Language of document : ECLI:EU:C:2003:434

SENTENZA DELLA CORTE

9 settembre 2003 (1)

«Regolamento (CE) n. 40/94 - Art. 115 - Regime linguistico vigente dinanzi all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - Eccezione di illegittimità - Divieto di discriminazione»

Nel procedimento C-361/01 P,

Christina Kik, rappresentata dai sigg. E.H. Pijnacker Hordijk e S.B. Noë, advocaten, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 12 luglio 2001 nella causa T-120/99, Kik/UAMI (Racc. pag. II-2235),

procedimento in cui l'altra parte è:

Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato dai sigg. A. von Mühlendahl, O. Montalto e J. Miranda de Sousa, in qualità di agenti,

convenuto in primo grado,

sostenuto da

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. W. Wils e N. Rasmussen, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

interveniente in sede d'impugnazione,

Repubblica ellenica, rappresentata dalle sig.re A. Samoni-Rantou e S. Vodina, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

Regno di Spagna, rappresentato dal sig. S. Ortiz Vaamonde, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo,

e

Consiglio dell'Unione europea, rappresentato dal sig. G. Houttuin e dalla sig.ra A. Lo Monaco, in qualità di agenti,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE,

composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. J.-P. Puissochet, M. Wathelet, R. Schintgen e C.W.A. Timmermans, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, D.A.O. Edward, A. La Pergola, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. F.G. Jacobs


cancelliere: sig. H.A. Rühl, amministratore principale

vista la relazione d'udienza,

sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 26 novembre 2002, nel corso della quale la sig.ra Kik è stata rappresentata dall'avv. E.H. Pijnacker Hordijk, l'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) dai sigg. A. von Mühlendahl, J. Miranda de Sousa e S. Bonne, in qualità di agente, il Consiglio dal sig. G. Houttuin nonché dalla sig.ra A. Lo Monaco e la Commissione dal sig. W. Wils,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 marzo 2003,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1.
    Con atto introduttivo depositato nella cancelleria della Corte il 21 settembre 2001, la sig.ra Kik ha impugnato, in forza dell'art. 49 dello Statuto CE della Corte di giustizia, la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado il 12 luglio 2001, nella causa T-120/99, Kik/UAMI (Racc. pag. II-2235; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale il Tribunale ha respinto il suo ricorso mirante all'annullamento della decisione della terza commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in prosieguo: l'«Ufficio») del 19 marzo 1999, con cui è stato respinto il suo ricorso contro la decisione dell'esaminatore con cui è stata rifiutata la registrazione del vocabolo KIK come marchio comunitario (in prosieguo: la «decisione impugnata»).

Ambito normativo

2.
    Ai sensi dell'art. 217 del Trattato CE (divenuto art. 290 CE):

«Il regime linguistico delle istituzioni della Comunità è fissato, senza pregiudizio delle disposizioni previste nel regolamento della Corte di giustizia, dal Consiglio, che delibera all'unanimità».

3.
    Il regolamento del Consiglio 15 aprile 1958, n. 1, che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, n. 17, pag. 385), come modificato dai vari Trattati di adesione, e più recentemente dall'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei Trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU 1994, C 241, pag. 21, e GU 1995, L 1, pag. 1), prevede all'art. 1:

«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell'Unione sono la lingua danese, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua italiana, la lingua olandese, la lingua portoghese, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca».

4.
    L'art. 2 dello stesso regolamento stabilisce:

«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».

5.
    L'art. 4 del detto regolamento prevede:

«I regolamenti e gli altri testi di portata generale sono redatti nelle undici lingue ufficiali».

6.
    Ai sensi dell'art. 5 del regolamento n. 1:

«La Gazzetta ufficiale delle Comunità europee è pubblicata nelle undici lingue ufficiali».

Dall'entrata in vigore del Trattato di Nizza, conformemente all'art. 2, punto 38, di quest'ultimo, la denominazione è divenuta Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

7.
    L'Ufficio è stato istituito con regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994, L 11, pag. 1). L'art. 115 di questo regolamento disciplina l'uso delle lingue per quanto riguarda i procedimenti dinanzi all'Ufficio. Questo articolo è così formulato:

«1.    Le domande di marchio comunitario sono depositate in una delle lingue ufficiali della Comunità europea.

2.    Le lingue dell'Ufficio sono il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo e il tedesco.

3.    Il richiedente deve indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità.

Se il deposito è stato fatto in una lingua che non è una lingua dell'Ufficio, quest'ultimo provvede alla traduzione della domanda, di cui all'art. 26, paragrafo 1, nella lingua indicata dal richiedente.

4.    Laddove il richiedente di un marchio comunitario sia parte unica in procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario. Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda.

5.    L'opposizione e la domanda di decadenza o di nullità sono presentate in una delle lingue dell'Ufficio.

6.    Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità è la stessa utilizzata nella domanda di marchio comunitario o è la seconda lingua indicata all'atto del deposito, il procedimento si svolge in detta lingua.

Se la lingua scelta, conformemente al paragrafo 5, per l'opposizione o la domanda di decadenza o di nullità non è né la lingua della domanda di marchio, né la seconda lingua indicata all'atto del deposito di detta domanda, la parte che propone opposizione o che chiede la decadenza o la nullità del marchio comunitario deve presentare a sue spese una traduzione della sua istanza o nella lingua della domanda del marchio, purché questa sia una lingua dell'Ufficio, o nella seconda lingua indicata all'atto del deposito della domanda di marchio. La traduzione viene presentata entro il periodo previsto nel regolamento di esecuzione. La lingua in cui è stata eseguita la traduzione diviene quindi la lingua procedurale.

7.    Le parti nei procedimenti di opposizione, decadenza, nullità e ricorso possono convenire che un'altra lingua ufficiale della Comunità europea sia la lingua procedurale».

8.
    Il regolamento (CE) della Commissione 13 dicembre 1995, n. 2868, recante modalità di esecuzione del regolamento n. 40/94 (GU L 303, pag. 1), enuncia, all'art. 1, titolo I, un certo numero di «regole». La regola 1, relativa al contenuto della domanda, riporta, al n. 1, sub j), l'obbligo previsto all'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo cui la domanda di registrazione di un marchio comunitario deve contenere l'indicazione di una «seconda lingua».

Fatti

9.
    I fatti della causa sono descritti come segue nella sentenza impugnata:

«3    Il 15 maggio 1996 la ricorrente, avvocato ed agente per i marchi nei Paesi Bassi in seno ad una ditta specializzata in materia di proprietà industriale, ha presentato, in forza del regolamento n. 40/94, una domanda di marchio comunitario denominativo all'Ufficio.

4    Il marchio del quale è richiesta la registrazione è il vocabolo KIK.

5    I servizi per i quali è stata richiesta la registrazione rientrano nella classe 42, ai sensi dell'accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione dei prodotti e dei servizi per la registrazione dei marchi, come riveduto e modificato.

6    La ricorrente, nella sua domanda, che era redatta in olandese, ha indicato l'olandese come “seconda lingua”.

7    Con decisione 20 marzo 1998 l'esaminatore ha respinto la domanda, in quanto non era stata soddisfatta una condizione formale, ossia che il richiedente deve indicare il francese, l'inglese, l'italiano, lo spagnolo o il tedesco come “seconda lingua”.

8    Il 4 maggio 1998 la ricorrente ha presentato un ricorso contro tale decisione, nel quale essa faceva valere in particolare che la decisione con la quale l'esaminatore aveva respinto la sua domanda di registrazione era illegittima, poiché si basava su norme regolamentari illegittime. Essa ha presentato il ricorso in olandese ed anche, condizionatamente, in inglese.

