Language of document : ECLI:EU:C:2009:89

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

VERICA TRSTENJAK

presentate il 12 febbraio 2009 1(1)

Causa C‑5/08

Infopaq International A/S

contro

Danske Dagblades Forening

[Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Højesteret (Danimarca)]

«Direttiva 2001/29 – Artt. 2 e 5 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Atti di riproduzione temporanea – Monitoraggio e analisi dei media – Estratti da articoli di giornale, costituiti da undici parole»






Indice


I – Introduzione

II – Contesto normativo

III – Fatti, procedimento nella causa principale e questioni pregiudiziali

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

V – Argomenti delle parti

A – Prima questione pregiudiziale

B – Dalla seconda alla dodicesima questione pregiudiziale

C – Tredicesima questione pregiudiziale

VI – Analisi dell’avvocato generale

A – Introduzione

B – Caratteristiche essenziali del procedimento di predisposizione degli estratti da articoli di giornale applicato dalla Infopaq

C – Interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29 (prima questione pregiudiziale)

D – Interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 (dalla seconda alla dodicesima questione pregiudiziale)

1. Contenuto e finalità dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29

2. Presupposto per l’applicazione dell’art. 5, n. 1: atti di riproduzione temporanea

3. Esame delle quattro condizioni fissate dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29

a) Prima condizione: atti transitori (seconda, terza, quarta e quinta questione)

b) Seconda condizione: parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico (sesta, settima ed ottava questione)

c) Terza condizione: atti eseguiti all’unico scopo di consentire un utilizzo legittimo (nona e decima questione)

i) Considerazioni generali sulla condizione relativa all’utilizzo legittimo dell’opera (nona questione)

ii) L’utilizzo legittimo nella causa principale (decima questione)

– Riformulazione della decima questione

– Analisi e soluzione della decima questione

d) Quarta condizione: atti privi di rilievo economico proprio (undicesima e dodicesima questione)

4. Conclusione relativa all’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29

E – Interpretazione dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 (tredicesima questione pregiudiziale)

1. Se la stampa di estratti da articoli di giornale soddisfi le condizioni fissate dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29

2. Rispondenza degli atti di riproduzione temporanea alle condizioni fissate dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29

3. Conclusione relativa all’interpretazione dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29

F – Conclusione

VII – Conclusioni



I –    Introduzione

1.        La presente causa solleva delicate questioni di equilibrio tra la tutela del diritto d’autore e lo sviluppo tecnologico nella società dell’informazione. Per un verso, la tutela del diritto d’autore non dovrebbe ostacolare il normale funzionamento e lo sviluppo delle nuove tecnologie; per altro verso, tuttavia, è altresì necessario garantire nell’ambito della società dell’informazione un’adeguata tutela del diritto d’autore. Lo sviluppo tecnologico consente, infatti, una più rapida ed agevole riproduzione dell’opera degli autori ed è quindi necessario che la tutela del diritto d’autore risulti adeguata a tale sviluppo.

2.        Le questioni pregiudiziali nella presente causa si riferiscono anzitutto al problema se la memorizzazione e la stampa di estratti da articoli di giornale – laddove ciascun estratto è costituito dalla parola ricercata nonché dalle cinque parole che la precedono e dalle cinque che la seguono, nel medesimo ordine successivo in cui esse compaiono nell’articolo di giornale – integrino una riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (2) (in prosieguo: la «direttiva 2001/29»). Le questioni pregiudiziali vertono inoltre sul problema se il procedimento di preparazione di tali estratti – che include la scannerizzazione degli articoli di giornale, mediante la quale viene creato un file di immagine, e la conversione di tale file di immagine in un file di testo – nonché la memorizzazione dell’estratto di undici parole siano sufficienti affinché si possa parlare di atti di riproduzione che soddisfano i requisiti di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29. Da ultimo, il giudice del rinvio intende sapere anche se gli atti di riproduzione di cui alla presente causa soddisfino i requisiti di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29.

3.        Tali questioni si pongono nell’ambito di una controversia promossa dalla società Infopaq International A/S (in prosieguo: la «Infopaq») contro l’associazione di categoria dei quotidiani danesi, con la quale detta ricorrente chiede al giudice del rinvio di dichiarare che essa, ai fini della predisposizione degli estratti da articoli di giornale, costituiti dalla parola ricercata nonché dalle cinque parole che la precedono e dalle cinque che la seguono, non necessita di alcuna autorizzazione da parte dei titolari dei diritti d’autore sugli articoli di giornale.

II – Contesto normativo

4.        I ‘considerando’ quarto, quinto, nono, decimo, undicesimo, ventunesimo, ventiduesimo, trentunesimo e trentatreesimo della direttiva 2001/29 così recitano:

«(4) Un quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d’autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici (...).

(5) Lo sviluppo tecnologico ha moltiplicato e diversificato i vettori della creazione, della produzione e dello sfruttamento. Anche se non sono necessari nuovi concetti in materia di protezione della proprietà intellettuale, si dovrebbe[ro] adattare e integrare le normative attuali sul diritto d’autore e sui diritti connessi per rispondere adeguatamente alle realtà economiche, quali le nuove forme di sfruttamento.

(...)

(9) Ogni armonizzazione del diritto d’autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale. La loro protezione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo della creatività nell’interesse di autori, interpreti o esecutori, produttori e consumatori, nonché della cultura, dell’industria e del pubblico in generale. Si è pertanto riconosciuto che la proprietà intellettuale costituisce parte integrante del diritto di proprietà.

(10) Per continuare la loro attività creativa e artistica, gli autori e gli interpreti o esecutori debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere, come pure i produttori per poter finanziare tale creazione. (...) È necessaria un’adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale per garantire la disponibilità di tale compenso e consentire un soddisfacente rendimento degli investimenti.

(11) Un sistema efficace e rigoroso di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi è uno dei principali strumenti in grado di garantire alla creazione e alla produzione culturale europea le risorse necessarie nonché di preservare l’autonomia e la dignità di creatori e interpreti o esecutori.

(...)

(21) La presente direttiva dovrebbe definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari e ciò nel rispetto dell’acquis comunitario. È necessaria una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno.

(22) La diffusione della cultura non può essere veramente promossa se non proteggendo rigorosamente i diritti e lottando contro le forme illegali di messa in circolazione di opere culturali contraffatte o riprodotte abusivamente.

(...)

(31) Deve essere garantito un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi delle varie categorie di titolari nonché tra quelli dei vari titolari e quelli degli utenti dei materiali protetti. Le eccezioni e limitazioni alla protezione esistenti nelle legislazioni degli Stati membri devono essere riesaminate alla luce del nuovo ambiente elettronico. Le differenze esistenti nelle eccezioni e limitazioni relative a determinati atti hanno effetti negativi diretti sul funzionamento del mercato interno nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi. Tali differenze potrebbero facilmente accentuarsi con l’ulteriore sviluppo dell’utilizzazione economica transfrontaliera di opere e delle attività transfrontaliere. Onde garantire il corretto funzionamento del mercato interno, tali eccezioni e limitazioni dovrebbero essere definite in modo più uniforme. Il grado di armonizzazione di dette eccezioni dovrebbe dipendere dal loro impatto sul corretto funzionamento del mercato interno.

(...)

(33) Si dovrebbe prevedere un’eccezione al diritto esclusivo di riproduzione per consentire taluni atti di riproduzione temporanea, che sono riproduzioni transitorie o accessorie, le quali formano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e [sono] effettuate all’unico scopo di consentire la trasmissione efficace in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o l’utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali. Gli atti di riproduzione in questione non dovrebbero avere un proprio valore economico distinto. Per quanto siano soddisfatte queste condizioni, tale eccezione include atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione, purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. L’utilizzo è da considerare legittimo se è autorizzato dal titolare del diritto o non è limitato dalla legge».

5.        L’art. 2 della direttiva 2001/29, dal titolo «Diritto di riproduzione», così dispone:

«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:

(a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;

(...)».

6.        L’art. 5 della direttiva 2001/29, intitolato «Eccezioni e limitazioni», prevede quanto segue:

«1. Sono esentati dal diritto di riproduzione (3) di cui all’articolo 2 gli atti di riproduzione temporanea di cui all’articolo 2 privi di rilievo economico proprio che sono transitori o accessori, e parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico, eseguiti all’unico scopo di consentire:

a) la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o

b) un utilizzo legittimo

di un’opera o di altri materiali.

(...)

3. Gli Stati membri hanno la facoltà di disporre eccezioni o limitazioni ai diritti di cui agli articoli 2 e 3 nei casi seguenti:

(...)

c) nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa o di opere radiotelevisive o di altri materiali dello stesso carattere, se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore, o nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore;

d) quando si tratti di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un’opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore, e [sempreché] le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico;

(...)

o) quando l’utilizzo avvenga in taluni altri casi di scarsa rilevanza in cui la legislazione nazionale già prevede eccezioni o limitazioni, purché esse riguardino solo utilizzi analogici e non incidano sulla libera circolazione delle merci e dei servizi all’interno della Comunità, fatte salve le altre eccezioni e limitazioni contenute nel presente articolo.

(...)

5. Le eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare».

7.        L’art. 2 della direttiva 2001/29 è stato trasposto nel diritto danese mediante l’art. 2 della ophavsretslov (legge sui diritti d’autore) (4), il quale così recita:

«1. Fatte salve le limitazioni stabilite dalla presente legge, il diritto d’autore comporta il diritto esclusivo di disporre dell’opera, effettuandone la riproduzione e rendendola accessibile al pubblico, in originale o con modifiche, in traduzione, oppure previo adattamento in un’altra forma letteraria o artistica o in altra veste tecnica.

2. Viene considerata riproduzione qualsiasi riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma. Viene considerata riproduzione anche la registrazione dell’opera su dispositivi che possono riprodurla.

(...)».

8.        L’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 è stato trasposto nel diritto danese mediante l’art. 11 a, n. 1, della legge danese sui diritti d’autore, il quale dispone quanto segue:

«È consentito effettuare riproduzioni temporanee che:

(i)) sono transitorie o accessorie;

(ii) costituiscono parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico;

(iii) sono eseguite all’unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un’opera, e

(iv) non hanno un rilievo economico proprio».

III – Fatti, procedimento nella causa principale e questioni pregiudiziali

9.        La società Infopaq svolge un’attività di monitoraggio e di analisi dei media della carta stampata. Tale monitoraggio comprende la redazione di sintesi (5) di articoli selezionati tratti dalla stampa quotidiana danese e da varie riviste. Gli articoli vengono selezionati in base alla tematica scelta dai clienti della società Infopaq e le relative sintesi vengono poi inviate ai clienti mediante posta elettronica. Su richiesta, la Infopaq invia ai propri clienti anche ritagli di articoli di giornale.

10.      Gli articoli vengono selezionati in base ad un procedimento denominato «raccolta dati», che si svolge in cinque fasi.

11.      Nel corso della prima fase i dipendenti della società Infopaq registrano manualmente in una banca dati elettronica le indicazioni essenziali relative a ciascuna pubblicazione.

12.      Nella seconda fase le pubblicazioni vengono scannerizzate. Prima della scannerizzazione si taglia il dorso della pubblicazione, in modo tale che i fogli siano staccati gli uni dagli altri, e viene poi selezionata la parte da scannerizzare. Mediante la scannerizzazione si crea un file di immagine (6) per ciascuna pagina della pubblicazione. Tale file di immagine viene poi trasferito su un server ai fini del riconoscimento ottico dei caratteri (7).

