discrezionale di cui dispongono gli Stati membri in materia non li autorizza ad adottare posizioni arbitrarie né sarebbe illimitato e le decisioni di questi ultimi non sarebbero né prioritarie, né preponderanti, né, a maggior ragione, incontestabili.

101    Nel caso di specie, gli studi effettuati confermerebbero che coloro che non seguono il calcio in modo abituale manifestano solo un limitato interesse per le partite «non prime». La FIFA sottolinea altresì che essa non contesta la scelta del legislatore di stabilire norme come quelle di cui all’art. 3 bis della direttiva 89/552 relativamente agli eventi di particolare rilevanza per la società, bensì la portata che la Commissione ha attribuito a tale nozione nella decisione impugnata. Al riguardo la FIFA ribadisce che le partite «prime» possono essere legittimamente considerate di particolare rilevanza per la società ai sensi di tale disposizione, circostanza che del resto corrisponderebbe al proprio orientamento. Secondo tale orientamento, le semifinali, la finale, le partite della rispettiva squadra nazionale e la partita di apertura della Coppa del mondo, vale a dire almeno 22 partite in totale, devono essere trasmesse in diretta su un canale gratuito.

102    In base ad uno studio fondato sugli elementi della banca dati del Broadcast Audience Research Board risulterebbe che il numero medio di soggetti non amanti del calcio che hanno guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutte le partite «non prime» della Coppa del mondo del 2006 rappresentava soltanto il 2,8% degli ascolti totali, contro il 14,7 % dei soggetti non amanti del calcio che hanno guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutte le partite «prime», ove il 18,5% ha seguito una porzione identica della finale, il 7,1 % le semifinali e il 17% le partite della squadra nazionale d’Inghilterra.

103    In riferimento ai dati forniti dal Regno Unito alla Commissione, la FIFA ribadisce che quelli relativi alla Coppa del mondo del 1998 non erano disponibili il 25 giugno 1998, data in cui è stato predisposto l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro (v. precedente punto 7), mentre il documento del 23 settembre 1999 (v. precedente punto 79) farebbe riferimento ad un numero medio di 8,59 milioni di spettatori che hanno guardato le partite di tale competizione. A parte la sopravvalutazione di tale cifra – essendo corretta la cifra di 6,518 milioni di telespettatori –, essa non fornirebbe alcuna indicazione in ordine alla rilevanza delle partite «non prime» per il grande pubblico nel Regno Unito. Difatti, da un lato, tale risultato terrebbe conto anche delle partite «prime» e, dall’altro, non distinguerebbe tra amanti e non amanti del calcio, laddove questi ultimi decidono comunque di guardare una partita della Coppa del mondo in quanto percepiscono la stessa come di particolare rilevanza per la società. Orbene, i risultati dello studio menzionato al precedente punto 102 dimostrerebbero che, al di fuori degli amanti del calcio, il grande pubblico non nutre un interesse particolare per quanto attiene alle partite «non prime», cosicché tali partite non avrebbero una spiccata rilevanza presso detto pubblico. Simili conclusioni sarebbero conformi alla prassi decisionale della Commissione. Quest’istituzione avrebbe quindi commesso un errore considerando che le partite «non prime» siano rilevanti per i non amanti del calcio.

104    La Commissione avrebbe altresì commesso un errore ritenendo che tutte le partite della Coppa del mondo siano state tradizionalmente trasmesse in diretta su canali televisivi ad accesso libero, giacché 16, 8 e 8 partite delle Coppe del mondo rispettivamente del 1994, del 1998 e del 2002 non lo sono state, anche se, in taluni casi, non si svolgevano contemporaneamente ad un’altra partita. Inoltre, 8 partite «non prime» della Coppa del mondo del 2006 sono state trasmesse da emittenti appartenenti alla seconda categoria di cui all’art. 98 del Broadcasting Act 1996 (v. precedente punto 10). L’approccio seguito durante le Coppe del mondo del 1994, del 1998 e del 2002 consisterebbe, peraltro, nella non trasmissione di una partita quando essa si svolgeva contemporaneamente ad un’altra.

105    Del resto, dai dati relativi alle cifre d’ascolto delle Coppe del mondo del 1994, del 1998, del 2002 e del 2006, disponibili all’atto dell’adozione della decisione impugnata, risulterebbe che le partite «non prime» attirano una frazione del numero di telespettatori che guardano le partite «prime». Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, le cifre d’ascolto relative alle partite «non prime» della Coppa del mondo del 1994 e del 1998 non possono in alcun caso essere considerate come eccezionalmente elevate in considerazione della popolazione del Regno Unito e delle cifre d’ascolto relative alle partite «prime».

106    Invero, 9 partite della Coppa del mondo del 1994 e 23 partite della Coppa del mondo del 2002 trasmesse in diretta avrebbero attirato meno di 3 milioni di telespettatori, 12 partite della Coppa del mondo del 1998 trasmesse in diretta avrebbero attirato meno di 5 milioni di telespettatori e 5 partite «non prime» della Coppa del mondo del 2006 avrebbero attirato tra i 65 000 e i 96 000 telespettatori.

107    Pertanto, i due criteri su cui si è fondata la Commissione per concludere che le partite «non prime» della Coppa del mondo sono di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, ossia che abbiano una spiccata rilevanza in tale Stato membro e che siano state tradizionalmente trasmesse da canali televisivi gratuiti e abbiano attirato un gran numero di telespettatori, in realtà non sarebbero soddisfatti.

108    Oltretutto, secondo la FIFA non può sostenersi che le partite «non prime» siano di particolare rilevanza per la società del Regno Unito allorché la normativa di tale Stato membro non impone agli organismi di diffusione televisiva di trasmetterle e siffatti obblighi sussisterebbero per altri eventi. Inoltre, la FIFA controbatte all’argomento della Commissione secondo cui è impossibile trasmettere su uno stesso canale due partite della Coppa del mondo giocate simultaneamente affermando che, se le partite in questione fossero effettivamente eventi di particolare rilevanza per la società, un’emittente potrebbe trasmetterle contemporaneamente su due canali diversi ad essa appartenenti (quali la BBC 1 e la BBC 2) o concedere ad un’altra emittente una sotto-licenza. Quanto all’argomento della Commissione secondo cui le cifre fatte valere dalla FIFA non terrebbero conto né del giorno né dell’ora alla quale una partita fosse trasmessa, quest’ultima afferma che tali fattori sono privi d’incidenza significativa sulle cifre d’ascolto e, a suffragio della propria tesi, cita molteplici esempi di partite della Coppa del mondo tra il 1994 e il 2006.

109    La FIFA rileva inoltre che, dato che un evento considerato di particolare rilevanza per una società non lo è necessariamente per un’altra, l’affermazione della Commissione secondo cui il riferimento alla Coppa del mondo compiuto al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 riguarda tutte le partite della stessa è insostenibile. Oltretutto, non sarebbe logico considerare la Coppa del mondo come un evento indivisibile, quando invece essa è organizzata in varie fasi e l’elenco del Regno Unito considera altri eventi articolati in varie partite, in particolare la Coppa del mondo di cricket, quali eventi divisibili. Del resto, a parte il Regno Unito e il Regno del Belgio, tutti gli altri Stati membri avrebbero redatto elenchi di eventi in cui sono iscritte solo talune partite corrispondenti alle partite «prime» della Coppa del mondo e che la Commissione avrebbe approvato. Tale circostanza dimostrerebbe che la Coppa del mondo non deve essere necessariamente considerata come un evento indivisibile.

