Language of document : ECLI:EU:C:2017:26

Causa C282/15

Queisser Pharma GmbH & Co. KG

contro

Bundesrepublik Deutschland

(domanda di pronuncia pregiudiziale
proposta dal Verwaltungsgericht Braunschweig)

«Rinvio pregiudiziale – Libera circolazione delle merci – Articoli da 34 a 36 TFUE – Situazione puramente interna ‐ Sicurezza alimentare – Regolamento (CE) n. 178/2002 – Articolo 6 – Principio di analisi del rischio – Articolo 7 – Principio di precauzione – Regolamento (CE) n. 1925/2006 – Normativa di uno Stato membro che vieta la produzione e l’immissione in commercio di integratori alimentari contenenti amminoacidi – Situazione in cui una deroga temporanea a tale divieto rientra nel potere discrezionale dell’autorità nazionale»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 gennaio 2017

Ravvicinamento delle legislazioni – Sicurezza alimentare – Regolamento n. 178/2002 – Valutazione dei rischi e applicazione del principio di precauzione – Adozione, in assenza di un’analisi completa del rischio, di una normativa nazionale che vieta la produzione e l’immissione in commercio di determinati integratori alimentari – Possibilità di deroga a discrezione dell’autorità competente e solo per un periodo limitato, anche in caso di innocuità delle sostanze di cui trattasi – Inammissibilità

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 178/2002, artt. 6 e 7)

Gli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, che vieta di produrre, trattare o immettere in commercio qualsiasi integratore alimentare contenente amminoacidi, salva deroga accordata da un’autorità nazionale che dispone al riguardo di un potere discrezionale, quando tale normativa si fonda su un’analisi del rischio che riguarda solo taluni amminoacidi, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare. In ogni caso, tali articoli devono essere interpretati nel senso che ostano a una siffatta normativa nazionale quando essa prevede che le deroghe al divieto previsto da detta legislazione possono essere accordate solo per un periodo determinato anche nel caso in cui sia dimostrata l’innocuità di una sostanza.

A tal proposito, un’applicazione corretta del principio di precauzione presuppone, in primo luogo, l’individuazione delle conseguenze potenzialmente negative per la salute delle sostanze o degli alimenti interessati e, in secondo luogo, una valutazione complessiva del rischio per la salute basata sui dati scientifici disponibili più affidabili e sui risultati più recenti della ricerca internazionale (v., in tal senso, sentenze del 9 settembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e a., C‑236/01, EU:C:2003:431, punto 113, nonché del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 92). Pertanto, ove risulti impossibile determinare con certezza l’esistenza o la portata del rischio asserito a causa della natura insufficiente, non concludente o imprecisa dei risultati degli studi condotti, ma persista la probabilità di un danno reale per la salute nell’ipotesi in cui il rischio si realizzasse, il principio di precauzione giustifica l’adozione di misure restrittive, purché esse siano non discriminatorie e oggettive (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 93 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, conformemente all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 178/2002, le misure adottate sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, di tale regolamento devono essere proporzionate e prevedere le sole restrizioni al commercio che siano necessarie per raggiungere il livello elevato di tutela della salute perseguito nell’Unione, tenendo conto della realizzabilità tecnica ed economica e di altri aspetti ritenuti legittimi in funzione delle circostanze di cui trattasi. Inoltre, tali misure devono essere riesaminate entro un periodo di tempo ragionevole a seconda della natura del rischio per la vita o per la salute individuato e del tipo di informazioni scientifiche necessarie per risolvere la situazione di incertezza scientifica e per realizzare una valutazione del rischio più esauriente.

Un’incertezza di questo tipo, inscindibile dalla nozione di precauzione, influisce sulla portata del potere discrezionale dello Stato membro e si ripercuote quindi sulle modalità di applicazione del principio di proporzionalità. In tali circostanze, si deve riconoscere che uno Stato membro può, in forza del principio di precauzione, adottare misure protettive senza dover attendere che siano esaurientemente dimostrate la realtà e la gravità di tali rischi. Tuttavia, la valutazione del rischio non può basarsi su considerazioni puramente ipotetiche (sentenza del 28 gennaio 2010, Commissione/Francia, C‑333/08, EU:C:2010:44, punto 91 e giurisprudenza ivi citata).

(v. punti 56, 57, 59, 60, 68 e dispositivo)