13.      Nella terza fase il server per il riconoscimento ottico dei caratteri converte il file di immagine in un file di testo. Più precisamente, l’immagine di ciascun carattere si trasforma in un cosiddetto codice ASCII (8), che consente al computer di riconoscere ciascun singolo carattere. Così, ad esempio, l’immagine delle lettere TDC si converte in un formato che il computer sarà in grado di riconoscere come lettere TDC. L’immagine dei caratteri scritti si trasforma quindi in un testo che viene memorizzato come file di testo, il quale può essere letto da qualsiasi programma di elaborazione dei testi. Il procedimento con il server per il riconoscimento ottico dei caratteri si conclude con la cancellazione del file di immagine.

14.      Nell’ambito della quarta fase il file di testo viene analizzato in modo tale da ricercarvi talune parole determinate in precedenza. Ogni volta che nel testo compare la parola ricercata, essa viene memorizzata in un file in cui si indica il titolo della pubblicazione, la rubrica e la pagina in cui è citata la parola stessa. Nel contempo si precisa altresì il valore, espresso in una percentuale da 0 a 100, che corrisponde alla posizione della parola ricercata nell’articolo. Per facilitare maggiormente la ricerca di tale parola in caso di successiva lettura dell’articolo, unitamente ad essa vengono riportate anche le cinque parole che la precedono e le cinque parole che la seguono. La fase descritta si conclude con la cancellazione del file di testo.

15.      Nella quinta ed ultima fase di tale procedimento si stampa un documento per ciascuna pagina di giornale in cui compare la parola ricercata; tale documento contiene la parola ricercata unitamente alle cinque parole che la precedono e alle cinque parole che la seguono. Il giudice del rinvio fornisce un esempio di siffatto documento:

«4 novembre 2005 – Dagbladet Arbejderen, pag. 3:

TDC: 73%‚ prossima cessione del gruppo di telecomunicazioni TDC, che secondo le aspettative sarà acquisito».

16.      La Danske Dagblades Forening (in prosieguo: la «DDF») è l’associazione di categoria dei quotidiani danesi, il cui scopo è coadiuvare i propri membri in tutte le questioni riguardanti i diritti d’autore. Nel 2005 la DDF è venuta a conoscenza del fatto che la Infopaq elabora estratti da articoli di giornale senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore, e si è quindi rivolta alla società suddetta contestando tale pratica.

17.      La Infopaq ha negato che la propria attività richieda il consenso dei titolari dei diritti d’autore ed ha quindi proposto ricorso contro la DDF dinanzi all’Østre Landsret, chiedendo a tale giudice di accertare il suo diritto di svolgere il procedimento di «raccolta dati» senza il consenso della DDF ovvero dei membri di quest’ultima. Poichè l’Østre Landsret ha respinto il ricorso in quanto infondato, la Infopaq ha interposto appello dinanzi al giudice del rinvio (Højesteret).

18.      Il giudice del rinvio riferisce nell’ordinanza di rinvio che nella causa in esame è pacifico che il consenso dei titolari dei diritti d’autore non è necessario laddove si tratti del monitoraggio dei media della carta stampata e dell’elaborazione di sintesi di articoli di giornale, se ogni pubblicazione è fisicamente letta da una persona, se gli articoli vengono selezionati manualmente in base a parole che sono state in precedenza individuate come oggetto di ricerca e se in base a ciò si predispone manualmente un documento in cui vengono indicate la parola ricercata tratta da un determinato articolo nonché la posizione di tale articolo nella pubblicazione. È inoltre incontroverso il fatto che l’elaborazione di sintesi, di per sé stessa, non richiede alcun consenso dei titolari dei diritti d’autore.

19.      Nella causa in esame è altresì pacifico che il cosiddetto procedimento di «raccolta dati» comprende due attività di riproduzione, vale a dire: (1) la scannerizzazione di articoli di giornale su carta stampata, con cui si crea un file di immagine, e (2) la conversione del file di immagine in un file di testo. Il giudice del rinvio spiega inoltre che tale procedimento comprende pure la successiva riproduzione degli articoli in tal modo rielaborati, dal momento che (3) si memorizza la parola ricercata unitamente alle cinque parole che la precedono e alle cinque che la seguono, e che (4) tali undici parole vengono poi stampate. Il giudice del rinvio sottolinea come le parti nella causa principale controvertano sulla possibilità di qualificare le attività descritte sub (3) e (4) come riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29.

20.      In tali circostanze il giudice del rinvio, con ordinanza 21 dicembre 2007, ha sospeso il procedimento ed ha sottoposto alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali (9):

«1)      Se la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto ricavato da una pubblicazione e costituito da una parola chiave nonché dalle cinque parole a questa precedenti e dalle cinque successive, possano essere considerate atti di riproduzione (10) protetti dall’art. 2 della direttiva [2001/29] (11).

2)      Se il contesto nel quale si svolgono gli atti di riproduzione assuma rilievo al fine di stabilire se essi possano essere considerati “transitori” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

3)      Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora la riproduzione venga sottoposta a trattamento, ad esempio mediante la creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine o mediante la ricerca di sequenze di parole in base ad un file di testo.

4)      Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora venga memorizzata una parte della riproduzione, che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

5)      Se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato “transitorio” qualora venga stampata una parte della riproduzione, che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

6)      Se la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di riproduzione temporanea assuma rilievo al fine di stabilire se essi costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

7)      Se atti di riproduzione temporanea possano essere considerati “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora consistano nella scansione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.

8)      Se atti di riproduzione temporanea costituiscano “parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico” qualora essi consistano nella stampa di una parte della riproduzione, comprendente uno o più estratti di testo di undici parole.

9)      Se la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda qualsiasi forma di uso che non richiede il consenso del titolare del diritto d’autore.

10)      Se la nozione di “utilizzo legittimo” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda la scansione di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e l’eventuale stampa di una parte della riproduzione consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, effettuate da un’impresa ai fini dell’attività di redazione di sintesi, anche qualora il titolare del diritto non vi abbia acconsentito.

11)      Quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, nella misura in cui siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tale disposizione.

12)      Se l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore attraverso atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti abbiano “rilievo economico proprio” ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

13)      Se la scansione di interi articoli di giornali effettuata da un’impresa, la successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione nonché l’eventuale stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, senza il consenso del titolare del diritto, possano essere considerati “determinati casi speciali che non s[o]no in contrasto con lo sfruttamento normale” degli articoli di giornale e che “non arrec[a]no ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare” ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29».

IV – Procedimento dinanzi alla Corte

21.      L’ordinanza di pronuncia pregiudiziale è pervenuta alla Corte il 4 gennaio 2008. Nella fase scritta del procedimento hanno presentato osservazioni la Infopaq, la DDF, la Commissione e il governo austriaco. All’udienza del 20 novembre 2008 la Infopaq, la DDF e la Commissione hanno svolto osservazioni orali e hanno risposto ai quesiti della Corte.

V –    Argomenti delle parti

A –    Prima questione pregiudiziale

22.      La Infopaq sostiene che la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto dal testo di un articolo di un quotidiano, estratto costituito dalla parola ricercata nonché dalle cinque parole che la precedono e dalle cinque che la seguono, non rappresentano un atto di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. La Infopaq osserva che, se è vero che la direttiva 2001/29 non stabilisce alcuna soglia minima relativa al numero di parole, al di sotto della quale non si può più parlare di riproduzione parziale, è altresì vero che una tale soglia de minimis deve comunque sussistere. La Infopaq afferma che la memorizzazione e la stampa di undici parole non superano quel determinato numero minimo che rappresenta il presupposto per l’esistenza di una riproduzione parziale.

23.      La Commissione e la DDF sostengono invece che la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto dal testo di un articolo di un quotidiano, estratto costituito dalla parola ricercata nonché dalle cinque parole che la precedono e dalle cinque che la seguono, rappresentano un atto di riproduzione, tutelato ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29.

24.      La Commissione rileva che la memorizzazione e la stampa dell’estratto da un articolo rappresentano forme di riproduzione. Essa afferma che dall’art. 2 della direttiva 2001/29 emerge che il diritto esclusivo di riproduzione spettante agli autori comprende altresì la riproduzione parziale, e che un estratto ricavato da un articolo e costituito da undici parole rappresenta una riproduzione parziale ai sensi del citato articolo della direttiva.

25.      La DDF osserva, analogamente alla Commissione, che la memorizzazione e la stampa di un estratto di un articolo, costituito da undici parole, rappresentano un atto di riproduzione parziale ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. La DDF rileva che, qualora le parole ricercate compaiano più volte nell’articolo, una parte consistente dello stesso viene riprodotta; a dimostrazione di ciò allega un articolo nel quale sono evidenziate due parole ricercate unitamente alle cinque parole che le precedono e alle cinque che le seguono. Essa dichiara di dissentire dalla tesi sostenuta dal governo austriaco (12), secondo cui la parte riprodotta dell’opera di un autore deve soddisfare, di per sé stessa, i requisiti necessari per poter essere definita come opera di autore. La DDF rileva che il fatto che la nozione di opera di autore e i requisiti per la sussistenza di un’opera siffatta non siano armonizzati nell’ambito della direttiva 2001/29 non impedisce alla Corte di interpretare il concetto di riproduzione parziale di un’opera. La valutazione della questione se ricorra o meno, nella causa in esame, una riproduzione parziale dell’opera di un autore deve svolgersi in maniera indipendente dai requisiti stabiliti dal diritto nazionale ai fini della sussistenza di un’opera di autore.

26.      Il governo austriaco afferma che l’art. 2 della direttiva 2001/29 attribuisce indubbiamente all’autore il diritto esclusivo alla riproduzione parziale della propria opera, ma che detto articolo non precisa la nozione di opera di autore, né affronta la questione relativa ai requisiti concreti che devono ricorrere affinché tale opera sia oggetto di tutela. Dal momento che i requisiti per la tutela delle opere di autore non sono armonizzati nell’ambito del diritto comunitario, essi devono essere valutati, a parere del governo austriaco, sulla base del diritto nazionale. In considerazione di quanto sopra il governo austriaco afferma che la parte riprodotta dell’opera di autore deve soddisfare, di per sé stessa, i requisiti necessari per poter essere definita come opera ai sensi della normativa sul diritto di autore.

B –    Dalla seconda alla dodicesima questione pregiudiziale

27.      La Infopaq e il governo austriaco sostengono che, qualora il procedimento di predisposizione degli estratti configuri un atto di riproduzione temporanea ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, il procedimento stesso è lecito, in quanto soddisfa tutti i requisiti stabiliti da tale disposizione, cioè, in primo luogo, si tratta di un atto transitorio, in secondo luogo, tale atto è parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, in terzo luogo, il suo unico scopo è consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali e, in quarto luogo, esso è privo di rilievo economico proprio.

28.      La Infopaq osserva, con riferimento al primo requisito (atto «transitorio»), che l’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 non si limita solamente agli atti di riproduzione temporanea nelle forme della navigazione in rete e della realizzazione di copie «cache». Il requisito della «transitorietà» dell’atto si riferirebbe esclusivamente alla durata dell’atto temporaneo di riproduzione e quegli atti di riproduzione la cui durata è inferiore o pari a trenta secondi dovrebbero essere qualificati come «transitori».

29.      Quanto al secondo requisito («parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico»), la Infopaq osserva che dalla nozione di «integrante» emerge chiaramente che non rileva in quale fase del procedimento tecnologico intervenga l’atto di riproduzione temporanea.