110    La FIFA afferma che, qualora, contrariamente agli argomenti da essa addotti, l’art. 3 bis, n. 1, della direttiva dovesse essere inteso nel senso che la Coppa del mondo vada considerata nel suo insieme un evento di particolare rilevanza per la società in virtù del testo del diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, occorrerebbe ritenere che sia stata implicitamente sollevata un’eccezione in forza dell’art. 241 CE nei confronti di tale disposizione nel ricorso e, in ogni caso, nella replica. Nell’ambito di tale eccezione, la FIFA adduce il complesso degli argomenti tesi a dimostrare, a suo avviso, che niente consente di considerare la Coppa del mondo nella sua interezza un evento unico di particolare rilevanza per la società.

111    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di questa parte del secondo motivo e sottolinea che la FIFA non può validamente dedurre un’eccezione in forza dell’art. 241 CE avverso la direttiva 97/36.

–       Giudizio del Tribunale

112    Si deve anzitutto rammentare che, disponendo che spetta agli Stati membri stabilire gli eventi di particolare rilevanza per la loro società nel senso enunciato dal ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, l’art. 3 bis della direttiva 89/552 riconosce a questo riguardo un ampio margine di discrezionalità agli Stati membri.

113    Secondariamente, nonostante il fatto che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non proceda ad un’armonizzazione a livello degli eventi specifici che uno Stato membro può considerare di particolare rilevanza per la sua società (v. precedenti punti 55 e 56), la menzione della Coppa del mondo al diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 implica che la Commissione non possa considerare l’iscrizione di partite di tale competizione nell’elenco degli eventi come contraria al diritto comunitario per il fatto che lo Stato membro interessato non le abbia comunicato i motivi specifici atti a giustificarne la qualità di eventi di particolare rilevanza per la società (v. precedente punto 57). Tuttavia, l’eventuale conclusione della Commissione secondo cui l’iscrizione della Coppa del mondo nel suo complesso in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società di uno Stato membro è compatibile con il diritto comunitario, in quanto tale competizione è, per le sue caratteristiche, considerata validamente un unico evento, può essere rimessa in discussione in base ad elementi specifici che dimostrino che le partite «non prime» non rivestono una simile rilevanza per la società di tale Stato membro.

114    Infatti, come illustrato ai precedenti punti 55 e 56, né il diciottesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36 né l’art. 3 bis della direttiva 89/552 affrontano la questione se la Coppa del mondo possa validamente essere inclusa nel suo insieme in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, a prescindere dall’interesse che le sue partite, in particolare quelle «non prime», suscitino nello Stato membro interessato.

115    Di conseguenza, qualsiasi dibattito relativo alla legittimità della direttiva 97/36 per quanto riguarda la qualificazione della Coppa del mondo nel suo insieme, piuttosto che soltanto delle sue partite «prime», quale evento di particolare rilevanza per la società (v. precedente punto 110) è privo di oggetto, dato che il diciottesimo ‘considerando’ di tale direttiva non affronta tale questione. Perciò, non occorre pronunciarsi sulla questione se, nella replica, la FIFA potesse legittimamente sollevare un’eccezione a questo proposito in forza dell’art. 241 CE o se una simile eccezione debba essere considerata implicitamente sollevata nell’ambito del ricorso.

116    In terzo luogo, come chiarito ai precedenti punti 69 e 70, la Coppa del mondo può essere ragionevolmente considerata come un unico evento piuttosto che come una serie di singoli eventi suddivisi in partite «prime» e «non prime», cosicché l’approccio del Ministro non ha carattere arbitrario, ma rimane entro i limiti del suo margine di discrezionalità. 

117    La rilevanza delle partite «non prime» emerge del resto anche per il semplice fatto che esse fanno parte di tale competizione, al pari di altri sport per i quali l’interesse, di norma limitato, aumenta quando essi si svolgono nel contesto dei giochi olimpici.

118    Ne discende che, non mettendo in discussione la tesi secondo cui, ai fini della valutazione relativa alla rilevanza della Coppa del mondo per la società del Regno Unito, non debba distinguersi fra partite «prime» e «non prime», ma occorra considerare tale competizione nel suo insieme e non come una serie di singoli eventi (punti 6 e 18 della decisione impugnata, v. precedente punto 18), la Commissione non ha commesso alcun errore.

119    Gli argomenti che la FIFA adduce a questo riguardo nell’ambito del presente motivo non inficiano le valutazioni espresse ai punti 6 e 18 della decisione impugnata.

120    Difatti, la circostanza secondo cui solo il 2,8% dei non amanti del calcio avrebbe guardato almeno 30 minuti consecutivi di tutte le partite «non prime» della Coppa del mondo del 2006 (v. precedente punto 102) non è concludente, dal momento che non è necessario che tutte le partite «non prime» debbano rivestire particolare rilevanza per la società del Regno Unito affinché la Coppa del mondo possa essere validamente iscritta, nella sua interezza, nell’elenco di tali eventi di detto Stato membro. Al contrario, è sufficiente che la caratteristica descritta al precedente punto 70 riguardi alcune delle partite «non prime», delle quali né il numero né i partecipanti possono essere precisati al momento della predisposizione dell’elenco o dell’acquisizione dei diritti di trasmissione, per giustificare il fatto di non distinguere tra partite «prime» e «non prime» in base alla loro rilevanza per la società. Ne discende che il criterio adottato ai fini dei sondaggi effettuati nell’ambito di tale inchiesta è stato eccessivamente restrittivo e, pertanto, inadeguato tanto rispetto alla struttura della Coppa del mondo quanto alle caratteristiche che questa competizione deve possedere per poter essere qualificata nel suo complesso come un evento di particolare rilevanza per la società.

121    Tale constatazione invalida anche l’argomento della FIFA relativo al fatto che talune partite «non prime» della Coppa del mondo del 1994, del 1998 e del 2002 non sono state trasmesse in diretta o che sono state trasmesse da emittenti appartenenti alla seconda categoria di cui all’art. 98 del Broadcasting Act 1996 (v. precedente punto 10). Inoltre, contrariamente a quanto sostenuto dalla FIFA, il punto 18 della decisione impugnata (v. precedente punto 18) non si riferisce a partite che siano state tradizionalmente trasmesse in diretta, ma a partite che siano state tradizionalmente trasmesse da canali televisivi gratuiti, il che corrisponde al quarto criterio enunciato al punto 5 della stessa decisione.

122    Per quanto riguarda gli argomenti relativi alle cifre d’ascolto delle partite «non prime» delle Coppe del mondo del 1994, nel 1998, del 2002 e del 2006 (v. precedente punto 105), devono essere anch’essi respinti.

123    A questo riguardo si deve sottolineare che, contrariamente a quanto afferma la FIFA, le cifre d’ascolto relative alle partite «non prime» rispetto a quelle relative alle partite «prime» non dimostrano che le prime non abbiano attirato un numero elevato di telespettatori. Infatti, le statistiche fornite dalla FIFA rivelano che le partite «non prime» hanno attirato, in media, il 60% dei telespettatori che hanno guardato le partite «prime» per la Coppa del mondo del 1994, mentre tali percentuali raggiungono il 43, il 30 e il 33% per le Coppe del mondo rispettivamente del 1998, del 2002 e del 2006. Sebbene sia vero che tali cifre sono inferiori a quelle relative alle partite «prime», ciò non toglie che l’iscrizione delle partite «non prime» nell’elenco nazionale degli eventi di particolare rilevanza per la società non esige che esse attirino lo stesso numero di telespettatori attirati dalle partite «prime». Nel caso di specie, tali cifre non possono essere considerate rappresentare il numero di telespettatori che avrebbero normalmente attirato nel Regno Unito partite che non si svolgono nell’ambito di una rilevante competizione internazionale di calcio a livello di squadre nazionali e che, per di più, non coinvolgono una squadra nazionale di tale Stato membro.