9    Il 2 giugno 1998 il ricorso è stato deferito alla commissione di ricorso dell'Ufficio.

10    Il ricorso è stato respinto con decisione 19 marzo 1999 [...], in quanto la ricorrente aveva indicato come “seconda lingua” la stessa lingua utilizzata come lingua per il deposito della domanda di registrazione, di modo che la domanda presentava un vizio d'irregolarità formale, e ciò a prescindere dall'altra irregolarità commessa dalla ricorrente, che consisteva nel non aver indicato come “seconda lingua” una delle cinque lingue dell'Ufficio. [...]».

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

10.
    Il ricorso di annullamento è stato depositato nella cancelleria del Tribunale il 19 maggio 1999.

11.
    La Repubblica ellenica è intervenuta a sostegno delle conclusioni della ricorrente.

12.
    Il Regno di Spagna e il Consiglio dell'Unione europea sono intervenuti a sostegno delle conclusioni dell'Ufficio, convenuto dinanzi al Tribunale.

13.
    Nella sentenza impugnata, il Tribunale ha esaminato in primo luogo l'eccezione di irricevibilità sollevata, nei confronti del ricorso, dall'Ufficio. Quest'ultimo sosteneva che il ricorso mirante a far dichiarare, mediante eccezione, l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94 era irricevibile, poiché non vi era alcun nesso giuridico tra la decisione impugnata e la disposizione contro la quale l'eccezione di illegittimità era stata sollevata, ossia il n. 3 di questo articolo. Infatti, l'Ufficio avrebbe respinto la domanda della ricorrente per il fatto che essa non aveva affatto scelto una «seconda lingua» come richiede quest'ultima disposizione e non perché non aveva indicato una delle lingue dell'Ufficio come «seconda lingua».

14.
    Al punto 24 della sentenza impugnata, il Tribunale ricorda che la ricorrente aveva indicato l'olandese come «seconda lingua», e ha ritenuto che la questione della legittimità della norma che impone d'indicare, come «seconda lingua», una lingua diversa da quella di deposito della domanda di registrazione non si distingua da quella se l'esclusione dell'olandese e di talune altre lingue ufficiali della Comunità in quanto «seconda lingua» sia o no legittima. Esso ha ritenuto pertanto, al punto 25 della sentenza impugnata, che ad essere direttamente a fondamento della decisione impugnata e ad essere messa in discussione dall'eccezione di illegittimità sollevata dal ricorrente è la legittimità della norma, contenuta nell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, secondo la quale il richiedente deve accettare di non avere automaticamente il diritto di partecipare a tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio nella lingua di deposito.

15.
    Alla fine del suo esame dell'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Ufficio, il Tribunale, ai punti 32 e 33 della sentenza impugnata, ha dichiarato:

«32    Risulta da tutto quanto precede che l'eccezione di illegittimità, sollevata dalla ricorrente a sostegno del suo ricorso per l'annullamento o la riforma della decisione impugnata, in quanto riguarda l'obbligo imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 e dall'art. 1, regola, 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, è ricevibile. Entro tali limiti, l'oggetto dell'eccezione di illegittimità si estende all'obbligo espresso dalle dette disposizioni, quale chiarito, per quanto riguarda la sua portata ed i suoi effetti giuridici, da taluni degli altri paragrafi dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

33    Invece, in quanto l'eccezione d'illegittimità sollevata dalla ricorrente riguarda il resto dell'art. 115 del regolamento n. 40/94, essa è irricevibile. Infatti, le disposizioni contenute nel resto dell'art. 115 non sono affatto state a fondamento della decisione impugnata, dato che quest'ultima riguardava solo una domanda di registrazione e l'obbligo per il richiedente di indicare una seconda lingua che esso accetta quale lingua procedurale alternativa per i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità che potranno essere proposti contro di lui».

16.
    In secondo luogo, statuendo sul merito, il Tribunale ha esaminato la questione se esista un principio di diritto comunitario di non discriminazione delle lingue ufficiali delle Comunità europee. Ai punti 58 e 59 della sentenza impugnata, esso ha dichiarato quanto segue:

«58    A tale riguardo si deve rilevare, in primo luogo, che il regolamento n. 1 è solo un atto di diritto derivato, che trova il suo fondamento giuridico nell'art. 217 del Trattato [CE, divenuto art. 290 CE]. Sostenere, come fa la ricorrente, che il regolamento n. 1 esprime precisamente un principio di diritto comunitario di parità delle lingue al quale non si può derogare, neppure con un successivo regolamento del Consiglio, equivarrebbe a disconoscere la sua natura di diritto derivato. In secondo luogo, si deve rilevare che gli Stati membri non hanno stabilito, nel Trattato, un regime linguistico per le istituzioni e gli organi della Comunità, ma che l'art. 217 del Trattato lascia la possibilità al Consiglio, che delibera all'unanimità, di fissare e modificare il regime linguistico delle istituzioni e di stabilire regimi linguistici differenziati. Tale articolo non dispone che, una volta che sia stato decretato dal Consiglio, tale regime non possa più essere successivamente modificato. Ne consegue che il regime linguistico stabilito dal regolamento n. 1 non può essere equiparato ad un principio di diritto comunitario.

59    Quanto sopra esposto comporta che la ricorrente non può avvalersi del combinato disposto dell'art. 6 del Trattato [CE, divenuto, in seguito a modifica, art. 12 CE] e del regolamento n. 1 allo scopo di dimostrare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94».

17.
    Il Tribunale ha poi esaminato la questione se l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 sia incompatibile con il divieto di discriminazione. A tal riguardo, esso ha dichiarato quanto segue:

«60    Per quanto riguarda l'obbligo, imposto a colui che richiede la registrazione di un marchio comunitario dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, nonché dall'art. 1, regola 1, n. 1, lett. j), del regolamento n. 2868/95, d'“indicare una seconda lingua, che sia una lingua dell'Ufficio, che può accettare come lingua procedurale alternativa in procedimenti di opposizione, decadenza e nullità”, risulta che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente e dal governo greco, esso non comporta alcuna violazione del divieto di discriminazione.

61    Anzitutto, come risulta dalla stessa formulazione dell'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, con l'indicazione della seconda lingua il richiedente accetta l'uso alternativo di tale lingua come lingua procedurale solo per quanto riguarda i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità. Ne consegue che, come è peraltro confermato dall'art. 115, n. 4, prima frase, del regolamento n. 40/94, laddove il richiedente sia parte unica nei procedimenti dinanzi all'Ufficio, la lingua in cui è stata presentata la domanda di registrazione sarà la lingua procedurale. Di conseguenza, in tali procedimenti, il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti.

62    In quanto poi l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 impone al richiedente di indicare una seconda lingua in considerazione dell'uso alternativo di quest'ultima in quanto lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, decadenza e nullità, si deve constatare che tale principio è stato adottato con il legittimo scopo di trovare una soluzione linguistica per i casi in cui un procedimento di opposizione, decadenza o nullità si svolga tra parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua e che non riescono ad accordarsi di propria iniziativa su quale sarà la lingua procedurale. A quest'ultimo proposito, si deve osservare che in forza dell'art. 115, n. 7, del regolamento n. 40/94, le parti di un procedimento di opposizione, decadenza e nullità possono indicare, di comune accordo, qualsiasi lingua ufficiale della Comunità europea come lingua procedurale, possibilità che può convenire, in particolare, alle parti che esprimono preferenza per la stessa lingua.

