Language of document : ECLI:EU:T:2012:173

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

29 marzo 2012 (*)

«Concorrenza — Abuso di posizione dominante — Mercati spagnoli dell’accesso a Internet a banda larga — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 82 CE — Fissazione dei prezzi — Compressione dei margini — Cooperazione leale — Applicazione ultra vires dell’articolo 82 CE — Certezza del diritto — Tutela del legittimo affidamento»

Nella causa T‑398/07,

Regno di Spagna, rappresentato da N. Díaz Abad, abogado del Estado,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da F. Castillo de la Torre, É. Gippini Fournier e K. Mojzesowicz, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione del 4 luglio 2007 C (2007) 3196 def., relativa ad un procedimento di applicazione dell’articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica),

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione),

composto dal sig. L. Truchot, presidente, dalla sig.ra M.E. Martins Ribeiro, (relatore) e dal sig. H. Kanninen, giudici,

cancelliere: sig. J. Palacio González, amministratore principale,

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 8 giugno 2011,

ha emesso la seguente

Sentenza

 Fatti all’origine della controversia

1        La Telefónica SA è la società madre del gruppo Telefónica, già monopolio di Stato nel settore delle telecomunicazioni in Spagna. Durante il periodo interessato dalla decisione della Commissione del 4 luglio 2007 C (2007) 3196 def., relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 CE (caso COMP/38.784 — Wanadoo España contro Telefónica) (in prosieguo la «decisione impugnata»), vale a dire dal settembre 2001 al dicembre 2006, la Telefónica forniva servizi a banda larga tramite la propria controllata Telefónica de España SAU (in prosieguo: la «TESAU») nonché due altre controllate, la Telefónica Data de España SAU e Terra Networks España SA, le quali si fondevano, rispettivamente in data 30 giugno e 7 luglio 2006, con la TESAU (punti 11, 13 e 19‑21 della decisione impugnata). La Telefónica e le sue controllate (in prosieguo, congiuntamente: la «Telefónica») costituivano una sola e medesima entità economica durante tutto il periodo interessato dall’indagine (punto 12 della decisione impugnata).

2        Prima della totale liberalizzazione dei mercati delle telecomunicazioni, nel 1998, la Telefónica era detenuta dallo Stato spagnolo e beneficiava di un monopolio legale per la fornitura al dettaglio di servizi di telecomunicazioni su rete fissa. Attualmente, gestisce la sola rete di telefonia fissa di dimensione nazionale (punto 13 della decisione impugnata).

3        L’11 luglio 2003 la Wanadoo España SL (divenuta France Telecom España SA), presentava alla Commissione delle Comunità europee una denuncia, sostenendo che il margine tra i prezzi all’ingrosso che le controllate della Telefónica applicavano ai loro concorrenti per la fornitura all’ingrosso di servizi di accesso a banda larga in Spagna e i prezzi al dettaglio che esse applicavano agli utenti finali non era sufficiente affinché i concorrenti della Telefónica potessero farle concorrenza (punto 26 della decisione impugnata).

4        Il 18 novembre 2004 la Commissione inviava una richiesta di informazioni alla Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT, commissione del mercato delle telecomunicazioni spagnole).

5        Il 17 dicembre 2004 la Commissione trasmetteva alla CMT un messaggio di posta elettronica, al fine di ottenere informazioni complementari a quelle richieste il 18 novembre 2004. Il 17 gennaio 2005 essa inviava altresì una domanda di informazioni supplementari.

6        In data 20 dicembre 2004, 26 gennaio e 2 febbraio 2005, la CMT rispondeva alle richieste di informazioni della Commissione del 18 novembre e 17 dicembre 2004 nonché del 17 gennaio 2005.

7        Il 20 febbraio 2006 la Commissione trasmetteva una comunicazione di addebiti alla Telefónica, la quale rispondeva il 19 maggio 2006 (punto 27 della decisione impugnata).

8        Il 15 maggio 2006 la Commissione informava la CMT che, nell’ipotesi in cui avesse inteso partecipare all’audizione, essa doveva farne domanda al consigliere uditore. Il 24 maggio 2006, la Commissione trasmetteva alla CMT una versione non riservata della comunicazione degli addebiti invitandola a presentare i suoi commenti per iscritto.

9        Il 12 e 13 giugno 2006 si teneva un’audizione a seguito della richiesta della Telefónica. Quest’ultima, la denunciante e i terzi interessati hanno avuto l’opportunità di essere sentiti e di esporre commenti sui problemi sollevati dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti (punto 30 della decisione impugnata). La CMT formulava osservazioni orali. Il 26 giugno 2006, rispondeva a varie questioni sollevate dalla denunciante nel corso dell’audizione.

10      L’11 gennaio 2007, la Commissione trasmetteva alla Telefónica una lettera con la quale la invitava a comunicarle i suoi commenti in merito alle conclusioni che la Commissione intendeva trarre sulla base di fatti nuovi non menzionati nella comunicazione degli addebiti. La Telefónica rispondeva il 12 febbraio 2007 (punto 31 della decisione impugnata).

11      Il 12 giugno 2007 il presidente della CMT inviava alla Commissione una lettera con la quale la informava delle conseguenze della decisione impugnata da un punto di vista normativo e lamentava l’assenza di effettiva collaborazione tra la Commissione e la CMT nel corso del procedimento. La Commissione vi rispondeva con lettera del 21 agosto 2007.

12      Il 14 giugno 2007 si svolgeva una riunione tra la Commissione e la CMT.

13      Il 15 giugno 2007 la CMT assisteva, in qualità di esperto, ad una riunione del comitato consultivo in materia di intese e di abuso di posizione dominante previsto dall’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 [CE] e 82 [CE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

 Decisione impugnata

14      Il 4 luglio 2007 la Commissione adottava la decisione impugnata, che costituisce l’oggetto del presente ricorso.

15      In primis, nella decisione impugnata, la Commissione ha individuato tre mercati di prodotti rilevanti, vale a dire, il mercato al dettaglio della banda larga e due mercati all’ingrosso della banda larga (punti 145‑208 della decisione impugnata).

16      Il mercato al dettaglio di cui trattasi comprende, secondo la decisione impugnata, tutti i prodotti della banda larga non differenziati, siano essi forniti per ADSL (Asymetric Digital Subscriber Line) o mediante qualsiasi altra tecnologia commercializzati sul «mercato di massa» per gli utenti residenziali e non residenziali. Per contro, non comprende i servizi di accesso alla banda larga su misura prevista essenzialmente per i «grandi clienti» (punto 153 della decisione impugnata).

17      Per quanto riguarda i mercati all’ingrosso, la Commissione ha fatto presente che erano disponibili tre principali offerte all’ingrosso, vale a dire un’offerta di riferimento per la disaggregazione della rete locale, commercializzata unicamente dalla Telefónica, un’offerta all’ingrosso regionale (GigADSL, in prosieguo il «prodotto all’ingrosso regionale»), parimenti commercializzata unicamente dalla Telefónica e più offerte all’ingrosso nazionali commercializzate tanto dalla Telefónica (ASDL‑IP e ASDL‑IP Total, in prosieguo il «prodotto all’ingrosso nazionale») quanto dagli altri operatori sulla base della disaggregazione della rete locale e/o del prodotto all’ingrosso regionale (punto 75 della decisione impugnata).

18      Per definire i mercati all’ingrosso di cui trattasi nella specie, la Commissione ha analizzato se i prodotti di accesso all’ingrosso descritti nel punto precedente appartenessero al medesimo mercato di prodotti o a mercati di prodotti distinti (punto 162 della decisione impugnata). A questo proposito la Commissione ha ritenuto che il prodotto all’ingrosso regionale e la disaggregazione della rete locale non fossero sostituibili (punti 163‑182 della decisione impugnata). La Commissione ha altresì considerato che non vi fosse sufficiente sostituibilità tra i prodotti all’ingrosso regionali e nazionali (punti 183‑195 della decisione impugnata), pur precisando che i confini esatti tra il mercato all’ingrosso regionale e quello nazionale non erano determinanti, tenuto conto della posizione dominante della Telefónica su ciascuno di tali mercati (punto 195 della decisione impugnata). Infine, la Commissione ha ritenuto che le tecnologie di accesso alla banda larga, diverse dall’ADSL e, in particolare, via cavo, non potessero considerarsi sostituibili alle offerte ADSL (punti 196‑207 della decisione impugnata). La Commissione ha concluso che i mercati all’ingrosso di cui trattasi ai fini della decisione impugnata comprendevano il prodotto all’ingrosso regionale e il prodotto all’ingrosso a livello nazionale con esclusione dei servizi all’ingrosso via cavo e delle tecnologie diverse dall’ADSL (punti 6 e 208 della decisione impugnata).

19      I mercati geografici pertinenti all’ingrosso e al dettaglio sono, secondo la decisione impugnata, di dimensione nazionale (territorio spagnolo) (punto 209 della decisione impugnata).

20      In secundis, la Commissione ha constatato che la Telefónica occupava una posizione dominante sui due mercati all’ingrosso di cui trattasi (punti 223‑242 della decisione impugnata). Così, durante il periodo considerato, la Telefónica avrebbe detenuto il monopolio della fornitura del prodotto all’ingrosso regionale e oltre l’84% del mercato del prodotto all’ingrosso nazionale (punti 223 e 235 della decisione impugnata). Secondo la decisione impugnata (punti 243‑277), la Telefónica sarebbe altresì in posizione dominante sul mercato al dettaglio.

