Language of document : ECLI:EU:C:2017:629

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

10 agosto 2017 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d’urgenza – Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale – Mandato d’arresto europeo – Decisione quadro 2002/584/GAI – Procedure di consegna tra Stati membri – Condizioni di esecuzione – Motivi di non esecuzione facoltativa – Articolo 4 bis, paragrafo 1, inserito dalla decisione quadro 2009/299/GAI – Mandato d’arresto emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà – Nozione di “processo terminato con la decisione” – Procedimento che modifica pene inflitte in precedenza – Decisione che dispone una pena cumulativa – Decisione pronunciata senza che l’interessato sia comparso personalmente – Condannato che non è comparso personalmente al processo nell’ambito della sua condanna iniziale, né in primo grado né in grado d’appello – Persona patrocinata da un difensore nel corso del procedimento di appello – Mandato d’arresto che non fornisce informazioni a tale riguardo – Conseguenze per l’autorità giudiziaria dell’esecuzione»

Nella causa C‑271/17 PPU,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), con decisione del 18 maggio 2017, pervenuta in cancelleria il medesimo giorno, nel procedimento relativo all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso nei confronti di

Sławomir Andrzej Zdziaszek,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da J.L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, M. Berger, A. Borg Barthet, E. Levits e F. Biltgen (relatore), giudici,

avvocato generale: M. Bobek

cancelliere: M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’11 luglio 2017,

considerate le osservazioni presentate:

–        per S.A. Zdziaszek, da M. Bouwman e B.J. Polman, advocaten;

–        per l’Openbaar Ministerie, da K. van der Schaft e U.E.A. Weitzel, in qualità di agenti;

–        per il governo dei Paesi Bassi, da M. Noort e M. Bulterman, in qualità di agenti;

–        per l’Irlanda, da J. Quaney, in qualità di agente, assistita da C. Noctor, BL;

–        per il governo polacco, da B. Majczyna, M. Nowak e K. Majcher, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da R. Troosters e S. Grünheid, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 26 luglio 2017,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri (GU 2002, L 190, pag. 1), come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009 (GU 2009, L 81, pag. 24) (in prosieguo: la «decisione quadro 2002/584»).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito dell’esecuzione, nei Paesi Bassi, di un mandato d’arresto europeo emesso dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunale regionale di Danzica, Polonia) nei confronti del sig. Sławomir Andrzej Zdziaszek ai fini dell’esecuzione, in Polonia, di una pena privativa della libertà.

 Contesto normativo

 Diritto internazionale

 La CEDU

3        Intitolato «Diritto a un equo processo», l’articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»), enuncia quanto segue:

«1.      Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti. La sentenza deve essere resa pubblicamente, ma l’accesso alla sala d’udienza può essere vietato alla stampa e al pubblico durante tutto o parte del processo nell’interesse della morale, dell’ordine pubblico o della sicurezza nazionale in una società democratica, quando lo esigono gli interessi dei minori o la protezione della vita privata delle parti in causa, o, nella misura giudicata strettamente necessaria dal tribunale, quando in circostanze speciali la pubblicità possa portare pregiudizio agli interessi della giustizia.

2.      Ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.

3.      In particolare, ogni accusato ha diritto di:

a)      essere informato, nel più breve tempo possibile, in una lingua a lui comprensibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico;

b)      disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa;

c)      difendersi personalmente o avere l’assistenza di un difensore di sua scelta e, se non ha i mezzi per retribuire un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio, quando lo esigono gli interessi della giustizia;

d)      esaminare o far esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l’esame dei testimoni a discarico nelle stesse condizioni dei testimoni a carico;

e)      farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza».

 Diritto dell’Unione

La Carta

4        Gli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») fanno parte del suo titolo VI, intitolato «Giustizia».

5        Ai sensi dell’articolo 47 della Carta, intitolato «Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale»:

«Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell’Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.

Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare.

(…)».

6        Le spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali (GU 2007, C 303, pag. 17; in prosieguo: le «spiegazioni relative alla Carta») precisano, riguardo all’articolo 47, secondo comma, della Carta, che tale disposizione corrisponde all’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU.

7        Le spiegazioni relative alla Carta aggiungono, in merito a detto articolo 47, che «[n]el diritto dell’Unione il diritto a un giudice non si applica solo a controversie relative a diritti e obblighi di carattere civile. È una delle conseguenze del fatto che l’Unione è una comunità di diritto, come la Corte ha constatato nella [sentenza del 23 aprile 1986, Les Verts/Parlamento (294/83, EU:C:1986:166)]. Tuttavia, fatta eccezione per l’ambito di applicazione, le garanzie offerte dalla CEDU si applicano in modo analogo nell’Unione».

8        L’articolo 48 della Carta, intitolato «Presunzione di innocenza e diritti della difesa» dispone quanto segue:

«1.      Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata.

2.      Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato».

9        Le spiegazioni relative alla Carta precisano a tal riguardo:

«L’articolo 48 corrisponde all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della CEDU (…)

(…)

Conformemente all’articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU».

10      L’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione (…)».

11      Ai sensi dell’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi»:

«1.      Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

(…)

3.      Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell’Unione conceda una protezione più estesa.

(…)

7.      I giudici dell’Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l’interpretazione della presente Carta».

 Decisioni quadro 2002/584 e 2009/299

12      I considerando 5, 6, 8, 10 e 12 della decisione quadro 2002/584 sono del seguente tenore:

«(5)      (…) [L]’introduzione di un nuovo sistema semplificato di consegna delle persone condannate o sospettate, al fine dell’esecuzione delle sentenze di condanna in materia penale o per sottoporle all’azione penale, consente di eliminare la complessità e i potenziali ritardi inerenti alla disciplina attuale in materia di estradizione. (…)

(6)      Il mandato d’arresto europeo previsto nella presente decisione quadro costituisce la prima concretizzazione nel settore del diritto penale del principio di riconoscimento reciproco che il Consiglio europeo ha definito il fondamento della cooperazione giudiziaria.

(…)

(8)      Le decisioni relative all’esecuzione di un mandato d’arresto europeo devono essere sottoposte a un controllo sufficiente, il che implica che l’autorità giudiziaria dello Stato membro in cui la persona ricercata è stata arrestata dovrà prendere la decisione relativa alla sua consegna.

(…)

(10)      Il meccanismo del mandato d’arresto europeo si basa su un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri. L’attuazione di tale meccanismo può essere sospesa solo in caso di grave e persistente violazione da parte di uno Stato membro dei principi sanciti all’articolo 6, paragrafo 1, [UE, divenuto, in seguito a modifica, articolo 2 TUE], constatata dal Consiglio in applicazione dell’articolo 7, paragrafo 1, [UE, divenuto, in seguito a modifica, articolo 7, paragrafo 2, TUE] e con le conseguenze previste al paragrafo 2 dello stesso articolo.

(…)

(12)      La presente decisione quadro rispetta i diritti fondamentali ed osserva i principi sanciti dall’articolo 6 [UE] e contenuti nella Carta (…), segnatamente il capo VI. Nessun elemento della presente decisione quadro può essere interpretato nel senso che non sia consentito rifiutare di procedere alla consegna di una persona che forma oggetto di un mandato d’arresto europeo qualora sussistano elementi oggettivi per ritenere che il mandato d’arresto europeo sia stato emesso al fine di perseguire penalmente o punire una persona a causa del suo sesso, della sua razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o delle sue tendenze sessuali oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi.