30.      Per quanto riguarda il terzo requisito («utilizzo legittimo»), la Infopaq sottolinea che né dall’art. 5, n. 1, né dal trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 risulta che un «utilizzo legittimo» significhi meramente un utilizzo di Internet nelle forme della navigazione in rete e della realizzazione di copie «cache». Per «utilizzo legittimo» si intenderebbe qualsiasi forma di utilizzo dell’opera di un autore per la quale non è richiesta l’autorizzazione del titolare del relativo diritto d’autore. Per avere un «utilizzo legittimo», inoltre, non sarebbe rilevante chi sia l’utilizzatore dell’opera dell’autore: può trattarsi dell’utilizzatore finale come anche di qualsiasi altro. A suo avviso, per risolvere la questione se ci si trovi o meno in presenza di un «utilizzo legittimo», è determinante verificare se nel procedimento di cui trattasi si impieghi un esemplare originale della pubblicazione che sia stato legittimamente acquistato.

31.      In ordine al quarto requisito («rilievo economico proprio»), la Infopaq sostiene che la questione del rilievo economico proprio dev’essere valutata dal punto di vista dell’autore. Nell’ambito di tale requisito si deve inoltre verificare esclusivamente se l’atto di riproduzione temporanea abbia un rilievo economico proprio, e non invece se l’intero procedimento tecnologico abbia un rilievo di tal genere. La Infopaq rileva che lo scopo finale del procedimento tecnologico da essa utilizzato è la predisposizione di sintesi, la quale è lecita e non comporta quindi alcuna violazione dei diritti degli autori delle pubblicazioni; gli atti di riproduzione temporanea nelle forme dei file di immagine e dei file di testo non hanno, di per sé stessi, alcun rilievo economico proprio per i titolari dei diritti. Se si facesse dipendere il «rilievo economico proprio» dal fatto che il titolare del diritto d’autore non percepisce alcun compenso, la ratio dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 risulterebbe contraddetta.

32.      Il governo austriaco, come la Infopaq, ritiene che siano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e osserva che tali requisiti non sono limitati alle copie intermedie che vengono memorizzate nell’ambito della trasmissione on line tra diversi server. A suo parere, la creazione di un file di immagine e la sua successiva conversione in un file di testo rappresentano un atto «transitorio», dal momento che tali riproduzioni sono di breve durata; nel contempo esse rappresentano anche una «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico». Il governo austriaco ritiene altresì che l’utilizzo di opere di autore sia «legittimo», in quanto gli estratti da articoli di giornale non integrano i presupposti necessari perché scatti la tutela accordata alle parti di opere di autore. Poiché lo scopo del procedimento utilizzato dalla Infopaq è la mera predisposizione di estratti da articoli di giornale sulla base delle parole ricercate, a parere del governo austriaco le riproduzioni effettuate sono prive di «rilievo economico proprio».

33.      La DDF e la Commissione sostengono invece che non risultano soddisfatti i requisiti imposti dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

34.      La DDF osserva che occorre interpretare l’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 alla luce della finalità della direttiva stessa, e in questo senso fa riferimento al nono e al decimo ‘considerando’ di quest’ultima, dai quali emerge che il suo scopo è garantire un alto livello di protezione degli autori, che debbono ricevere un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere. Di conseguenza, le disposizioni della direttiva in esame intese a garantire una siffatta tutela devono essere oggetto di interpretazione estensiva, mentre le disposizioni che introducono eccezioni alla tutela stessa devono essere interpretate restrittivamente.

35.      Con riguardo al primo requisito (atti «transitori»), la DDF rileva che gli atti di riproduzione non sono transitori, dal momento che le riproduzioni sono durevoli e non si cancellano, mentre la nozione di «transitorio» implica una breve durata delle riproduzioni stesse.

36.      Quanto al secondo requisito («parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico»), la DDF afferma che il suo scopo è di esentare quelle riproduzioni che sono generate automaticamente nell’ambito di un procedimento siffatto. Nel presente caso, tuttavia, le riproduzioni non vengono generate automaticamente in quanto la scannerizzazione degli articoli e la conversione del file di immagine in un file di testo rappresentano solamente una fase preliminare della rielaborazione tecnica di tali testi. Non si tratta quindi di un procedimento tecnico intermedio. Inoltre, neppure la riproduzione nella forma di undici parole rappresenta «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» in quanto le undici parole sono stampate.

37.      Con riferimento al terzo requisito («utilizzo legittimo»), la DDF sottolinea che un utilizzo che sarebbe altrimenti illegittimo non può diventare legittimo in base all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29. A parere della DDF, nella presente causa si tratta di un utilizzo illegittimo.

38.      Quanto al quarto requisito («rilievo economico proprio»), la DDF sostiene che esso si riferisce al fatto che l’utilizzo della riproduzione nella fattispecie qui in esame non deve avere alcun rilievo economico proprio né per l’utilizzatore (vale a dire per l’impresa Infopaq) né per il titolare del diritto. La DDF rileva come le riproduzioni abbiano un rilievo economico proprio per l’impresa Infopaq, in quanto quest’ultima dovrebbe impiegare, secondo una stima della DDF, una somma che va da 2 a 4 milioni di corone danesi qualora sostituisse il trattamento automatico con il trattamento manuale delle riproduzioni. Le riproduzioni avrebbero poi un rilievo economico proprio anche per i membri della DDF, dal momento che questi ultimi potrebbero percepire un elevato compenso a fronte della concessione di licenze per la riproduzione delle loro opere.

39.      Del pari, la Commissione ritiene che nella causa in esame non risultino soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

40.      Con riferimento al primo requisito (atti «transitori»), la Commissione osserva che gli atti di riproduzione temporanea sono transitori qualora abbiano una breve durata, ad esempio se si tratta di riproduzioni generate nel corso della navigazione in Internet. La Commissione afferma che, per valutare se gli atti di riproduzione abbiano carattere transitorio, occorre prendere in considerazione il procedimento tecnologico nel quale interviene la riproduzione e soprattutto verificare se nell’ambito di tale procedimento sia stata generata una riproduzione durevole. Nel procedimento utilizzato dalla Infopaq viene effettuata una riproduzione durevole che assume la forma di undici parole stampate, perciò il fatto che i file di testo e di immagine precedentemente creati vengano cancellati dopo che sono state stampate tali undici parole non significherebbe che l’atto di riproduzione abbia carattere transitorio. La Commissione afferma inoltre che il fatto che la parte della riproduzione che comprende uno o più estratti di undici parole venga memorizzata è irrilevante al fine di stabilire se l’atto temporaneo di riproduzione possa essere considerato transitorio.

41.      Per quanto concerne il secondo requisito («parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico»), la Commissione sostiene che la fase del procedimento tecnologico nella quale intervengono gli atti di riproduzione temporanea non è rilevante per stabilire se essi siano qualificabili come «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico». La Commissione osserva che la Infopaq ha fisicamente il controllo sulla riproduzione in vari momenti del procedimento e può conservare copie memorizzate in forma cartacea o elettronica ancora per lungo tempo dopo l’invio degli estratti ai clienti. Inoltre, le copie elettroniche consentono un utilizzo che va oltre la semplice trasmissione elettronica in rete; nella causa in esame le copie elettroniche rappresentano infatti la base per la creazione dei file di testo. La Commissione sottolinea inoltre che tali atti di riproduzione temporanea non possono essere «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» se comprendono la scannerizzazione manuale di interi articoli di giornale, con cui questi ultimi vengono trasformati da documenti in forma cartacea in documenti in forma digitale, in quanto tale procedimento va ben oltre quanto necessario ai fini della preparazione dell’estratto. La Commissione rileva altresì che la stampa degli estratti non rappresenta un atto di riproduzione temporanea e non può quindi essere «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico».

42.      Per quanto riguarda il terzo requisito («utilizzo legittimo»), la Commissione osserva che l’«utilizzo legittimo» non comprende qualsiasi forma di utilizzazione che non richieda il consenso del titolare del diritto d’autore; piuttosto, esso abbraccia anche quelle forme di utilizzazione che sono autorizzate dal titolare del diritto, ovvero quelle che non sono coperte dal diritto esclusivo del titolare del diritto d’autore o che rientrano nelle eccezioni al diritto esclusivo. Essa rileva inoltre che il procedimento di predisposizione degli estratti impiegato dalla Infopaq non rappresenta un utilizzo legittimo dell’opera dell’autore in quanto si tratta di una modifica dell’opera finalizzata alla redazione di un breve estratto di testo.

43.      Per quanto concerne il quarto requisito («rilievo economico proprio»), la Commissione sostiene che i criteri per la valutazione di tale requisito emergono dal trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 e che ai sensi di tale ‘considerando’ gli atti di riproduzione sono privi di «rilievo economico proprio» qualora non modifichino le informazioni e non interferiscano con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni. La Commissione ritiene altresì che la Infopaq, mediante il procedimento da essa utilizzato, incrementi la propria produttività, poiché una siffatta elaborazione degli estratti è molto più rapida ed economica; a parere della Commissione tale elemento deve essere preso in considerazione nel valutare se gli atti in questione abbiano un «rilievo economico proprio».

C –    Tredicesima questione pregiudiziale

44.      In ordine alla tredicesima questione pregiudiziale, la Infopaq ritiene che l’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 non introduca autonomi requisiti che debbono risultare soddisfatti in aggiunta ai requisiti stabiliti dall’art. 5, n. 1, della direttiva stessa; qualora siano soddisfatti i requisiti fissati dall’art. 5, n. 1, non è necessario esaminare i requisiti di cui all’art. 5, n. 5.

45.      Il governo austriaco sostiene che risultano soddisfatti i requisiti di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, senza tuttavia spiegare in maniera più dettagliata la propria posizione.

46.      La DDF osserva, in ordine alla tredicesima questione pregiudiziale, che gli atti di riproduzione non soddisfano i requisiti stabiliti dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29. La Infopaq effettuerebbe attività di riproduzione con modalità siffatte per poter ridurre le proprie spese rispetto ai suoi concorrenti. Oltretutto, a parere della DDF, gli atti di riproduzione hanno un’ampiezza e un significato tali da non potersi parlare di sfruttamento normale dell’opera e, al tempo stesso, arrecano altresì un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti d’autore, che potrebbero altrimenti percepire un compenso concedendo una licenza per l’autorizzazione di un siffatto utilizzo.

47.      La Commissione ritiene che non sia necessario, in linea di principio, risolvere la tredicesima questione pregiudiziale, dal momento che l’attività dell’impresa Infopaq non ricadrebbe nell’eccezione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29; ciononostante essa fornisce una risposta a tale questione. Essa rileva che le disposizioni dell’art. 5, n. 5, della direttiva sono denominate «test in tre fasi» e corrispondono a quelle dell’art. 13 dell’accordo TRIPS. La Commissione sostiene che, in linea di principio, il «test in tre fasi» di cui al suddetto art. 5, n. 5, dev’essere svolto in maniera separata rispetto alla valutazione da compiersi in base all’art. 5, n. 1, della medesima direttiva, e che il requisito dettato dall’art. 5, n. 5, relativo allo «sfruttamento normale dell’opera», è simile al requisito secondo cui l’atto di riproduzione temporanea deve avere «rilievo economico proprio», ai sensi dell’art. 5, n. 1. Perciò, con riferimento a entrambi i requisiti indicati da tali due norme sarebbe essenziale chiarire se gli atti di riproduzione consentano un trasferimento elettronico dei dati privo di rilievo economico, oppure se essi aggiungano un valore che va al di là di tale trasferimento di dati. Dal momento che gli atti di riproduzione oggetto della presente causa presenterebbero rilievo economico per la Infopaq, non potrebbe dirsi che gli stessi rappresentino uno sfruttamento normale dell’opera. Di conseguenza, a parere della Commissione, i requisiti di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 non risultano essere soddisfatti.