21      Terbio, la Commissione ha esaminato se la Telefónica avesse abusato della sua posizione dominante sui mercati di cui trattasi (punti 278‑694 della decisione impugnata). A tal proposito, la Commissione ha ritenuto che la Telefónica avesse violato l’articolo 82 CE per aver imposto prezzi iniqui ai propri concorrenti sotto forma di compressione dei margini tra i prezzi dell’accesso alla banda larga al dettaglio sul «mercato di massa» spagnolo e i prezzi dell’accesso alla banda larga all’ingrosso a livello regionale e nazionale durante il periodo compreso tra settembre 2001 e dicembre 2006 (punto 694 della decisione impugnata).

22      Al fine di accertare l’esistenza di una compressione dei margini nella specie, la Commissione ha ricordato, in primo luogo, il contesto normativo nel quale la Telefónica aveva fornito i prodotti all’ingrosso regionali e nazionali, in particolare l’obbligo imposto alla Telefónica dal diritto spagnolo di fornire a condizioni eque un accesso all’ingrosso ai livelli regionale e nazionale. La Commissione ha altresì ricordato l’obbligo imposto dalla CMT alla Telefónica dal mese di marzo 1999 di fornire il prodotto all’ingrosso regionale facendo presente che la Telefónica aveva iniziato a offrire il suo prodotto ASDL‑IP Total di sua propria iniziativa fin dal settembre del 1999, mentre la CMT aveva imposto alla Telefónica di fornire l’accesso alla ASDL‑IP a decorrere dall’aprile 2002 (punti 288 e 289 della decisione impugnata).

23      In secondo luogo, per quanto riguarda il metodo del calcolo della compressione dei margini tariffari, la Commissione ha poi rilevato, in primo luogo, che il livello di efficienza dei concorrenti della Telefónica doveva essere valutato in funzione dei costi a valle di questi ultimi (metodo del concorrente altrettanto efficiente) (punti 311‑315 della decisione impugnata); in secondo luogo, che il metodo pertinente di valorizzazione dei costi era, nella specie, quello dei costi medi incrementati a lungo termine (in prosieguo: «CMILT») (punti 316‑324 della decisione impugnata); in terzo luogo, che la valutazione della redditività nel corso del tempo poteva essere accertata secondo due metodi, vale a dire secondo il cosiddetto metodo «periodo per periodo» e il metodo dei flussi di cassa scontati (punti 325‑385 della decisione impugnata); in quarto luogo, che il calcolo della compressione sui margini doveva essere effettuato sulla base del portafoglio di servizi commercializzati dalla Telefónica sul mercato al dettaglio pertinente (punti 386‑388 della decisione impugnata); e, in quinto luogo, per quanto riguarda la scelta degli input a monte ai fini del calcolo della riproducibilità dei prezzi a valle, che le tariffe della Telefónica dovevano essere riproducibili da un concorrente altrettanto efficiente che utilizzi almeno un prodotto all’ingrosso della Telefónica su ciascuno dei mercati all’ingrosso pertinenti (punti 389‑396 della decisione impugnata).

24      In terzo luogo, la Commissione ha calcolato se la differenza tra i prezzi a valle e a monte della Telefónica coprisse quanto meno i CMILT a valle della Telefónica (punti 397‑511 della decisione impugnata). Applicando il metodo descritto al punto precedente la Commissione ha calcolato che i prezzi al dettaglio della Telefónica non erano riproducibili sulla base dei suoi prodotti all’ingrosso nazionali o regionali nel periodo compreso tra il settembre 2001 ed il dicembre 2006 (punti 512‑542 della decisione impugnata).

25      In quarto luogo, per quanto riguarda gli effetti dell’abuso, la Commissione ha ritenuto che il comportamento della Telefónica avesse probabilmente limitato la capacità degli operatori ADSL di crescere durevolmente sul mercato al dettaglio e avesse probabilmente arrecato pregiudizio agli utenti finali. Ha parimenti ritenuto che il comportamento della Telefónica avesse prodotto effetti concreti di esclusione arrecando pregiudizio ai consumatori (punti 544‑618 della decisione impugnata).

26      In quinto luogo, la Commissione ha rilevato che il comportamento della Telefónica non era oggettivamente giustificato e non aveva prodotto miglioramenti in termini di efficienza (punti 619‑664 della decisione impugnata).

27      Infine, in sesto luogo, la Commissione ha fatto presente che la Telefónica disponeva di un margine per evitare la compressione dei margini. Quindi, la Telefónica avrebbe potuto aumentare i suoi prezzi al dettaglio ovvero ridurre i propri canoni all’ingrosso. La Commissione ha aggiunto che le decisioni della CMT relative alla compressione dei margini indirizzata alla Telefónica non era tale da escludere la responsabilità di quest’ultima (punti 665‑694 della decisione impugnata).

28      In quartis, la Commissione ha rilevato che, nella specie, gli scambi tra gli Stati membri ne risentivano, poiché la politica tariffaria della Telefónica riguardava i servizi di accesso di un operatore in posizione dominante che si estendeva su tutto il territorio spagnolo, il quale costituisce una parte sostanziale del mercato interno (punti 695‑697 della decisione impugnata).

29      Ai fini del calcolo dell’importo dell’ammenda, nella decisione impugnata la Commissione ha applicato il metodo esposto negli orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, [CA] (GU 1998, C 9, pag. 3). La Commissione, alla luce della natura e dell’impatto del comportamento abusivo nonché della dimensione del mercato geografico di cui trattasi, ha ritenuto che l’infrazione dovesse essere considerata «molto grave», anche se il suo livello di gravità non era stato necessariamente uniforme nel corso di tutto il periodo in esame. Secondo la decisione impugnata, l’importo di base dell’ammenda di EUR 90 milioni tiene conto del fatto che la gravità della pratica abusiva si è delineata nel corso del periodo considerato e, più precisamente, successivamente all’adozione della decisione 2003/707/CE della Commissione del 21 maggio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 82 del trattato CE (Casi COMP/C 1/37.451, 37.578, 37.579 — Deutsche Telekom AG) (GU L 263, pag. 9) (punti 738‑757 della decisione impugnata).

30      All’importo di base dell’ammenda è stato applicato un fattore moltiplicatore di 1,25 per tenere conto della significativa capacità economica della Telefónica e per assicurare all’ammenda un carattere sufficientemente dissuasivo, di modo che l’importo di base dell’ammenda è stato portato a EUR 112 500 000 (punto 758 della decisione impugnata).

31      Poiché l’infrazione è durata dal settembre 2001 al dicembre 2006, vale a dire cinque anni e quattro mesi, la Commissione ha maggiorato l’importo di partenza dell’ammenda del 50%. L’importo di base dell’ammenda è stato così portato a EUR 168 750 000 (punti 759‑761 della decisione impugnata).

32      Alla luce degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha ritenuto che, nella specie, potesse essere presa in considerazione l’esistenza di talune circostanze attenuanti, dal momento che, durante una parte del periodo considerato, taluni prezzi praticati dalla Telefónica erano soggetti ad una regolamentazione settoriale. Alla Telefónica è stata quindi concessa una riduzione dell’importo dell’ammenda del 10%, pur godendo, secondo la Commissione, di un margine di manovra nettamente più ampio per fissare i propri prezzi, il che ha portato l’importo dell’ammenda a EUR 151 875 000 (punti 765 e 766 della decisione impugnata).

33      Il dispositivo della decisione impugnata così recita:

«Articolo 1

[Telefónica] e [TESAU] sono incorse in violazione dell’articolo 82 CE per aver applicato tariffe non eque sotto forma di una sproporzione tra i pezzi all’ingrosso e i prezzi al dettaglio per l’accesso alla banda larga tra il settembre 2001 e il dicembre 2006.

Articolo 2

Per l’infrazione contestata all’articolo 1, alla [Telefónica] e alla [TESAU] è inflitta, congiuntamente e in solido, un’ammenda di EUR 151 875 000».

 Procedimento e conclusioni delle parti

34      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 31 ottobre 2007, il Regno di Spagna ha proposto il presente ricorso.

35      Il Regno di Spagna conclude che il Tribunale voglia:

—        annullare la decisione impugnata;

—        condannare la Commissione alle spese.

36      La Commissione conclude che Tribunale voglia:

—        respingere il ricorso;

—        condannare il Regno di Spagna alle spese.

37      Su relazione del giudice relatore, il Tribunale (Ottava Sezione) ha deciso di aprire la fase orale. Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti orali loro rivolti dal Tribunale sono state sentite all’udienza dell’8 giugno 2011.

 In diritto

38      A sostegno del proprio ricorso il Regno di Spagna deduce cinque motivi. Con il primo motivo deduce la violazione dell’obbligo di leale cooperazione previsto dall’articolo 10 CE e dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GU L 108, pag. 33). Con il secondo motivo deduce la violazione dell’articolo 82 CE per errori manifesti di valutazione della Commissione. Con il terzo motivo deduce l’applicazione ultra vires dell’articolo 82 CE, con il quarto la violazione del principio di certezza del diritto e con il quinto motivo, infine, la violazione del principio della tutela del legittimo affidamento.

 Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di leale cooperazione, previsto dall’articolo 10 CE e dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro

39      Con il primo motivo, il Regno di Spagna sostiene che la Commissione è venuta meno al suo obbligo di leale cooperazione con la CMT, previsto dall’articolo 10 CE e dall’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro nel corso della fase amministrativa del procedimento de quo.

40      Si deve ricordare che l’obbligo di leale cooperazione, sancito dall’articolo 10 CE si impone a tutte le autorità degli Stati membri che agiscono nell’ambito delle loro competenze nonché alle istituzioni dell’Unione, le quali sono tenute a reciproci obblighi di leale cooperazione con gli Stati membri (ordinanza della Corte del 13 luglio 1990, Zwartveld e a., C‑2/88 IMM, Racc. pag. I‑3365, punto 17; v. sentenza della Corte del 22 ottobre 2002, Roquette Frères, C‑94/00, Racc. pag. I‑9011, punto 31 e la giurisprudenza ivi citata). Quando, come nel caso di specie, le autorità dell’Unione e le autorità nazionali sono chiamate a concorrere alla realizzazione degli obiettivi del Trattato mediante un esercizio coordinato delle loro competenze, tale cooperazione riveste un carattere particolarmente essenziale (sentenza Roquette Frères, cit., punto 32).

41      Per quanto riguarda la ricevibilità del capo del presente motivo relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro contestata dalla Commissione, si deve rilevare, al pari dell’Istituzione, che, nell’ambito del presente motivo, il Regno di Spagna ha soltanto affermato che la portata dell’obbligo di cooperazione non può limitarsi a un meccanismo di notifiche di progetti di misure da parte delle autorità nazionali con poteri regolamentari (in prosieguo: le «ARN») e di successive osservazioni dalla parte della Commissione, senza formulare argomenti intesi a dimostrare che tale disposizione sia stata violata.

42      Interrogato all’udienza in merito alla pertinenza nella specie di tale disposizione, il Regno di Spagna ha dichiarato che questa era un’applicazione, nell’ambito del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche, dell’obbligo di leale cooperazione previsto dall’articolo 10 CE.

43      Dall’articolo 21 dello Statuto della Corte di giustizia e dall’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale risulta che ogni ricorso deve contenere l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Tale indicazione deve essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente, senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e la corretta amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso è fondato emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dal testo dell’atto introduttivo stesso (v. sentenza del Tribunale del 17 settembre 2007, Microsoft/Commissione, T‑201/04, Racc. pag. II‑3601, punto 94 e la giurisprudenza ivi citata).

44      Peraltro, la semplice enunciazione astratta dei motivi nel ricorso non risponde ai requisiti del regolamento di procedura e il ricorso deve far apparire in modo esplicito in cosa consistono i motivi sui quali esso si fonda (sentenza della Corte del 15 dicembre 1961, Fives Lille Cail e a./Alta Autorità, 19/60, 21/60, 2/61 e 3/61, Racc. pag. 559, 588, e sentenza del Tribunale del 18 dicembre 2008, Componenta/Commissione, T‑455/05, non pubblicata nella Raccolta, punto 45).

45      È giocoforza rilevare che il Regno di Spagna non ha sviluppato alcuna argomentazione sufficientemente chiara a sostegno del capo del motivo relativo alla violazione dell’articolo 7, paragrafo 2, della direttiva quadro nell’ambito della fase amministrativa del procedimento che ha portato all’adozione della decisione impugnata. Tale capo va pertanto dichiarato irricevibile in quanto non soddisfa i requisiti elaborati dalla giurisprudenza richiamata supra ai punti 43 e 44.

46      Per quanto riguarda la fondatezza del presente motivo, nella parte attinente alla violazione dell’articolo 10 CE, si deve, in primo luogo, respingere l’affermazione del Regno di Spagna secondo cui la Commissione, non associando sufficientemente la CMT al procedimento amministrativo, avrebbe violato il suo obbligo di leale cooperazione.

47      Da un lato, si deve sottolineare, per quanto riguarda le relazioni che si stabiliscono nell’ambito dei procedimenti condotti dalla Commissione in applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE, che le modalità di attuazione dell’obbligo di leale cooperazione che discende dall’articolo 10 CE e al quale la Commissione deve attenersi nelle sue relazioni con gli Stati membri, sono state precisate, in particolare agli articoli 11‑16 del regolamento n. 1/2003, al capitolo IV intitolato «Cooperazione». Orbene, tali disposizioni non prevedono né l’obbligo per la Commissione di consultare le ARN, né la possibilità per la Commissione, invocata dal Regno di Spagna, di promuovere un’azione comune con queste nell’ambito dei procedimenti che essa conduce in applicazione degli articoli 81 CE e 82 CE.

48      Dall’altro, si deve rilevare che, nella specie, la CMT è stata effettivamente associata al procedimento amministrativo. Infatti, in primo luogo, come risulta dai punti 4‑6 supra, la Commissione ha inviato alla CMT tre richieste di informazione alle quali questa ha risposto. In secondo luogo, la Commissione ha comunicato alla CMT, il 24 maggio 2006, una versione non riservata della comunicazione degli addebiti. L’Istituzione l’ha parimenti informata che sarebbe stato eventualmente opportuno trasmetterle commenti scritti in merito alla comunicazione degli addebiti, o ancora, formulare oralmente osservazioni o questioni nel corso dell’audizione. Orbene, la CMT non ha formulato alcuna osservazione scritta. In terzo luogo, il Regno di Spagna non nega che più rappresentanti della CMT fossero presenti all’audizione del 12 e 13 giugno 2006 e che la CMT sia egualmente intervenuta oralmente a tale audizione. In quarto luogo, il 26 giugno 2006, la CMT ha altresì risposto per iscritto a una serie di questioni sollevate dalla denunciante all’udienza. In quinto luogo, il Regno di Spagna non contesta l’affermazione della Commissione secondo cui i membri del gruppo incaricato del caso avrebbero incontrato la CMT in più occasioni al fine di discutere dell’inchiesta. In sesto luogo, il Regno di Spagna non contesta le affermazioni della Commissione secondo cui il 14 giugno 2007 più rappresentanti della CMT l’avrebbero incontrata e avrebbero formulato osservazioni circa la formulazione di taluni punti della decisione impugnata, presi in considerazione in vista della seconda riunione del comitato consultivo prevista dall’articolo 14 del regolamento n. 1/2003. La CMT non ha presentato commenti aggiuntivi a tal riguardo. Un esperto della CMT ha peraltro partecipato ad una riunione di detto comitato consultivo, la quale si è tenuta il 15 giugno 2007. Orbene, è giocoforza constatare che il Regno di Spagna non precisa nel ricorso le ragioni per le quali la partecipazione della CMT, quale descritta supra, non sarebbe stata, nella specie, sufficiente.

49      A questo proposito non possono essere accolti neppure gli argomenti dedotti dal Regno di Spagna per dimostrare la gravità dell’inadempimento della Commissione al suo obbligo di leale cooperazione.

50      In primo luogo, il fatto che la decisione impugnata riguarderebbe prodotti e servizi regolamentati dalla CMT conformemente alle direttive europee applicabili non è pertinente. Come giustamente rilevato dalla Commissione, in assenza di deroga espressa in tal senso, il diritto della concorrenza è applicabile ai settori regolamentati (v., in tal senso, sentenza della Corte del 16 dicembre 1975, Suiker Unie e a./Commissione, da 40/73 a 48/73, 50/73, da 54/73 a 56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Racc. pag. 1663, punti 65‑72, e dell’11 aprile 1989, Saeed Flugreisen e Silver Line Reisebüro, 66/86, Racc. pag. 803). Inoltre, l’applicabilità delle regole di concorrenza non è esclusa, dal momento che le disposizioni settoriali di cui trattasi lasciano sussistere la possibilità di una concorrenza idonea ad essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v. sentenza della Corte dell’11 novembre 1997, Commissione e Francia/Ladbroke Racing, C‑359/95 P e C‑379/95 P, Racc. pag. I‑6265, punti 33 e 34 e la giurisprudenza ivi citata). Orbene, come rilevato dalla Commissione ai punti 665‑694 della decisione impugnata, non contestati dal Regno di Spagna, la Telefónica disponeva, nella specie, di un ampio margine di manovra per evitare la compressione dei margini (v. altresì punto 27 supra). Il comportamento della Telefónica sanzionato nella decisione impugnata rientra, pertanto, nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 CE (v. parimenti, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák presentate nella sentenza della Corte del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, C‑280/08 P, Racc. pag. I‑9555, punti 15 e 19).