124    Tali valutazioni sono confermate da vari elementi figuranti in una comunicazione del Regno Unito alla Commissione del 24 marzo 1999, il cui contenuto appare in un documento dal titolo «Progetto di risposta alla lettera della Commissione del 23 dicembre 1998» allegato al ricorso. Infatti, l’allegato E di detto documento contiene un’analisi delle cifre d’ascolto relative alla Coppa del mondo del 1998. Da questa analisi risulta che la partita «non prime» tra i Paesi Bassi e la Jugoslavia, dall’esito della quale dipendeva l’avversario della squadra d’Inghilterra nel caso in cui quest’ultima avesse prevalso contro l’Argentina, ha attirato circa 10,55 milioni di telespettatori, cifra portata a 10,605 milioni in un altro documento dal titolo «Dati d’ascolto in diretta nel Regno Unito» allegato al ricorso (in prosieguo: i «dati d’ascolto analitici»). Al contempo, partite «non prime» tra il Brasile e il Cile, da un lato, e la Nigeria e la Danimarca, dall’altro, hanno attirato rispettivamente 10,63 e 10,32 milioni di telespettatori, cifre concordanti con i dati d’ascolto analitici, nonostante il fatto che nessuna di tali partite fosse collegata con il progresso di una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, la squadra nazionale del Camerun ha attirato, secondo tali due documenti, in media 9,18 milioni di telespettatori circa per le due partite trasmesse in diretta nell’ambito della Coppa del mondo del 1998 contro rispettivamente l’Austria e l’Italia, laddove le partite tra gli Stati Uniti d’America e l’Iran, da un lato, e la Spagna e la Bulgaria, dall’altro, hanno attirato rispettivamente 7,94 e 7,91 milioni di telespettatori. Da ultimo, sulla scorta di tali due documenti, la squadra nazionale della Giamaica ha attirato in media 7,89 milioni di telespettatori per due partite rispettivamente contro la Croazia e l’Argentina, la prima delle quali ha attirato 10,234 milioni di telespettatori.

125    Occorre aggiungere che, in base alla stessa comunicazione delle autorità del Regno Unito, la finale della Football Association Cup del 1998 (la competizione nazionale di calcio per la Coppa) aveva attirato 7,81 milioni di telespettatori, circostanza che dimostra la rilevanza acquisita dalle partite «non prime» nell’ambito della Coppa del mondo rispetto alle cifre d’ascolto esposte al precedente punto.

126    In proposito si deve sottolineare che, secondo i dati d’ascolto analitici, tra le partite «non prime» della Coppa del mondo del 1994, 16 hanno attirato tra i 7,196 e gli 11,625 milioni di telespettatori, mentre 8 hanno attirato tra i 5,669 e i 6,926 milioni di telespettatori. Quanto alla Coppa del mondo del 1998, dallo stesso documento risulta che, tra le partite «non prime», 21 hanno attirato tra i 7,161 e i 10,632 milioni di telespettatori e 13 hanno attirato tra i 5,254 e i 6,761 milioni di telespettatori. Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2002, i dati di ascolto analitici indicano che 24 partite «non prime» hanno attirato tra i 3,073 e i 5,317 milioni di telespettatori. Relativamente alla Coppa del mondo del 2006, i dati di ascolto analitici indicano che 11 partite «non prime» hanno attirato tra i 7,058 e i 9,645 milioni di telespettatori, laddove 15 partite della stessa categoria hanno attirato tra i 5 e i 6,692 milioni di telespettatori.

127    Considerate sia in assoluto che in relazione alle cifre d’ascolto della finale della Football Association Cup del 1998, tali cifre dimostrano che le partite «non prime» attirano, nel Regno Unito, ascolti eccezionalmente elevati, che si spiegano unicamente in funzione dell’inclusione di tali partite nel calendario della Coppa del mondo. Simili cifre d’ascolto confermano quindi le valutazioni di cui ai precedenti punti 69, 70 e 117 e suffragano la posizione esposta al punto 18 della decisione impugnata, secondo cui le partite della Coppa del mondo, comprese quelle «non prime», hanno attirato tradizionalmente un gran numero di telespettatori.

128    Tale analisi non è invalidata dalle cifre d’ascolto asseritamente molto basse fatte valere dalla FIFA relativamente a talune partite «non prime» (v. precedente punto 106). Al riguardo si deve osservare che tutte le 9 partite della Coppa del mondo del 1994 trasmesse in diretta e che hanno attirato meno di 3 milioni di telespettatori sono iniziate a mezzanotte e mezzo GMT, dal momento che la competizione si svolgeva negli Stati Uniti. La differenza oraria spiega in modo analogo le cifre d’ascolto registrate per talune partite della Coppa del mondo del 2002, che si è svolta nella Corea del Sud e in Giappone. Infatti, delle 23 partite «non prime» fatte valere dalla FIFA e che hanno attirato meno di 3 milioni di telespettatori, 14 sono iniziate tra le h. 6.15 e le h. 7.15 GMT e 9 tra le h. 8.25 e h. 12.15. Il fatto che la differenza di fuso orario in combinazione con l’ora di svolgimento delle partite di cui trattasi sia la causa di tale fenomeno osservato per le competizioni del 1994 e del 2002 è dimostrato dalle cifre d’ascolto nettamente superiori relative alle partite «non prime» trasmesse né troppo presto al mattino né durante le ore di lavoro, come quelle cui si è fatto riferimento al precedente punto 126. Inoltre, secondo un comunicato stampa allegato alla controreplica nella causa T‑385/07, alla quale la presente causa è stata riunita ai fini della fase orale del procedimento (v. precedente punto 24), la stessa FIFA sostiene l’importanza della differenza di fuso orario, che determina l’ora di svolgimento di una partita in ciascun paese, essendo stata tale circostanza riconosciuta quale fattore che ha inciso sulla portata degli ascolti in Asia e in Europa durante le Coppe del mondo del 2002 e del 2006.

129    Per quanto riguarda la Coppa del mondo del 2002, tutte le 12 partite «non prime» fatte valere dalla FIFA sono state trasmesse tra le h. 13.30 e le h. 16.30 GMT, ossia durante ore lavorative. Quanto alle 5 partite «non prime» della Coppa del mondo del 2006, che hanno effettivamente raggiunto cifre d’ascolto molto basse, è sufficiente rilevare che la partita tra il Paraguay e Trinidad & Tobago si è svolta contemporaneamente alla partita tra l’Inghilterra e la Svezia, la quale ha attirato 18,464 milioni di spettatori. La partita tra il Costa Rica e la Polonia è iniziata alle h. 14.28 e si è svolta contemporaneamente a quella tra l’Ecuador e la Germania, seguita da 2,725 milioni di telespettatori. La partita tra l’Iran e l’Angola ha avuto inizio alle h. 14.30 e si è svolta contemporaneamente alla partita tra il Portogallo ed il Messico, che è stata seguita da 2,301 milioni di telespettatori. La partita tra la Costa d’Avorio e la Serbia Montenegro è stata giocata contemporaneamente a quella tra i Paesi Bassi e l’Argentina, che ha attirato 8,740 milioni di telespettatori, mentre la partita tra l’Ucraina e la Tunisia è iniziata alle h. 15.00 e si è svolta contemporaneamente a quella tra l’Arabia Saudita e la Spagna, seguita da 1,872 milioni di telespettatori. Tali circostanze costituiscono motivi obiettivi che chiariscono perché le cifre d’ascolto di dette partite «non prime» divergano dalle cifre abitualmente osservate (v. precedente punto 126).