VI – Analisi dell’avvocato generale

A –    Introduzione

48.      La presente causa verte sull’interpretazione della portata del diritto di riproduzione nonché delle eccezioni e limitazioni di tale diritto, come disciplinate nella direttiva 2001/29, che armonizza taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (13). Il diritto di riproduzione rappresenta l’essenza stessa del diritto d’autore (14), in quanto comporta il diritto esclusivo dell’autore di autorizzare o vietare la riproduzione della sua opera. La portata del diritto esclusivo di riproduzione dell’autore, tuttavia, dipende dall’ampiezza riconosciuta alla nozione di riproduzione di un’opera di autore.

49.      In passato risultava più facile definire tale nozione, dato il numero limitato di strumenti di riproduzione (15), ma con lo sviluppo delle tecnologie informatiche e con la possibilità della riproduzione digitale sono aumentate anche le possibilità di una riproduzione più semplice e più veloce, il che rende necessario, da un lato, garantire un’adeguata tutela del diritto d’autore e, dall’altro, far sì che tale tutela sia abbastanza flessibile da non ostacolare lo sviluppo o la normale operatività delle nuove tecnologie (16). Anche nell’esame delle questioni pregiudiziali nella presente causa dovrà assumersi quale criterio di orientamento l’esigenza di assicurare un’equilibrata tutela del diritto d’autore, che sia, da un lato, sufficientemente ampia e, dall’altro, sufficientemente flessibile.

50.      Le questioni sollevate dal giudice del rinvio possono essere raggruppate, quanto al loro contenuto sostanziale, in tre problematiche distinte, alle quali adeguerò anche la struttura argomentativa delle presenti conclusioni. La prima problematica, alla quale fa riferimento la prima questione pregiudiziale, attiene all’interpretazione controversa della nozione di «riproduzione» ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. Il secondo ordine di problemi, evocato dalle questioni pregiudiziali che vanno dalla seconda alla dodicesima, attiene all’interpretazione dell’eccezione al diritto di riproduzione prevista dall’art. 5, n. 1, di tale direttiva, che autorizza, a determinate condizioni, gli atti di riproduzione temporanea. La terza problematica, sollevata dalla tredicesima questione pregiudiziale, attiene all’interpretazione dell’art. 5, n. 5, di tale direttiva, ai sensi del quale le eccezioni e le limitazioni al diritto di riproduzione possono essere applicate esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare.

51.      Nelle presenti conclusioni chiarirò anzitutto, brevemente, le caratteristiche essenziali del procedimento di predisposizione degli estratti da articoli di giornale, per poi fornire, nell’ambito dell’analisi dei tre ordini di problemi, una risposta alle questioni pregiudiziali sollevate.

B –    Caratteristiche essenziali del procedimento di predisposizione degli estratti da articoli di giornale applicato dalla Infopaq

52.      Come rileva il giudice del rinvio, è pacifico nella presente causa che il procedimento di predisposizione degli estratti da articoli di giornale (cosiddetto procedimento di «raccolta dati»), applicato dalla Infopaq, comporta sicuramente due atti di riproduzione, cioè: (1) la creazione di file di immagine sulla base di articoli di giornale scannerizzati e (2) la conversione dei file di immagine in file di testo. Le parti discutono invece se la riproduzione implichi anche (3) la memorizzazione di ciascuna parola cercata, insieme alle cinque parole che la precedono ed alle cinque parole che la seguono, nonché (4) la stampa di tali undici parole.

53.      Nel prosieguo tratterò quindi la seguente questione, ossia se la memorizzazione di ciascuna parola cercata, insieme alle cinque parole che la precedono ed alle cinque parole che la seguono, e la stampa di tali undici parole costituiscano una riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29.

C –    Interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2001/29 (prima questione pregiudiziale)

54.      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede in sostanza se rientrino nella nozione di riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29 la memorizzazione e la successiva stampa di un testo estratto da un articolo di un quotidiano e consistente in una parola di ricerca insieme alle cinque parole ad essa precedenti e alle cinque successive.

55.      L’art. 2 della direttiva 2001/29 dispone che gli Stati membri riconoscano agli autori, per quanto riguarda le loro opere, «il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte». Dal tenore letterale di detto articolo risulta quindi che la riproduzione dell’opera di un autore non è consentita senza l’autorizzazione di quest’ultimo, indipendentemente dal carattere parziale o integrale della riproduzione stessa. Tuttavia, l’art. 2 della direttiva 2001/29 non precisa né la nozione di «riproduzione», né quando e a quali condizioni si sia in presenza di una «riproduzione parziale», per cui sarà necessario, nell’ambito dell’analisi della prima questione, definire anzitutto entrambe le nozioni.

56.      Nella definizione delle nozioni di «riproduzione» e «riproduzione parziale» occorre considerare che – come risulta dalla giurisprudenza della Corte – dall’esigenza di applicazione uniforme del diritto comunitario discende che una disposizione di diritto comunitario che, al pari di quelle della direttiva 2001/29, non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri ai fini della determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente costituire l’oggetto, nell’intera Comunità, di un’interpretazione autonoma ed uniforme (17). Nel rispetto di tale esigenza, la nozione di «riproduzione» di un’opera di autore può essere definita a mio avviso come la fissazione di tale opera su un determinato mezzo di trasmissione dell’informazione (18). Di conseguenza, la «riproduzione parziale» può essere definita come la fissazione solo di talune parti dell’opera dell’autore su un determinato mezzo di trasmissione dell’informazione.

57.      Dal tenore letterale dell’art. 2 della direttiva 2001/29 risulta inoltre che la nozione di «riproduzione» dev’essere intesa in senso ampio, in quanto comprende la riproduzione «diretta o indiretta», «temporanea o permanente», realizzata «in qualunque modo o forma» e «in tutto o in parte». L’esigenza di un’interpretazione estensiva di detta nozione emerge altresì dal ventunesimo ‘considerando’ di detta direttiva, secondo cui quest’ultima è intesa a «definire la portata degli atti coperti dal diritto di riproduzione in relazione ai vari beneficiari» ed è necessaria «una definizione ampia di tali atti per garantire la certezza del diritto nel mercato interno». Un’ampia definizione della nozione di riproduzione è necessaria per garantire l’elevato livello di tutela del diritto d’autore cui mira la direttiva 2001/29 (19). Da un’interpretazione estensiva della nozione di «riproduzione» possiamo altresì dedurre un argomento a favore di un’interpretazione in senso ampio della nozione di «riproduzione parziale»: se si interpreta estensivamente la nozione di «riproduzione», è necessario, a maiori ad minus, interpretare estensivamente tutte le modalità di tale riproduzione, compresa quella parziale, in quanto solo così sarà possibile garantire un elevato livello di tutela del diritto d’autore.

58.      Tuttavia, tale interpretazione estensiva della nozione di «riproduzione parziale» non può condurre ad un’interpretazione assurda ed esageratamente tecnica, che comprenda nel suo ambito qualsiasi riproduzione, anche di un frammento, per quanto esiguo ed insignificante, dell’opera di un autore. Ritengo che, in sede di interpretazione di tale nozione, occorra trovare una via intermedia tra un’interpretazione tecnicamente fondata e l’esigenza che anche la riproduzione parziale abbia un contenuto, una riconoscibilità e altresì, in quanto parte dell’opera di un autore, un certo valore intellettuale, tali da rendere necessaria la tutela in base al diritto d’autore. A mio avviso, per stabilire se nel caso di specie si tratti di una riproduzione parziale, occorre basarsi su due elementi. In primo luogo, occorre verificare se la riproduzione parziale sia effettivamente identica a una parte dell’opera originale di un autore (elemento dell’identità). Concretamente, nel caso della riproduzione parziale di un articolo di giornale, ciò equivale a stabilire se le parole riportate nella riproduzione siano identiche, anche nella loro sequenza, a quelle dell’articolo stesso. In secondo luogo, va accertato se sia possibile, sulla base della riproduzione parziale, riconoscere il contenuto dell’opera dell’autore, ovvero stabilire con certezza che si tratta della riproduzione parziale di un’opera dell’autore precisamente individuata (elemento della riconoscibilità). Nel caso della riproduzione parziale di articoli di giornale ciò significa che dev’essere possibile stabilire con certezza che un determinato estratto è stato riprodotto a partire da un articolo di giornale ben determinato (20). La riproduzione parziale, pertanto, non va definita in senso strettamente quantitativo (21), ovvero sulla base di criteri de minimis che stabiliscano esattamente quale percentuale di un’opera debba essere riprodotta per trovarsi in presenza di una riproduzione parziale, ovvero, nella presente fattispecie, quante parole di una determinata opera di un autore siano sufficienti per configurare una riproduzione parziale (22). L’esistenza di una riproduzione parziale dovrà essere esaminata caso per caso.

59.      Sulla base dei criteri individuati al paragrafo 58 si può a mio avviso affermare che, nella presente fattispecie, la memorizzazione e la successiva stampa di un testo estratto da un articolo di un quotidiano, consistente in una parola di ricerca insieme alle cinque parole a questa precedenti ed alle cinque successive, sono qualificabili come riproduzione parziale dell’articolo suddetto ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. Sussistono infatti tanto l’elemento dell’identità quanto quello della riconoscibilità.

60.      Anzitutto, nella presente causa, le undici parole stampate nell’estratto sono identiche alle undici parole dell’articolo di giornale; anche la loro sequenza è identica a quella dell’articolo. A mio avviso, poi, la sequenza di undici parole è sufficientemente lunga da consentire di affermare – previo confronto con il testo dell’articolo di giornale – che essa costituisce un estratto di un articolo di giornale ben determinato. Va infine sottolineato che nella fattispecie in esame l’obiettivo dell’estratto, composto di una parola di ricerca insieme alle cinque parole precedenti e alle cinque successive, consiste esattamente nel facilitare al lettore il ritrovamento della parola ricercata nell’articolo (23).

61.      Inoltre, nella presente causa va considerato altresì che, per ciascun articolo, la Infopaq stampa la parola di ricerca insieme alle cinque parole a questa precedenti ed alle cinque successive ogni volta che nel testo dell’articolo stesso ricorre tale parola. Ciò può condurre pertanto, come giustamente sottolineato dalla DDF (24), ad una riproduzione della maggior parte dell’articolo di giornale, il che rappresenta senza dubbio una riproduzione parziale di quest’ultimo ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29.

62.      Sulla base delle considerazioni che precedono, a mio avviso la prima questione pregiudiziale deve essere risolta nel senso che la memorizzazione e la successiva stampa di un estratto da un articolo di un quotidiano, composto di una parola di ricerca nonché dalle cinque parole a questa precedenti e dalle cinque successive, rientrano nella nozione di riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29.

D –    Interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 (dalla seconda alla dodicesima questione pregiudiziale)

63.      Il giudice del rinvio solleva diverse questioni (dalla seconda alla dodicesima) attinenti all’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, che occorre quindi esaminare congiuntamente. Con dette questioni, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se sia possibile eseguire il procedimento di predisposizione degli estratti di articoli di giornale utilizzato dalla Infopaq senza un’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore, a motivo del fatto che esso rientrerebbe nell’eccezione prevista all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, la quale esonera dal diritto di riproduzione, a determinate condizioni, gli atti di riproduzione temporanea.

64.      Nelle argomentazioni che seguono esaminerò anzitutto il contenuto e la finalità dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, per poi analizzare singolarmente le condizioni fissate in tale articolo e, nell’ambito di ciascuna condizione, esaminare la specifica questione ad essa relativa.