(…)».

13      L’articolo 1 di tale decisione quadro, intitolato «Definizione del mandato d’arresto europeo ed obbligo di darne esecuzione», prevede quanto segue:

«1.      Il mandato d’arresto europeo è una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro in vista dell’arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro di una persona ricercata ai fini dell’esercizio di un’azione penale o dell’esecuzione di una pena o una misura di sicurezza privative della libertà.

2.      Gli Stati membri danno esecuzione ad ogni mandato d’arresto europeo in base al principio del riconoscimento reciproco e conformemente alle disposizioni della presente decisione quadro.

3.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i fondamentali principi giuridici sanciti dall’articolo 6 [UE] non può essere modificat[o] per effetto della presente decisione quadro».

14      Gli articoli 3, 4 e 4 bis della suddetta decisione quadro espongono i motivi di non esecuzione obbligatoria e di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo.

15      La decisione quadro 2009/299 precisa i motivi in base ai quali l’autorità giudiziaria dell’esecuzione di uno Stato membro può rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo nel caso in cui la persona in questione non sia comparsa al proprio processo. I suoi considerando 1, 2, 4, da 6 a 8, 14 e 15 recitano:

«(1)      Il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo rientra nel diritto a un equo processo previsto dall’articolo 6 della [CEDU], secondo l’interpretazione della Corte europea dei diritti dell’uomo. [Quest’ultima] ha affermato inoltre che il diritto dell’imputato a comparire personalmente al processo non è assoluto e che a determinate condizioni l’imputato può, di sua spontanea volontà, esplicitamente o tacitamente ma in modo inequivocabile, rinunciarvi.

(2)      Le varie decisioni quadro che applicano il principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie definitive non affrontano in modo uniforme la questione delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. Questa diversità potrebbe complicare il lavoro degli operatori del settore e ostacolare la cooperazione giudiziaria.

(…)

(4)      È quindi necessario prevedere motivi chiari e comuni per il non riconoscimento delle decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente. La presente decisione quadro mira a precisare la definizione di tali motivi comuni consentendo all’autorità di esecuzione di eseguire la decisione nonostante l’interessato non sia presente al giudizio, pur rispettando pienamente il diritto alla difesa dell’interessato. La presente decisione quadro non intende disciplinare le forme e i metodi, ivi compresi i requisiti processuali, utilizzati per raggiungere i risultati specificati nella stessa, i quali interessano il diritto interno degli Stati membri.

(…)

(6)      Le disposizioni della presente decisione quadro che modificano altre decisioni quadro fissano le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati. Si tratta di condizioni alternative: quando una di esse è soddisfatta, l’autorità di emissione, completando la sezione pertinente del mandato d’arresto europeo ovvero il pertinente certificato ai sensi delle altre decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe essere sufficiente al fine dell’esecuzione della decisione in base al principio del reciproco riconoscimento.

(7)      Il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione pronunciata al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente non dovrebbero essere rifiutati se l’interessato è stato citato personalmente e quindi informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o se è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si sia stabilito inequivocabilmente che l’interessato era al corrente del processo fissato. In tale contesto resta inteso che l’interessato dovrebbe aver ricevuto tali informazioni “a tempo debito”, vale a dire in tempo per consentirgli di partecipare al processo e di esercitare efficacemente il suo diritto alla difesa.

(8)      Il diritto dell’imputato a un processo equo è garantito dalla [CEDU], come interpretata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Tale diritto include il diritto dell’interessato a comparire personalmente al processo. Al fine di esercitare tale diritto, l’interessato deve essere al corrente del processo fissato. Ai sensi della presente decisione quadro la consapevolezza del processo dovrebbe essere assicurata da ciascuno Stato membro in conformità del rispettivo diritto interno, fermo restando il rispetto dei requisiti posti da tale Convenzione. Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, nell’esaminare se il modo in cui sono state fornite le informazioni sia sufficiente per assicurare all’interessato la consapevolezza del processo, si potrebbe, se del caso, prestare particolare attenzione anche alla diligenza posta dall’interessato al fine di ricevere le informazioni a lui destinate.

(…)

(14)      La presente decisione quadro si limita a precisare la definizione dei motivi di non riconoscimento negli strumenti che danno attuazione al principio del reciproco riconoscimento. Pertanto, disposizioni quali quelle relative al diritto a un nuovo processo hanno un ambito di applicazione limitato alla definizione di detti motivi di non riconoscimento. Esse non mirano ad armonizzare le legislazioni nazionali. La presente decisione quadro lascia impregiudicati i futuri strumenti dell’Unione europea volti a ravvicinare le legislazioni in materia penale degli Stati membri.

(15)      I motivi di non riconoscimento sono opzionali. Tuttavia, la discrezionalità degli Stati membri nel recepire tali motivi nella legislazione nazionale è determinata in particolare dal diritto ad un processo equo, tenendo conto dell’obiettivo generale della presente decisione quadro di rafforzare i diritti processuali delle persone e di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale (…)».

16      Ai sensi dell’articolo 1 della decisione quadro 2009/299, intitolato «Obiettivi e ambito di applicazione»:

«1.      La presente decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di migliorare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri.

2.      L’obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall’articolo 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della presente decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.

3.      La presente decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l’esecuzione in uno Stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento al quale l’interessato non era presente (…)».

17      L’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 è stato inserito dall’articolo 2 della decisione quadro 2009/299 ed è intitolato «Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l’interessato non è comparso personalmente». Il paragrafo 1 di tale articolo recita come segue:

«L’autorità giudiziaria dell’esecuzione può altresì rifiutare di eseguire il mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che l’interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto interno dello Stato membro emittente:

a)      a tempo debito:

i)      è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato;

e

ii)      è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

o

b)      essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

o

c)      dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

i)      ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione;

o

ii)      non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

o

d)      non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

i)      riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

e

ii)      sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente».

18      L’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 così recita:

«Il mandato d’arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita dal modello allegato:

a)      identità e cittadinanza del ricercato;

b)      il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e di fax, l’indirizzo di posta elettronica dell’autorità giudiziaria emittente;

c)      indicazione dell’esistenza di una sentenza esecutiva, di un mandato d’arresto o di qualsiasi altra decisione giudiziaria esecutiva che abbia la stessa forza e che rientri nel campo d’applicazione degli articoli 1 e 2;

d)      natura e qualificazione giuridica del reato, in particolare tenendo conto dell’articolo 2;

e)      descrizione delle circostanze della commissione del reato, compreso il momento, il luogo e il grado di partecipazione del ricercato;

f)      pena inflitta, se vi è una sentenza definitiva, ovvero, negli altri casi, pena minima e massima stabilita dalla legge dello Stato di emissione;

g)      per quanto possibile, le altre conseguenze del reato».

19      L’articolo 15 della decisione quadro in parola, intitolato «Decisione sulla consegna», prevede quanto segue:

«1.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione decide la consegna della persona nei termini e alle condizioni stabilite dalla presente decisione quadro.

