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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Korkein hallinto-oikeus (Finlandia) il 7 luglio 2017 – A

(Causa C-410/17)

Lingua processuale: il finlandese

Giudice del rinvio

Korkein hallinto-oikeus

Parti

Ricorrente: A

Altri parti nel procedimento: Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö

Questioni pregiudiziali

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE 1 del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, debba essere interpretato nel senso che lavori di demolizione, effettuati da un’impresa la cui attività ricomprenda l’esecuzione di lavori di demolizione, includano un’operazione imponibile soltanto qualora l’impresa di demolizione, in base alle condizioni del contratto concluso con il committente, sia tenuta a trasportare i rifiuti di demolizione e sia in grado di rivendere i rottami metallici a imprese che acquistano rottami.

Se, per contro, un contratto di tal genere relativo a lavori di demolizione debba essere interpretato, alla luce dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA, nel senso che comprenda due operazioni imponibili, vale a dire, da un lato, la prestazione di servizi dell’impresa di demolizione a favore del committente e, dall’altro lato, l’acquisto, dal committente dei lavori di demolizione, dei rottami metallici destinati alla rivendita da parte dell’impresa di demolizioni.

Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l’impresa di demolizioni, nella determinazione del prezzo per i lavori di demolizione, consideri quale fattore di riduzione del prezzo il fatto di poter parimenti conseguire introiti dallo smaltimento dei rifiuti di demolizione. [Or. 11]

Se sia rilevante che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione smaltiti non siano pattuiti nel contratto relativo ai lavori di demolizione e che non sia nemmeno concordato che essi vengano comunicati successivamente al committente dei lavori di demolizione, e che la quantità e il valore dei rifiuti di demolizione risultino soltanto al momento della rivendita da parte dell’impresa di demolizioni.

Se l’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE, in una fattispecie nella quale un’impresa, la cui attività ricomprenda parimenti l’esecuzione di lavori di demolizione, concordi in un contratto con il proprietario di un oggetto da demolire, che l’impresa di demolizioni acquisti l’oggetto da demolire e si impegni, a fronte di una penale, a demolire l’oggetto e ad asportare i rifiuti di demolizione entro un periodo di tempo contrattualmente stabilito, debba essere interpretato nel senso che si tratti di un’unica operazione imponibile comprendente la vendita di beni da parte del proprietario dell’oggetto da demolire all’impresa di demolizioni.

Se, per contro, un contratto di tal genere, in considerazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva IVA 2006/112/CE, debba essere interpretato nel senso che comprenda due operazioni imponibili, vale a dire, da un lato, la vendita di beni da parte del proprietario dell’oggetto da demolire all’impresa di demolizioni e, dall’altro lato, la prestazione di servizi di demolizione effettuata dall’impresa di demolizioni al venditore dei beni.

Se in tale fattispecie rilevi la circostanza che l’impresa di demolizioni, nella determinazione del prezzo nella propria offerta di acquisto per i beni, consideri quale fattore di riduzione del prezzo i costi derivantile dallo smantellamento e dal trasporto dei beni.

Se rilevi la circostanza che il venditore dei beni sia consapevole del fatto che i costi derivanti all’impresa di demolizione dallo smantellamento e dal trasporto dei beni, vengano considerati quale fattore di riduzione del prezzo, tenendo conto del fatto che inter partes nulla viene pattuito in merito a tali costi e che non è previsto che l’importo stimato o effettivamente sostenuto dei costi medesimi giunga mai a conoscenza del venditore dei beni.

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1     GU 2006, L 347, pag. 1.