1.      Contenuto e finalità dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29

65.      La direttiva 2001/29, al suo art. 5, n. 1, prevede un’eccezione al diritto di riproduzione per determinati atti di riproduzione temporanea. Da detto art. 5, n. 1, risulta che sono esentati dal diritto di riproduzione gli atti di riproduzione che soddisfano le seguenti condizioni:

–        deve trattarsi di atti di riproduzione a carattere temporaneo;

–        tali atti di riproduzione temporanea devono poi soddisfare altre quattro condizioni: in primo luogo, essi devono essere transitori o accessori, in secondo luogo, devono essere parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, in terzo luogo, il loro unico scopo dev’essere di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario oppure un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali e, in quarto luogo, tali atti devono essere privi di rilievo economico proprio.

66.      L’eccezione di cui all’art. 5, n. 1, è stata inserita nella direttiva 2001/29 affinché fossero sottratti all’ampia definizione del diritto di riproduzione determinati atti di riproduzione temporanea che sono parte integrante di un procedimento tecnologico ed il cui unico scopo è di consentire un’altra forma di utilizzo di una determinata opera (25). Il trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 menziona espressamente, quale esempio di atti di riproduzione temporanea che dovrebbero essere esonerati dal diritto di riproduzione, gli atti che facilitano «la navigazione in rete» e la «realizzazione di copie “cache”, compresi gli atti che facilitano l’effettivo funzionamento dei sistemi di trasmissione» (26). Tali atti di riproduzione sono consentiti, ai sensi di tale ‘considerando’, «purché l’intermediario non modifichi le informazioni e non interferisca con l’uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull’impiego delle informazioni». Un mancato esonero di tali atti dall’ampia definizione del diritto di riproduzione avrebbe comportato, per le nuove tecnologie, l’obbligo di ottenere l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore per qualsiasi riproduzione, per quanto breve e tecnicamente necessaria (27). Praticamente, ciò avrebbe comportato, ad esempio, che sarebbe stato necessario ottenere l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore per qualsiasi atto di caching (28), il quale consente un uso normale della tecnologia informatica e di Internet mediante la creazione automatica di copie temporanee di dati digitali (29). Sulla base di tali considerazioni, ritengo che l’eccezione di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 non faccia riferimento solo agli atti di riproduzione temporanea che si verificano in rete, bensì a tutti gli atti di riproduzione che soddisfano le condizioni generali previste in detto articolo (30).

67.      Vorrei altresì sottolineare che, nell’ambito dell’analisi fondata sull’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, si deve chiaramente distinguere tra, da un lato, gli atti di riproduzione temporanea, per i quali occorre valutare se soddisfino le condizioni fissate da tale articolo, e, dall’altro, quelle forme di utilizzo di una determinata opera rese possibili da tali atti. Così, ad esempio, gli atti di caching consentono all’utente di Internet di leggere e informarsi sul contenuto di pagine Internet. La memorizzazione temporanea nella memoria RAM (31) del computer consente all’utente di creare una copia di una registrazione audio o video. Nell’analisi fondata sull’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 occorre sempre distinguere tra gli atti di riproduzione temporanea e la forma finale di utilizzo di una determinata opera, resa possibile da tali atti di riproduzione temporanea. Detta distinzione sarà particolarmente importante in sede di analisi della terza condizione di cui all’art. 5, n. 1, ai sensi della quale gli atti di riproduzione temporanea devono consentire un utilizzo legittimo dell’opera (32).

2.      Presupposto per l’applicazione dell’art. 5, n. 1: atti di riproduzione temporanea

68.      Dal tenore letterale dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 risulta chiaramente che solo gli atti di riproduzione temporanea possono essere compresi nell’eccezione prevista da tale disposizione. La circostanza che un determinato atto costituisca una riproduzione temporanea rappresenta un presupposto primario per l’applicazione dell’eccezione di cui trattasi, il quale si pone a monte della verifica intesa a stabilire se tale atto di riproduzione temporanea soddisfi anche le altre condizioni fissate dalla norma succitata. Pertanto, prima di iniziare ad esaminare se il procedimento di predisposizione di estratti da articoli di giornale utilizzato dalla Infopaq soddisfi le singole condizioni fissate nella norma di cui sopra, occorre stabilire quali atti di riproduzione, tra quelli che compongono tale procedimento, possano essere definiti atti di riproduzione temporanea.

69.      Nel procedimento di predisposizione di estratti da articoli di giornale utilizzato dalla Infopaq possono essere identificati diversi atti di riproduzione. Da un lato, gli articoli di giornale vengono anzitutto scannerizzati, il che conduce alla creazione di un file di immagine, che viene poi trasformato in file di testo; risulta dalla fattispecie che il file di immagine viene cancellato dopo la conversione in file di testo, il quale viene a sua volta cancellato quando l’estratto dell’articolo di giornale è pronto. Dall’altro lato, vengono memorizzate e stampate le parole di ricerca dell’articolo di giornale così trattato, insieme alle cinque parole precedenti e alle cinque seguenti a ciascuna di esse.

70.      La scannerizzazione e la conversione del file di immagine in un file di testo rappresentano quindi soltanto atti propedeutici rispetto alla memorizzazione e alla stampa dell’estratto dall’articolo di giornale, composto di undici parole. Entrambi tali file vengono cancellati, il primo durante il procedimento di predisposizione degli estratti ed il secondo immediatamente dopo la fine di quest’ultimo. Pertanto, a mio avviso, la scannerizzazione e la conversione del file di immagine in un file di testo possono essere definite atti di riproduzione temporanea.

71.      Quanto alla possibilità di considerare atto di riproduzione temporanea la memorizzazione di un estratto da un articolo di giornale, composto di undici parole, l’ordinanza di rinvio non contiene a mio avviso sufficienti elementi di valutazione. Nella sua ordinanza il giudice del rinvio afferma solo che, insieme alla parola di ricerca, vengono memorizzate anche le cinque parole precedenti e le cinque seguenti (33), ma non chiarisce per quanto tempo tali parole restino registrate nella memoria del computer. Tale elemento di fatto dovrà quindi essere appurato dal giudice del rinvio.

72.      Ma, indipendentemente da come viene considerata la memorizzazione di un estratto composto di undici parole, a mio avviso la stampa di tale estratto non può essere definita un atto di riproduzione temporanea. La stampa su carta deve infatti essere considerata una riproduzione permanente (34). Evidentemente, una riproduzione permanente non comporta una durata illimitata nel tempo, in quanto una riproduzione siffatta può anche essere distrutta, ma è l’utente stesso a decidere il momento della sua distruzione. Quanto alla stampa dell’estratto, vorrei anche sottolineare che quest’ultima non rientra fra gli atti che rendono soltanto possibile usufruire in forma diversa dell’opera di un autore, come quelli che l’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 mira ad escludere dal diritto di riproduzione. La stampa dell’estratto dall’articolo di giornale rappresenta la riproduzione finale nel procedimento di predisposizione degli estratti utilizzato dalla Infopaq, per cui, nella presente fattispecie, sarà rilevante soprattutto stabilire se tale riproduzione finale costituisca un utilizzo legittimo dell’opera (35), reso possibile dagli atti di riproduzione transitoria eseguiti in detto procedimento.

73.      Nel prosieguo della mia argomentazione esaminerò se la scannerizzazione degli articoli, la conversione del file di immagine in un file di testo e la memorizzazione dell’estratto di undici parole, che rendono possibile la stampa di quest’ultimo, soddisfino le condizioni fissate dall’art. 5, n. 1.

3.      Esame delle quattro condizioni fissate dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29

a)      Prima condizione: atti transitori (seconda, terza, quarta e quinta questione)

74.      La prima condizione che un atto di riproduzione temporanea deve soddisfare nell’ambito dell’art. 5, n. 1, consiste nel fatto che esso deve essere transitorio oppure accessorio. Poiché le questioni del giudice del rinvio mirano solo a chiarire se gli atti di riproduzione di cui trattasi nella causa principale costituiscano atti transitori, mi limiterò all’interpretazione della prima delle due ipotesi alternative costituenti la condizione suddetta, senza esaminare se tali atti siano accessori o meno. L’interpretazione della condizione relativa alla transitorietà degli atti di riproduzione costituisce l’oggetto delle questioni pregiudiziali che vanno dalla seconda alla quinta.

75.      Il giudice nazionale ha formulato la seconda questione chiedendo se le circostanze in cui vengono compiuti gli atti di riproduzione temporanea siano rilevanti per poterli considerare transitori ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, senza però precisare nell’ordinanza di rinvio a quali circostanze detta questione faccia riferimento. Non è chiaro se il giudice del rinvio pensi alle modalità di riproduzione (mediante scanner nonché sistemi di riconoscimento ottico dei caratteri e di memorizzazione), al periodo di sussistenza della riproduzione, ovvero ad altre circostanze. Non sapendo esattamente a quali circostanze si richiami il giudice del rinvio, e non potendo quindi fornire una soluzione semplice in senso affermativo o negativo, occorre a mio avviso riformulare la questione.

76.      La seconda questione deve quindi essere intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede di sapere quali circostanze assumano rilievo affinché determinati atti di riproduzione temporanea possano essere considerati transitori ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

77.      Con la terza questione, il giudice del rinvio chiede se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, nel caso in cui tale riproduzione venga eseguita mediante la creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine o mediante la ricerca di sequenze di parole sulla base di un file di testo. Anche la terza questione dev’essere parzialmente riformulata, dato che con essa il giudice del rinvio chiede anche se l’atto di riproduzione sia transitorio qualora la riproduzione venga eseguita «mediante la ricerca di sequenze di parole in base ad un file di testo». Poiché la mera ricerca di una sequenza di parole non è una riproduzione, la terza questione dev’essere intesa nel senso che il giudice del rinvio chiede se un atto di riproduzione temporanea possa essere considerato transitorio qualora la riproduzione venga eseguita, ad esempio, mediante creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine.

78.      Con la quarta questione, il giudice del rinvio chiede se un atto di riproduzione (36) possa essere considerato transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 qualora venga memorizzata una parte di riproduzione che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

79.      Con la quinta questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un atto di riproduzione possa essere considerato transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 qualora venga stampata una parte di riproduzione che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

80.      Per risolvere dette questioni pregiudiziali occorre anzitutto stabilire quando un atto di riproduzione temporanea è transitorio.

81.      A mio avviso, un atto di riproduzione è transitorio quando la riproduzione sussiste soltanto per un periodo di tempo molto breve (37). È chiaro che ciò porta subito a chiedersi quale sia la differenza tra un atto di riproduzione transitorio ed uno temporaneo. A mio avviso, la differenza consiste nella circostanza che l’atto di riproduzione transitorio sussiste per un tempo molto breve, mentre l’atto di riproduzione temporaneo può sussistere anche per un periodo più lungo (38). Gli atti di riproduzione transitori sono quindi quegli atti di riproduzione temporanea che durano per un periodo particolarmente breve, sono passeggeri e scompaiono subito dopo la loro realizzazione (39). È vero che anche il periodo di durata degli atti di riproduzione temporanei è cronologicamente limitato, ma può essere più prolungato rispetto a quello degli atti di riproduzione transitori (40). È certamente molto difficile, se non impossibile, stabilire esattamente in anticipo per quanto tempo debba sussistere una riproduzione per poter essere considerata transitoria, per cui tale valutazione dovrà essere svolta caso per caso, alla luce di tutte le circostanze di specie.

82.      Di conseguenza, la seconda questione pregiudiziale dev’essere a mio avviso risolta nel senso che la circostanza essenziale affinché determinati atti di riproduzione temporanea possano essere considerati transitori ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 è rappresentata dalla brevissima durata di sussistenza della riproduzione, là dove però, in sede di valutazione, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso specifico.