63    Si deve ritenere che, perseguendo lo scopo di definire quale sia la lingua procedurale in mancanza di accordo tra le parti che non esprimono preferenza per la stessa lingua, il Consiglio, anche se ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali della Comunità, ha effettuato una scelta adeguata e proporzionata. Da una parte, l'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 offre l'occasione a colui che richiede la registrazione di un marchio di stabilire, tra le lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, quale sarà la lingua del procedimento di opposizione, decadenza o nullità per il caso in cui la prima lingua che ha scelto non sia gradita dalla controparte nel procedimento. Dall'altra, limitando tale scelta alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea ed evitando in tal modo che la lingua procedurale sia particolarmente lontana rispetto alle conoscenze linguistiche della controparte nel procedimento, il Consiglio è rimasto nei limiti di quanto necessario per raggiungere lo scopo perseguito (sentenze della Corte 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Racc. pag. 1651, punto 38, e 11 gennaio 2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. pag. I-69, punto 23).

64    La ricorrente ed il governo greco, infine, non possono avvalersi del comma aggiunto dal Trattato di Amsterdam all'art. 8 D del Trattato (divenuto, in seguito a modifica, art. 21 CE) secondo il quale “ogni cittadino dell'Unione può scrivere alle istituzioni o agli organi di cui al presente articolo o all'articolo 7 [CE] in una delle lingue menzionate all'art. 314 [CE] e ricevere una risposta nella stessa lingua”. L'art. 21 CE si riferisce al Parlamento e al mediatore, e l'art. 7 CE menziona il Parlamento, il Consiglio, la Commissione, la Corte di giustizia e la Corte dei conti nonché il Comitato economico sociale e il Comitato delle Regioni. Benché il comma citato sia applicabile, ratione temporis, alla fattispecie, l'Ufficio non si trova, in ogni caso, tra le istituzioni e gli organi di cui all'art. 7 CE ed all'art. 21 CE».

18.
    Di conseguenza, il Tribunale ha respinto il ricorso.

Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

19.
    Con lettera 25 gennaio 2002 il difensore della sig.ra Kik ha comunicato alla Corte che la sua cliente era deceduta e ha reso noto che l'istanza sarebbe continuata in nome degli eredi e legatari di quest'ultima. Esso ha indicato che la domanda di registrazione di un marchio verbale comunitario è, in diritto civile dei Paesi Bassi, un diritto patrimoniale che rientra nell'asse ereditario della sig.ra Kik e che egli era stato incaricato dall'esecutore testamentario, competente a rappresentare i detti eredi e legatari, di continuare il procedimento in corso. Nel seguito della presente sentenza, l'espressione la «ricorrente» indica questi eredi e legatari.

20.
    Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 18 dicembre 2001, la Commissione ha chiesto di essere ammessa ad intervenire a sostegno delle conclusioni dell'Ufficio. Tale domanda è stata accolta con ordinanza del presidente della Corte 18 marzo 2002.

21.
    La ricorrente chiede che la sentenza impugnata sia annullata, che le conclusioni che essa ha presentato in primo grado al fine di ottenere l'annullamento della decisione impugnata siano accolte e che l'Ufficio sia condannato alle spese relative al primo grado e all'impugnazione.

22.
    La Repubblica ellenica chiede anch'essa l'annullamento della sentenza impugnata e che siano accolte tutte le conclusioni della ricorrente.

23.
    L'Ufficio, il Regno di Spagna e la Commissione concludono per il rigetto del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

24.
    Il Consiglio conclude, in via principale, per l'irricevibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto di quest'ultimo in quanto infondato nonché, in entrambi i casi, per la condanna della ricorrente alle spese.

Sul ricorso avverso la sentenza del Tribunale di primo grado

25.
    La ricorrente deduce due motivi a sostegno del suo ricorso. Il primo motivo si riferisce a un'erronea interpretazione da parte del Tribunale dell'art. 115 del regolamento n. 40/94. Il secondo motivo si riferisce a una violazione, da parte di quest'ultimo, del diritto comunitario, e più in particolare dell'art. 6 del Trattato, in quanto non avrebbe constatato l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94.

Sul primo motivo, relativo a un'erronea interpretazione dell'art. 115 del regolamento n. 40/94

Argomenti delle parti

26.
    La ricorrente sostiene che il Tribunale ha violato il diritto comunitario interpretando in maniera erronea l'art. 115 del regolamento n. 40/94, che stabilisce il regime linguistico dell'Ufficio. L'interpretazione del Tribunale non terrebbe conto dell'esistenza della seconda frase del n. 4 di questo articolo, che è così formulata: «Se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda». Poiché la sentenza impugnata è basata su una tale interpretazione erronea, dovrebbe essere annullata per questo motivo.

27.
    La ricorrente fa valere che, come ha ammesso il rappresentante dell'Ufficio all'udienza dinanzi al Tribunale, l'Ufficio fa sempre uso, per tutto il procedimento, ivi compreso l'esame d'ufficio degli impedimenti assoluti e relativi alla registrazione di un marchio comunitario, della possibilità di utilizzare la seconda lingua indicata al momento del deposito della domanda, allorché quest'ultima non è redatta in una delle lingue dell'Ufficio. Il richiedente riceverebbe nella lingua di deposito della domanda solo la prova dell'iscrizione del marchio nel registro dei marchi comunitari, a conclusione del procedimento di registrazione.

28.
    Secondo la ricorrente, in considerazione dell'interpretazione esatta che occorre dare all'art. 115 del regolamento n. 40/94, la conclusione cui è pervenuto il Tribunale, al punto 61 della sentenza impugnata, secondo cui questo regolamento non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua poiché, nei procedimenti in cui il richiedente è la sola parte dinanzi all'Ufficio, la lingua di deposito della domanda di marchio comunitario è la lingua di procedura, sarebbe manifestamente erronea.

29.
    L'Ufficio, il Regno di Spagna e il Consiglio contestano la ricevibilità del primo motivo laddove esso riguarda l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, in quanto, al punto 32 della sentenza impugnata, il Tribunale ha dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità solo nella parte in cui essa si riferisce all'art. 115, n. 3, o a taluni altri paragrafi di questo articolo che chiariscono l'obbligo espresso in tale n. 3. Da un lato, secondo l'Ufficio e il Regno di Spagna, la ricorrente non ha messo in causa questo punto 32 della sentenza impugnata. Dall'altro, secondo il Consiglio, l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, non può essere considerato come una disposizione che chiarisce la portata o gli effetti giuridici dell'obbligo d'indicare sul modulo della domanda di marchio comunitario una lingua diversa da quella che è stata utilizzata per questa domanda.

30.
    Per quanto riguarda il merito, l'Ufficio, il Consiglio e la Commissione fanno valere che dalla lettura del punto 61 della sentenza impugnata risulta che il Tribunale ha effettuato un'analisi giuridica di tutto l'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94, ivi compresa la seconda frase di questo paragrafo.

31.
    L'Ufficio ritiene che la ricorrente sopravvaluti la portata e le conseguenze pratiche, per i richiedenti di marchi comunitari, dell'applicazione dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, la possibilità per l'Ufficio d'inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua scelta da quest'ultimo non comporterebbe che tutto il seguito del procedimento abbia luogo nella seconda lingua né che il richiedente riceva nella lingua di deposito solo la prova dell'iscrizione del marchio nel registro dei marchi comunitari.

32.
    Secondo l'Ufficio, tali affermazioni non tengono conto del fatto che più del 98% delle persone fisiche o giuridiche che chiedono la registrazione di un marchio comunitario lo fanno per il tramite di un rappresentante professionista che esse possono scegliere liberamente tra coloro che sono stabiliti in tutto il territorio della Comunità. Esso fa presente inoltre che coloro che depositano una domanda di registrazione in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio mantengono il diritto di utilizzare la lingua di deposito della domanda nelle comunicazioni scritte e orali che inviano a quest'ultimo finché esse rimangono la sola parte del procedimento.