51      In secondo luogo, non è pertinente neppure l’affermazione del Regno di Spagna, secondo cui la Commissione nella decisione impugnata avrebbe analizzato «in profondità» l’intervento regolatore della CMT. Se è pur vero che dalla decisione impugnata risulta che la Commissione si è riferita al contesto normativo nel quale la Telefónica ha fornito i prodotti all’ingrosso regionali e nazionali, questo è tuttavia avvenuto in ragione della necessità, per determinare l’eventuale carattere abusivo di una pratica tariffaria, di valutare il complesso delle circostanze e di esaminare se tale pratica fosse intesa a sopprimere o a limitare la possibilità per l’acquirente di scegliere le proprie fonti di approvvigionamento, a precludere l’accesso del mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione mediante una concorrenza falsata (sentenza Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 175; v. sentenza della Corte del 17 febbraio 2011, TeliaSonera, C‑52/09, Racc. pag. I‑527, punto 28 e la giurisprudenza ivi citata). Nella decisione impugnata la Commissione ha peraltro espressamente fatto presente che la normativa nazionale, la quale imponeva alla Telefónica di fornire i prodotti all’ingrosso regionali e nazionali, era compatibile con il quadro normativo dell’Unione adottato nel 2002 (punto 294 della decisione impugnata) e che l’accertamento di un’infrazione all’articolo 82 CE sotto forma di compressione dei margini non era in contrasto con la politica della CMT (punto 684 della decisione impugnata). L’Istituzione ha altresì sottolineato che il metodo utilizzato nella decisione impugnata non risulta in contrasto con la metodologia utilizzata dalla CMT nel 2001 (punto 733 della decisione impugnata). Infine, la Commissione ha rilevato che è stata l’adozione da parte della CMT di misure provvisorie che hanno portato ad una sostanziale riduzione dei prezzi dei prodotti all’ingrosso regionali e nazionali ad aver posto termine alla compressione dei margini (punto 759 della decisione impugnata).

52      In terzo luogo, non può sostenersi che la Commissione abbia sanzionato la Telefónica in ragione di una pratica anticoncorrenziale che già sarebbe stata riesaminata dalla CMT. Infatti, il Regno di Spagna non ha contestato nelle proprie memorie né, interrogato in merito, all’udienza, che la CMT non ha mai analizzato l’esistenza di una compressione dei margini nel corso del periodo dell’infrazione tra il prodotto all’ingrosso nazionale della Telefónica e i suoi prodotti al dettaglio e che l’analisi di una compressione dei margini tra i prodotti all’ingrosso regionali della Telefónica e i suoi prodotti al dettaglio non è stata mai effettuata sulla base dei costi storici reali dell’interessata, ma sulla base di stime ex ante (punti 726 e 727 della decisione impugnata).

53      Contrariamente a quanto sostenuto dal Regno di Spagna, non può poi neppure ritenersi che la decisione impugnata ostacoli l’opera di regolamentazione della CMT, produca conseguenze sulle sue future azioni e incida sulla sua politica regolatrice.

54      Deve essere anzitutto respinto l’argomento del Regno di Spagna secondo cui l’intervento della Commissione non avrebbe tenuto conto della regolamentazione settoriale.

55      Senza che occorra pronunciarsi sulla pertinenza della sentenza della Supreme Court of the United States (Corte suprema degli Stati Uniti) del 13 gennaio 2004 [causa Verizon Communications Inc. v. Law Offices of Curtis V. Trinko, LLP, 540 U.S. 398 (2004)], invocata dal Regno di Spagna per analizzare nella specie le condizioni di intervento della Commissione sulla base dell’articolo 82 CE sul mercato regolamentato di cui trattasi, si deve ritenere che, ai punti 287‑309 della decisione impugnata, la Commissione ha effettivamente esaminato il contesto regolamentare nel quale la Telefónica ha fornito un accesso all’ingrosso a livello regionale e a livello nazionale e ha preso in considerazione tale contesto proprio in ragione della necessità, ricordata supra al punto 51, di valutare il complesso delle circostanze, tra le quali l’obbligo imposto alla Telefónica dal contesto regolamentare spagnolo di fornire l’accesso all’ingrosso a livello regionale dal marzo 1999 e l’accesso all’ingrosso a livello nazionale dall’aprile 2002 (punto 287 della decisione impugnata). A tal fine la Commissione ha del resto fatto più volte riferimento, nella decisione impugnata, all’azione della CMT sul mercato spagnolo. In ogni caso, anche ammesso che la regolamentazione settoriale cui il Regno di Spagna fa riferimento fosse il risultato di atti di diritto derivato dell’Unione, si deve sottolineare che, in considerazione dei principi che disciplinano la gerarchia delle norme, tali atti non possono, al di fuori delle disposizioni del Trattato che l’autorizzino, derogare ad una disposizione del Trattato, nella specie l’articolo 82 CE (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 10 luglio 1990, Tetra Pak/Commissione, T‑51/89, Racc. pag. II‑309, punto 25).

56      Va altresì respinto l’argomento del Regno di Spagna secondo cui l’adozione da parte della Commissione della decisione impugnata avrebbe conseguenze sulle future azioni della CMT e inciderebbe sulla sua politica regolatrice. Infatti, oltre al fatto che il Regno di Spagna non precisa tali conseguenze nelle sue memorie, né le ragioni per le quali la sua politica regolatrice verrebbe influenzata, si deve sottolineare che il controllo ex ante di un’ARN e il controllo ex post della Commissione hanno un oggetto ed una finalità distinti, poiché le norme in materia di concorrenza previste dal Trattato completano, per effetto dell’esercizio di un controllo ex post, il contesto normativo adottato dal legislatore dell’Unione ai fini della regolamentazione ex ante dei mercati delle telecomunicazioni (sentenza Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 92).

57      In secondo luogo, va respinto l’argomento del Regno di Spagna fondato sulla decisione della Commissione, del 30 aprile 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE — Caso COMP/38.370 — O2 UK Limited/T‑Mobile UK Limited (GU L 200, pag. 59), e su una serie di comunicati stampa della Commissione, dai quali risulterebbe che in altri casi rientranti nel settore delle telecomunicazioni, la Commissione avrebbe ritenuto la concorrenza sufficientemente tutelata per effetto dell’intervento dell’ARN. Infatti, le valutazioni della Commissione vengono effettuate in funzione delle specifiche circostanze di ciascun caso e le decisioni relative ad altri casi possono avere solo carattere indicativo dal momento che le specifiche circostanze dei singoli casi non sono identiche (v., in tal senso, sentenza della Corte del 21 settembre 2006, JCB Service/Commissione, C‑167/04 P, Racc. pag. I‑8935, punti 201 e 205, e 7 giugno 2007, Britannia Alloys & Chemicals/Commissione, C‑76/06 P, Racc. pag. I‑4405, punto 60). Di conseguenza, le valutazioni operate dalla Commissione sulle circostanze di fatto dei casi precedenti che, nella specie, sono peraltro avvalorate, essenzialmente, solo da riferimenti a comunicati stampa della Commissione stessa, non sono trasponibili al caso di specie (v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 9 luglio 2007, Sun Chemical Group e a./Commissione, T‑282/06, Racc. pag. II‑2149, punto 88).

58      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il motivo in esame deve essere respinto.

 Sul secondo motivo, relativo alla violazione dell’articolo 82 CE per manifesti errori di valutazione della Commissione

59      Con tale motivo il Regno di Spagna deduce che la Commissione è incorsa in una serie di manifesti errori di valutazione nell’ambito dell’applicazione dell’articolo 82 CE. A questo proposito, il Regno di Spagna sostiene che i prodotti all’ingrosso di cui trattasi non erano indispensabili per gli operatori che hanno aderito alle loro offerte, che il calcolo dei costi specifici al dettaglio di ipotetici concorrenti di efficienza pari alla Telefónica non è corretto e che l’analisi degli effetti dei comportamenti anticoncorrenziali della Telefónica sul mercato spagnolo è errata.

60      Si deve ricordare, in limine, che, secondo costante giurisprudenza, pur se il giudice dell’Unione svolge in via generale un controllo pieno sulla questione della sussistenza dei presupposti di applicazione delle disposizioni in materia di concorrenza, il controllo che egli esercita sulle valutazioni economiche complesse operate dalla Commissione si limita necessariamente alla verifica dell’osservanza delle regole di procedura e di motivazione nonché dell’esattezza materiale dei fatti, dell’insussistenza di errore manifesto di valutazione e di sviamento di potere (sentenze della Corte dell’11 luglio 1985, Remia e a./Commissione, 42/84, Racc. pag. 2545, punto 34; del 17 novembre 1987, British American Tobacco e Reynolds Industries/Commissione, 142/84 e 156/84, Racc. pag. 4487, punto 62, e del 7 gennaio 2004, Aalborg Portland e a./Commissione, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Racc. pag. I‑123, punto 279; sentenza del Tribunale del 10 aprile 2008, Deutsche Telekom/Commissione, T‑271/03, Racc. pag. II‑477, punto 185).

61      Parimenti, laddove la decisione della Commissione sia il risultato di valutazioni tecniche complesse, queste, in linea di principio, costituiscono anch’esse oggetto di un sindacato giurisdizionale limitato, il quale implica che il giudice dell’Unione non può sostituire la propria valutazione degli elementi di fatto a quella della Commissione (sentenze del Tribunale Microsoft/Commissione, punto 43 supra, punto 88, e del 9 settembre 2009, Clearstream/Commissione, T‑301/04, Racc. pag. II‑3155, punto 94).

62      Tuttavia, se è pur vero che il giudice dell’Unione riconosce alla Commissione un margine di valutazione in materia economica, ciò non implica che egli debba astenersi dal controllare l’interpretazione, operata dalla Commissione, di dati di tale natura. Infatti, il giudice dell’Unione deve, in particolare, non solo verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma altresì accertare se tali elementi costituiscano il complesso dei dati rilevanti da prendere in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano di natura tale da avvalorare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza della Corte del 15 febbraio 2005, Commissione/Tetra Laval, C‑12/03 P, Racc. pag. I‑987, punto 39; sentenze Microsoft/Commissione, punto 43 supra, punto 89, e Clearstream/Commissione, punto 61 supra, punto 95).