83.      Nella causa principale, i file di immagine creati mediante la scannerizzazione di articoli di giornali, come anche i file di testo creati attraverso la conversione dei file di immagine, sono cancellati dopo la preparazione dell’estratto dell’articolo di giornale. La Infopaq afferma nelle sue osservazioni scritte che la durata massima di tali file non supera i trenta secondi. Nella presente fattispecie, alla luce del fatto che la durata massima di tali file è estremamente breve e del fatto che gli uni e gli altri vengono cancellati, ritengo di poter affermare che si tratta di atti transitori di riproduzione.

84.      Ne consegue che, a mio avviso, la terza questione pregiudiziale dev’essere risolta nel senso che, qualora un atto di riproduzione temporanea venga eseguito mediante creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine, e qualora tanto il file di testo quanto quello di immagine vengano cancellati, tale atto di riproduzione, in circostanze come quelle della causa principale, dev’essere considerato transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

85.      Per quanto riguarda la memorizzazione dell’estratto dall’articolo di giornale, ho già rilevato, al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, che il giudice del rinvio non chiarisce sufficientemente, nell’ordinanza di rinvio, per quanto tempo venga memorizzato l’estratto composto di undici parole.

86.      Ritengo pertanto che la quarta questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che spetta al giudice nazionale, sulla base dei criteri forniti nella risposta alla seconda questione pregiudiziale, stabilire se l’atto di riproduzione possa essere considerato transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, qualora venga memorizzata una parte di riproduzione che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

87.      Quanto alla stampa di un estratto da un articolo di giornale, ho già chiarito, al paragrafo 72 delle presenti conclusioni, che essa non costituisce un atto di riproduzione temporaneo, sicché, a maggior ragione, non può rappresentare un atto di riproduzione transitorio.

88.      Ne consegue che la quinta questione pregiudiziale dev’essere a mio avviso risolta dichiarando che un atto di riproduzione non può essere considerato transitorio, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, qualora, in circostanze come quelle della causa principale, venga stampata una parte di riproduzione che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

b)      Seconda condizione: parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico (sesta, settima ed ottava questione)

89.      La seconda condizione che un atto di riproduzione temporanea deve soddisfare conformemente all’art. 5, n. 1, consiste nel fatto che esso dev’essere parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico. L’interpretazione di tale condizione viene richiesta in relazione alla scannerizzazione e alla conversione di file di immagine in file di testo (sesta e settima questione pregiudiziale), nonché con riferimento alla stampa di estratti di articoli di giornale (ottava questione). Il giudice del rinvio non chiede espressamente se anche la memorizzazione di un estratto da un articolo di giornale costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico.

90.      Con la sesta questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la fase del procedimento tecnologico nella quale si svolgono gli atti di riproduzione temporanea sia rilevante per stabilire se essi costituiscano «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico» ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

91.      Con la settima questione il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se atti di riproduzione temporanea possano essere «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico», ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, qualora consistano nella scannerizzazione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi ultimi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali.

92.      Con l’ottava questione il giudice del rinvio chiede in sostanza se atti di riproduzione temporanea possano essere «parte integrante e essenziale di un procedimento tecnologico», ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, qualora consistano nella stampa di una parte della riproduzione, comprendente uno o più estratti di testo composti di undici parole.

93.      Per risolvere la sesta e la settima questione occorre anzitutto esaminare quando un determinato atto di riproduzione costituisca parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico (41). Va stabilito soprattutto quanto dev’essere restrittiva l’interpretazione della condizione secondo cui l’atto di riproduzione temporanea deve costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico. Per la dottrina il problema fondamentale da risolvere in sede di interpretazione di detta condizione verte sull’alternativa se l’atto di riproduzione rappresenti parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico solo qualora sia un elemento necessario del procedimento stesso, senza il quale quest’ultimo non sarebbe possibile, oppure se possano rientrare in tale definizione anche altri atti, non costituenti elementi necessari di detto procedimento (42).

94.      A mio avviso, come peraltro emerge dall’opinione prevalente in dottrina (43), non occorre che l’atto di riproduzione sia un elemento necessario di un determinato procedimento tecnologico affinché esso costituisca parte integrante ed essenziale di quest’ultimo. Ciò risulta già dalla motivazione della proposta di direttiva 2001/29, in cui la Commissione afferma che l’art. 5, n. 1, è diretto ad escludere gli atti di riproduzione temporanea «imposti dalla tecnologia» (44). Dal che si può dedurre altresì che non è rilevante la fase del processo tecnologico in cui interviene l’atto di riproduzione temporanea.

95.      Occorre quindi a mio avviso risolvere la sesta questione pregiudiziale dichiarando che la fase del processo tecnologico in cui vengono effettuati gli atti di riproduzione temporanea non è rilevante per stabilire se questi ultimi costituiscano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

96.      Per risolvere la settima questione in esame va stabilito che cosa, nell’ambito di una sequenza di atti intesi alla predisposizione di estratti da articoli di giornale, costituisca un procedimento tecnologico e, più precisamente, se questo sia costituito unicamente dalla scannerizzazione e conversione di un file di immagine in un file di testo oppure si identifichi con l’intero processo di predisposizione di estratti da articoli di giornale.

97.      A mio avviso, nella causa principale, il procedimento tecnologico coincide con l’intero processo di predisposizione degli estratti da articoli di giornale. In tale procedimento rientrano dunque la scannerizzazione e la conversione dei file di immagine in file di testo, nonché la memorizzazione e la stampa della parola cercata, insieme alle cinque parole precedenti ed alle cinque seguenti. Tutti gli elementi menzionati sono quindi parti del medesimo procedimento tecnologico. Sotto questo profilo, la scannerizzazione degli articoli e la conversione dei file di testo in file di immagine sono sicuramente parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico.

98.      Ritengo pertanto che la settima questione pregiudiziale debba essere risolta nel senso che, in circostanze come quelle della causa principale, qualora gli atti di riproduzione temporanea comprendano la scannerizzazione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali, tali atti di riproduzione costituiscono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

99.      Per risolvere l’ottava questione, occorre chiarire se la stampa di una riproduzione, comprendente uno o più estratti di testo di undici parole, possa costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29. Come ho già chiarito al paragrafo 97 delle presenti conclusioni, anche la stampa di un estratto da un articolo di giornale dev’essere considerata in linea di principio parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico. A tal riguardo si deve tuttavia considerare che la stampa non costituisce un atto di riproduzione temporanea, ragion per cui non soddisfa il presupposto per l’applicazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

100. Ritengo quindi che l’ottava questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, la stampa di un estratto non costituisce un atto di riproduzione temporanea, ragion per cui non può essere giustificata sulla base dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e non è quindi rilevante per stabilire se detti atti di riproduzione possano essere considerati parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico.

c)      Terza condizione: atti eseguiti all’unico scopo di consentire un utilizzo legittimo (nona e decima questione)

101. La terza condizione posta dall’art. 5, n. 1, esige che l’unico scopo dell’atto di riproduzione temporanea sia di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l’intervento di un intermediario oppure un utilizzo legittimo dell’opera. Tuttavia, poiché nella fattispecie risulta chiaramente che non viene in questione una trasmissione in rete, e poiché anche le questioni pregiudiziali fanno riferimento solo a quella parte della terza condizione riguardante l’utilizzo legittimo dell’opera, limiterò la mia analisi a quest’ultimo profilo. All’interpretazione della condizione relativa all’utilizzo legittimo fanno riferimento la nona e la decima questione pregiudiziale.

i)      Considerazioni generali sulla condizione relativa all’utilizzo legittimo dell’opera (nona questione)

102. Con la nona questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’utilizzo legittimo dell’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda tutte le forme di utilizzo dell’opera stessa per le quali non è necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore.

103. Per risolvere la nona questione pregiudiziale occorre chiarire il significato della condizione relativa all’utilizzo legittimo dell’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

104. Emerge dal trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 che l’utilizzo di un’opera è da considerare legittimo (45) «se è autorizzato dal titolare del diritto» o «non è limitato dalla legge». Sulla base di detto ‘considerando’ si può ritenere che l’utilizzo di un’opera sia legittimo in tre casi. In primo luogo, l’utilizzo di un’opera è legittimo quando si svolge con modalità che non richiedono l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore, come nel caso della lettura di articoli di giornale. Per quanto riguarda invece l’utilizzo dell’opera sotto forma di riproduzione, come nella causa principale, o con altre modalità per le quali, in linea di principio, è richiesta l’autorizzazione del titolare dei diritti d’autore (46), l’utilizzo è legittimo, in secondo luogo, se il titolare del diritto d’autore ha consentito espressamente a tale utilizzo, oppure, in terzo luogo, se questo è permesso sulla base di una delle eccezioni e limitazioni stabilite dall’art. 5, nn. 2 e 3 (47), della direttiva 2001/29, qualora lo Stato membro di cui trattasi abbia recepito nel proprio ordinamento tale eccezione o limitazione, e l’utilizzo suddetto risulti conforme all’art. 5, n. 5, di detta direttiva.

105. Ne consegue che, a mio avviso, la nona questione pregiudiziale deve essere risolta dichiarando che l’utilizzo legittimo di un’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprende tutte le forme di utilizzo dell’opera stessa per le quali non è necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, o che sono state espressamente autorizzate da quest’ultimo; nel caso di utilizzo dell’opera sotto forma di riproduzione, il consenso del titolare del diritto d’autore non è necessario se la riproduzione è permessa sulla base di una delle eccezioni e limitazioni stabilite dall’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/29, qualora lo Stato membro interessato abbia recepito nel suo ordinamento interno tale eccezione o limitazione e la riproduzione risulti conforme all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29.

ii)    L’utilizzo legittimo nella causa principale (decima questione)

106. Con la decima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede se l’utilizzo legittimo di un’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprenda la scannerizzazione di interi articoli di giornale effettuata da un’impresa, la successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e l’eventuale stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, ai fini dell’attività di redazione di sintesi di detta impresa, anche qualora il titolare del diritto non vi abbia acconsentito. Ritengo che occorra riformulare la decima questione (48); nel prosieguo esporrò le ragioni per una diversa formulazione di tale questione.

–       Riformulazione della decima questione

107. La decima questione pregiudiziale è formulata in modo che la condizione relativa all’utilizzo legittimo riguarda tutti gli atti di riproduzione effettuati nell’ambito del procedimento di predisposizione di estratti da articoli di giornale utilizzato dalla Infopaq. Così formulata, la questione discende da un’erronea comprensione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29. La condizione relativa all’utilizzo legittimo dell’opera non può infatti essere interpretata nel senso che gli atti di riproduzione temporanea debbano costituire di per sé un utilizzo legittimo dell’opera, bensì va intesa nel senso che gli atti di riproduzione temporanea devono consentire un diverso utilizzo dell’opera, che dev’essere legittimo. Si consideri il caso seguente: se in un istituto di formazione viene fatta, a fini illustrativi di insegnamento, una copia – e quindi una riproduzione – di una determinata opera di autore, ad esempio di una videoregistrazione di una trasmissione a contenuto didattico, e, nel corso di tale atto di riproduzione, una copia di detta videoregistrazione viene memorizzata temporaneamente nella memoria RAM di un computer, tale copia temporanea creata nella memoria RAM consentirà la riproduzione a fini illustrativi per uso didattico, la quale è legittima sulla base dell’art. 5, n. 3, lett. a), della direttiva 2001/29 (49). Tuttavia, di per sé stessa, la copia temporanea creata nella memoria RAM sarà legittima solo se soddisfarà anche tutte le altre condizioni fissate all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, e quindi se sarà transitoria o accessoria, se sarà parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico e se sarà priva di rilievo economico proprio. Interpretare la condizione dell’utilizzo legittimo dell’opera di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 nel senso che esso equivalga all’utilizzo legittimo dell’atto di riproduzione temporanea significherebbe che non è più necessario, per la legittimità di tale atto di riproduzione temporanea, soddisfare le altre condizioni fissate dalla norma suddetta, ciò che svuoterebbe quest’ultima del suo significato. 