2.      L’autorità giudiziaria dell’esecuzione che non ritiene le informazioni comunicatele dallo Stato membro emittente sufficienti per permetterle di prendere una decisione sulla consegna richiede urgentemente le informazioni complementari necessarie segnatamente in relazione agli articoli 3, 4, 5 e 8 e può stabilire un termine per la ricezione delle stesse, tenendo conto dell’esigenza di rispettare i termini fissati all’articolo 17.

3.      L’autorità giudiziaria emittente può, in qualsiasi momento, trasmettere tutte le informazioni supplementari utili all’autorità giudiziaria dell’esecuzione».

20      Ai sensi dell’articolo 17 di detta decisione quadro:

«1.      Un mandato d’arresto europeo deve essere trattato ed eseguito con la massima urgenza.

2.      Nei casi in cui il ricercato acconsente alla propria consegna, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 10 giorni dalla comunicazione del consenso.

3.      Negli altri casi, la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo dovrebbe essere presa entro 60 giorni dall’arresto del ricercato.

4.      In casi particolari, se il mandato d’arresto europeo non può essere eseguito entro i termini di cui ai paragrafi 2 o 3, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ne informa immediatamente l’autorità giudiziaria emittente e ne indica i motivi. In questi casi i termini possono essere prorogati di 30 giorni.

(…)».

21      La sezione d) del modello uniforme di mandato d’arresto europeo figurante all’allegato della decisione quadro 2002/584 si presenta come segue:

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 Diritto dei Paesi Bassi

22      L’Overleveringswet (legge relativa alla consegna), del 29 aprile 2004 (Stb. 2004, n. 195; in prosieguo: l’«OLW»), recepisce nel diritto dei Paesi Bassi la decisione quadro 2002/584.

23      L’articolo 12 dell’OLW è così formulato:

«La consegna non è autorizzata quando il mandato d’arresto europeo è inteso a dare esecuzione a una sentenza qualora l’imputato non sia comparso personalmente alla discussione in udienza terminata con la predetta sentenza, salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che, conformemente ai requisiti processuali definiti dallo Stato membro emittente:

a)      l’imputato è stato citato in tempo utile e personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per la discussione in udienza terminata con la decisione o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per detta udienza, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; o

b)      l’imputato era al corrente della fissazione dell’udienza ed ha conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’imputato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore; o

c)      dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:

1      ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; o

2      non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito; o

d)      l’imputato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma:

1      riceverà personalmente e senza indugio la notifica dopo la consegna e sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l’interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria;

2      sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare ricorso in appello, come stabilito nel mandato d’arresto europeo pertinente».

24      La sezione D dell’allegato 2 dell’OLW, intitolato «Modello per il mandato d’arresto europeo (…)», corrisponde alla sezione d) dell’allegato della decisione quadro 2002/584.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25      Dalla decisione di rinvio risulta che, il 17 gennaio 2017, il giudice del rinvio, Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam, Paesi Bassi), è stato investito dall’officier van justitie bij de Rechtbank (pubblico ministero presso il tribunale) di una domanda di esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso il 12 giugno 2014 dal Sąd Okręgowy w Gdańsku (tribunale regionale di Danzica, Polonia) (in prosieguo: «il mandato d’arresto europeo di cui trattasi»).

26      Tale mandato d’arresto europeo ha per oggetto l’arresto e la consegna del sig. Zdziaszek, cittadino polacco residente nei Paesi Bassi, ai fini dell’esecuzione in Polonia di due pene privative della libertà.

27      A tale riguardo, il suddetto mandato d’arresto europeo menziona l’esistenza di una sentenza che dispone una pena cumulativa, adottata il 25 marzo 2014 dal Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunale distrettuale di Wejherowo, Polonia). Tale decisione riguarda cinque fatti, numerati da 1 a 5, che configurano altrettanti reati, ai sensi del diritto polacco, che il sig. Zdziaszek avrebbe commesso.

28      Nella sua decisione del 25 marzo 2014, il Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunale distrettuale di Wejherowo), d’ufficio, ha:

–        cumulato in un’unica pena privativa della libertà della durata di un anno e sei mesi la pena privativa della libertà alla quale il sig. Zdziaszek era stato condannato per il fatto 1 con sentenza definitiva del 21 aprile 2005 del Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunale distrettuale di Wejherowo), da un lato, e la pena privativa della libertà alla quale la medesima persona era stata condannata per il fatto 2 con sentenza definitiva del 16 giugno 2006 del Sąd Rejonowy w Gdyni (tribunale distrettuale di Gdynia, Polonia), dall’altro, e

–        convertito in una pena privativa della libertà cumulata della durata di tre anni e sei mesi la pena privativa della libertà cumulata della durata di quattro anni alla quale il sig. Zdziaszek era stato condannato per i fatti da 3 a 5 con sentenza definitiva del 10 aprile 2012 del Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunale distrettuale di Wejherowo), in quanto ciò era richiesto da una modifica legislativa favorevole all’interessato.

29      Per quanto riguarda la pena privativa della libertà relativa ai fatti 1 e 2, il giudice del rinvio, con decisione dell’11 aprile 2017, ha:

–        rifiutato la consegna del sig. Zdziaszek nei limiti in cui tale pena privativa della libertà riguarda il fatto 1, per il motivo che tale fatto, come descritto nel mandato d’arresto europeo in questione, non è punibile ai sensi del diritto dei Paesi Bassi, e

–        sospeso la decisione sull’esecuzione di tale mandato d’arresto europeo nei limiti in cui tale pena privativa della libertà riguarda il fatto 2, in modo da poter richiedere informazioni complementari all’autorità giudiziaria emittente.

30      La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte solo sulla pena privativa della libertà relativa ai reati configurati dai fatti da 3 a 5.

31      La sezione d) del mandato d’arresto europeo di cui trattasi indica che il sig. Zdziaszek non è comparso personalmente nell’ambito del processo terminato con la decisione giudiziaria che ha fissato in via definitiva la pena che egli dovrebbe scontare.

32      Alla sezione d), l’autorità emittente ha contrassegnato solo la casella del punto 3.2, il quale è così formulato:

«essendo al corrente della data fissata, l’interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore».

33      Sempre alla suddetta sezione d), l’autorità emittente ha completato il punto 4, destinato a consentirle di precisare il motivo per il quale essa ritiene che la condizione di cui al punto 3.2 sia soddisfatta, come segue:

«Al [sig. Zdziaszek] è stato debitamente notificato lo svolgimento del processo, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale polacco. La notifica è stata inviata all’indirizzo comunicato dal condannato nella fase preparatoria del processo. Egli è stato avvisato delle conseguenze dell’inosservanza dell’obbligo di informare le autorità giudiziarie del cambio di indirizzo della sua residenza o dimora. Nel corso del procedimento il [sig. Zdziaszek] si è avvalso dell’assistenza legale di un difensore, che era presente sia al processo sia alla pronuncia della decisione».

