Language of document : ECLI:EU:C:2017:325

Edizione provvisoria

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

25 aprile 2017 (*)

«Procedimento accelerato»

Nella causa C‑125/17,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dalla Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia), con decisione del 25 gennaio 2017, pervenuta in cancelleria il 10 marzo 2017, nel procedimento

Luigi Bisignani

contro

Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale 1 di Roma,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

sentiti il giudice relatore, C. Vajda, e il primo avvocato generale, M. Wathelet,

ha emesso la seguente

Ordinanza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli articoli da 63 a 65 TFUE, nonché della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU 2011, L 64, pag. 1).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Luigi Bisignani all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale 1 di Roma (in prosieguo: l’«amministrazione tributaria») in merito alla sanzione che gli è stata inflitta da tale amministrazione per aver omesso di dichiarare un trasferimento di fondi verso uno Stato terzo.

3        Risulta dalla decisione di rinvio che, a seguito di un controllo fiscale, l’amministrazione tributaria ha inflitto al sig. Bisignani, con un avviso notificato il 16 maggio 2000, una sanzione di più di 2 miliardi di lire italiane (ITL) (all’incirca EUR 1 032 914) per aver trasferito l’importo di ITL 10 miliardi (all’incirca EUR 5 164 569) verso lo Stato della Città del Vaticano senza compilare il modulo «W» – destinato alla dichiarazione di trasferimenti di fondi da e per l’estero – della dichiarazione dei redditi, come previsto dall’articolo 4, secondo comma, e dall’articolo 5, quinto comma, del decreto-legge del 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, con la legge del 4 agosto 1990, n. 227.

4        Il ricorso del sig. Bisignani contro l’irrogazione di tale sanzione è stato respinto da tre organi giurisdizionali, tra cui, da ultimo, la Corte suprema di cassazione (Italia), quest’ultima pronunciatasi con sentenza il 23 ottobre 2013.

5        Il 6 agosto 2013, prima di tale pronuncia, è stata adottata la legge del 6 agosto 2013, n. 97 (in prosieguo: la «legge n. 97/2013»), il cui articolo 9, lettere c) e d), ha abrogato l’obbligo di riempire il modulo «W» in caso di trasferimenti di fondi al di fuori dell’Italia.

6        Il 2 ottobre 2013, il sig. Bisignani ha segnalato tale abrogazione all’amministrazione tributaria e ha chiesto di adottare una decisione di annullamento della sanzione che era oggetto della controversia ancora pendente dinanzi alla Corte suprema di cassazione. Tale amministrazione non ha dato seguito alla suddetta domanda e il 6 febbraio 2014 ha avviato la procedura di recupero della sanzione.

7        Successivamente il sig. Bisignani ha presentato, dinanzi all’amministrazione tributaria e in seguito dinanzi al giudice del rinvio, un ricorso contro la cartella di pagamento, relativa alla sanzione, emessa da Equitalia Sud SpA, deducendo il mancato rispetto del principio del favor rei, applicabile in materia tributaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997, n. 472, giacché la Corte suprema di cassazione non avrebbe preso in considerazione, per pronunciarsi sul ricorso proposto dinanzi ad essa, la disciplina introdotta dalla legge n. 97/2013.

8        Dal canto suo, l’amministrazione tributaria chiede al giudice del rinvio di dichiarare la cessazione della materia del contendere per effetto della proposta di tale amministrazione di annullare la sanzione inflitta al sig. Bisignani. Essa ritiene che, poiché la Corte suprema di cassazione non aveva ancora pronunciato la sua sentenza alla data di adozione della legge n. 97/2013, la suddetta sanzione non fosse divenuta definitiva e possa quindi essere annullata in applicazione del principio del favor rei.

9        Il giudice del rinvio considera che la presentazione di una mera proposta di annullamento della suddetta sanzione non sia sufficiente come fondamento di una domanda di cessazione della materia del contendere e che sia, peraltro, possibile che la stessa sanzione sia divenuta definitiva a seguito della sentenza della Corte suprema di cassazione. Di conseguenza tale giudice chiede l’interpretazione del diritto dell’Unione, in particolare della direttiva 2011/16, per stabilire se esso osti alle disposizioni pertinenti della legge n. 97/2013.

10      In tale contesto la Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte, in via pregiudiziale, se gli articoli da 63 a 65 TFUE, nonché la direttiva 2011/16 ostino ad una normativa nazionale che ha abrogato l’obbligo dichiarativo in merito ai trasferimenti di fondi al di fuori dell’Italia, obbligo che non faceva distinzioni tra i trasferimenti verso uno Stato membro e quelli verso uno Stato terzo.

11      Il giudice del rinvio ha del pari chiesto alla Corte di sottoporre la presente causa a procedimento accelerato, in applicazione dell’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte.

12      Da tale disposizione risulta che su domanda del giudice del rinvio o, in via eccezionale, d’ufficio, quando la natura della causa richiede un suo rapido trattamento, il presidente della Corte, sentiti il giudice relatore e l’avvocato generale, può decidere di sottoporre un rinvio pregiudiziale a procedimento accelerato, in deroga alle disposizioni di tale regolamento di procedura.

13      A tal proposito il punto 34 delle Raccomandazioni all’attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale (GU 2016, C 439, pag. 1), precisa che, per consentire alla Corte di decidere se occorra applicare il procedimento accelerato, la domanda deve esporre con precisione le circostanze di diritto e di fatto che comprovano l’urgenza e, in particolare, i rischi in cui si incorrerebbe qualora il rinvio seguisse il procedimento ordinario (ordinanza del presidente della Corte del 5 agosto 2016, Sacko, C‑348/16, non pubblicata, EU:C:2016:626, punto 9).

14      Il giudice del rinvio, tuttavia, non ha fornito alcun motivo né alcuna spiegazione a sostegno della sua domanda, cosicché le ragioni per le quali il rinvio pregiudiziale necessiterebbe di un trattamento specifico non emergono dalla decisione di rinvio.

15      Di conseguenza, la domanda del giudice del rinvio volta ad ottenere che la presente causa sia sottoposta a procedimento accelerato non può essere accolta.


Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede:

La domanda della Commissione tributaria provinciale di Roma (Italia) volta ad ottenere che la causa C125/17 sia sottoposta al procedimento accelerato previsto dall’articolo 105, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte è respinta.

Lussemburgo, 25 aprile 2017

Il cancelliere

 

      Il presidente

A. Calot Escobar

 

      K. Lenaerts


*      Lingua processuale: l’italiano.