63      Alla luce dei principi rammentati supra va esaminato se la Commissione sia incorsa negli errori manifesti di valutazione invocati dal Regno di Spagna.

64      In primo luogo, il Regno di Spagna sostiene che la giurisprudenza esige, affinché esista una compressione dei margini tra un prodotto all’ingrosso e un prodotto al dettaglio in contrasto con l’articolo 82 CE, quale constatata nella decisione impugnata, che il prodotto all’ingrosso sia indispensabile per la fornitura del servizio al dettaglio, il che non ricorrerebbe nel caso di specie.

65      Interrogato all’udienza sul senso e sulla portata della sua tesi, in particolare con riferimento alla sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, il Regno di Spagna ha reiterato la tesi secondo cui, dal momento che, come nel caso di specie, esisteva un obbligo regolamentare di fornire un prodotto all’ingrosso, la Commissione aveva l’obbligo, ai fini dell’accertamento dell’esistenza di una compressione dei margini in contrasto con l’articolo 82 CE, di dimostrare che il suddetto prodotto fosse indispensabile per fornire il prodotto al dettaglio. Ha altresì fatto presente che le considerazioni svolte nella menzionata sentenza si applicavano solo nel caso in cui i prodotti all’ingrosso di cui trattasi fossero stati volontariamente immessi sul mercato, in assenza di qualsivoglia obbligo regolamentare.

66      Secondo la giurisprudenza ricordata supra al punto 52, al fine di accertare se l’impresa che occupa una posizione dominante abbia sfruttato in modo abusivo tale posizione per effetto dell’applicazione delle sue pratiche tariffarie, occorre valutare il complesso delle circostanze ed esaminare se tale pratica sia intesa a sopprimere o a limitare le possibilità per l’acquirente di scelta delle proprie fonti di approvvigionamento, a precludere l’accesso del mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni dissimili per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata.

67      In particolare, una pratica tariffaria di un’impresa dominante integrata verticalmente che rivesta carattere iniquo, in quanto comprima effettivamente i margini dei suoi concorrenti sul mercato al dettaglio, per effetto dello scarto tra i prezzi dei suoi prodotti all’ingrosso e i prezzi dei suoi prodotti al dettaglio, è idonea a costituire abuso di posizione dominante in contrasto con l’articolo 82 CE (v., in tal senso, sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, punto 30).

68      Infatti, è la compressione dei margini che, tenuto conto dell’effetto preclusivo che essa può generare per i concorrenti di efficienza quantomeno pari all’impresa dominante, è di per sé idonea, in assenza di qualsiasi obiettiva giustificazione, a costituire abuso ai sensi dell’articolo 82 CE (v., in tal senso, sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, punto 31).

69      A questo proposito deve essere parimenti respinto l’argomento del Regno di Spagna, formulato all’udienza, secondo cui le considerazioni della sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, si applicherebbero solo nel caso in cui i prodotti all’ingrosso di cui trattasi siano stati posti sul mercato volontariamente, in assenza di qualsiasi obbligo normativo.

70      Nella menzionata sentenza, la Corte ha effettivamente ricordato che l’articolo 82 CE contemplava soltanto comportamenti anticoncorrenziali adottati dalle imprese di loro propria iniziativa. Se un comportamento anticoncorrenziale è imposto alle imprese da una normativa nazionale o se questa crea un contesto normativo che elimina di per sé ogni possibilità di comportamento concorrenziale da parte delle imprese stesse, l’articolo 82 CE non è applicabile. In una siffatta situazione, la restrizione della concorrenza non trova la sua causa, come postulato da tale disposizione, in comportamenti autonomi delle imprese (v. sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata).

71      Per contro, l’articolo 82 CE può applicarsi qualora si verifichi, come nel caso di specie (punti 665‑685 della decisione impugnata) (vedasi egualmente il punto 27 supra) che la normativa nazionale lasci sussistere la possibilità di una concorrenza che possa essere ostacolata, ristretta o falsata da comportamenti autonomi delle imprese (v. sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, punto 50 e la giurisprudenza ivi citata).

72      La Corte ha precisato che, nonostante la presenza di una normativa di tal genere, qualora un’impresa in posizione dominante verticalmente integrata disponga di un margine di manovra per modificare anche soltanto i suoi prezzi al dettaglio, la compressione dei margini può per questo solo motivo esserle imputata (v., in tal senso, sentenze del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 85, e TeliaSonera, punto 51 supra, punto 51).

73      Peraltro, laddove il Regno di Spagna sostiene che, qualora il margine tra i prodotti all’ingrosso nazionale e regionale da un lato e i prodotti al dettaglio dall’altro fosse tanto ristretto da essere negativo, con la conseguenza che nessun operatore alternativo potrebbe utilizzare tale prodotto all’ingrosso, la condotta in esame dovrebbe essere considerata allora come rifiuto d’accesso, il quale, conformemente ai criteri sviluppati nella sentenza della Corte 26 novembre 1998, Bronner (C‑7/97, Racc. pag. I‑7791), non potrebbe essere ritenuto abusivo, tale ragionamento non può trovare accoglimento.

74      La Corte ha infatti precisato che da detta sentenza non può dedursi che i requisiti necessari per accertare l’esistenza di un rifiuto abusivo di fornitura debbano necessariamente trovare applicazione anche nell’ambito della valutazione del carattere abusivo di un comportamento consistente nell’assoggettare la fornitura di servizi o la vendita di prodotti a condizioni svantaggiose o alle quali l’acquirente potrebbe non essere interessato. Infatti, comportamenti di tal genere potrebbero essere di per sé costitutivi di una forma autonoma di abuso distinta dal rifiuto di fornitura (sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, punti 55 e 56).

75      L’interpretazione in senso contrario della sentenza Bronner, punto 73 supra, si risolverebbe nell’esigere, affinché qualsiasi comportamento di un’impresa dominante riguardante le sue condizioni commerciali possa considerarsi abusivo, che ricorrano sempre i requisiti necessari per accertare l’esistenza di un rifiuto di contrarre, il che ridurrebbe indebitamente l’effetto utile dell’articolo 82 CE (v., in tal senso, sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, punto 58).

76      Ne consegue che il Regno di Spagna non può sostenere che la Commissione aveva l’obbligo, nella decisione impugnata, al fine di accertare l’esistenza stessa di una compressione dei margini, di dimostrare che i prodotti all’ingrosso considerati fossero indispensabili per gli operatori che avessero aderito alle loro offerta. Non possono pertanto neppure trovare accoglimento i suoi argomenti intesi a dimostrare che, nella decisione impugnata, la Commissione avrebbe ritenuto, sulla base di un’errata interpretazione della teoria della scala degli investimenti, che i prodotti all’ingrosso regionali e nazionali fossero necessari.

77      Infine, dalla giurisprudenza della Corte ricordata supra al punto 51, emerge che per dimostrare se l’impresa in posizione dominante abbia abusivamente sfruttato tale posizione applicando le sue pratiche tariffarie, occorre valutare l’insieme delle circostanze ed esaminare se tale pratica sia intesa a togliere o a restringere all’acquirente le possibilità di scelta per quanto riguarda le sue fonti di approvvigionamento, a precludere l’accesso del mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni ineguali per prestazioni equivalenti o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata.

78      Orbene, come spiegato dalla Commissione ai punti 287‑309 della decisione impugnata, la commercializzazione da parte della Telefónica dei suoi prodotti all’ingrosso e il suo obbligo, previsto dal quadro normativo spagnolo, di dare accesso alle sue infrastrutture costituiscono una realtà preesistente del mercato spagnolo. Da un lato, per quanto riguarda il prodotto all’ingrosso nazionale, dai punti 110 e 287‑289 della decisione impugnata emerge che la Telefónica ha iniziato a fornire il servizio ASDL‑IP Total di sua propria iniziativa dal mese di settembre 1999 e, per quanto riguarda l’ASDL‑IP, è stata soggetta ad un obbligo di fornitura da parte del CMT già dal mese di aprile 2002. L’affermazione, non comprovata, del Regno di Spagna all’udienza, secondo cui il suo servizio ASDL‑IP Total sarebbe stato utilizzato marginalmente deve, a questo proposito, essere parimenti disattesa, poiché tale servizio è stato quanto meno il prodotto all’ingrosso maggiormente utilizzato fino all’ultimo trimestre del 2002 (punto 98 della decisione impugnata). Dall’altro lato, per quanto riguarda il prodotto all’ingrosso regionale, la Telefónica è soggetta ad un obbligo di fornitura dal mese di marzo 1999. La Commissione non ha pertanto violato l’articolo 82 CE né è incorsa in alcun errore manifesto di valutazione nell’esaminare, in tal contesto, le pratiche tariffarie della Telefónica con riguardo al periodo di cui trattasi

79      Alla luce dei suesposti rilievi, il primo capo del secondo motivo del Regno di Spagna, quale esposto supra al punto 64, deve essere respinto.