130    Pertanto, le cifre d’ascolto relative alle partite «non prime» confermano, anziché invalidarla, la valutazione espressa al precedente punto 118.

131    Inoltre, la conclusione esposta al precedente punto 127 non contraddice quella illustrata al punto 40 della decisione della Commissione 10 maggio 2000, 2000/400/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] (Caso IV/32.150 – Eurovisione; GU L 151, pag. 18), cui allude la FIFA (v. precedente punto 103). Ai termini di tale punto, le manifestazioni internazionali esercitano sul pubblico locale un richiamo di regola maggiore delle manifestazioni nazionali, purché vi partecipino la squadra o un campione nazionali, mentre gli avvenimenti internazionali in cui non gareggiano campioni o squadre nazionali suscitano sovente solo scarso interesse. Orbene, nella grande maggioranza dei casi, la Coppa del mondo si svolge con la partecipazione di una squadra nazionale del Regno Unito. Inoltre, anche nei casi eccezionali in cui ciò non accada, il fatto che nessuna squadra nazionale del Regno Unito partecipi alla Coppa del mondo viene di norma constatato dopo la redazione dell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, ma anche dopo la cessione dei diritti di trasmissione televisiva relativi all’anno in questione.

132    Per quanto riguarda l’argomento relativo alla mancanza dell’obbligo di trasmissione delle partite «non prime» (v. precedente punto 108), è sufficiente rilevare che la scelta di non imporre ad un organismo di diffusione radiotelevisiva la trasmissione di un evento non implica affatto che tale evento non sia di particolare rilevanza per la società ai sensi dell’art. 3 bis della direttiva 89/552, anche qualora l’attuazione di siffatti obblighi figuri tra le prassi generalmente seguite dal legislatore nazionale. Infatti, nel rispetto del principio di proporzionalità, il summenzionato articolo ha l’obiettivo di impedire che, a causa delle trasmissioni televisive in esclusiva, in uno Stato membro il grande pubblico sia privato della possibilità di seguire determinati avvenimenti su un canale televisivo gratuito. Esso non ha, dunque, lo scopo di obbligare in modo indiretto gli Stati che desiderino concedere una simile tutela ad imporre ad un servizio televisivo ad accesso gratuito la trasmissione di detti avvenimenti. Orbene, se, per includere validamente un evento in un elenco di eventi di particolare rilevanza per la società, gli Stati membri dovessero imporre ad un servizio televisivo ad accesso libero di trasmetterlo, la disposizione di cui trattasi sarebbe produttiva di effetti che vanno al di là del suo obiettivo.

133    La circostanza che il Regno Unito abbia seguito un approccio diverso rispetto a quello adottato per altri eventi, quale la Coppa del mondo di cricket, o che altri Stati membri abbiano menzionato nei propri elenchi principalmente partite «prime» della Coppa del mondo non pregiudica le precedenti valutazioni, che hanno consentito di considerare validamente la Coppa del mondo nel suo complesso come un evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro. Difatti, dato che l’art. 3 bis della direttiva 89/552 non procede ad un’armonizzazione a livello degli eventi specifici che gli Stati membri possono considerare di particolare rilevanza per la società (v. precedente punto 55), diversi approcci in ordine all’iscrizione delle partite della Coppa del mondo in un elenco nazionale possono essere parimenti compatibili con la disposizione in esame.

134    Dal momento che si devono respingere gli argomenti della FIFA relativi al fatto che, confermando la valutazione del Ministro secondo cui la Coppa del mondo costituisce, nel suo complesso, un evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, la Commissione avrebbe commesso un errore, occorre respingere la seconda parte del presente motivo nonché quest’ultimo nella sua interezza.

 Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del diritto di proprietà della FIFA

 Argomenti delle parti

135    La FIFA rileva che il diritto di proprietà è garantito dall’ordinamento giuridico comunitario in quanto principio generale dello stesso. Per rispondere ad obiettivi di interesse generale potrebbero apporsi restrizioni all’esercizio di tale diritto, purché esse non siano sproporzionate e non ledano il contenuto stesso di detto diritto. Lo sfruttamento esclusivo dei diritti di proprietà intellettuale mediante l’uso o la concessione di licenze costituirebbe la sostanza di tali diritti.

136    Orbene, nella misura in cui la decisione impugnata ha approvato l’iscrizione delle partite «non prime» della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, laddove tali partite non potrebbero ricevere tale qualifica, essa approverebbe non solo una restrizione del diritto della FIFA di sfruttare la sua proprietà, ma anche di annullarne la sostanza, indipendentemente dai suoi effetti sulle emittenti televisive. Infatti, il divieto di concedere una licenza esclusiva per la trasmissione in diretta nel Regno Unito di qualsiasi partita della Coppa del mondo priverebbe arbitrariamente la FIFA della sostanza del suo diritto di proprietà.

137    Nessun obiettivo di interesse generale sarebbe atto a giustificare una lesione talmente drastica e sproporzionata di tale diritto di proprietà, atteso che l’iscrizione delle sole partite «prime» nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società sarebbe adeguata ed ampiamente sufficiente a garantire l’accesso del grande pubblico agli eventi in questione. A questo proposito la FIFA aggiunge che la concessione e l’acquisizione di diritti esclusivi per la diffusione di eventi sportivi sono di importanza cruciale e costituiscono una pratica commerciale consolidata e come tale accettata dalla stessa Commissione. Invero, l’esclusiva aumenterebbe in modo significativo il valore dei diritti, consentendo in tal modo alla FIFA di perseguire i propri obiettivi statutari e, pertanto, il divieto di concessione esclusiva di questi inciderebbe sulla loro stessa sostanza.

138    La Commissione avrebbe quindi commesso un errore manifesto di valutazione ritenendo nella decisione impugnata che le misure adottate dal Regno Unito risultino proporzionate rispetto all’obiettivo di garantire un ampio accesso alle trasmissioni televisive degli eventi di particolare rilevanza per la società.

139    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza di tale motivo.

 Giudizio del Tribunale

140    Si deve ricordare che, come è pacifico tra le parti, la FIFA è l’organizzatore della Coppa del mondo ai sensi del ventunesimo ‘considerando’ della direttiva 97/36, di modo che chiunque desideri esercitare diritti di trasmissione televisiva di tale evento deve conseguirli da questa o da un soggetto che li abbia ottenuti dalla stessa.

141    Pertanto, nella misura in cui il valore di tali diritti possa essere pregiudicato dagli effetti giuridici derivanti dalla decisione impugnata (v. precedenti punti 33‑37), anche il diritto di proprietà della FIFA ne risulta compromesso.