33.
    L'Ufficio sottolinea che la possibilità di cui dispone d'inviare comunicazioni scritte nella seconda lingua scelta da colui che richiede un marchio comunitario è solo una facoltà e che, se quest'ultimo desidera che tutte le comunicazioni scritte gli siano inviate nella lingua di deposito della domanda finché è la sola parte del procedimento, l'ufficio potrà rifiutare questa richiesta solo sulla base di motivi seri e imperativi.

34.
    A tal riguardo, l'Ufficio fa valere che esso non interpreta l'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94 allo stesso modo del Tribunale. Infatti, dal punto 61, terza frase, della sentenza impugnata risulta che la lingua di deposito dovrebbe essere utilizzata in quanto lingua procedurale e, perciò, in quanto lingua nella quale gli atti del procedimento aventi carattere decisorio devono essere redatti. L'Ufficio, dal canto suo, ritiene che l'espressione «comunicazioni scritte» che figura all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, comprende ogni tipo di atto scritto da esso adottato, ivi compresi quelli che hanno carattere decisionale.

35.
    L'Ufficio rileva la difficoltà di definire cosa si debba intendere per «atti di procedura a carattere decisionale» e menziona, a titolo di esempio, la lettera con cui invita colui che richiede un marchio comunitario a porre rimedio a talune irregolarità, conformemente alla regola 9, n. 3, del regolamento n. 2868/95. Una tale lettera non potrebbe costituire oggetto di un ricorso ma, se il richiedente non pone rimedio alle irregolarità che gli sono state indicate, l'Ufficio adotterà una decisione di rigetto della domanda che potrà costituire oggetto di un ricorso. L'interpretazione data dal Tribunale all'art. 115 potrebbe creare una confusione nei richiedenti qualora essi ricevano atti redatti sia nella lingua di deposito della domanda sia nella seconda lingua.

36.
    L'Ufficio sottolinea anche che esso agisce in questo modo con il consenso tacito di colui che richiede il marchio comunitario e che, nonostante il numero di domande presentate, è la prima volta che il regime linguistico viene contestato. Esso fa presente che, se fosse necessario, potrebbe, in futuro, chiedere il consenso esplicito del richiedente per quanto riguarda l'uso della seconda lingua per le comunicazioni scritte così come esso le intende.

37.
    Il Consiglio ritiene che l'interpretazione dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94 data dall'Ufficio, che si è tradotta in una certa applicazione di questa disposizione, non possa in alcun caso avere effetti sulla legittimità di questo articolo.

Giudizio della Corte

38.
    Occorre in via preliminare rilevare che, contrariamente a quanto presuppone l'eccezione di irricevibilità sollevata dall'Ufficio, dal Consiglio e dal Regno di Spagna, la ricorrente contesta, con il primo motivo del suo ricorso, l'interpretazione che il Tribunale ha dato, al punto 61 della sentenza impugnata, all'art. 115 del regolamento n. 40/94, in quanto non avrebbe tenuto conto dell'esistenza della seconda frase del n. 4 di questo articolo, ma non rimette in discussione la legittimità di quest'ultima disposizione in quanto tale.

39.
    In ogni caso, dalla lettura dei punti 32 e 33 della sentenza impugnata emerge che il Tribunale ha dichiarato ricevibile l'eccezione di illegittimità in quanto riguarda l'obbligo imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94 d'indicare una seconda lingua, ma anche in quanto tale obbligo è chiarito, per quanto riguarda la sua portata e i suoi effetti giuridici, da taluni degli altri paragrafi del detto articolo.

40.
    Il Tribunale non ha quindi escluso che sia rimessa in discussione la legittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, che fa parte delle disposizioni che definiscono la portata e gli effetti giuridici della scelta della seconda lingua, in quanto questa disposizione enuncia che «se il deposito è stato fatto in una lingua diversa da quelle dell'Ufficio, l'Ufficio può inviare comunicazioni scritte al richiedente nella seconda lingua che questi avrà indicato nella domanda».

41.
    Ne deriva che il primo motivo del ricorso è ricevibile.

42.
    Per quanto riguarda l'esame nel merito di questo motivo, occorre constatare che esso riguarda essenzialmente il modo in cui l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94 viene interpretato e applicato dall'Ufficio, elemento di cui il Tribunale non avrebbe tenuto conto nel ragionamento svolto al punto 61 della sentenza impugnata.

43.
    La ricorrente fa valere a tal riguardo che l'Ufficio effettua la quasi totalità del procedimento relativo a una domanda di marchio comunitario nella seconda lingua indicata dal richiedente. L'Ufficio non contesta quest'affermazione, ma manifesta, per contro, il proprio disaccordo con l'interpretazione dell'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94 data dal Tribunale, ritenendo che tutti gli atti di procedura di carattere decisionale non devono essere necessariamente redatti nella lingua processuale e che taluni di questi atti rientrano nella categoria delle «comunicazioni scritte» menzionate nella detta disposizione.

44.
    In via preliminare, occorre precisare l'interpretazione che dev'essere data all'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94.

45.
    Secondo questa disposizione, la lingua procedurale è quella in cui è stata presentata la domanda di marchio comunitario, mentre la seconda lingua scelta dal richiedente può essere utilizzata per l'invio a quest'ultimo, da parte dell'Ufficio, di comunicazioni scritte. Dalla detta disposizione risulta che la possibilità di utilizzare la seconda lingua per comunicazioni scritte è un'eccezione al principio dell'utilizzo della lingua di procedura e che la nozione di comunicazioni scritte deve quindi essere interpretata restrittivamente.

46.
    Poiché il procedimento è costituito da tutti gli atti che devono essere compiuti nel trattamento di una domanda, ne deriva che rientrano nella nozione di «atti di procedura» tutti gli atti richiesti o previsti dalla normativa comunitaria per il trattamento della domanda di marchio comunitario, nonché quelli che sono necessari per questo trattamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di notifiche, di domande di rettifica, di chiarimenti o di altri atti. Contrariamente a quanto sostiene l'Ufficio, tutti questi atti devono quindi essere da esso redatti nella lingua utilizzata per la presentazione della domanda.

47.
    Diversamente dagli atti di procedura, le «comunicazioni scritte» di cui all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94 sono tutte le comunicazioni il cui contenuto non può essere equiparato a un atto di procedura, quali i documenti sotto la cui copertura l'Ufficio trasmette atti di procedura o con i quali comunica informazioni ai richiedenti.

48.
    In considerazione dell'interpretazione che occorre dare all'art. 115, n. 4, del regolamento n. 40/94, si deve ritenere che giustamente il Tribunale ha concluso, al punto 61 della sentenza impugnata, che «il regolamento n. 40/94 non può in alcun modo, di per sé, implicare un trattamento differenziato della lingua, dato che esso assicura precisamente l'uso della lingua di deposito in quanto lingua procedurale (...)».

49.
    Ne deriva che il motivo relativo all'errore di diritto che avrebbe commesso il Tribunale nell'interpretazione di questa disposizione dev'essere respinto.

Sul secondo motivo, relativo alla violazione del diritto comunitario, in particolare dell'art. 6 del Trattato

Argomenti delle parti

50.
    Secondo la ricorrente il Tribunale ha violato il diritto comunitario, in particolare l'art. 6 del Trattato, respingendo il suo ricorso in quanto in quest'ultimo si faceva valere l'illegittimità dell'insieme del regime linguistico previsto all'art. 115, nn. 2-6, del regolamento n. 40/94.

