Language of document : ECLI:EU:C:2014:2206

Causa C‑91/13

Essent Energie Productie BV

contro

Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Accordo di associazione CEE-Turchia – Articoli 41, paragrafo 1, del Protocollo addizionale e 13 della decisione n. 1/80 – Ambito di applicazione – Introduzione di nuove restrizioni alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione di servizi e alle condizioni d’accesso all’occupazione – Divieto – Libera prestazione dei servizi – Articoli 56 TFUE e 57 TFUE – Distacco di lavoratori – Cittadini di Stati terzi – Obbligo del permesso di lavoro per la messa a disposizione di manodopera»

Massime – Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 settembre 2014

1.        Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera prestazione dei servizi – Clausola di standstill di cui all’art. 41, n. 1, del protocollo addizionale – Effetto diretto – Ambito di applicazione

(Protocollo addizionale all’Accordo di associazione CEE-Turchia, art. 41, n. 1)

2.        Questioni pregiudiziali – Competenza della Corte – Identificazione degli elementi di diritto dell’Unione rilevanti – Riformulazione delle questioni

(Art. 267 TFUE)

3.        Libera prestazione dei servizi – Restrizioni – Distacco di lavoratori cittadini di Stati terzi da un’impresa stabilita in un altro Stato membro – Normativa nazionale che impone un permesso di lavoro per la messa a disposizione di manodopera – Inammissibilità – Carattere sproporzionato del requisito in questione

(Artt. 56 TFUE e 57 TFUE)

1.        V. il testo della decisione.

(v. punti 21, 31‑34)

2.        V. il testo della decisione.

(v. punto 36)

3.        Gli articoli 56 TFUE e 57 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano alla normativa di uno Stato membro in forza della quale, quando i lavoratori cittadini di Stati terzi sono messi a disposizione – da un’impresa stabilita in un altro Stato membro – di un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro, che li impiega al fine di svolgere lavori per conto di un’altra impresa stabilita nel medesimo Stato membro, tale messa a disposizione è subordinata alla condizione che detti lavoratori possiedano un permesso di lavoro.

Infatti, se è pur vero che ad uno Stato membro deve riconoscersi sia la facoltà di verificare che un’impresa stabilita in un altro Stato membro, che fornisce ad un’impresa utilizzatrice stabilita nel primo Stato membro un servizio consistente nella messa a disposizione di lavoratori di Stati membri terzi, non fa uso della libertà di prestazione di servizi a fini diversi dalla fornitura del servizio interessato, sia la possibilità di adottare le misure di controllo necessarie a tal fine, l’esercizio di tale facoltà non può tuttavia consentire a tale Stato membro di imporre requisiti sproporzionati. Il mantenimento, a titolo permanente, da parte di uno Stato membro dell’esigenza di un permesso di lavoro per i cittadini di Stati terzi messi a disposizione di un’impresa stabilita in tale Stato da parte di un’impresa stabilita in un altro Stato membro va oltre quanto necessario per conseguire l’obiettivo perseguito dalla normativa.

A tal riguardo, l’obbligo imposto ad un’impresa prestatrice di servizi di fornire alle autorità locali indicazioni sulla regolarità della situazione dei lavoratori interessati, soprattutto in termini di residenza, di autorizzazione di lavoro e di copertura assicurativa, nello Stato membro in cui tale impresa li assume, offrirebbe a tali autorità, in maniera meno restrittiva e parimenti efficace dell’esigenza del permesso di lavoro garanzie relative alla regolarità della situazione di quei lavoratori e al fatto che essi esercitino la loro attività principale nello Stato membro in cui ha sede l’impresa prestatrice di servizi.

Del pari, l’obbligo imposto ad un’impresa prestatrice di servizi di segnalare preventivamente alle autorità di uno Stato membro ospitante la presenza di uno o più lavoratori dipendenti distaccati, la durata prevista di tale presenza e la/le prestazione/i di servizi che giustificano il distacco costituirebbe una misura altrettanto efficace e meno restrittiva rispetto alla condizione del permesso di lavoro. Essa sarebbe tale da consentire a tali autorità di controllare il rispetto della normativa nazionale durante il periodo di distacco, tenendo conto degli obblighi ai quali tale impresa è già soggetta per effetto delle norme di diritto del lavoro vigenti nello Stato membro di origine.

(v. punti 55‑57, 59, 60 e dispositivo)