108. In sede di analisi fondata sull’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 occorre quindi anzitutto distinguere chiaramente gli atti di riproduzione temporanea, che devono soddisfare tutte le condizioni stabilite nella norma suddetta, dagli atti di riproduzione finali o da altre forme di utilizzo dell’opera rese possibili da tali atti di riproduzione temporanea e che devono costituire un utilizzo legittimo dell’opera stessa. Nella causa principale l’utilizzo dell’opera, cioè degli articoli di giornali, è costituito dalla stampa di estratti da questi ultimi composti di undici parole.

109. Nell’ordinanza di rinvio non viene chiaramente indicato se tali estratti da articoli di giornali siano utilizzati internamente come base per la redazione di sintesi degli articoli stessi ovvero solo come ausilio per la scelta degli articoli dei quali verrà predisposta la sintesi. Analogamente, l’ordinanza di rinvio non contiene alcun dato sulle modalità di preparazione delle sintesi e sulla possibilità che queste ultime comprendano riferimenti letterali agli estratti di undici parole. Considerata la descrizione poco chiara della fattispecie, non è escluso neanche che agli abbonati della società Infopaq vengano inviati direttamente estratti di undici parole che consentono a costoro di evincere dal contesto quale articolo di giornale sia interessante ai loro fini. In ogni caso, gli estratti di undici parole sono utilizzati in questo o in altro modo nell’ambito dell’attività commerciale di redazione di sintesi di articoli di giornale esercitata dalla società Infopaq.

110. Indipendentemente da ciò, a mio avviso, nella presente fattispecie non si può ritenere che la redazione di sintesi – sintesi che la Infopaq invierebbe ai suoi abbonati – rappresenti un utilizzo dell’opera, e che la condizione dell’utilizzo legittimo ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 sia soddisfatta in quanto la suddetta redazione di sintesi sarebbe lecita ai sensi del diritto danese. Non è possibile intendere la fattispecie in esame nel senso che il procedimento di predisposizione di estratti da articoli di giornale svolto dalla Infopaq consenta la redazione di sintesi. È vero che tale procedimento probabilmente facilita in misura sostanziale la redazione di sintesi, ma non si può affermare che esso la consenta. La Infopaq potrebbe approntare sintesi di articoli di giornale anche senza alcun ricorso ad estratti di undici parole precedentemente predisposti. Inoltre, la redazione di sintesi non costituisce la necessaria prosecuzione del procedimento di predisposizione degli estratti di undici parole, per cui essa non può essere intesa come fase finale del procedimento di predisposizione degli estratti consentita da quest’ultimo.

111. Occorre pertanto intendere la decima questione pregiudiziale nel senso che il giudice del rinvio con essa chiede sostanzialmente se la scannerizzazione di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, consentano un utilizzo legittimo dell’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, realizzato mediante la stampa e l’utilizzazione di tali estratti ai fini dell’attività di redazione di sintesi di articoli di giornale da parte di detta impresa, sebbene il titolare del diritto non vi abbia acconsentito.

–       Analisi e soluzione della decima questione

112. Per l’analisi di tale questione pregiudiziale è opportuno anzitutto rilevare in generale che l’utilizzo di articoli di giornale sotto forma di riproduzione parziale, cioè di estratti composti di undici parole, è legittimo in due casi: quando il titolare del diritto d’autore lo ha espressamente autorizzato o quando è possibile giustificare detta riproduzione parziale sulla base di una delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione stabilite dall’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/29, qualora la Danimarca le abbia recepite nel proprio ordinamento nazionale e la riproduzione sia conforme all’art. 5, n. 5, della direttiva medesima.

113. Nella causa principale risulta chiaramente dalla descrizione della fattispecie che i titolari dei diritti d’autore non hanno rilasciato l’autorizzazione per predisporre gli estratti da articoli di giornale, per cui la predisposizione degli estratti non potrà essere legittima su tale base. Pertanto, nel prosieguo esaminerò se, nella presente fattispecie, l’utilizzo degli articoli di giornale sotto forma di riproduzione di estratti dai medesimi possa essere considerato legittimo sulla base di una delle eccezioni e limitazioni stabilite dall’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/29. L’analisi relativa alla conformità dell’atto di riproduzione all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 sarà svolta in sede di trattazione della tredicesima questione pregiudiziale, riguardante appunto l’interpretazione di tale disposizione.

114. A proposito delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione stabilite dall’art. 5, nn. 2 e 3, occorre sottolineare due aspetti. In primo luogo, le eccezioni e limitazioni che la direttiva 2001/29 elenca all’art. 5, nn. 2 e 3, sono facoltative e gli Stati membri sono liberi di adottarle nel proprio ordinamento nazionale. Ciò risulta dalla frase introduttiva dei paragrafi 2 e 3 del suddetto art. 5, secondo cui gli Stati membri «hanno la facoltà» di disporre tali eccezioni e limitazioni (50). Nella sua ordinanza il giudice del rinvio non fornisce alcuna informazione sulle eccezioni e limitazioni adottate dalla Danimarca nel proprio ordinamento nazionale, per cui nelle presenti conclusioni analizzerò solo come debbano essere interpretate le singole eccezioni e limitazioni, mentre l’analisi finale, fondata su dette eccezioni e limitazioni, spetterà al giudice nazionale. Pertanto questi, nella causa principale, dovrà accertare quali tra le eccezioni e limitazioni stabilite all’art. 5, nn. 2 o 3, della direttiva 2001/29 siano state adottate dalla Danimarca nel proprio ordinamento nazionale e, sulla base di tali eccezioni e limitazioni, verificare se la riproduzione parziale di articoli di giornale sotto forma di estratti di undici parole possa costituire un utilizzo legittimo degli articoli di giornale.

115. In secondo luogo, come emerge dal trentaduesimo ‘considerando’ (51) della direttiva 2001/29, le eccezioni e limitazioni stabilite all’art. 5, nn. 2 e 3, di tale direttiva sono elencate tassativamente e, quindi, gli Stati membri non possono adottare nel proprio ordinamento nazionale eccezioni e limitazioni di altro tipo. Pertanto, la Danimarca non può disporre che nel proprio ordinamento nazionale la riproduzione parziale di articoli di giornale sotto forma di estratti da detti articoli sia consentita in caso di sua utilizzazione per la predisposizione di sintesi, qualora ciò non sia consentito sulla base di una delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione stabilite dalla direttiva all’art. 5, nn. 2 e 3.

116. L’unica eccezione che prima facie potrebbe essere rilevante nella presente fattispecie è quella prevista all’art. 5, n. 3, lett. c) (52), che ammette la riproduzione a mezzo stampa ovvero l’utilizzo di opere nell’ambito del resoconto di avvenimenti di attualità (53). Tale articolo disciplina due eccezioni al diritto di riproduzione. La prima è ammessa «nel caso di riproduzione a mezzo stampa, comunicazione al pubblico o messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa (...) se tale utilizzo non è espressamente riservato, sempreché si indichi la fonte, incluso il nome dell’autore». La seconda è invece ammessa «nel caso di utilizzo delle opere o di altri materiali in occasione del resoconto di un avvenimento attuale nei limiti di quanto giustificato dallo scopo informativo e sempreché si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell’autore».

117. Tuttavia, a mio avviso, nessuna delle eccezioni stabilite dall’art. 5, n. 3, lett. c), della direttiva 2001/29 – quand’anche fosse stata recepita dalla Danimarca nella propria normativa nazionale – può giustificare la riproduzione parziale di articoli di giornale sotto forma di estratti di undici parole.

118. La prima eccezione disciplinata dall’art. 5, n. 3, lett. c), non può giustificare tale riproduzione in quanto questa non è una riproduzione a mezzo stampa, che tradizionalmente comprende i giornali e le riviste (54). Inoltre, nella causa principale non si tratta di comunicazione di articoli al pubblico o di loro messa a disposizione (55). La comunicazione al pubblico comprende infatti la trasmissione o la ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, compresa la trasmissione radiofonica (56). La messa a disposizione comporta invece atti che mettono l’opera a disposizione del pubblico che non è presente nel luogo in cui hanno origine tali atti (57). Anche se la Infopaq inviasse ai propri abbonati gli estratti da articoli di giornale mediante posta elettronica, non si tratterebbe di una comunicazione al pubblico (58), né di una messa a disposizione (59).

119. Analogamente, la riproduzione parziale di articoli di giornale sotto forma di estratti dai medesimi non può essere giustificata sulla base della seconda eccezione stabilita dall’art. 5, n. 3, lett. c), della direttiva 2001/29, che consente il resoconto di avvenimenti di attualità. Tale eccezione consente infatti l’utilizzo di un’opera nell’ambito dell’autonoma attività di resoconto di avvenimenti di attualità (60); di conseguenza, una determinata opera può essere utilizzata nell’ambito del resoconto di un qualsiasi avvenimento di attualità. Inoltre, se si ammettesse che è lecito riprodurre liberamente articoli di giornale sulla base dell’eccezione che consente il resoconto di avvenimenti di attualità, si contraddirebbe la finalità della prima eccezione stabilita all’art. 5, n. 3, lett. c), che fa espresso riferimento alla riproduzione, alla comunicazione al pubblico ed alla messa a disposizione di articoli pubblicati su argomenti di attualità economica politica o religiosa e si pone in tal modo, riguardo a tali articoli, come lex specialis rispetto alla seconda eccezione stabilita dalla norma suddetta.

120. La riproduzione parziale di articoli di giornale non può quindi costituire un utilizzo legittimo di questi ultimi sulla base di alcuna delle eccezioni o limitazioni stabilite dall’art. 5, nn. 2 o 3, della direttiva 2001/29.

121. Ritengo quindi che la decima questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che la scannerizzazione di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, non consentono, in circostanze come quelle della causa principale, un utilizzo legittimo dell’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, realizzato mediante la stampa e l’utilizzazione di tali estratti ai fini dell’attività di redazione di sintesi di articoli di giornale da parte dell’impresa interessata, malgrado che il titolare del diritto non vi abbia acconsentito.

d)      Quarta condizione: atti privi di rilievo economico proprio (undicesima e dodicesima questione)

122. La quarta condizione che l’atto di riproduzione temporanea deve soddisfare, conformemente all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, per poter essere escluso dal diritto di riproduzione consiste nel fatto che deve essere privo di rilievo economico proprio (61).

123. All’interpretazione di tale condizione fanno riferimento l’undicesima e la dodicesima questione pregiudiziale. Con l’undicesima questione, il giudice del rinvio chiede quali criteri debbano essere utilizzati per stabilire se atti di riproduzione temporanea abbiano un rilievo economico proprio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29. Con la dodicesima questione, invece, si chiede se l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore in virtù degli atti di riproduzione temporanea possa essere preso in considerazione per stabilire se gli atti abbiano un rilievo economico proprio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

124. La condizione relativa al rilievo economico proprio non è definita dalla direttiva 2001/29. Neanche dalla motivazione della proposta di direttiva, dalla quale risulta che occorre escludere dall’ambito di applicazione di quest’ultima gli atti di riproduzione che hanno un proprio valore economico distinto, è possibile desumere esattamente il significato di tale nozione (62). Per interpretare la condizione suddetta occorre chiarire che cosa significhi, per un determinato atto di riproduzione, avere un rilievo economico, che cosa significhi che tale rilievo economico debba essere proprio, e per chi (63) detto atto di riproduzione debba avere un rilievo economico proprio. 