51.
    Essa fa valere, innanzi tutto, che questo regime viola il principio fondamentale della parità delle lingue. A suo parere, questo principio si manifesterebbe ripetutamente nel diritto comunitario. Pertanto, una tale manifestazione sarebbe l'art. 248 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 314 CE), in forza del quale tutte le lingue del Trattato fanno fede. Lo stesso varrebbe per il regolamento n. 1, che determina le lingue ufficiali della Comunità, prevede che ogni cittadino di uno Stato membro può scrivere a un'istituzione in una delle lingue ufficiali nonché ricevere la risposta in questa lingua e che la Gazzetta ufficiale delle Comunità europee viene pubblicata nelle undici lingue ufficiali. Il terzo comma dell'art. 8 D del Trattato, aggiunto a questa disposizione dal Trattato di Amsterdam, confermerebbe il diritto, per ogni cittadino dell'Unione, di scrivere alle istituzioni o agli organi di cui a questo articolo o all'art. 4 del Trattato CE (divenuto art. 7 CE) in una delle lingue menzionate all'art. 248 del Trattato e di ricevere una risposta nella stessa lingua. La ricorrente fa riferimento anche alla costante giurisprudenza della Corte relativa al principio di uguaglianza di cui il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, menzionata all'art. 6 del Trattato, costituirebbe una manifestazione. Secondo questa giurisprudenza, un'importanza particolare verrebbe accordata alla tutela dei diritti e alle facilitazioni di cui godono le persone in materia linguistica.

52.
    La ricorrente sostiene poi che il regime linguistico istituito dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 viola l'art. 6 del Trattato. Questo regime costituirebbe una discriminazione basata sulla lingua e quindi, indirettamente sulla nazionalità, cosa che sarebbe incompatibile con il divieto di discriminazione enunciato da quest'ultima disposizione.

53.
    Secondo la ricorrente, questo regime linguistico collocherebbe infatti i cittadini degli Stati membri la cui lingua non rientra tra le lingue di lavoro dell'Ufficio in una situazione nettamente più sfavorevole rispetto a quella dei cittadini di Stati membri la cui lingua rientra tra di esse. Questo riguarderebbe innanzi tutto il trattamento delle domande di marchio comunitario poiché, in pratica, l'Ufficio tratta sempre queste domande nella seconda lingua allorché la lingua di deposito di queste ultime non è una delle lingue dell'Ufficio. Ma questo riguarderebbe anche le procedure di opposizione, di decadenza e di nullità poiché, ad eccezione dell'ipotesi di un accordo delle parti, di cui all'art. 115, n. 7, del regolamento n. 40/94, questi procedimenti si svolgerebbero sempre nelle lingue dell'Ufficio.

54.
    Questo avrebbe come conseguenza di falsare la concorrenza sul mercato interno in quanto, dato che colui che richiede un marchio comunitario preferisce farsi assistere da un agente per i marchi la cui lingua madre rientra tra le lingue di lavoro dell'Ufficio, gli agenti per i marchi la cui lingua madre non rientra tra tali lingue verrebbero collocati in una situazione concorrenziale sfavorevole.

55.
    La ricorrente ritiene infine che, dato il carattere fondamentale del principio di parità di trattamento in diritto comunitario, la sua violazione non possa essere giustificata da considerazioni di pura opportunità. In quanto una giustificazione sia possibile, la soluzione scelta nella fattispecie dal legislatore comunitario non costituirebbe una scelta appropriata né proporzionata.

56.
    Essa fa valere a tal riguardo che le istituzioni non possono richiamare un fattore puramente economico, quale il costo di traduttori aggiuntivi, per giustificare una restrizione ai principi fondamentali del diritto comunitario. Il Consiglio non avrebbe dimostrato, in ogni caso, che un regime linguistico non discriminatorio inciderebbe in maniera sproporzionata sulle risorse finanziarie della Comunità. Essa rileva poi che le istituzioni e gli altri organi dell'Unione sono in grado, da anni, di comunicare in tutte le lingue ufficiali con i cittadini, sia in materia di operazioni di concentrazioni sia in materia di notifiche di provvedimenti di aiuti. Essa menziona, a titolo di esempio, l'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, istituito con regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (GU L 227, pag. 1), che funzionerebbe senza problemi in tutte le lingue ufficiali.

57.
    Anche se una deroga al principio di parità di trattamento potesse essere giustificata da considerazioni pratiche e finanziarie, il regime linguistico del regolamento n. 40/94 non sarebbe tuttavia proporzionato, poiché la scelta di una seconda lingua unica, quale l'inglese, sarebbe stata meno discriminatoria e avrebbe falsato meno la concorrenza.

58.
    Ad abundantiam, la ricorrente rileva che il fatto che il Consiglio abbia adottato il regolamento n. 40/94 all'unanimità non può costituire un elemento tale da essere preso in considerazione, poiché anche il legislatore comunitario è vincolato dalla norma di diritto.

59.
    Nel caso in cui la Corte ammettesse che il regime linguistico dell'Ufficio istituito dall'art. 115 del regolamento n. 40/94 non sia del tutto illegittimo, la ricorrente chiede a quest'ultima, in subordine, di dichiarare quanto meno che il Tribunale ha violato il diritto non constatando l'illegittimità del n. 4, seconda frase, della detta disposizione. Essa sostiene che, oltre alla sua incompatibilità con il divieto di discriminazione, questa frase è incompatibile anche con il principio che costituisce il fondamento dei nn. 1 e 4, prima frase, del detto art. 115, ossia che la lingua in cui è presentata la domanda di marchio comunitario è la lingua procedurale. La seconda frase del n. 4 svuoterebbe questo principio del suo significato, così come dimostrerebbe la prassi costante dell'Ufficio. Le diverse disposizioni dell'art. 115 sarebbero quindi incompatibili tra di loro.

60.
    La Repubblica ellenica, che è intervenuta in primo grado a sostegno delle conclusioni della ricorrente, indica che condivide la maggior parte delle tesi esposte da quest'ultima nel ricorso, in particolare per quanto riguarda il principio di uguaglianza e il divieto di discriminazione. Essa sottolinea che il multilinguismo è un elemento indispensabile del funzionamento effettivo della norma di diritto nell'ordinamento giuridico comunitario, poiché numerose norme di diritto primario e di diritto derivato sono direttamente applicabili nell'ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

61.
    Ingiustamente il Tribunale avrebbe ritenuto che il regolamento n. 1 sia «un'emanazione pura e isolata di diritto positivo», dando così l'impressione di ignorare l'esistenza di principi fondamentali di diritto primario di cui è impregnato l'insieme delle norme comunitarie.

62.
    La Repubblica ellenica ribadisce l'importanza, per il cittadino, di poter prendere conoscenza delle disposizioni che lo riguardano nella sua lingua madre, in applicazione del principio «Si presume che nessuno ignori la legge». Esso sottolinea anche l'importanza del rispetto della lingua dei cittadini in una Comunità che auspica che le decisioni siano prese «il più vicino possibile ai cittadini» e che il principio di trasparenza disciplini il funzionamento delle sue istituzioni.

63.
    La Repubblica ellenica constata la contraddizione che esiste tra, da un lato, la riduzione programmata del numero delle lingue e, dall'altro, gli obiettivi perseguiti dalla Comunità conformemente all'art. 126 del Trattato CE (divenuto art. 149 CE), che prevede che la Comunità rispetta la diversità linguistica degli Stati membri. Essa fa presente che la Corte di giustizia, nella sua giurisprudenza relativa all'interpretazione del diritto comunitario, si è sempre pronunciata per la parità delle lingue.

64.
    La Repubblica ellenica fa valere anche che, poiché l'Ufficio è un organismo della Comunità, dovrebbe essere possibile applicare ad esso, per analogia, gli artt. 4 e 8 D del Trattato.