80      In secondo luogo, il Regno di Spagna sostiene che l’analisi dei costi effettuata dalla Commissione presenta gravi errori, dal momento che sopravvaluterebbe le tariffe all’ingrosso applicabili agli operatori alternativi nonché i costi specifici della Telefónica. A sostegno di tale argomento, il Regno di Spagna si limita a dedurre, da un lato, che gli operatori alternativi utilizzano una combinazione ottimale dei prodotti all’ingrosso esistenti sul mercato, che consente loro di minimizzare i costi e, dall’altro, che i costi specifici utilizzati nella decisione impugnata differiscono da quelli utilizzati dalla CMT e non corrispondono alla realtà del mercato spagnolo. Il Regno di Spagna deduce, inoltre, che la Commissione non giustifica i motivi per i quali i valori dei costi specifici utilizzati dalla CMT non dovrebbero essere considerati corretti.

81      In primo luogo, l’argomento del Regno di Spagna, secondo cui la Commissione non giustifica i motivi per i quali i valori dei costi specifici utilizzati dalla CMT, che sarebbero differenti da quelli utilizzati nella decisione impugnata, non dovrebbero essere considerati corretti, va disatteso, dal momento che la Commissione vi ha dedicato i punti 492‑511 della decisione impugnata. A questo proposito, come rilevato dalla Commissione in tali punti, le cui affermazioni non sono contestate dal Regno di Spagna, i costi utilizzati dalla CMT non consentivano di valutare la compatibilità dei prezzi della Telefónica in materia di accesso alla banda larga con l’articolo 82 CE, dato che il modello della CMT non si basava su informazioni recenti relative ai costi effettivamente affrontati dalla Telefónica. Inoltre, secondo la Commissione, il modello di costi dei consulenti esterni sottostimava significativamente i costi delle reti marginali della Telefónica e non prendeva in considerazione i costi di promozione della medesima. Al contrario, il modello della Commissione si basa sui dati storici più recenti quali forniti dalla società nonché sul piano di gestione della Telefónica (punto 511 della decisione impugnata).

82      In secondo luogo, va respinto l’argomento del Regno di Spagna relativo all’utilizzo, da parte di un concorrente quantomeno di pari efficienza, di una combinazione ottimale di prodotti all’ingrosso al fine di minimizzare i suoi costi. Infatti, si deve rilevare, in primis, che l’utilizzo da parte degli operatori alternativi, durante il periodo dell’infrazione, in ciascuna centrale, di una combinazione ottimale di prodotti all’ingrosso, che includesse la disaggregazione della rete locale, non ha avuto luogo. In tal senso, dai punti 102 e 103 della decisione impugnata, i cui dati non sono stati contestati dal Regno di Spagna, risulta che fino al 2002 la France Telecom ha acquistato pressoché esclusivamente il prodotto all’ingrosso nazionale dalla Telefónica, ove questo è stato sostituito, alla fine del 2002, da un’offerta all’ingrosso nazionale alternativa basata sul prodotto all’ingrosso regionale della Telefónica. Solo a partire dal febbraio 2005 il numero delle reti locali disaggregate della France Telecom è significativamente aumentato, mentre si è registrata una diminuzione del numero delle linee nazionali alternative all’ingrosso basate sul prodotto all’ingrosso regionale della Telefónica. Inoltre, fino all’ultimo trimestre del 2004, la Ya.com ha esclusivamente acquistato il prodotto all’ingrosso nazionale della Telefónica e ha iniziato a usare progressivamente la disaggregazione della rete locale solo a decorrere dal luglio 2005, con l’acquisizione della Albura.

83      Inoltre, come è stato rilevato dalla Commissione, tale combinazione ottimale può essere utilizzata solo dai concorrenti della Telefónica che dispongano di una rete che consenta loro la disaggregazione della rete locale, con esclusione dei concorrenti potenziali della Telefónica.

84      Infine, la tesi del Regno di Spagna, secondo cui un’eventuale ottimale combinazione di prodotti all’ingrosso impedirebbe che possa formarsi una compressione dei margini, è in contraddizione con gli obblighi regolamentari imposti dalla CMT alla Telefónica, diretti, in particolare, a vigilare a che tutte le sue offerte al dettaglio siano riproducibili sulla base del suo prodotto all’ingrosso regionale (punto 114 della decisione impugnata). A questo proposito, il Regno di Spagna non ha peraltro contestato, nella replica o all’udienza, i riferimenti operati dalla Commissione a titolo di esempio alle decisioni della CMT dell’8, 22 e 28 luglio, 21 ottobre, 11 novembre e 20 dicembre 2004, con le quali questa vietava nuove offerte commerciali della Telefónica che non lasciassero un margine sufficiente tra i suoi prezzi al dettaglio e i prezzi del prodotto all’ingrosso regionale (v. altresì punto 115 della decisione impugnata).

85      In terzo luogo, come giustamente rilevato dalla Commissione, il Regno di Spagna non contesta le conclusioni dell’Istituzione circa i costi calcolati nella decisione impugnata, né circa il livello dei prezzi al dettaglio in Spagna. Si limita a sostenere che la prova dell’esistenza di errori di calcolo nella decisione impugnata risulterebbe dal fatto che i costi di accesso ai servizi ASDL‑IP Total (tra il 2001 e il 2004) e ASDL‑IP (tra il 2002 e il 2004) sarebbero stati inferiori ai costi del GigADSL, che avrebbe pertanto costituito l’offerta maggiormente sottoscritta dagli operatori alternativi a partire dall’ultimo semestre del 2002 (punto 99 della decisione impugnata) il che sarebbe «evidentemente irrazionale». Orbene, il Regno di Spagna non precisa sotto quale aspetto tale affermazione sarebbe tale da dimostrare l’illegittimità dei calcoli operati dalla Commissione ovvero l’assenza di un effetto di compressione dei margini.

86      In quarto luogo, il Regno di Spagna, se è pur vero che fa valere un raffronto dei prezzi all’ingrosso e dei prezzi al dettaglio in Francia, non precisa tuttavia in quale misura tale raffronto sarebbe tale da dimostrare l’illegittimità del calcolo dei costi operato dalla Commissione nell’ambito dell’accertamento di una compressione dei margini sul mercato spagnolo. Tale argomento deve essere pertanto respinto.

87      Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, anche il secondo capo del secondo motivo del Regno di Spagna, quale esposto supra al punto 80, deve essere respinto.

88      In terzo luogo, il Regno di Spagna sostiene l’erroneità dell’analisi degli effetti dei comportamenti anticoncorrenziali della Telefónica.

89      Si deve ricordare che, conformemente alla giurisprudenza, l’articolo 82 CE, nel vietare lo sfruttamento abusivo di una posizione dominante sul mercato, laddove ciò possa incidere sul commercio tra Stati membri, riguarda i comportamenti di un’impresa in posizione dominante i quali, su un mercato in cui, proprio in conseguenza della presenza dell’impresa in questione, il livello della concorrenza sia già indebolito, abbiano l’effetto di impedire, mediante il ricorso a mezzi diversi da quelli che reggono una normale competizione tra prodotti o servizi in base alle prestazioni degli operatori economici, il mantenimento del livello di concorrenza ancora esistente sul mercato o lo sviluppo della medesima (v. sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 174 e la giurisprudenza ivi citata). 

90      Gli effetti menzionati dalla giurisprudenza richiamata al punto precedente non riguardano necessariamente gli effetti concreti del comportamento abusivo denunciato. Ai fini dell’accertamento della violazione dell’articolo 82 CE, è sufficiente dimostrare che il comportamento abusivo dell’impresa in posizione dominante sia inteso a restringere la concorrenza o, in altre parole, che il comportamento sia tale da, o idoneo a, produrre un effetto di tal genere (sentenze del Tribunale del 30 settembre 2003, Michelin/Commissione, T‑203/01, Racc. pag. II‑4071, punto 239; del 17 dicembre 2003, British Airways/Commissione, T‑219/99, Racc. pag. II‑5917, punto 293, e Microsoft/Commissione, punto 43 supra, punto 867). In tal senso, l’effetto anticoncorrenziale della pratica tariffaria di cui trattasi sul mercato deve sussistere, ma non deve essere necessariamente concreto, in quanto è sufficiente la dimostrazione di un effetto anticoncorrenziale potenziale idoneo a precludere l’accesso al mercato a concorrenti di efficienza quanto meno pari all’impresa in posizione dominante (sentenza TeliaSonera, punto 51 supra, punto 64).

91      Dalla giurisprudenza della Corte richiamata supra al punto 51 risulta altresì che, per stabilire se l’impresa che occupa una posizione dominante abbia sfruttato, per effetto dell’applicazione delle sue pratiche tariffarie, in modo abusivo tale posizione, occorre valutare l’insieme delle circostanze ed esaminare se tale pratica sia intesa a togliere o a restringere all’acquirente le possibilità di scelta per quanto riguarda le fonti di approvvigionamento, a precludere l’accesso del mercato ai concorrenti, ad applicare a controparti commerciali condizioni diseguali per prestazioni equivalenti procurando, in tal modo, uno svantaggio concorrenziale o a rafforzare la posizione dominante mediante una concorrenza falsata.

92      Poiché l’articolo 82 CE riguarda, pertanto, non solo le pratiche idonee a provocare un danno immediato ai consumatori, bensì anche quelle che li danneggino pregiudicando la sussistenza della concorrenza, è all’impresa che detiene una posizione dominante che incombe la particolare responsabilità di non pregiudicare, con il suo comportamento, una concorrenza effettiva e leale all’interno del mercato comune (v. sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 176 e la giurisprudenza ivi citata).