34      Dalle informazioni complementari fornite dall’autorità giudiziaria emittente emerge che

–        il punto 3.2 e la nota esplicativa di cui al punto 4 riguardano il processo terminato con la sentenza che dispone una pena cumulativa del 25 marzo 2014, e non le tre condanne poste a fondamento della medesima;

–        secondo il diritto polacco nei processi come quello terminato con la decisione del 25 marzo 2014:

a)      «il merito della causa oggetto del presente procedimento» non è più in discussione,

b)      «le pene inflitte da una condanna giuridicamente vincolante formano la base per una sentenza che dispone una pena cumulativa»,

c)      una sentenza che dispone una pena cumulativa riguarda solo «questioni relative alla combinazione di tali pene in una pena o in un cumulo di pene e la questione dell’imputazione di taluni periodi di pena scontati alla pena cumulata», e

d)      una simile sentenza è «per sua natura favorevole al condannato», in quanto «la combinazione di pene singole in un cumulo di pene determina in pratica una riduzione significativa della durata della pena da scontare»;

–        una convocazione a una prima udienza del 28 gennaio 2014 è stata inviata al sig. Zdziaszek all’indirizzo da lui indicato. Egli non ha ritirato la convocazione e non è comparso a tale udienza. Il Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunale distrettuale di Wejherowo) ha nominato d’ufficio un difensore per rappresentare il sig. Zdziaszek e ha sospeso il procedimento quanto al resto. Quest’ultimo è stato convocato con le stesse modalità a una seconda udienza del 25 marzo 2014, alla quale non è comparso. L’avvocato assegnato d’ufficio ha partecipato all’udienza alla fine della quale è stata pronunciata la sentenza che dispone una pena cumulativa.

35      Sulla base di tali elementi forniti dall’autorità emittente, il giudice del rinvio ritiene che la circostanza di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584, che corrisponde alla situazione contemplata alla sezione d), punto 3.2, del modello uniforme di mandato d’arresto europeo allegato a tale decisione quadro, non si applichi nel caso di specie, poiché da detti elementi non emergerebbe che il ricercato «[era] al corrente della data fissata [per il processo]» né che egli «aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall’interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio».

36      Il giudice del rinvio si chiede, anzitutto, se una decisione quale la sentenza che dispone una pena cumulativa, del 25 marzo 2014, che modifica, a favore dell’interessato, una pena privativa della libertà cumulata alla quale questi era stato in precedenza condannato in via definitiva e che converte in un’unica pena privativa della libertà le singole pene privative della libertà alle quali il medesimo era stato in precedenza condannato in via definitiva, ma nell’ambito della quale non è più in discussione la questione se l’interessato abbia commesso o meno i reati, rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

37      In caso affermativo, il giudice del rinvio sarebbe autorizzato a rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione, per il motivo che la condizione di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), di tale decisione quadro non è soddisfatta.

38      Tuttavia, tale giudice ritiene che l’interrogativo sollevato debba essere risolto in senso negativo, in considerazione, essenzialmente, del testo delle lettere c) e d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di detta decisione quadro, in ciascuna delle quali ricorre l’espressione «che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove».

39      Secondo il suddetto giudice, da tale formulazione risulta che essa riguarda la situazione nella quale il giudice penale statuisce sul merito della causa, nel senso che esso si è pronunciato sulla colpevolezza dell’interessato alla luce del reato contestatogli e gli ha, eventualmente, inflitto una sanzione per tale reato. Ciò non avverrebbe invece nel caso di una sentenza che dispone una pena cumulativa, come quella adottata il 25 marzo 2014 dal Sąd Rejonowy w Wejherowie (tribunale distrettuale di Wejherowo), giacché la questione della colpevolezza dell’interessato non è più in discussione nell’ambito di un procedimento di questo tipo.

40      Il giudice del rinvio precisa tuttavia che l’autorità giudiziaria emittente polacca sembra, invece, essere del parere che una decisione di tale natura rientri nell’ambito dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, in quanto essa menzionerebbe, alla sezione d) del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, solo informazioni relative al procedimento terminato con la sentenza che dispone una pena cumulativa, escluse quelle riguardanti la dichiarazione di colpevolezza dell’interessato su cui essa si fonda.

41      In caso di risposta negativa a questo primo interrogativo, il giudice del rinvio ritiene, inoltre, di dover accertare se, nella fase della dichiarazione di colpevolezza alla base della sentenza che dispone una pena cumulativa, l’interessato sia comparso personalmente al processo terminato con tale dichiarazione di colpevolezza e, se così non fosse, se sia appurata una delle circostanze di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

42      Nella fattispecie, per quanto riguarda la sentenza posta a fondamento, le autorità giudiziarie polacche, a richiesta della procura olandese, avrebbero fornito informazioni complementari da cui emergerebbe che il sig. Zdziaszek non è comparso personalmente a nessuna delle udienze del giudizio di merito, né in primo grado né in grado d’appello.

43      Per quanto riguarda l’applicabilità di una delle circostanze di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, il giudice del rinvio constata che l’autorità giudiziaria emittente non si è avvalsa della sezione d), punto 2, del modulo del mandato d’arresto europeo né ha indicato la categoria applicabile della sezione d), punto 3, di tale modulo.

44      Si porrebbe quindi la questione se, in tali circostanze, il giudice del rinvio possa rifiutare l’esecuzione del mandato d’arresto europeo in questione sulla base di tale motivo.

45      Tale giudice ritiene che sussistano elementi che consentono di rispondere in senso affermativo.

46      Si potrebbe infatti dedurre dall’espressione «salvo che il mandato d’arresto europeo indichi che», utilizzata nella frase introduttiva dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, che le informazioni relative all’applicabilità di una delle circostanze di cui alle lettere da a) a d) di tale disposizione devono essere, in linea di principio, precisate nella sezione d) del modulo del mandato d’arresto europeo o, quantomeno, conformemente alla formulazione delle categorie ivi descritte.

47      Una simile interpretazione sarebbe conforme altresì agli obiettivi perseguiti da tale decisione quadro, che consistono, in primo luogo, nel garantire che la decisione definitiva sull’esecuzione del mandato d’arresto europeo sia adottata entro il termine impartito, sicché occorrerebbe ridurre al minimo i casi in cui sono richieste informazioni complementari, in secondo luogo, nel prevedere un motivo di rifiuto preciso e uniforme nonché, in terzo luogo, nel consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di assicurare in modo semplice e trasparente il rispetto effettivo dei diritti della difesa dell’interessato.

48      Il giudice del rinvio precisa tuttavia che sussistono anche elementi a sostegno della tesi opposta. Le autorità giudiziarie emittenti sembrerebbero generalmente ritenere che non sia indispensabile avvalersi delle categorie figuranti alla sezione d), punto 3, del modulo di mandato d’arresto europeo.

49      Inoltre, una risposta affermativa a tale questione potrebbe comportare un maggior numero di rifiuti e, pertanto, un minor numero di consegne, il che sarebbe contrario al principio del riconoscimento reciproco.

50      In caso di risposta negativa alle prime due questioni, il giudice del rinvio ritiene di dover ancora verificare l’applicazione, alla dichiarazione di colpevolezza alla base della sentenza che dispone una pena cumulativa, di una delle circostanze di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584.