65.
    Tutte le altre parti non condividono la tesi della ricorrente e fanno valere, per motivi diversi, che il secondo motivo è, in tutto o in parte, irricevibile. Un primo argomento si riferisce all'assenza d'interesse di quest'ultima a chiedere che sia dichiarata l'illegittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. L'Ufficio rileva che l'eventuale illegittimità di questa disposizione non può comportare quella della decisione impugnata in quanto quest'ultima non è basata sulla detta disposizione. Il Regno di Spagna e l'Ufficio sostengono inoltre che la ricorrente non avrebbe dimostrato che l'applicazione di questa disposizione le avrebbe causato, nella fattispecie, un qualsiasi danno. L'Ufficio precisa a tal riguardo che, poiché la ricorrente fa sapere che intendeva ricevere le comunicazioni redatte nella lingua in cui la sua domanda di marchio comunitario era stata presentata e poiché l'Ufficio non ha motivi seri e imperativi per non rispettare un tale desiderio, esso ha utilizzato l'olandese, ossia la lingua di deposito della domanda, per la redazione di tutti gli atti procedurali, compresi gli atti di carattere decisionale.

66.
    La parte principale del motivo sarebbe del resto irricevibile in quanto, secondo l'Ufficio e la Commissione, si tratterebbe di una semplice ripetizione degli argomenti dedotti in primo grado. Secondo il Consiglio, invece, questa parte del motivo sarebbe irricevibile, poiché la ricorrente non vi avrebbe indicato i punti della sentenza impugnata in cui il Tribunale avrebbe statuito in violazione delle norme di diritto che era tenuto a rispettare.

67.
    Per quanto riguarda la parte in subordine del motivo, il Consiglio sostiene che essa si confonde con il primo motivo. La Commissione, dal canto suo, conclude per la sua irricevibilità, dato che la ricorrente si è astenuta dal contestare il punto 33 della sentenza impugnata, nella quale il Tribunale ha dichiarato irricevibile l'eccezione di illegittimità sollevata nei confronti delle disposizioni dell'art. 115 del regolamento n. 40/94 diverse dal n. 3.

68.
    Nel merito, l'Ufficio sostiene che la ricorrente non ha dimostrato come il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto ritenendo il regime linguistico dell'Ufficio un motivo necessario, appropriato e proporzionato per perseguire un fine legittimo. Esso rileva che gli argomenti dedotti a sostegno del ricorso manifestano un passo indietro rispetto alle tesi fatte valere in primo grado, poiché la ricorrente sostiene ora che il legislatore avrebbe potuto imporre una sola lingua ufficiale per tutti i procedimenti dinanzi all'Ufficio.

69.
    Il Consiglio rinvia al ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 57-64 della sentenza impugnata. Per quanto riguarda il regime linguistico dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali, esso rileva che, all'atto della sua istituzione, si è tenuto conto del fatto che la procedura inter partes è eccezionale in materia di diritto alla tutela comunitaria dei ritrovati vegetali.

70.
    Per quanto riguarda il principio di uguaglianza, che vieta, salvo un motivo obiettivo giustificato, di trattare in maniera diversa situazioni identiche, il Regno di Spagna ritiene che sia indiscutibile che esistano differenze circa il numero di cittadini comunitari ed extracomunitari che parlano ciascuna lingua.

71.
    Il Regno di Spagna ammette che il regime linguistico dell'Ufficio tratta in maniera diversa talune lingue, ma ritiene che questa differenza di trattamento non sia come la descrive la ricorrente. L'Ufficio potrebbe rivolgersi al richiedente nella seconda lingua indicata nella domanda di marchio comunitario, ma sarebbe quasi certo che un agente per i marchi conosce una delle lingue dell'Ufficio. La necessità di provvedere alla traduzione degli scritti dell'Ufficio rimarrebbe quindi rara. Solo qualora un procedimento comporti un'altra parte sarebbero necessarie traduzioni, ma, in questo caso, lo sarebbero anche per quest'altra parte.

72.
    La differenza di trattamento avrebbe quindi sfumature e la ricorrente non avrebbe fornito argomenti in grado di rimettere in discussione le conclusioni alle quali è pervenuto il Tribunale per quanto riguarda il motivo obiettivo che giustifica questa differenza. Il Regno di Spagna sottolinea che il Consiglio ha agito nell'ambito delle sue competenze e che il criterio scelto, ossia le cinque lingue più parlate all'interno e all'esterno della Comunità, è ragionevole.

73.
    Il Regno di Spagna rileva che la ricorrente non ha indicato quale sarebbe, a suo parere, un sistema adeguato e proporzionato che consentirebbe il funzionamento dell'Ufficio. Inoltre, essa si contraddirebbe relativamente agli argomenti che essa ha dedotto in primo grado poiché ora propende per la scelta di una lingua unica, ossia l'inglese. Quest'affermazione rimetterebbe in discussione tutte le sue affermazioni circa la violazione del principio di parità delle lingue.

74.
    La Commissione sostiene anche che il motivo non è fondato. Come il Tribunale ha constatato al punto 58 della sentenza impugnata, il regolamento n. 1 non può essere equiparato a un principio di diritto comunitario. Per quanto riguarda l'asserita violazione del divieto di discriminazione, il Tribunale avrebbe ritenuto in maniera convincente, ai punti 60-63 della sentenza impugnata, che il Consiglio aveva effettuato una scelta appropriata e proporzionata.

Giudizio della Corte

75.
    Occorre in via preliminare esaminare gli argomenti intesi a dimostrare l'irricevibilità del secondo motivo.

76.
    Per quanto riguarda l'assenza d'interesse della ricorrente a chiedere che sia constatata l'illegittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, per il fatto che non esisterebbe alcun nesso giuridico tra questa disposizione e la decisione impugnata, occorre rilevare che una tale eccezione di irricevibilità dell'azione giudiziaria laddove questa mirava a far constatare l'illegittimità dell'art. 115 del regolamento n. 40/94 è già stata sollevata dall'Ufficio dinanzi al Tribunale ed è del resto sintetizzata da quest'ultimo ai punti 15-17 della sentenza impugnata. Il Tribunale ha respinto questo argomento ai punti 24 e 25 di tale sentenza e ha delimitato l'eccezione di illegittimità accolta ai punti 32 e 33 della stessa sentenza. Come è stato rilevato ai punti 39 e 40 della presente sentenza, l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94 rientra nelle disposizioni che definiscono la portata e gli effetti giuridici della scelta della seconda lingua e per le quali l'eccezione di illegittimità è stata dichiarata ricevibile dal Tribunale al punto 32, seconda frase, della sentenza impugnata. Poiché l'Ufficio non mette in discussione questi elementi e non determina il motivo per cui sarebbe incompatibile con il diritto comunitario il ragionamento del Tribunale che conclude per l'esistenza di un nesso giuridico diretto tra la decisione impugnata e l'obbligo di cui la ricorrente contesta la legittimità, occorre respingere l'argomento relativo all'assenza d'interesse della ricorrente a chiedere che sia constatata l'illegittimità della detta disposizione del regolamento n. 40/94.

77.
    Occorre anche respingere l'argomento relativo all'assenza di prova di un danno per la ricorrente a causa del modo in cui, nella fattispecie, l'Ufficio ha applicato l'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. Infatti, questo argomento mira a dimostrare non l'irricevibilità del ricorso o di uno dei motivi dedotti a sostegno dello stesso, ma quella dell'azione giudiziaria avviata dalla ricorrente. Tuttavia, esso non è stato sollevato dinanzi al Tribunale, ma viene fatto valere per la prima volta dinanzi alla Corte. Questo argomento deve quindi essere dichiarato irricevibile, poiché, in quanto viene sollevato per la prima volta nella fase dell'impugnazione, non mira a dimostrare un errore di diritto commesso dal Tribunale per quanto riguarda la valutazione di quest'eccezione di irricevibilità dell'azione giudiziaria.