142    Inoltre, dalla giurisprudenza risulta che, quando uno Stato membro fa valere disposizioni quali gli artt. 46 CE e 55 CE per giustificare una normativa idonea ad ostacolare l’esercizio della libera prestazione dei servizi o della libertà di stabilimento, tale giustificazione, contemplata dal diritto comunitario, deve essere interpretata alla luce dei principi generali del diritto e, in particolare, dei diritti fondamentali. Pertanto, la normativa nazionale in questione potrà beneficiare delle eccezioni previste da tali disposizioni unicamente ove sia conforme ai diritti fondamentali il cui rispetto è garantito dai giudici comunitari (v., in tal senso, sentenza della Corte 18 giugno 1991, causa C‑260/89, ERT, Racc. pag. I‑2925, punto 43). In modo analogo, non è ammissibile che una misura nazionale non conforme ai diritti fondamentali, quali il diritto di proprietà (v., in tal senso, sentenza della Corte 10 luglio 2003, cause riunite C‑20/00 e C‑64/00, Booker Aquaculture e Hydro Seafood, Racc. pag. I‑7411, punto 67), possa beneficiare delle eccezioni riconosciute per il fatto che essa risponde a ragioni imperative di interesse generale, come l’accesso televisivo del grande pubblico agli eventi di particolare rilevanza per la società.

143    Tuttavia, il principio di tutela del diritto fondamentale di proprietà nell’ambito del diritto comunitario non risulta una prerogativa assoluta, ma deve essere preso in considerazione in rapporto alla sua funzione nella società. Conseguentemente, possono essere apportate restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione che rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti garantiti (v., in tal senso, sentenze della Corte 12 maggio 2005, causa C‑347/03, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e ERSA, Racc. pag. I‑3785, punto 119, e 12 luglio 2005, cause riunite C‑154/04 e C‑155/04, Alliance for Natural Health e a., Racc. pag. I‑6451, punto 68).

144    A questo proposito va rammentato che, per i motivi indicati ai precedenti punti 116‑134 e contrariamente a quanto sostiene la FIFA, la Coppa del mondo può essere validamente considerata un evento unico di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dal momento che le cifre d’ascolto relative alle partite «non prime» confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. In tali condizioni, il fatto che la Coppa del mondo abbia carattere unitario quale evento comporta che la Commissione non abbia commesso errori ritenendo che l’iscrizione di tutte le sue partite nell’elenco del Regno Unito fosse una misura proporzionata.

145    Si deve necessariamente rilevare, dunque, che la censura, secondo cui la menzione delle partite «non prime» nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito configura un intervento smisurato e inaccettabile sul diritto di proprietà della FIFA in quanto dette partite non sarebbero eventi di tale genere, poggia su una premessa errata.

146    Inoltre, sebbene la normativa in esame sia idonea ad incidere sul prezzo che la FIFA percepirà per la cessione dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo nel Regno Unito, essa non azzera il valore commerciale di tali diritti, posto che, in primo luogo, non obbliga la FIFA a cederli a qualunque condizione e, in secondo luogo, quest’ultima è tutelata contro eventuali pratiche collusive o abusive da parte dei potenziali acquirenti di tali diritti tanto dal diritto comunitario quanto dal diritto nazionale in materia di concorrenza. Ne consegue che la Commissione non ha commesso errori concludendo per il carattere proporzionale delle misure adottate dal Regno Unito.

147    Il terzo motivo deve pertanto essere respinto.

 Sul quarto e sul sesto motivo, relativi alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi e al diritto di stabilimento

 Argomenti delle parti

148    Nell’ambito del primo di tali motivi, che è d’uopo esaminare congiuntamente, la FIFA sottolinea che la decisione impugnata limita la libera prestazione di servizi in quanto, innanzitutto, essa produrrebbe l’effetto di impedire la vendita dei diritti di trasmissione in esclusiva di tutte le partite della Coppa del mondo ad emittenti televisive appartenenti alla seconda delle categorie definite dalla normativa del Regno Unito (v. precedente punto 10) e, in secondo luogo, le emittenti appartenenti a detta categoria stabilite in altri Stati membri non potrebbero trasmettere in esclusiva una partita della Coppa del mondo in tale Stato membro. Il fatto che non sia più possibile acquisire in esclusiva questo tipo di diritti di trasmissione nel Regno Unito farebbe sì che le emittenti soggette alla giurisdizione di altri Stati membri non avrebbero più alcun interesse a conseguirli, impedendo loro in tal modo di trasmettere tutte le partite della Coppa del mondo nel predetto Stato membro. Invero, l’esclusiva sarebbe stata essenziale per le emittenti che auspicavano rinnovare o sviluppare i propri servizi, soprattutto in Stati membri diversi dallo Stato membro in cui sono stabilite.

149    Al riguardo, anche se restrizioni alla libera prestazione di servizi possono essere giustificate per ragioni imperative di interesse generale, le misure nazionali adottate a tal fine dovrebbero essere necessarie, adeguate e proporzionate. La Commissione, alla quale incomberebbe l’onere di provare la conformità a tali condizioni, dovrebbe procedere ad un esame approfondito e dimostrare che essa ha ricevuto elementi in questo senso.

150    Orbene, tali restrizioni, peraltro ammesse al punto 19 della decisione impugnata, sarebbero ampiamente sproporzionate e inadeguate ed avrebbero potuto essere rimosse o attenuate menzionando nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito soltanto le partite della Coppa del mondo che presentino una simile rilevanza, vale a dire le partite «prime». Tale ipotesi sarebbe conforme alla politica seguita dalla FIFA, che impone essa stessa la trasmissione della prima partita, delle semifinali, della finale e delle partite della rispettiva squadra nazionale da parte di canali gratuiti, mentre le altre partite possono essere trasmesse da canali a pagamento. La FIFA aggiunge che il carattere proporzionato o meno dell’iscrizione di ciascun evento nell’elenco del Regno Unito deve essere valutato in modo separato, dal momento che essa costituisce in realtà un insieme di decisioni, ciascuna relativa ad un evento particolare.

151    In risposta agli argomenti del Regno Unito fondati sul potere dell’Office of Communications di autorizzare una trasmissione in esclusiva in diretta, la FIFA evidenzia che le emittenti che non possono essere designate non avranno alcun interesse all’acquisto dei diritti di diffusione se l’esclusiva non è garantita.

152    Nell’ambito del motivo relativo ad una violazione del diritto di stabilimento, la FIFA rileva che, dal momento che l’art. 66 CE è uno dei fondamenti normativi della direttiva 97/36 e che le misure statali adottate in forza dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 devono essere conformi a tutte le disposizioni del diritto comunitario, le misure nazionali devono essere compatibili in particolare con gli articoli del Trattato CE relativi al diritto di stabilimento. Secondo la FIFA, l’elenco del Regno Unito, approvato con la decisione impugnata, preclude alle emittenti che vogliano stabilirsi in tale Stato membro e desiderino a tal fine offrire servizi televisivi a pagamento l’acquisizione dei diritti esclusivi per la trasmissione delle partite della Coppa del mondo.

153    Orbene, sebbene sia vero che, quando misure nazionali limitanti la libertà di stabilimento sono applicabili a qualunque soggetto o impresa che eserciti un’attività nel territorio dello Stato membro ospitante, esse possono essere giustificate nel caso in cui rispondano a ragioni imperative di interesse generale, tuttavia sarebbe del pari necessario che esse fossero adeguate a garantire la realizzazione dell’obiettivo da esse perseguito e non vadano al di là di quanto necessario per conseguirlo.