51      A tale riguardo, dalle informazioni complementari fornite dall’autorità giudiziaria emittente si evincerebbe che hanno avuto luogo in Polonia un procedimento di primo grado, terminato con la condanna del sig. Zdziaszek in data 10 aprile 2012, e un procedimento di appello, il quale non ha determinato la modifica di tale condanna.

52      Riguardo al procedimento di primo grado, l’autorità giudiziaria emittente avrebbe comunicato i seguenti elementi:

–        in primo grado avrebbero avuto luogo 27 udienze;

–        il ricercato non sarebbe comparso a nessuna di tali udienze;

–        il ricercato sarebbe stato rappresentato, in un primo tempo, da due difensori nominati d’ufficio, in successione tra loro, e in un secondo tempo da un difensore nominato dal medesimo e che sarebbe comparso alle udienze successive, e

–        il ricercato e il difensore da lui nominato non sarebbero comparsi all’udienza in cui è stata pronunciata la condanna, ma sarebbero stati al corrente del contenuto della sentenza di merito adottata in quanto avrebbero presentato una domanda volta alla predisposizione di una «motivazione giuridica» di tale sentenza.

53      Secondo il giudice del rinvio, da tali elementi non si può desumere che, nella fase del procedimento in cui aveva un difensore nominato d’ufficio, il sig. Zdziaszek «[fosse] al corrente della data fissata [per il processo]», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera b), della decisione quadro 2002/584.

54      Diverso sarebbe tuttavia il caso per la fase del procedimento in cui è comparso il difensore scelto dal medesimo, atteso che detto giudice desume da tale comparizione che, in tale fase, il sig. Zdziaszek era effettivamente «al corrente della data fissata [per il processo]» e che aveva «conferito un mandato» a tale difensore «per patrocinarlo in giudizio», ai sensi della suddetta disposizione.

55      Le informazioni fornite dall’autorità giudiziaria emittente non implicherebbero tuttavia che il sig. Zdziaszek «sia stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore», ma soltanto che detto difensore è comparso alle udienze relative al procedimento di primo grado. Inoltre, tra le 27 udienze tenutesi nell’ambito di tale procedimento, non risulterebbe in alcun modo a quali di esse il difensore nominato dal sig. Zdziaszek sia comparso né quale fosse l’oggetto di tali udienze. Di conseguenza, da queste sole informazioni non si può desumere che tale difensore sia comparso alle udienze e che vi abbia effettivamente difeso il ricercato.

56      Il giudice del rinvio ritiene quindi che il sig. Zdziaszek non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione di primo grado e che nessuna delle circostanze di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584 si applichi a tale procedimento.

57      Per quanto riguarda il procedimento di appello, l’autorità giudiziaria emittente avrebbe comunicato gli elementi seguenti:

–        il ricercato non è comparso personalmente all’udienza in appello;

–        egli è stato debitamente convocato a tale udienza, e

–        all’udienza in appello è comparso il difensore del ricercato.

58      In base alle informazioni complementari fornite dall’autorità giudiziaria emittente che indicano che il sig. Zdziaszek e il suo difensore erano al corrente del contenuto della sentenza del 10 aprile 2012, il giudice del rinvio desume che il ricercato «era al corrente della data fissata» per l’appello e che egli «aveva conferito un mandato (…) per patrocinarlo in giudizio». Poiché in grado d’appello ha avuto luogo un’unica udienza, da queste stesse informazioni che indicano che tale difensore è comparso all’udienza in appello detto giudice evince inoltre che il sig. Zdziaszek «è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore» nella suddetta udienza.

59      Alla luce di tali elementi, la situazione si presenterebbe dunque diversa a seconda che si consideri il procedimento di primo grado o quello di appello, presumendo che la causa sia stata esaminata nel merito.

60      Prima che il giudice del rinvio chieda all’autorità giudiziaria emittente di chiarire quest’ultimo punto, esso si interroga sulla questione se il procedimento di appello rientri nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

61      Tale giudice ritiene che esistano vari elementi a sostegno di una risposta affermativa.

62      Esso si basa a tale riguardo sul testo di tale disposizione che non limiterebbe la sua portata al procedimento di primo grado, atteso che le lettere c) e d) della medesima fanno espressamente riferimento sia a «un nuovo processo» sia a «un ricorso in appello». Orbene, nel diritto polacco, il procedimento di appello comporterebbe un nuovo esame del merito della causa.

63      Inoltre, una simile interpretazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro sarebbe avvalorata dall’obiettivo perseguito da detta disposizione, la quale, come avrebbe dichiarato la Corte al punto 43 della sentenza del 26 febbraio 2013, Melloni (C‑399/11, EU:C:2013:107), e al punto 37 della sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki (C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346), mirerebbe a consentire all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di autorizzare la consegna nonostante il ricercato non sia presente al giudizio terminato con la sua condanna, pur rispettando pienamente i diritti della difesa.

64      I diritti della difesa, infatti, farebbero parte del diritto a un processo equo, ai sensi dell’articolo 6 della CEDU e dell’articolo 47 della Carta, sicché, una volta che uno Stato membro ha istituito un procedimento di appello, esso sarebbe tenuto a garantire che l’interessato goda, nell’ambito dello stesso, delle garanzie fondamentali previste dalle suddette disposizioni. Pertanto, sebbene l’interessato disponga della facoltà di rinunciare ai suoi diritti della difesa, resterebbe tuttavia il fatto che, come avrebbe dichiarato la Corte europea dei diritti dell’uomo, il giudice penale, chiamato a pronunciarsi nuovamente sulla colpevolezza della persona interessata, non può statuire senza una valutazione diretta delle prove fornite personalmente dall’imputato che intende dimostrare di non aver commesso l’atto che si presume configurare un reato. In una situazione siffatta, la mera circostanza che l’interessato abbia potuto esercitare i suoi diritti della difesa in primo grado sarebbe, dunque, insufficiente perché si possa concludere che sono stati rispettati i requisiti previsti dall’articolo 6 della CEDU e dall’articolo 47 della Carta.

65      Se l’interessato non è comparso personalmente al processo in appello e se nel giudizio d’appello ha avuto luogo un esame del merito in cui l’interessato è stato nuovamente condannato o in cui è stata confermata la condanna pronunciata in primo grado, il giudice del rinvio ritiene che sia conforme all’obiettivo dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 che tale procedimento rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione.

66      Il giudice del rinvio rileva tuttavia che una simile interpretazione non è condivisa da un certo numero di altri Stati membri i quali riterrebbero che un procedimento di appello non sia, in alcun caso, rilevante ai fini del controllo da effettuare ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584. Potrebbe altresì sostenersi che, giacché è dimostrato che i diritti della difesa dell’interessato sono stati pienamente rispettati nell’ambito del procedimento di primo grado, il principio della fiducia reciproca impone di ritenere che le autorità dello Stato membro emittente non abbiano violato i diritti fondamentali riconosciuti dal diritto dell’Unione nell’ambito di altri eventuali procedimenti. Nondimeno, la Corte non avrebbe ancora statuito a tale proposito.