78.
    Contrariamente a quanto affermano l'Ufficio e la Commissione, l'impugnazione non consiste in una semplice ripetizione degli argomenti che la ricorrente aveva dedotto in primo grado. Infatti, la ricorrente non chiede un riesame della sua domanda iniziale di annullamento, ma critica esplicitamente la sentenza impugnata. Per quanto riguarda gli elementi di questa contro i quali l'impugnazione è rivolta, risulta chiaramente dall'atto introduttivo del ricorso, contrariamente a quanto sostiene il Consiglio, che quest'impugnazione riguarda i punti 61-64 della sentenza, che sono del resto riportati nell'atto introduttivo stesso. Il Consiglio non è quindi legittimato a sostenere che l'impugnazione sarebbe troppo oscura per dar luogo a una decisione della Corte.

79.
    Contrariamente a quanto sostiene anche il Consiglio, la parte in subordine del secondo motivo, con la quale la ricorrente contesta la legittimità dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, non si confonde con il primo motivo, nel quale essa si limitava a contestare l'interpretazione che di questa disposizione ha fornito il Tribunale.

80.
    Per quanto riguarda infine l'argomento relativo all'irricevibilità della parte in subordine del motivo in quanto la ricorrente non avrebbe messo in discussione il punto 33 della sentenza impugnata, è sufficiente fare riferimento ai punti 39 e 40 della presente sentenza e constatare che questa parte è ricevibile in quanto la ricorrente contesta gli effetti giuridici collegati all'obbligo, imposto dall'art. 115, n. 3, del regolamento n. 40/94, d'indicare una seconda lingua al momento della presentazione della domanda di marchio comunitario.

81.
    Per quanto riguarda l'esame nel merito del motivo, occorre in via preliminare sottolineare che, in considerazione di quanto è stato precisato nella presente sentenza circa il primo motivo, la portata di questo secondo motivo è limitata alla valutazione della legittimità del regime linguistico dell'Ufficio, in quanto esso impone la scelta di una seconda lingua come eventuale lingua procedurale per i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità, nonché per le «comunicazioni scritte» ai sensi dell'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94. Occorre verificare se questo regime violi un asserito principio di uguaglianza delle lingue, così come è descritto dalla ricorrente.

82.
    Come sottolinea la ricorrente, il Trattato contiene diversi riferimenti all'uso delle lingue nell'Unione europea. Tuttavia, questi riferimenti non possono essere considerati come la manifestazione di un principio generale di diritto comunitario che garantisce a ogni cittadino il diritto a che tutto quello che potrebbe incidere sui suoi interessi sia redatto nella sua lingua in ogni caso.

83.
    Per quanto riguarda i rapporti tra i cittadini e le istituzioni e gli organi comunitari, l'art. 8 D del Trattato, nella sua versione risultante dal Trattato di Amsterdam, impone in particolare alle istituzioni e a taluni organi di tenere la corrispondenza con i cittadini dell'Unione in una delle lingue menzionate all'art. 248 del Trattato. Questa disposizione, che non era ancora in vigore al momento dell'adozione della decisione impugnata, non trova in ogni caso applicazione generale all'insieme dei detti organi dell'Unione. In particolare, essa non si applica all'Ufficio, come ha rilevato giustamente il Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata.

84.
    Inoltre, l'art. 217 del Trattato autorizza il Consiglio, che delibera all'unanimità, a fissare il regime linguistico delle istituzioni della Comunità. In applicazione di questa disposizione esso ha adottato il regolamento n. 1 che, all'art. 1, determina le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni della Comunità. Si deve constatare che queste lingue ufficiali non coincidono completamente con le lingue menzionate agli artt. 8 D e 248 del Trattato.

85.
    Per il resto, il regolamento n. 1, impone, in particolare all'art. 4, che i regolamenti e gli altri testi di portata generale siano redatti nelle lingue ufficiali dell'Unione. Da quest'ultima disposizione nonché dal combinato disposto dell'art. 191 del Trattato CE (divenuto art. 254 CE), che impone la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee dei regolamenti, delle direttive e delle decisioni adottati in conformità della procedura di cui all'art. 189 B del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 251 CE), e dell'art. 5 del regolamento n. 1, che prevede la pubblicazione della detta Gazzetta nelle lingue ufficiali, risulta che una decisione individuale non deve necessariamente essere redatta in tutte le lingue ufficiali, benché possa incidere sui diritti di un cittadino dell'Unione diverso dal destinatario di questa decisione, ad esempio, un operatore economico concorrente.

86.
    Il fatto che un'istituzione si rivolga a un cittadino nella lingua di quest'ultimo non risolve quindi tutti i problemi linguistici incontrati dai cittadini nell'ambito dell'attività delle istituzioni e degli organi dell'Unione. E' del resto un problema di tale natura quello che è stato messo in evidenza nella fattispecie poiché, ad eccezione delle «comunicazioni scritte» di cui all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, di cui si tratterà al punto 98 della presente sentenza, il regime linguistico dell'Ufficio non può essere contestato per il modo in cui l'Ufficio tratta direttamente con il richiedente, in quanto il procedimento si deve svolgere nella lingua scelta per la presentazione della domanda di marchio comunitario. Questo regime è invece contestato per il modo in cui disciplina i rapporti tra diverse persone di lingua eventualmente diversa nell'ambito dei procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità.

87.
    Nemmeno l'art. 248, secondo comma, del Trattato, nella versione risultante dal Trattato di Amsterdam, e la giurisprudenza della Corte in materia d'interpretazione del diritto comunitario possono essere fatti valere a sostegno di un asserito principio di uguaglianza delle lingue. Infatti, se tutte le versioni linguistiche facenti fede di un testo devono essere prese in considerazione su una base di parità nell'interpretazione di questo testo, è solo nella misura in cui tali versioni esistono e fanno fede. Pertanto, anche se una decisione individuale è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è quindi tradotta in tutte le lingue al fine dell'informazione dei cittadini, farà fede e sarà utilizzata per l'interpretazione di questa decisione solo la lingua utilizzata nell'ambito del procedimento di cui trattasi.

88.
    Occorre poi prendere in considerazione il fatto che il marchio comunitario è stato creato a beneficio di operatori economici, e non dell'insieme dei cittadini, e questi operatori economici non sono tenuti a farvi ricorso.

89.
    Infatti, se il diritto al monopolio dell'uso di un marchio è riconosciuto da una pubblica autorità, il diritto di marchio è essenzialmente uno strumento utilizzato al fine della realizzazione di utili da parte degli operatori economici nell'ambito della loro attività professionale. Sarebbe quindi consentito a un legislatore imporre a questi ultimi di sostenere il costo, integrale o quanto meno parziale, del funzionamento di un organismo creato al fine della registrazione dei marchi comunitari.

90.
    Secondo il quinto ‘considerando’ del regolamento n. 40/94, «il diritto comunitario in materia di marchi non si sostituisce tuttavia al diritto in materia di marchi dei singoli Stati membri; (...) in effetti non sembra giustificato obbligare le imprese a registrare i rispettivi marchi come marchi comunitari in quanto i marchi nazionali restano necessari alle imprese che non desiderano una tutela dei loro marchi a livello comunitario».