93      Ne consegue che l’articolo 82 CE vieta, in particolare, a un’impresa in posizione dominante di porre in essere pratiche tariffarie che producano effetti preclusivi per i concorrenti, attuali o potenziali, di efficienza quanto meno pari alla propria, vale a dire pratiche tali da rendere più difficile, se non impossibile, a questi ultimi l’accesso al mercato nonché a rendere più difficile, se non impossibile, ai suoi contraenti, la scelta tra differenti fonti di approvvigionamento o controparti commerciali, rafforzando, in tal modo, la propria posizione dominante mediante il ricorso a strumenti diversi da quelli esistenti in una concorrenza fondata sui meriti. In tale prospettiva, non può considerarsi legittima qualsiasi concorrenza fondata sui prezzi (v. sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 177 e la giurisprudenza ivi citata).

94      A questo proposito, se è pur vero che nella sentenza TeliaSonera, punto 51 supra (punto 69), la Corte ha rilevato che il carattere indispensabile del prodotto all’ingrosso può essere pertinente nell’ambito della valutazione degli effetti della compressione dei margini, è giocoforza constatare, come giustamente rilevato dalla Commissione e come espressamente confermato dal Regno di Spagna all’udienza, da un lato, che quest’ultimo ha invocato il carattere indispensabile dei prodotti all’ingrosso solo al fine di contestare l’esistenza stessa di una compressione dei margini in contrasto con l’articolo 82 CE (v. punto 65 supra) e, dall’altro lato, che detto Stato membro non ha contestato la legittimità dei punti 543‑563 della decisione impugnata, dove la Commissione ha affermato che il comportamento della Telefónica era tale da restringere la concorrenza sui mercati rilevanti.

95      Dal momento che, secondo una consolidata giurisprudenza, nella misura in cui taluni motivi di una decisione sono di per sé idonei a giustificarla, i vizi di cui potrebbero essere affetti altri motivi dell’atto sono comunque ininfluenti sul suo dispositivo (sentenza del Tribunale del 21 settembre 2005, EDP/Commissione, T‑87/05, Racc. pag. II‑3745, punto 144; v. altresì, in tal senso, sentenza della Corte del 12 luglio 2001, Commissione e Francia/TF1, C‑302/99 P e C‑308/99 P, Racc. pag. I‑5603, punti 26‑29), le affermazioni del Regno di Spagna circa l’assenza di prova degli effetti concreti del comportamento della Telefónica sul mercato debbono essere disattese in quanto inoperanti con riguardo all’accertamento dell’infrazione controversa nell’ambito del presente ricorso.

96      Ne consegue che il terzo capo del secondo motivo dedotto dal Regno di Spagna, quale esposto supra al punto 88, dev’essere disatteso. Il predetto motivo va pertanto respinto in toto.

 Sul terzo motivo, relativo all’applicazione ultra vires dell’articolo 82 CE

97      Il Regno di Spagna sostiene che la Commissione è incorsa in applicazione ultra vires dell’articolo 82 CE.

98      Nel controricorso la Commissione ha sostenuto che nell’affermazione dell’esercizio ultra vires della propria competenza non viene altresì precisato in misura sufficiente se il motivo del Regno di Spagna verta su un difetto di competenza o su uno sviamento di potere. Il presente motivo potrebbe, pertanto, essere dichiarato irricevibile per mancanza di chiarezza del ricorso, che lederebbe i diritti della difesa, atteso che il difetto di competenza e lo sviamento di potere costituiscono oggetto di distinti criteri di esame.

99      Si deve sottolineare a tal proposito che il Regno di Spagna fa valere nelle sue memorie cinque argomenti a sostegno del motivo relativo all’applicazione ultra vires dell’articolo 82 CE. In primo luogo, sostiene che la regolamentazione spagnola è conforme agli obiettivi delle direttive europee. La Commissione non avrebbe quindi dovuto adottare una decisione sulla base dell’articolo 82 CE, bensì sulla base dell’articolo 226 CE o far ricorso a uno dei meccanismi previsti dall’articolo 7 della direttiva «quadro». In secondo luogo, il Regno di Spagna assume che la Commissione ha sostituito un nuovo modello regolamentare al quadro normativo esistente in Spagna. In terzo luogo, la decisione impugnata sarebbe all’origine di una situazione non conforme agli obiettivi di politica regolatrice che le ARN debbono perseguire e i risultati della decisione impugnata non sarebbero conformi all’«esperienza regolatrice internazionale». In quarto luogo, la Commissione impedirebbe de facto all’ARN spagnola di raggiungere gli obiettivi fissati nel quadro normativo sulle comunicazioni elettroniche e la decisione impugnata «lascerebbe intendere che l’attività normativa non rispettava l’articolo 82 CE». Infine, in quinto luogo, il principio di specialità sarebbe stato violato dal momento che la regolamentazione relativa alle comunicazioni elettroniche prevarrebbe sulla regolamentazione relativa alla concorrenza.

100    È giocoforza constatare che gli argomenti dedotti nell’ambito del presente motivo sembrano ricollegarsi, in sostanza, o a un difetto di competenza o a uno sviamento di potere ovvero persino, per quanto riguarda taluni di essi, ad una violazione dell’articolo 82 CE.

101    A questo proposito il Regno di Spagna ha fatto espressamente presente nella sua replica e ha confermato all’udienza di non voler sostenere nell’ambito del presente motivo né l’incompetenza della Commissione, né uno sviamento di potere, bensì un’applicazione dell’articolo 82 CE «che va al di là del suo tenore letterale». All’udienza ha parimenti precisato, in sostanza, che, secondo quanto affermato nel suo motivo, la Commissione avrebbe operato ultra vires, intervenendo tardivamente su un mercato sufficientemente regolamentato.

102    Il Regno di Spagna non ha tuttavia fornito alcuna indicazione circa le ragioni per le quali la Commissione avrebbe operato, nella specie, «un’applicazione dell’articolo 82 che va al di là del suo tenore letterale». Non ha neppure indicato sotto quale aspetto gli argomenti invocati nell’ambito del presente motivo si distinguerebbero da quelli invocati nell’ambito degli altri motivi di ricorso.

103    In forza dell’articolo 21, primo comma, dello Statuto della Corte e dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura, ogni ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e contenere un’esposizione sommaria dei motivi invocati. Al fine di garantire la certezza del diritto e una buona amministrazione della giustizia è necessario, affinché un ricorso sia ricevibile con riferimento a tale disposizione, che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda risultino, quanto meno sommariamente, ma in modo coerente e comprensibile, dal ricorso stesso (v. sentenza del Tribunale del 17 dicembre 2010, EWRIA e a./Commissione, T‑369/08, Racc. pag. II‑6283, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

104    Risulta inoltre dalla giurisprudenza che l’esposizione sommaria dei motivi dedotti dal ricorrente dev’essere sufficientemente chiara e precisa per consentire al convenuto di predisporre la sua difesa e al Tribunale di statuire sul ricorso, eventualmente senza corredo di altre informazioni. Requisiti analoghi vanno rispettati quando viene formulata una censura a sostegno di un motivo dedotto (v. sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2005, Honeywell/Commissione, T‑209/01, Racc. pag. II‑5527, punto 55 e la giurisprudenza ivi citata).

105    Alla luce delle suesposte considerazioni, dal momento che il Regno di Spagna ha espressamente affermato di non far valere né l’incompetenza della Commissione né lo sviamento di potere, si deve ritenere che il presente motivo non contenga un’esposizione di argomenti giuridici coerenti diretti specificamente a contestare le valutazioni effettuate nella decisione impugnata. Risultando troppo oscuro per ricevere una risposta, tale motivo dev’essere conseguentemente dichiarato irricevibile (v., in tal senso, sentenza della Corte del 2 ottobre 2003, Thyssen Stahl/Commissione, C‑194/99 P, Racc. pag. I‑10821, punti 105 e 106).

 Sul quarto motivo, relativo alla violazione del principio di certezza del diritto

106    Il Regno di Spagna sostiene, sostanzialmente, che, adottando la decisione impugnata, la Commissione ha violato il principio della certezza del diritto, poiché tale decisione implica un cambiamento di concezione, introdotto ex post, del quadro normativo definito ex ante. La decisione impugnata violerebbe il quadro normativo in funzione del quale gli operatori del settore delle comunicazioni elettroniche avrebbero pianificato importanti investimenti a lungo termine, il che creerebbe grande incertezza per gli operatori economici. Con la decisione impugnata, la Commissione sarebbe divenuta un organo di revisione dell’azione amministrativa delle ARN, il che produrrebbe la conseguenza di imporre una doppia regolamentazione dei prezzi. In Spagna sarebbe parimenti esistita, durante il periodo in esame, un’ampia regolamentazione ex ante e sarebbe stato compito della Commissione, secondo l’articolo 7 della direttiva quadro, controllare le misure regolamentari adottate dalla CMT. La Commissione non si sarebbe opposta, tramite rapporti annuali di attuazione o tramite un’azione per inadempimento nei confronti del Regno di Spagna, agli strumenti regolatori da essa concepiti né alla sua azione sul mercato. La violazione della certezza del diritto produrrebbe altresì conseguenze future, tenuto conto delle differenze formulate nella decisione impugnata per quanto riguarda la definizione dei mercati o la metodologia di analisi che le ARN sono autorizzate a utilizzare nell’ambito della regolamentazione ex ante.