67      È alla luce di quanto precede che il Rechtbank Amsterdam (Tribunale di Amsterdam) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se un procedimento

–        in cui il giudice dello Stato membro emittente decide sul cumulo di singole pene detentive, in precedenza irrogate all’interessato in via definitiva, in un’unica pena detentiva e/o sulla modifica di una pena detentiva, in precedenza irrogata all’interessato in via definitiva, e

–        in cui il giudice non esamina più la questione della colpevolezza,

come il procedimento terminato con la [sentenza che dispone una pena cumulativa] del 25 marzo 2014, configuri un “processo terminato con la decisione”, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584].

2)      Se l’autorità giudiziaria dell’esecuzione:

–        in un caso in cui il ricercato non sia comparso personalmente al processo terminato con la decisione,

–        ma in cui l’autorità giudiziaria emittente, né nel [mandato d’arresto europeo] né nelle informazioni complementari richieste ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro [2002/584], ha effettuato le comunicazioni sull’applicabilità di una o più delle circostanze di cui alle lettere da a) a d) dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584], ai sensi della formulazione di una o più delle categorie del punto 3 della sezione d) del [modulo uniforme di mandato d’arresto europeo allegato a tale decisione quadro],

possa già solo per questo motivo concludere che non sono state rispettate le condizioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584] e possa pertanto rifiutare l’esecuzione del [mandato d’arresto europeo].

3)      Se un procedimento d’appello

–        in cui ha avuto luogo un esame di merito e

–        che è terminato con una (nuova) condanna dell’interessato e/o con una conferma della condanna pronunciata in primo grado,

–        mentre il [mandato d’arresto europeo] mira all’esecuzione di tale condanna,

configuri il “processo terminato con la decisione”, ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro [2002/584]».

 Sul procedimento di urgenza

68      Il giudice del rinvio chiede di sottoporre il presente rinvio pregiudiziale al procedimento pregiudiziale d’urgenza previsto dall’articolo 107 del regolamento di procedura della Corte.

69      A sostegno della sua domanda, detto giudice ricorda la circostanza che il sig. Zdziaszek si trova attualmente in stato di detenzione nei Paesi Bassi, in attesa delle decisioni in merito all’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi, emesso nei suoi confronti dalle autorità competenti della Repubblica di Polonia.

70      Il giudice del rinvio afferma inoltre di non poter prendere decisioni al riguardo prima che la Corte abbia statuito sulla presente domanda di pronuncia pregiudiziale. La risposta della Corte alle questioni poste avrebbe quindi un impatto diretto e determinante sulla durata della detenzione del sig. Zdziaszek nei Paesi Bassi in vista della sua eventuale consegna in esecuzione di tale mandato d’arresto europeo.

71      Occorre constatare, in primo luogo, che il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione della decisione quadro 2002/584, la quale rientra nei settori disciplinati dal titolo V della terza parte del Trattato FUE, relativo allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza, tale rinvio è idoneo a essere sottoposto al procedimento pregiudiziale d’urgenza.

72      In secondo luogo, quanto al criterio relativo all’urgenza, occorre, secondo una giurisprudenza costante della Corte, prendere in considerazione la circostanza che la persona interessata nel procedimento principale è attualmente privata della sua libertà e che il suo mantenimento in detenzione dipende dalla soluzione della controversia principale (sentenza del 10 novembre 2016, Kovalkovas, C‑477/16 PPU, EU:C:2016:861, punto 21 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, la situazione della persona interessa dev’essere valutata quale si presenta alla data dell’esame della domanda diretta a ottenere che al rinvio pregiudiziale sia applicata la procedura d’urgenza (sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punto 22 e giurisprudenza ivi citata).

73      Orbene, nella fattispecie, da un lato, è pacifico che, a tale data, il sig. Zdziaszek fosse privato della sua libertà. Dall’altro, il mantenimento di quest’ultimo in detenzione dipende dall’esito della controversia principale, dal momento che la misura detentiva che lo riguarda è stata disposta, secondo le indicazioni fornite dal giudice del rinvio, nel contesto dell’esecuzione del mandato d’arresto europeo di cui trattasi.

74      Alla luce di tali circostanze, la Quinta Sezione della Corte ha deciso, in data 8 giugno 2017, su proposta del giudice relatore, sentito l’avvocato generale, di accogliere la richiesta del giudice del rinvio di trattare il presente rinvio pregiudiziale con procedimento d’urgenza.

 Sulle questioni pregiudiziali

Sulle questioni prima e terza

75      Con le sue questioni prima e terza, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, debba essere interpretata nel senso che essa riguarda il procedimento di appello e/o un procedimento che modifica una o più pene privative della libertà inflitte in precedenza, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa di cui al procedimento principale.

76      Per rispondere a tali questioni come riformulate, occorre, in primo luogo, ricordare che, come emerge dai punti 81, 90 e 98 della sentenza odierna, Tupikas (C‑270/17 PPU), ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, la nozione di «processo terminato con la decisione» dev’essere intesa nel senso che essa riguarda, nel caso in cui il procedimento abbia comportato vari gradi che hanno dato luogo a decisioni in successione tra loro, almeno una delle quali sia stata pronunciata in contumacia della persona interessata, il solo giudizio di appello, a condizione che la decisione adottata in esito a tale giudizio abbia statuito in modo definitivo sulla colpevolezza dell’interessato nonché sulla sua condanna a una pena, quale una misura privativa della libertà, in seguito a un nuovo esame, tanto in fatto quanto in diritto, del merito della causa.

77      È vero che, di norma, una simile decisione di condanna contiene due parti, distinte ma correlate, ossia la dichiarazione di colpevolezza e l’irrogazione di una pena, privativa della libertà nel caso di specie (v., in tal senso, sentenza odierna, Tupikas, C‑270/17 PPU, punti 78 e 83).

78      Ciononostante, anche nel caso in cui, come nel procedimento principale, il quantum della pena inflitta sia modificato nell’ambito di un procedimento successivo, la decisione resa nel giudizio d’appello che riunisce le caratteristiche descritte al punto 76 della presente sentenza resta rilevante ai fini delle verifiche che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve effettuare ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

79      Per motivi identici a quelli di cui ai punti 83 e 84 della sentenza odierna, Tupikas (C‑270/17 PPU), infatti, la dichiarazione definitiva di colpevolezza resa al termine del giudizio d’appello incide direttamente sulla situazione della persona interessata, tanto più che essa costituisce il fondamento giuridico della pena privativa della libertà che quest’ultima dovrà scontare.

80      Pertanto, è fondamentale che l’interessato possa esercitare pienamente i suoi diritti della difesa prima che sia adottata una decisione finale sulla sua colpevolezza.

81      Occorre ancora aggiungere che, come si evince altresì dai punti 85 e 86 della sentenza odierna, Tupikas (C‑270/17 PPU), il giudizio d’appello è tanto più determinante nell’ambito dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 che il rispetto pieno ed effettivo dei diritti della difesa in tale fase del processo è tale da porre rimedio a un’eventuale violazione di questi stessi diritti avvenuta in una fase precedente del procedimento penale.

82      Occorre quindi ritenere, per quanto riguarda tale aspetto delle questioni prima e terza, che la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda il giudizio d’appello terminato con la decisione che, al termine di un nuovo esame del merito della causa, tanto in fatto quanto in diritto, ha statuito definitivamente sulla colpevolezza dell’interessato e l’ha condannato a una pena, quale una misura privativa della libertà, quand’anche la pena inflitta sia stata modificata da una decisione successiva.