91.
    Gli operatori economici sono tuttavia interessati da uno strumento quale il marchio comunitario messo a loro disposizione dal legislatore comunitario, che evita loro una moltiplicazione delle presentazioni di domande di marchi nazionali, con le spese di traduzione che ciò comporta (v., a tal riguardo, per analogia, gli argomenti svolti dalla BASF AG relativi ai costi di traduzione dei fascicoli dei brevetti europei, riportati al punto 12 della sentenza 21 settembre 1999, causa C-44/98, BASF, Racc. pag. I-6269). E' sufficiente per convincersi di questo interesse constatare il numero rilevante, superiore alle previsioni iniziali, di domande di marchi comunitari presentati dopo la creazione dell'Ufficio.

92.
    Da tutti questi elementi risulta che il regime linguistico di un organismo quale l'Ufficio è il risultato di una difficile ricerca dell'equilibrio necessario tra gli interessi degli operatori economici e quelli della collettività per quanto riguarda i costi dei procedimenti, ma anche tra gli interessi di coloro che richiedono i marchi comunitari e quelli degli altri operatori economici per quanto riguarda l'accesso alle traduzioni dei documenti che concedono diritti o i procedimenti che coinvolgono diversi operatori economici, quali i procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità di cui al regolamento n. 40/94.

93.
    Il Tribunale ha quindi giustamente constatato, al punto 62 della sentenza impugnata, che il Consiglio, definendo le lingue ufficiali della Comunità che possono essere utilizzate come lingue procedurali nei procedimenti di opposizione, di decadenza e di nullità, in mancanza di un accordo tra le parti per determinare la lingua utilizzabile, ha perseguito lo scopo legittimo di trovare una soluzione linguistica appropriata alla difficoltà derivante da un tale disaccordo.

94.
    Inoltre, il Tribunale ha giustamente ritenuto, al punto 63 della sentenza impugnata, che, anche se il Consiglio ha operato un trattamento differenziato delle lingue ufficiali, la scelta di quest'ultimo, limitata alle lingue la cui conoscenza è più diffusa nella Comunità europea, è adeguata e proporzionata.

95.
    In tale contesto, l'argomento della ricorrente relativo al carattere asseritamente meno discriminatorio della scelta di una lingua unica rispetto a quella di cinque lingue è privo di pertinenza.

96.
    Per quanto riguarda infine le comunicazioni scritte di cui all'art. 115, n. 4, seconda frase, del regolamento n. 40/94, occorre ricordare che, come è stato indicato ai punti 45 e 47 della presente sentenza, questa nozione deve essere interpretata restrittivamente e può riguardare solo le comunicazioni il cui contenuto non può essere equiparato a un atto procedurale. Poiché l'uso della seconda lingua in questo contesto non può pregiudicare gli interessi giuridici di colui che richiede il marchio comunitario, ne deriva che la differenza di trattamento che potrebbe esistere a causa dell'uso della seconda lingua avrebbe una portata trascurabile e, in ogni caso, giustificata dalle necessità del funzionamento dell'Ufficio.

97.
    Da tutte queste considerazioni risulta che il secondo motivo del ricorso deve anch'esso essere respinto in quanto infondato.

Sul motivo incidentale, relativo a un difetto di motivazione

Argomenti della Repubblica ellenica

98.
    La Repubblica ellenica solleva un motivo di annullamento incidentale consistente nel sostenere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto non prendendo in considerazione il motivo relativo a un difetto di motivazione della disposizione la cui illegittimità era stata eccepita, ossia l'art. 115 del regolamento n. 40/94, o, in ogni caso, non sollevando d'ufficio questo motivo.

99.
    Essa sostiene che, nel suo intervento dinanzi al Tribunale, aveva già rilevato che la limitazione apportata all'uso delle lingue nell'ambito del regolamento n. 40/94 non contiene una motivazione adeguata e non è possibile precisare i criteri che hanno dettato questa limitazione né chiarire la priorità di talune lingue rispetto ad altre. Ora, il Tribunale non avrebbe preso in considerazione le censure formulate dalla Repubblica ellenica, e non avrebbe nemmeno sollevato d'ufficio la questione della motivazione del regolamento n. 40/94, benché si tratti nella fattispecie di una questione di ordine pubblico che il giudice comunitario ha la possibilità, se non l'obbligo, di esaminare d'ufficio.

100.
    Per contro, sviluppando, ai punti 62 e 63 della sentenza impugnata, un'argomentazione basata sugli obiettivi del legislatore, il Tribunale non avrebbe proceduto alla verifica della motivazione del regolamento la cui illegittimità era stata eccepita, ma avrebbe aggiunto una motivazione quando questa mancava totalmente nella fattispecie, procedura che è già stata sanzionata dalla Corte (sentenza della Corte 27 gennaio 2000, causa C-164/98 P, DIR International Film e a./Commissione, Racc. pag. I-447).

Giudizio della Corte

101.
    E' vero che il Tribunale non ha risposto esplicitamente all'argomento relativo all'assenza di motivazione della disposizione regolamentare la cui illegittimità era stata eccepita. Occorre tuttavia rilevare che questo argomento era inserito nell'elaborazione di un motivo che poteva essere interpretato nel senso che si riferiva alla violazione del principio di proporzionalità. Trattandosi di un motivo di puro diritto, è in ogni caso consentito alla Corte di supplire all'omissione del Tribunale.

102.
    A tal riguardo, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la portata dell'obbligo di motivazione dipende dalla natura dell'atto di cui trattasi e, relativamente ad atti destinati ad un'applicazione generale, la motivazione può limitarsi ad indicare, da un lato, la situazione complessiva che ha condotto alla sua adozione e, dall'altro, gli obiettivi generali che esso si prefigge. Se l'atto contestato evidenzia nella sua essenza lo scopo perseguito dall'istituzione, sarebbe eccessivo pretendere una motivazione specifica per le diverse scelte d'indole tecnica operate (sentenze 19 novembre 1998, causa C-150/94, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. I-7235, punti 25 e 26, nonché 7 novembre 2000, causa C-168/98, Lussemburgo/Parlamento e Consiglio, Racc. pag. I-9131, punto 62).

103.
    Occorre constatare che, nella fattispecie, le disposizioni del regolamento n. 40/94 relative al regime linguistico dell'Ufficio consentono sufficientemente di conoscere e di controllare le giustificazioni che ne costituiscono il fondamento.

104.
    Per quanto riguarda i punti 62 e 63 della sentenza impugnata, occorre rilevare che non si tratta di un tentativo da parte del Tribunale di supplire alla motivazione asseritamente inesistente della disposizione contestata, ma dell'esame della proporzionalità di questa, esame che presuppone necessariamente quello dell'obiettivo presunto del legislatore comunitario.

105.
    Da questi elementi risulta che il motivo incidentale sollevato dalla Repubblica ellenica non è fondato.

Sulle spese

106.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, reso applicabile alla procedura di ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado in forza dell'art. 118 dello stesso regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché l'Ufficio ha chiesto la condanna della ricorrente, la quale è rimasta soccombente, quest'ultima dev'essere condannata alle spese.

107.
    Ai sensi dell'art. 69, n. 4, primo comma, del detto regolamento di procedura, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, il Consiglio e la Commissione sopportano le proprie spese.

Per questi motivi,

LA CORTE

dichiara e statuisce:

1)    Il ricorso è respinto.

2)    La sig.ra Kik è condannata alle spese.

3)    La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.

Rodríguez Iglesias
Puissochet
Wathelet

Schintgen

Timmermans
Gulmann

Edward

La Pergola
Jann

Skouris

Macken
Colneric

von Bahr

Cunha Rodrigues
Rosas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 9 settembre 2003.

Il cancelliere

Il presidente

R. Grass

G.C. Rodríguez Iglesias


1: Lingua processuale: l'olandese.