107    Si deve ricordare che il principio di certezza del diritto esige che le regole di diritto siano chiare e precise ed è inteso a garantire la prevedibilità delle situazioni e delle relazioni giuridiche che rientrano nella sfera del diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza della Corte del 18 novembre 2008, Förster, C‑158/07, Racc. pag. I‑8507, punto 67; sentenze del Tribunale del 12 dicembre 2007, Italia/Commissione, T‑308/05, Racc. pag. II‑5089, punto 158, e del 13 novembre 2008, SPM/Consiglio e Commissione, T‑128/05, non pubblicata nella raccolta, punto 147).

108    Tale principio non risulta nella specie violato. Infatti, come rilevato dalla Commissione, il motivo del Regno di Spagna è fondato sull’erronea premessa secondo cui la Commissione avrebbe modificato ex post il quadro normativo, il che non si è verificato.

109    In primo luogo si deve rilevare che la regolamentazione settoriale cui il Regno di Spagna fa riferimento non incide assolutamente sulla competenza che la Commissione deriva direttamente dall’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962, primo regolamento d’applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204) e, dopo il 1° maggio 2004, dall’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003, per constatare le infrazioni agli articoli 81 CE e 82 CE (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2008, Deutsche Telekom/Commissione, punto 60 supra, punto 263).

110    Infatti, come già osservato supra al punto 56, le regole relative alla concorrenza previste dal Trattato CE completano, per effetto di un esercizio di controllo ex post, il contesto normativo adottato dal legislatore dell’Unione ai fini della regolamentazione ex ante dei mercati delle telecomunicazioni (sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 92).

111    Dal momento che la Telefónica disponeva di un margine di manovra per evitare la compressione dei margini (v. altresì i punti 27 e 50 supra), il suo comportamento, sanzionato dalla decisione impugnata, rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 CE (v. altresì, in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák relative alla sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punti 15 e 19).

112    Inoltre, il suddetto quadro normativo non può rimettere in discussione, ai fini dell’applicazione dell’articolo 82 CE, la ripartizione delle competenze fissate a livello del diritto primario dagli articoli 83 CE e 85 CE (v., altresì, le conclusioni dell’avvocato generale J. Mazák relative alla sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 19).

113    In secondo luogo il Regno di Spagna non può assumere che, secondo l’articolo 7 della direttiva quadro, sarebbe stato compito della Commissione controllare le misure regolamentari adottate dal CMT. Infatti, come rilevato dalla Commissione nelle proprie osservazioni, soltanto le misure adottate nel giugno 2006, a seguito dell’attuazione da parte del CMT del nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, sono state notificate alla Commissione con la procedura prevista da detto articolo.

114    In terzo luogo, non può considerarsi che la lesione alla certezza del diritto produrrebbe «conseguenze future», tenuto conto delle differenze espresse nella decisione impugnata circa la definizione dei mercati o la metodologia di analisi che le ARN sono autorizzate a utilizzare nell’ambito della regolamentazione ex ante. Infatti, come risulta in particolare dall’articolo 15 della direttiva quadro, l’individuazione dei mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalle direttive particolari non pregiudica l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. Parimenti, il punto 28 delle linee direttrici della Commissione per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (GU 2002, C 165, pag. 6) precisa che i mercati quali definiti nel nuovo quadro normativo per le reti e i servizi di comunicazione elettronica possono, in taluni casi, anche in settori simili, differire dai mercati definiti dalle autorità della concorrenza.

115    Infine, in quarto luogo, laddove il Regno di Spagna sostiene che la Commissione avrebbe dovuto proporre un ricorso per inadempimento nei suoi confronti ai sensi dell’articolo 226 CE, qualora fosse pervenuta alla conclusione che le decisioni della CMT, in quanto organo di uno Stato membro, non consentivano di evitare una pressione dei margini e, quindi, non rispettavano il quadro normativo menzionato supra, si deve, da un lato, rilevare che nella decisione impugnata, la Commissione non ha operato tale constatazione. Dall’altro lato, comunque, quand’anche la CMT avesse violato una norma di diritto dell’Unione e la Commissione avesse potuto a tale titolo avviare un procedimento per inadempimento nei confronti del Regno di Spagna, circostanze di tal genere non sarebbero assolutamente tali da inficiare la legittimità della decisione impugnata. In tale decisione, infatti, la Commissione si è limitata a constatare che la Telefónica è incorsa in una violazione dell’articolo 82 CE, disposizione che riguarda non gli Stati membri, ma i soli operatori economici (v., in tal senso, sentenza del 10 aprile 2008, Deutsche Telekom/Commissione, punto 60 supra, punto 271). Peraltro, secondo la giurisprudenza della Corte, nel sistema istituito dall’articolo 226 CE, la Commissione dispone di un potere discrezionale per proporre il ricorso per inadempimento e non spetta ai giudici dell’Unione valutare l’opportunità dell’esercizio di tale potere (sentenza del 14 ottobre 2010, Deutsche Telekom/Commissione, punto 50 supra, punto 47).

116    Ne consegue che il presente motivo deve essere respinto.

 Sul quinto motivo, relativo alla violazione del principio della tutela del legittimo affidamento

117    Il Regno di Spagna sostiene che, violando il quadro normativo per effetto di una decisione adottata in un settore già regolamentato dalla CMT, la Commissione ha leso il principio della tutela del legittimo affidamento non solo nei confronti dell’operatore sanzionato, ma anche degli altri operatori attivi su tale mercato, che credevano di operare sotto la tutela di un quadro settoriale di accesso all’ingrosso istituito dalla CMT. La violazione del principio della tutela del legittimo affidamento sarebbe particolarmente evidente, in quanto la CMT aveva intrapreso azioni specifiche in relazione alle offerte commerciali della Telefónica. Pertanto, la decisione impugnata violerebbe il principio della tutela del legittimo affidamento laddove afferma che il fatto che un operatore si adatti al quadro istituito da un’ARN non è sufficiente per presumere che tale condotta sia conforme al diritto.

118    Si deve ricordare che la possibilità di avvalersi della tutela del legittimo affidamento è aperta ad ogni operatore economico nei confronti del quale un’istituzione ha fatto nascere fondate aspettative. Inoltre, nulla osta a che uno Stato membro faccia valere, nell’ambito di un ricorso di annullamento, che un atto delle istituzioni lede il legittimo affidamento di taluni operatori economici (v., in tal senso, sentenze della Corte del 19 novembre 1998, Spagna/Consiglio, C‑284/94, Racc. pag. I‑7309, punto 42, e del 10 marzo 2005, Spagna/Consiglio, C‑342/03, Racc. pag. I‑1975, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata).

119    Tuttavia, qualora tali operatori economici siano in grado di prevedere l’adozione della misura dell’Unione che incide sui loro interessi, il beneficio del principio della tutela del legittimo affidamento non può essere invocato (v. sentenza del 10 marzo 2005, Spagna/Consiglio, punto 118 supra, punto 48 e la giurisprudenza ivi citata).

120    Nella specie, ai punti 109‑111 supra è stato già rilevato che la regolamentazione settoriale alla quale il Regno di Spagna faceva riferimento non incideva assolutamente sulla competenza della Commissione per accertare le infrazioni agli articoli 81 CE e 82 CE e che il comportamento della Telefónica, sanzionato nella decisione impugnata, rientrava nell’ambito di applicazione dell’articolo 82 CE. L’intervento della Commissione ex articolo 82 CE non può, pertanto, considerarsi imprevedibile.

121    Inoltre, se è pur vero, come sottolineato dal Regno di Spagna, che la CMT ha effettivamente intrapreso azioni specifiche in relazione alle offerte commerciali della Telefónica, in particolare al fine di evitare un effetto di compressione dei margini, si deve ricordare che la CMT non è un’autorità di concorrenza, ma un’autorità di regolamentazione e che non è mai intervenuta per far rispettare l’articolo 82 CE, né ha adottato decisioni vertenti sulle pratiche sanzionate dalla decisione impugnata (punti 678 e 683 della decisione impugnata). Peraltro, come rilevato supra al punto 52, il Regno di Spagna non ha contestato che la CMT non ha mai analizzato l’esistenza di una compressione dei margini durante il periodo considerato dell’infrazione tra il prodotto all’ingrosso nazionale della Telefónica e i suoi prodotti al dettaglio e che l’analisi di una compressione dei margini tra il prodotto all’ingrosso regionale della Telefónica e i suoi prodotti al dettaglio non è mai stata effettuata sulla base dei costi storici effettivi dell’interessata, ma sulla base di stime ex ante (punti 726 e 727 della decisione impugnata).

122    Ciò premesso, né le decisioni della CMT, né il quadro normativo da questa istituito hanno potuto far sorgere il legittimo affidamento da parte della Telefónica o da parte degli altri operatori, quanto al fatto che ogni comportamento che rispettasse dette decisioni o detto quadro normativo sarebbe conforme all’articolo 82 CE.

123    Il presente motivo dev’essere pertanto respinto, al pari del ricorso in toto.

 Sulle spese

124    A termine dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne viene fatta domanda.

125    Il Regno di Spagna, rimasto soccombente, va condannato alle spese conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Ottava Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      Il Regno di Spagna è condannato alle spese.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 29 marzo 2012.

Firme


* Lingua processuale: lo spagnolo.