154    Dal momento che i diritti di trasmissione in esclusiva di eventi sportivi configurerebbero uno strumento importante per la realizzazione del diritto di stabilimento da parte dei nuovi soggetti nel mercato del Regno Unito, l’impossibilità per un potenziale nuovo soggetto di diffondere in esclusiva una partita della Coppa del mondo configurerebbe una restrizione al diritto di stabilimento. La Commissione avrebbe quindi commesso un errore nella decisione impugnata omettendo di riconoscere tale circostanza.

155    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza degli argomenti sviluppati dalla FIFA nell’ambito dei presenti motivi.

 Giudizio del Tribunale

156    Come del resto riconosciuto al punto 19 della decisione impugnata, è pacifico che il meccanismo di mutuo riconoscimento instaurato con la decisione impugnata in virtù dell’art. 3 bis della direttiva 89/552 comporta una restrizione alla libera prestazione di servizi nel mercato comune sancita dall’art. 49 CE.

157    Inoltre, come fatto valere dalla FIFA, le misure adottate dal Regno Unito sono idonee a porre le emittenti stabilite in altri Stati membri in una situazione di fatto o di diritto sfavorevole rispetto a quella delle emittenti stabilite in tale Stato membro. In proposito, nonostante la normativa descritta ai precedenti punti 10‑13 sia applicabile indistintamente agli operatori appartenenti alle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito, di fatto è assai meno probabile che nessuna emittente della prima categoria, stabilita con ogni verosimiglianza in tale Stato membro, sia interessata a trasmettere la Coppa del mondo offrendo in tal modo ad un concorrente che desideri stabilirsi in tale Paese la possibilità di ottenere dall’Office of Communications l’autorizzazione a trasmettere detto evento praticamente in esclusiva (v. precedente punto 13), piuttosto che il contrario. Ne discende che le misure del Regno Unito configurano effettivamente un ostacolo alla libertà di stabilimento sancita dall’art. 43 CE.

158    Ciò nonostante, simili restrizioni alla libera prestazione di servizi e alla libertà di stabilimento possono essere giustificate quando sono preordinate alla tutela del diritto all’informazione e ad assicurare un ampio accesso del pubblico alla trasmissione televisiva di eventi, nazionali o non, di particolare rilevanza per la società, all’ulteriore condizione che esse siano idonee a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vadano oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo (v. precedenti punti 48‑54).

159    A tale proposito occorre ricordare che la FIFA contesta la legittimità della decisione impugnata alla luce delle disposizioni del Trattato sulla libera prestazione di servizi, dal momento in cui la Commissione approva l’iscrizione delle partite «non prime» nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Secondo la FIFA, tali partite non risponderebbero a detta qualifica e, pertanto, la restrizione alla libera prestazione di servizi sarebbe sproporzionata.

160    Si deve rilevare che l’argomento della FIFA rivela una confusione tra, da un lato, la particolare rilevanza di un evento per la società, prima condizione che deve essere soddisfatta e che costituisce la ragione imperativa di interesse generale a giustificazione della restrizione ad una libertà fondamentale garantita dal Trattato (v. precedenti punti 48‑53), e, dall’altro, la proporzionalità della restrizione in esame, che costituisce una seconda condizione cui deve rispondere la normativa nazionale che limita una simile libertà per essere compatibile con il diritto comunitario (v. precedente punto 54).

161    In tale contesto si deve sottolineare che, come risulta dai precedenti punti 116‑134, contrariamente a quanto sostenuto dalla FIFA nell’ambito del quarto motivo, la Coppa del mondo può essere validamente considerata come un unico evento di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, dato che le cifre di ascolto relative alle partite «non prime» confermano, anziché invalidarla, la valutazione esposta ai punti 6 e 18 della decisione impugnata. Si deve necessariamente rilevare, pertanto, che la censura relativa al fatto che le partite in discorso non rivestono una particolare rilevanza per la società, cosicché le misure adottate dal Regno Unito sarebbero sproporzionate, poggia, in ogni caso, su una premessa errata. Di conseguenza, tale censura non inficia la conclusione della Commissione circa il carattere adeguato e proporzionato dell’iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, in considerazione del carattere unitario di tale competizione.

162    Le stesse considerazioni si applicano per quanto riguarda la libertà di stabilimento. Difatti, anche se nell’ambito della sua argomentazione relativa al sesto motivo la FIFA non ha direttamente precisato se essa contesti la validità della posizione adottata dalla Commissione nella decisione impugnata circa la compatibilità dell’elenco del Regno Unito con il diritto comunitario unicamente in quanto la Commissione approva l’iscrizione delle partite «non prime» in esso, dal ricorso nel suo complesso nonché dalla sua risposta al quesito scritto posto dal Tribunale (v. precedente punto 68) risulta che ciò è vero nel caso di specie.

163    Orbene, i rilievi di cui al precedente punto 161 comportano che gli argomenti relativi alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libertà di stabilimento non possano essere accolti.

164    Il quarto e il sesto motivo devono pertanto essere respinti.

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza

 Argomenti delle parti

165    La FIFA evidenzia che la decisione impugnata non contiene alcuna analisi relativa alla distorsione della concorrenza generata dall’iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito. Orbene, tale distorsione risiederebbe nella diminuzione del numero delle emittenti in concorrenza tra loro per ottenere i diritti di trasmissione televisiva della Coppa del mondo nel Regno Unito, circostanza che si ripercuoterebbe sui ricavi della FIFA in quanto organizzatore di tale evento. Inoltre, la decisione impugnata non identificherebbe i prodotti né i mercati oggetto dell’analisi da essa effettuata e che ha condotto alla formulazione dei punti 20 e 21 della decisione impugnata (v. precedente punto 18). Nondimeno, la definizione dei mercati di riferimento sarebbe indispensabile ai fini dell’analisi della situazione concorrenziale, a maggior ragione in quanto l’elenco del Regno Unito riguarderebbe quattro diverse competizioni di calcio.

166    La FIFA sostiene che la definizione delle emittenti appartenenti alla prima categoria stabilita dalla normativa del Regno Unito è stata deliberatamente concepita al fine di consentire alle sole emittenti storiche di tale Stato membro di soddisfare le condizioni previste e di acquisire in tal modo il diritto esclusivo di trasmettere in diretta le partite della Coppa del mondo. In pratica, a partire dal 1966 tali diritti sarebbero stati tradizionalmente acquisiti in modo congiunto da due emittenti, la BBC e la ITV, con la conseguenza che, innanzitutto, non vi sarebbe alcuna concorrenza per l’acquisizione dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo del Regno Unito e, in secondo luogo, la BBC e la ITV si troverebbero in una posizione dominante collettiva. La Commissione avrebbe pertanto commesso un errore affermando, al punto 20 della decisione impugnata, che le misure adottate dal Regno Unito consentono una concorrenza reale o potenziale a questo riguardo. Inoltre, tali misure comporterebbero una distorsione del mercato della pubblicità nonché di quello delle trasmissioni di eventi sportivi da parte di canali a pagamento.

167    In tal modo, la normativa del Regno Unito concederebbe diritti speciali alla BBC ed alla ITV, senza che l’obiettività dei criteri per la concessione di tali diritti incida su questa valutazione. Mediante l’acquisizione tradizionalmente congiunta dei diritti relativi alla Coppa del mondo, dette emittenti agirebbero come un ente collettivo. Così, secondo la FIFA, esse si troverebbero in una posizione dominante collettiva e potrebbero abusare di tale posizione, considerata la concessione di cui trattasi. A questo riguardo la FIFA osserva che non è necessario dimostrare che un siffatto abuso di posizione dominante abbia avuto effettivamente luogo per concludere che uno Stato membro violi il combinato disposto dell’articolo 86, n. 1, CE e dell’art. 82 CE, essendo a tal fine sufficiente che sussista la possibilità di un abuso. Orbene, le misure del Regno Unito avrebbero creato una struttura del mercato che autorizza e favorisce un comportamento abusivo.