83      In secondo luogo, occorre determinare se una decisione, intervenuta in una fase successiva del procedimento e che modifica una o più pene privative della libertà inflitte in precedenza, come la sentenza che dispone una pena cumulativa di cui al procedimento principale, possa rientrare nell’ambito di applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

84      Come emerge dal fascicolo sottoposto alla Corte, anzitutto, una tale sentenza, sebbene intervenga dopo che una o più decisioni hanno condannato l’interessato a una o a più pene, non incide tuttavia sulla dichiarazione di colpevolezza resa da tali decisioni anteriori, essendo quest’ultima, quindi, definitivamente acquisita.

85      Inoltre, una tale sentenza modifica il quantum della pena o delle pene inflitte. Occorre quindi distinguere le misure di questo tipo da quelle relative alle modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà. Dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta peraltro che l’articolo 6, paragrafo 1, della CEDU non si applica a questioni relative alle modalità di esecuzione di una pena privativa della libertà, segnatamente a quelle riguardanti la rimessa in libertà provvisoria (v., in tal senso, Corte EDU, 3 aprile 2012, Boulois c.Lussemburgo, CE:ECHR:2012:0403JUD003757504, § 87).

86      Infine, un procedimento che termina con una decisione, quale la sentenza che dispone una pena cumulativa di cui al procedimento principale, che consiste in particolare nel convertire in una nuova pena unica una o più pene inflitte in precedenza all’interessato, porta necessariamente a un risultato più favorevole per quest’ultimo. Infatti, ad esempio, l’applicazione di una pena più lieve può essere decisa in seguito all’entrata in vigore di una nuova legislazione che sanziona meno pesantemente il reato considerato. O ancora, in seguito a più condanne di cui ciascuna ha comportato l’irrogazione di una pena, le pene inflitte possono essere cumulate per ottenere una pena complessiva il cui quantum è minore dell’addizione delle diverse pene provenienti da singole decisioni anteriori.

87      A tale riguardo, dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo emerge che le garanzie dell’articolo 6 della CEDU si applicano non soltanto alla dichiarazione di colpevolezza, ma anche alla determinazione della pena (v., in tal senso, Corte EDU, 28 novembre 2013, Dementyev c. Russia, CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, § 23). Pertanto, il rispetto del carattere equo del processo presuppone il diritto, per l’interessato, di assistere ai dibattiti, considerate le conseguenze importanti che essi possono avere sul quantum della pena che gli sarà inflitta (v., in tal senso, Corte EDU, 21 settembre 1993, Kremzov c. Austria, CE:ECHR:1993:0921JUD001235086, § 67).

88      È quanto avviene nel caso di un procedimento specifico di fissazione di una pena cumulativa quando esso non costituisce un esercizio puramente formale e aritmetico, ma comporta un margine discrezionale per la determinazione dell’entità della pena, in particolare, prendendo in considerazione la situazione o la personalità dell’interessato, oppure circostanze attenuanti o aggravanti (v., in tal senso, Corte EDU, 15 luglio 1982, Eckle c. Germania, CE:ECHR:1983:0621JUD000813078, § 77, e 28 novembre 2013, Dementyev c. Russia, CE:ECHR:2013:1128JUD004309505, §§ 25 e 26).

89      Inoltre, è priva di rilevanza a tale proposito la questione se il giudice interessato disponga o meno del potere di aggravare la pena inflitta in precedenza (v., in tal senso, Corte EDU, 26 maggio 1988, Ekbatani c. Svezia, CE:ECHR:1988:0526JUD001056383, § 32, e 18 ottobre 2006, Hermi c. Italia, CE:ECHR:2006:1018JUD001811402, § 65).

90      Ne consegue che un procedimento che dà luogo a una sentenza che dispone una pena cumulativa, come quella di cui al procedimento principale, che porta a una nuova determinazione dell’entità delle pene privative della libertà inflitte in precedenza, dev’essere considerato rilevante per l’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, giacché esso accorda, a tale effetto, all’autorità competente un margine di discrezionalità, ai sensi del punto 88 della presente sentenza, e dà luogo a una decisione che statuisce definitivamente sulla pena.

91      Dal momento che, infatti, un simile procedimento determina il quantum della pena che il condannato dovrà alla fine scontare, quest’ultimo deve poter esercitare effettivamente i suoi diritti della difesa al fine di influenzare favorevolmente la futura decisione a tale riguardo.

92      La circostanza che la nuova pena sia, per ipotesi, più favorevole per l’interessato è irrilevante, poiché l’entità della pena non è determinata preventivamente, ma dipende dalla valutazione delle circostanze del caso di specie da parte dell’autorità competente ed è proprio l’entità della pena da scontare fissata alla fine che riveste un’importanza decisiva per la persona interessata.

93      Alla luce dei motivi illustrati sopra, occorre ritenere che, in un caso, come quello di cui al procedimento principale, in cui, in seguito a un giudizio d’appello nel corso del quale la causa è stata oggetto di un nuovo esame nel merito, una decisione abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata e le abbia altresì inflitto, di conseguenza, una pena privativa della libertà, la cui entità sia stata tuttavia modificata da una successiva decisione adottata dall’autorità competente dopo che essa ha esercitato il suo potere discrezionale in materia e che fissa definitivamente la pena, queste due decisioni debbano, entrambe, essere prese in considerazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

94      Come risulta rispettivamente dai punti da 76 a 80 e da 90 a 92 della presente sentenza, occorre, infatti, garantire il rispetto dei diritti della difesa sia nella dichiarazione di colpevolezza sia nella fissazione finale della pena e, laddove questi due aspetti, peraltro intimamente correlati, siano dissociati, le decisioni finali adottate a tale riguardo devono, entrambe allo stesso titolo, essere oggetto delle verifiche prescritte da detta disposizione. Essa, infatti, mira proprio a rafforzare i diritti processuali delle persone interessate garantendo che il loro diritto fondamentale a un processo equo sia garantito (v., in tal senso, sentenza odierna, Tupikas, C‑270/17 PPU, punti 58 e da 61 a 63) e, come esposto al punto 87 della presente sentenza, tali requisiti si impongono sia per la dichiarazione di colpevolezza sia per la fissazione della pena.

95      Del resto, una tale interpretazione non presenta alcun inconveniente di ordine pratico, atteso che, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 55 delle sue conclusioni, il modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, allegato alla decisione quadro 2002/584, richiede che vengano fornite informazioni concernenti entrambi gli aspetti di cui trattasi. L’interpretazione che precede non è di conseguenza tale da appesantire il compito dell’autorità giudiziaria emittente.

96      Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni prima e terza dichiarando che la nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello, ove quest’ultima, dopo un nuovo esame del merito della causa, abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata, ma anche un procedimento successivo, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa in discussione nel caso di specie, in esito al quale è intervenuta la decisione che ha modificato definitivamente l’entità della pena inizialmente inflitta, nei limiti in cui l’autorità che ha adottato quest’ultima decisione abbia beneficiato a tale riguardo di un certo potere discrezionale.

 Sulla seconda questione

97      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la decisione quadro 2002/584 debba essere interpretata nel senso che essa autorizza l’autorità giudiziaria dell’esecuzione a rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo, sulla base del solo motivo che né il modulo recante il modello uniforme di mandato d’arresto europeo, allegato a tale decisione quadro, né le informazioni complementari ottenute dall’autorità giudiziaria emittente in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della suddetta decisione quadro forniscono elementi sufficienti che le consentano di accertare l’esistenza di una delle situazioni di cui all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della stessa decisione quadro.

98      Al fine di fornire una risposta utile a tale questione, occorre ricordare che le verifiche richieste dall’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584 devono riguardare in linea di principio l’ultimo giudizio nel corso del quale è stato esaminato il merito della causa e che ha portato alla condanna definitiva dell’interessato (v., in tal senso, sentenza odierna, Tupikas, C‑270/17 PPU, punti 81, 90 e 91). Nell’ipotesi particolare, esaminata nell’ambito della risposta fornita alle questioni prima e terza, in cui l’entità della pena inizialmente inflitta sia stata modificata definitivamente in applicazione di un nuovo procedimento che ha comportato l’esercizio di un potere discrezionale, tali procedimenti sono, come risulta dai punti 93, 94 e 96 della presente sentenza, entrambi rilevanti a tale riguardo.

99      Di conseguenza, è rispetto al primo di tali procedimenti o, eventualmente, a questi due procedimenti che l’autorità giudiziaria emittente è tenuta a fornire le informazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584.

100    Ne deriva che, correlativamente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione deve limitare il suo esame ai procedimenti di cui al punto precedente ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro.

101    Considerato il sistema istituito da tale disposizione e come risulta dal resto del suo stesso testo, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire un mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà se l’interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il mandato d’arresto europeo indichi che le condizioni di cui ai punti a), b), c), o d) della suddetta disposizione sono soddisfatte.

102    Pertanto, ove l’esistenza di una delle circostanze previste ai suddetti punti da a) a d) sia dimostrata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione ha l’obbligo di procedere all’esecuzione del mandato d’arresto europeo, nonostante l’assenza dell’interessato al processo terminato con la decisione (v., in tal senso, sentenza odierna, Tupikas, C‑270/17 PPU, punti 50, 55 e 95).

103    Nel caso in cui tale autorità ritenga di non disporre di elementi sufficienti che le consentano di decidere validamente sulla consegna della persona interessata, essa dovrà avvalersi dell’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, chiedendo all’autorità giudiziaria emittente di fornire urgentemente le informazioni complementari che essa reputa necessarie prima di poter prendere una decisione sulla consegna.

104    Nel caso in cui, in tale fase, essa non abbia ancora ottenuto le garanzie richieste quanto al rispetto dei diritti della difesa della persona interessata nel corso del procedimento pertinente, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo.

105    Tale autorità, infatti, non solo non può tollerare una violazione dei diritti fondamentali, ma, come prevede l’articolo 15, paragrafo 2, della decisione quadro 2002/584, essa deve anche garantire il rispetto dei termini fissati all’articolo 17 di quest’ultima per l’adozione della decisione relativa al seguito da dare al mandato d’arresto europeo, sicché non si può richiedere che essa si avvalga, di nuovo, di detto articolo 15, paragrafo 2 (v., in tal senso, sentenza del 5 aprile 2016, Aranyosi e Căldăraru, C‑404/15 e C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, punto 97).

106    Occorre tuttavia sottolineare in tale contesto che l’articolo 4 bis della decisione quadro 2002/584 prevede un motivo facoltativo di non esecuzione del mandato d’arresto europeo e che i casi previsti al paragrafo 1, lettere da a) a d), di detto articolo sono stati concepiti come eccezioni a tale motivo di non riconoscimento facoltativo (v., in tal senso, sentenza odierna, Tupikas, C‑270/17 PPU, punti 50 e 96).

107    In tale contesto, la Corte ha già avuto occasione di precisare che l’autorità giudiziaria dell’esecuzione può, anche dopo aver constatato che tali casi non ricomprendono la situazione della persona oggetto del mandato d’arresto europeo, tenere conto di altre circostanze che le permettano di garantire che la consegna dell’interessato non comporta una violazione dei suoi diritti della difesa (v., in tal senso, sentenza del 24 maggio 2016, Dworzecki, C‑108/16 PPU, EU:C:2016:346, punti 50 e 51).

108    Pertanto, la decisione quadro 2002/584 non impedisce all’autorità giudiziaria dell’esecuzione di assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa della persona interessata prendendo debitamente in considerazione tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui è investita, incluse le informazioni di cui può disporre a titolo proprio.

109    Alla luce delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla seconda questione dichiarando che la decisione quadro 2002/584 dev’essere interpretata nel senso che, nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al procedimento rilevante o, eventualmente, ai procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro e in cui né le informazioni contenute nel modulo recante il modello di mandato d’arresto europeo, allegato alla suddetta decisione quadro, né quelle ottenute in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della stessa decisione quadro forniscano elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una delle situazioni contemplate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo.

110    Nondimeno, tale decisione quadro non impedisce a tale autorità di tenere conto di tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui essa è investita per assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato nel corso del procedimento rilevante o dei procedimenti rilevanti.

 Sulle spese

111    Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1)      La nozione di «processo terminato con la decisione», ai sensi dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, dev’essere interpretata nel senso che essa riguarda non solo il giudizio che ha dato luogo alla decisione in appello, ove quest’ultima, dopo un nuovo esame del merito della causa, abbia definitivamente statuito sulla colpevolezza della persona interessata, ma anche un procedimento successivo, come quello che ha portato alla sentenza che dispone una pena cumulativa in discussione nel caso di specie, in esito al quale è intervenuta la decisione che ha modificato definitivamente l’entità della pena inizialmente inflitta, nei limiti in cui l’autorità che ha adottato quest’ultima decisione abbia beneficiato a tale riguardo di un certo potere discrezionale.

2)      La decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, dev’essere interpretata nel senso che, nel caso in cui l’interessato non sia comparso personalmente al procedimento rilevante o, eventualmente, ai procedimenti rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 4 bis, paragrafo 1, di tale decisione quadro, come modificata, e in cui né le informazioni contenute nel modulo recante il modello di mandato d’arresto europeo, allegato alla suddetta decisione quadro, né quelle ottenute in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, della stessa decisione quadro, come modificata, forniscano elementi sufficienti per dimostrare l’esistenza di una delle situazioni contemplate all’articolo 4 bis, paragrafo 1, lettere da a) a d), della decisione quadro 2002/584, come modificata, l’autorità giudiziaria dell’esecuzione dispone della facoltà di rifiutarsi di eseguire il mandato d’arresto europeo.

Nondimeno, tale decisione quadro, come modificata, non impedisce a tale autorità di tenere conto di tutte le circostanze che caratterizzano la causa di cui essa è investita per assicurarsi del rispetto dei diritti della difesa dell’interessato nel corso del procedimento rilevante o dei procedimenti rilevanti.

Firme


*      Lingua processuale: il neerlandese.