168    Inoltre, la BBC e la ITV non avrebbero esercitato pienamente i diritti da esse acquisiti, dato che non avrebbero trasmesso in diretta 40 delle 244 partite delle ultime quattro edizioni della Coppa del mondo. Così facendo, esse avrebbero limitato la produzione in violazione dell’art. 82 CE. L’acquisizione dei diritti di cui trattasi da parte delle due emittenti suddette avrebbe altresì limitato lo sviluppo di mercati come quello dei canali sportivi a pagamento e quello della pubblicità televisiva per la Coppa del mondo, poiché sussisterebbero ostacoli notevoli all’acquisto dei diritti di trasmissione di eventi sportivi di analoga rilevanza, tutti detenuti da canali a pagamento durante periodi importanti.

169    La FIFA afferma anche che la concessione dei diritti speciali in esame alla BBC e alla ITV, in combinazione con l’accordo di acquisizione congiunta dei diritti di trasmissione della Coppa del mondo che lega tali due emittenti, costituirebbe una misura contraria all’art. 81, n. 1, CE, in violazione dell’art. 86, n. 1, CE.

170    La Commissione, sostenuta dalle parti intervenienti, contesta la fondatezza delle affermazioni della FIFA.

 Giudizio del Tribunale

171    Va rilevato che nell’ambito del presente motivo l’argomentazione della FIFA si articola in due censure.

172    La prima censura riguarda le conseguenze riconducibili al fatto che, considerata la rilevanza del carattere esclusivo della trasmissione televisiva delle partite della Coppa del mondo per le emittenti appartenenti alla seconda categoria definita dalla normativa del Regno Unito, queste ultime non hanno interesse all’acquisto dei diritti di trasmissione non in esclusiva. Ad avviso della FIFA, tale circostanza comporta restrizioni alla concorrenza in molteplici mercati, come quello dell’acquisto di detti diritti, il mercato della pubblicità e il mercato della trasmissione degli eventi sportivi da parte di canali a pagamento, a causa della diminuzione delle emittenti che operano su tali mercati. Nello stesso ambito la FIFA addebita altresì alla Commissione di non aver definito i suddetti mercati e di non aver illustrato la propria valutazione circa le restrizioni in oggetto.

173    A tale proposito occorre osservare che le conseguenze di cui trattasi discendono indirettamente dalle restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dalle misure adottate dal Regno Unito. Orbene, come si è dichiarato nell’ambito del secondo e del quarto motivo, la Commissione non ha commesso errori ritenendo che le restrizioni alla libera prestazione dei servizi derivanti dall’iscrizione di tutte le partite della Coppa del mondo nell’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito siano giustificate da ragioni imperative di interesse generale e non siano né inadeguate né sproporzionate. Gli effetti a livello del numero dei concorrenti potenziali, che sorgono quale ineluttabile conseguenza di tali ostacoli alla libera prestazione dei servizi, non possono pertanto essere ritenuti contrari alle norme del Trattato in materia di concorrenza. In tali circostanze, la Commissione non era tenuta ad effettuare un’analisi più approfondita rispetto a quella da essa condotta in ordine alle suddette conseguenze.

174    La seconda censura riguarda i diritti speciali asseritamente accordati alla BBC e alla ITV aventi l’effetto di autorizzare o rendere possibile l’abuso della posizione dominante di cui beneficerebbero tali emittenti nel mercato di riferimento, vale a dire, secondo la FIFA, il mercato dei diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo.

175    Difatti, ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE, che è la norma sulla concorrenza applicabile ai provvedimenti statali (sentenza della Corte 16 settembre 1999, causa C‑22/98, Becu e a., Racc. pag. I‑5665, punto 31), è vietato agli Stati membri porre, mediante provvedimenti di legge, regolamentari o amministrativi, le imprese pubbliche e le imprese cui essi concedono diritti speciali o esclusivi in una situazione nella quale dette imprese non potrebbero esse stesse collocarsi con comportamenti autonomi senza trasgredire agli artt. 12 CE e 81 CE - 89 CE (v., in tal senso, sentenza della Corte 13 dicembre 1991, causa C‑18/88, GB-Inno-BM, Racc. pag. I‑5941, punto 20).

176    In proposito, sebbene sia vero che diritti speciali o esclusivi ai sensi della suddetta disposizione sono concessi allorché una tutela viene conferita dallo Stato ad un limitato novero di imprese ed è tale da incidere sostanzialmente sulla capacità delle altre imprese di esercitare l’attività economica di cui trattasi nello stesso territorio, in circostanze sostanzialmente equivalenti (sentenza della Corte 25 ottobre 2001, causa C‑475/99, Ambulanz Glöckner, Racc. pag. I‑8089, punto 24), tuttavia la normativa del Regno Unito non offre una simile tutela alle emittenti in discorso.

177    Infatti, si è in presenza di diritti di questo genere quando i poteri pubblici concedono un monopolio (sentenza della Corte 12 febbraio 1998, causa C‑163/96, Raso e a., Racc. pag. I‑533, punto 23), quando possono bloccare l’ingresso di un concorrente sul mercato dell’attività del titolare dei diritti o su un mercato vicino per motivi relativi agli effetti negativi che tale ingresso produrrebbe sul funzionamento e la redditività dell’attività di detto titolare (sentenza Ambulanz Glöckner, punto 167 supra, punti 7, 23 e 25) o alle necessità di manodopera (sentenza Becu e a., punto 175 supra, punto 23), o quando il titolare è abilitato, mediante la normativa corrispondente, ad influenzare le condizioni di esercizio dell’attività di cui trattasi da parte dei suoi concorrenti in funzione dei propri interessi o delle conseguenze che la loro attività avrebbe su tale mercato, ovvero su un mercato vicino (v., in tal senso, sentenze della Corte 19 marzo 1991, causa C‑202/88, Francia/Commissione, Racc. pag. I‑1223, punto 51; ERT, punto 142 supra, punto 37; GB-Inno-BM, punto 175 supra, punto 25, e 1° luglio 2008, causa C‑49/07, MOTOE, Racc. pag. I‑4863, punto 43).

178    Tuttavia, lungi dal vietare essa stessa o dall’autorizzare la BBC o la ITV a vietare a qualunque emittente di acquistare diritti di trasmissione delle partite della Coppa del mondo o ad influire sulle condizioni di trasmissione di queste, la normativa del Regno Unito si limita ad escludere la possibilità che esse vengano trasmesse in esclusiva nel territorio di tale Stato membro, senza operare a questo riguardo alcuna distinzione tra le due categorie di emittenti (v. precedenti punti 10 e 11). Occorre precisare, a tal fine, che la FIFA sostiene erroneamente che la BBC e la ITV siano le uniche emittenti alle quali è consentito l’acquisto dei diritti di trasmettere in esclusiva la Coppa del mondo nel Regno Unito. Anzi, in primo luogo, come appena indicato, il divieto di trasmissione in esclusiva stabilito dall’art. 101 del Broadcasting Act 1996 riguarda allo stesso modo le emittenti delle due categorie definite dalla normativa del Regno Unito. Poi, il divieto in questione si affianca all’art. 99 del Broadcasting Act 1996, che dichiara invalidi i contratti di trasmissione di un evento menzionato nell’elenco qualora abbiano lo scopo di conferire un diritto esclusivo, a prescindere dell’identità dell’emittente.

179    Ne consegue che la normativa del Regno Unito vieta l’esclusiva nei confronti di tutte le emittenti, non solo nella fase della trasmissione, ma anche nella fase della conclusione dei contratti di diffusione radiotelevisiva, di modo che nessuna emittente soggetta alla giurisdizione del Regno Unito può stipulare validamente un contratto per trasmettere in esclusiva un evento inserito nel suo elenco. Viceversa, tale normativa consente allo stesso modo alle emittenti delle due categorie da essa definite di presentare offerte per acquisire i diritti di trasmissione televisiva non in esclusiva delle partite della Coppa del mondo.

180    In tali condizioni, la circostanza per cui solo talune emittenti della prima categoria, quali la BBC e la ITV, in definitiva trasmettano la Coppa del mondo nel Regno Unito a seguito dell’autorizzazione dell’Office of Communications, in quanto le loro concorrenti hanno interesse unicamente per una trasmissione in esclusiva e, perciò, si astengono dal presentare offerte per acquisirne i necessari diritti (v. precedente punto 13), non equivale a una concessione alle prime dei diritti speciali o esclusivi ai sensi dell’art. 86, n. 1, CE. Infatti, tale circostanza, quand’anche accertata, dipende dall’importanza riconosciuta all’esclusiva nel contesto del modello di impresa posto in essere dalle emittenti che gestiscono canali a pagamento e non da un qualsivoglia divieto riconducibile alla normativa del Regno Unito, poiché i termini di tale normativa sono indistintamente applicabili alle emittenti delle due categorie. Ne consegue che le misure adottate dal Regno Unito non pregiudicano, in quanto tali, la facoltà dei gestori di canali a pagamento di esercitare, per quanto riguarda l’acquisizione dei diritti di trasmissione televisiva della Coppa del mondo, la loro attività in condizioni sostanzialmente equivalenti a quelle vigenti per la BBC o la ITV.

181    Il quinto motivo deve pertanto essere respinto.

 Sull’istanza di misure di organizzazione del procedimento introdotta dalla FIFA

182    Dalle valutazioni elaborate relativamente ai motivi dedotti dalla FIFA consegue che non è necessario adottare le misure di organizzazione del procedimento da essa sollecitate (v. precedenti punti 20 e 21).

183    A questo proposito si deve rilevare che, secondo la FIFA, la propria istanza è volta permettere ad essa, nonché al Tribunale, di esaminare, in primo luogo, se gli elementi disponibili consentissero alla Commissione di concludere validamente che tutte le partite della Coppa del mondo sono state tradizionalmente ritenute di particolare rilevanza per la società del Regno Unito e hanno una spiccata rilevanza presso il pubblico in generale, in secondo luogo, se la Commissione potesse acconsentire all’iscrizione di tutte tali partite nell’elenco del Regno Unito e, in terzo luogo, se la Commissione abbia dimostrato in modo sufficiente che le restrizioni apportate alle libertà fondamentali, al diritto di proprietà e alla concorrenza siano giustificate. Inoltre, tali elementi consentirebbero alla FIFA di dimostrare che la Commissione avrebbe motivato in modo insufficiente la decisione impugnata omettendo di chiarire perché essa non abbia preso in considerazione le informazioni sottoposte dalle autorità del Regno Unito dopo il 28 luglio 2000. Gli elementi in questione sarebbero altresì rilevanti al fine di valutare se la procedura posta in essere dalle autorità del Regno Unito fosse chiara e trasparente, segnatamente per quanto concerne gli elementi sottoposti alla Commissione, ma non sussistenti al momento in cui l’elenco del Regno Unito è stato predisposto, e i pareri contrari manifestati dai servizi nazionali competenti.

184    In tale contesto la FIFA ha chiesto al Tribunale di invitare la Commissione a produrre tutta la corrispondenza intercorsa tra quest’ultima e le autorità del Regno Unito in merito all’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società del Regno Unito, comprese le lettere scambiate dopo il 15 dicembre 2005, data della pronuncia della sentenza Infront WM/Commissione, punto 15 supra.

185    A questo riguardo occorre osservare che, come dichiarato nell’ambito dell’esame dei motivi sollevati dalla FIFA, tutti gli argomenti a sostegno dei quali quest’ultima desidera far valere elementi potenzialmente contenuti nei documenti di cui essa chiede la produzione non sono idonei ad influire sulla legittimità della decisione impugnata.

186    In particolare, per quanto riguarda la rilevanza delle partite «non prime» per la società del Regno Unito e, correlativamente, la qualificazione della Coppa del mondo nel suo insieme come evento di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, la FIFA ha prodotto una serie di elementi statistici, per loro natura ampiamente pertinenti, che a suo avviso dimostrano l’esattezza delle proprie affermazioni a questo proposito, mentre il Tribunale ha ritenuto che questi non inficiassero le conclusioni cui è giunta la Commissione. Lo stesso dicasi per quanto riguarda gli argomenti relativi all’asserita mancata considerazione di elementi successivi al 2000, in quanto la FIFA ha effettivamente prodotto elementi statistici ad essi relativi ed il Tribunale ha ritenuto che essi non intaccassero la fondatezza delle conclusioni della Commissione. Per quanto riguarda il fatto che la Commissione ha tenuto conto di elementi non disponibili al momento in cui le autorità del Regno Unito hanno redatto l’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società di tale Stato membro, è sufficiente rammentare che esso non è indice di alcuna irregolarità procedurale o sostanziale (v. precedenti punti 75, 76 e 95) e, di conseguenza, non sussiste l’opportunità di misure di organizzazione del procedimento a questo riguardo.

187    In tali circostanze, si deve respingere l’istanza di adozione di misure di organizzazione del procedimento nonché il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

188    Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la FIFA, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

189    Il Regno del Belgio e il Regno Unito sopporteranno le proprie spese, conformemente all’art. 87, n. 4, del regolamento di procedura.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Settima Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      La Fédération internationale de football association (FIFA) sopporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.

3)      Il Regno del Belgio e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporteranno le proprie spese.

Forwood

Truchot

Schwarcz

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 17 febbraio 2011.

Firme

Indice


Contesto normativo

Fatti e decisione impugnata

Procedimento e conclusioni delle parti

In diritto

1.  Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

2.  Nel merito

Sul primo motivo, relativo a un difetto di motivazione

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’art. 3 bis, n. 1, della direttiva 89/552

Sulla procedura seguita dalle autorità del Regno Unito

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sulla rilevanza delle partite «non prime» per la società del Regno Unito

–  Argomenti delle parti

–  Giudizio del Tribunale

Sul terzo motivo, relativo ad una violazione del diritto di proprietà della FIFA

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quarto e sul sesto motivo, relativi alla violazione delle disposizioni del Trattato afferenti alla libera prestazione di servizi e al diritto di stabilimento

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sul quinto motivo, relativo alla violazione delle disposizioni del Trattato in materia di concorrenza

Argomenti delle parti

Giudizio del Tribunale

Sull’istanza di misure di organizzazione del procedimento introdotta dalla FIFA

Sulle spese


* Lingua processuale: l’inglese.