125. Il rilievo economico implica che l’atto di riproduzione temporanea deve apportare al soggetto che lo esegue un vantaggio economico; ma indirettamente – ovvero se il titolare del diritto d’autore riceve un equo compenso – tale atto di riproduzione apporta un vantaggio economico anche al titolare del diritto d’autore (64). Il vantaggio economico può consistere ad esempio in un profitto, in minori spese, in un incremento di efficienza e simili (65).

126. Tuttavia, il criterio chiave per stabilire se il rilievo economico sia proprio (nel senso di indipendente) consiste a mio avviso nell’accertare se, in seguito agli atti di riproduzione temporanea, si ottengano direttamente vantaggi economici. Si sarebbe in presenza di un siffatto rilievo economico proprio qualora, ad esempio, la Infopaq inviasse ai suoi abbonati, oltre agli estratti di articoli di giornale, anche gli articoli di giornale scannerizzati, ricevendone un corrispettivo, ovvero se gli abbonati della società Infopaq potessero accedere direttamente, ad esempio via Internet, agli articoli di giornale scannerizzati. Si sarebbe in presenza di un rilievo economico proprio anche qualora la Infopaq esercitasse un’autonoma attività di scannerizzazione di articoli di giornale, inviando poi tali articoli ai suoi abbonati mediante posta elettronica e ricevendo da questi ultimi un corrispettivo (66). La semplice eventualità che la Infopaq possa ricevere per tali due atti di riproduzione concreti vantaggi economici non è sufficiente per soddisfare la condizione relativa al rilievo economico proprio; detta società dovrebbe effettivamente esercitare un’attività siffatta.

127. Ritengo pertanto che l’undicesima questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che, per stabilire se gli atti di riproduzione temporanea abbiano un rilievo economico proprio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, occorre accertare se in seguito a tali atti di riproduzione temporanea si ottengano direttamente vantaggi economici.

128. Nella causa principale, la scannerizzazione di articoli e la conversione dei file di immagine in file di testo, nonché la memorizzazione degli estratti da articoli di giornale (67), comportano per la società Infopaq una riduzione delle spese e, al contempo, una maggiore efficienza e un risparmio di tempo. È pacifico che tali atti di riproduzione hanno un rilievo economico per la società Infopaq, il quale, però, a mio avviso non è proprio ed autonomo. Nella presente fattispecie, per aversi un rilievo economico proprio non è sufficiente che l’atto di riproduzione soltanto contribuisca a che la società Infopaq raggiunga in generale una maggiore efficienza nella predisposizione degli estratti. La scannerizzazione, la conversione dei file di immagine in file di testo, nonché la memorizzazione degli estratti da articoli di giornale costituiscono infatti soltanto una parte del più ampio procedimento di predisposizione degli estratti, ma non hanno un rilievo economico proprio (68). Nella causa principale il rilievo economico proprio della scannerizzazione, della conversione dei file di immagine in file di testo e della memorizzazione degli estratti da articoli di giornale dev’essere valutato separatamente dal rilievo economico che, per la società Infopaq, riveste la stampa finale degli estratti da articoli di giornale. Occorre quindi constatare, a mio avviso, che la scannerizzazione di articoli e la conversione di file di immagine in file di testo, nonché la memorizzazione degli estratti, sono privi di rilievo economico proprio.

129. Ritengo quindi che la dodicesima questione pregiudiziale debba essere risolta dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore in virtù degli atti di riproduzione temporanea non può essere preso in considerazione per stabilire se tali atti abbiano un rilievo economico proprio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

4.      Conclusione relativa all’interpretazione dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29

130. Alla luce dell’analisi delle condizioni stabilite all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e delle soluzioni proposte per le questioni pregiudiziali dalla seconda alla dodicesima, si può affermare che gli atti di riproduzione svolti nell’ambito del procedimento di predisposizione di estratti da articoli di giornale eseguito dalla società Infopaq non possono essere giustificati sulla base dell’eccezione al diritto di riproduzione prevista dall’art. 5, n. 1, di cui sopra. Praticamente, ciò significa che la società Infopaq necessita dell’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore per poter predisporre gli estratti.

E –    Interpretazione dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 (tredicesima questione pregiudiziale)

131. Con la tredicesima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se la scannerizzazione di interi articoli di giornale effettuata da un’impresa, la successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e la stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, senza il consenso del titolare del diritto, possano essere considerate quali determinati casi speciali che non sono in contrasto con lo sfruttamento normale degli articoli di giornale e che non arrecano ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29.

132. Considerato che dall’analisi delle condizioni stabilite all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 è emerso che gli atti di riproduzione nella causa principale non soddisfano dette condizioni, in linea di principio non occorre verificare se gli stessi atti soddisfino i requisiti stabiliti dall’art. 5, n. 5, della stessa direttiva. Da quest’ultima disposizione emergono infatti condizioni supplementari, che gli atti di riproduzione dovrebbero soddisfare qualora già soddisfino le condizioni fissate all’art. 5, n. 1, della direttiva. Tuttavia, per il caso in cui la Corte dovesse constatare che gli atti di riproduzione eseguiti dalla Infopaq soddisfano le condizioni fissate all’art. 5, n. 1, di tale direttiva, analizzerò qui di seguito brevemente se detti atti di riproduzione soddisfino le condizioni poste dall’art. 5, n. 5, della medesima direttiva.

133. Nella presente fattispecie, nell’effettuare l’analisi sulla scorta dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, occorre a mio avviso nuovamente distinguere tra l’atto finale di riproduzione, cioè la stampa degli estratti da articoli di giornale, e gli atti di riproduzione che consentono tale atto finale di riproduzione, vale a dire la scannerizzazione degli articoli di giornale, la conversione dei file di immagine in file di testo e la memorizzazione degli estratti dagli articoli di giornale. La Corte infatti, qualora dovesse constatare, in sede di analisi fondata sull’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, che l’atto finale di riproduzione, reso possibile dagli atti di riproduzione temporanea, può rappresentare un utilizzo legittimo dell’opera sulla base di una delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione previste dall’art. 5, nn. 2 o 3, di tale direttiva, dovrà esaminare altresì, già ai fini del soddisfacimento della condizione relativa all’utilizzo legittimo, se il menzionato atto finale di riproduzione soddisfi le condizioni fissate all’art. 5, n. 5, della medesima direttiva. Solo allora la condizione relativa all’utilizzo legittimo dell’opera di cui all’art. 5, n. 1, di tale direttiva potrà ritenersi effettivamente soddisfatta. Solo se sarà soddisfatta tale condizione, insieme a tutte le altre condizioni dettate dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, sarà possibile verificare se le condizioni poste dall’art. 5, n. 5, di quest’ultima siano soddisfatte anche dagli atti di riproduzione che consentono detto utilizzo finale. Pertanto, nel prosieguo verificherò anzitutto se l’atto finale di riproduzione (la stampa degli estratti da articoli di giornale) soddisfi le condizioni fissate all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, e poi se tali condizioni siano soddisfatte anche dagli atti di riproduzione che consentono l’atto finale suddetto (scannerizzazione degli articoli di giornale, conversione dei file di testo in file di immagine e memorizzazione degli estratti da articoli di giornale (69)).

1.      Se la stampa di estratti da articoli di giornale soddisfi le condizioni fissate dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29

134. Risulta dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 che le eccezioni e limitazioni fissate all’art. 5 della direttiva 2001/29 si applicano, in primo luogo, esclusivamente in determinati casi speciali, i quali, in secondo luogo, non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera e, in terzo luogo, non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare (70). Tali condizioni sono cumulative. Le condizioni di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, spesso chiamate in dottrina «test in tre fasi» (71), sono state introdotte sul modello di trattati internazionali, segnatamente dell’art. 9, n. 2, della Convenzione di Berna (72), dell’art. 10 del Trattato della WIPO sul diritto d’autore (73) e dell’art. 13 dell’accordo TRIPS (74). Come risulta dal quarantaquattresimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, la facoltà di applicare le eccezioni e le limitazioni previste nella presente direttiva deve essere esercitata nel rispetto degli obblighi internazionali (75). Ne consegue che l’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 dev’essere interpretato nel rispetto di tali trattati internazionali.

135. La prima condizione stabilita dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 esige che le eccezioni e limitazioni siano applicate solo in determinati casi speciali. Esse devono quindi essere chiaramente definite e trovare la propria ragion d’essere in determinate finalità speciali (76). Nel caso dell’eccezione di cui all’art. 5, n. 3, lett. c), la speciale finalità su cui si fonda tale eccezione consiste nell’informare il pubblico su avvenimenti di attualità; ma è anche vero che tale eccezione non esclude una finalità commerciale, quanto meno indiretta, di informazione su avvenimenti di attualità (77).

136. Qualora la Corte dovesse considerare che la riproduzione di estratti da articoli di giornale rappresenta un utilizzo legittimo sulla base dell’art. 5, n. 3, lett. c), della direttiva 2001/29, ciò vorrà dire che essa è già partita implicitamente dal presupposto che la finalità di detta riproduzione consiste nell’informazione del pubblico. È vero che si potrebbe affermare che la riproduzione parziale di articoli di giornale sotto forma di estratti da tali articoli non corrisponde interamente a tale finalità, e che il suo scopo principale è di natura commerciale, mentre l’informazione al pubblico costituisce un fine secondario. Tuttavia, anche nel caso in cui, ad esempio, una rivista pubblichi un articolo di un’altra rivista, o alla radio venga letto un passo di un articolo di giornale, o in un servizio televisivo su una mostra vengano filmate alcune opere di questa mostra, tali mezzi di comunicazione non utilizzano l’opera soltanto a fini di informazione del pubblico, bensì anche a fini commerciali. Si può quindi considerare, a mio avviso, che anche la riproduzione di estratti da articoli di giornale, se utilizzata per la redazione di sintesi di tali articoli di giornale, è rivolta all’informazione del pubblico. Ne consegue che, a mio avviso, si può ritenere che si tratti di un caso speciale conforme alla prima delle condizioni enunciate dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29. Per la stampa degli estratti da articoli di giornale la prima condizione fissata dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 risulta quindi soddisfatta. 

137. La seconda condizione fissata dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 esige che i casi speciali ai quali si applicano le eccezioni e limitazioni non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera. Lo sfruttamento normale di articoli di giornale implica che i giornali in cui sono pubblicati gli articoli vengano venduti procurando degli utili; i vantaggi economici che possono essere realizzati sulla base di articoli di giornale devono essere riservati ai titolari dei diritti d’autore (78). Ci si pone in contrasto con tale sfruttamento normale se si incide sensibilmente sul mercato delle vendite dei giornali, riducendo il volume delle vendite (79).

138. La riproduzione degli estratti da articoli di giornale consente alla società Infopaq di sapere rapidamente quali articoli sono importanti e per quali di essi sia utile la redazione di sintesi. La Infopaq può quindi predisporre sintesi per tutti gli articoli di giornale importanti, in modo che i suoi abbonati non debbano più acquistare i giornali (80). In tal modo, la riproduzione di estratti da articoli di giornale incide a mio avviso sullo sfruttamento normale di questi ultimi, per cui la seconda condizione di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 non è soddisfatta. 

139. La terza condizione fissata all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 esige che i casi speciali ai quali si applicano le eccezioni e limitazioni non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti. Nell’ambito della terza condizione, quindi, non è sufficiente la sola incidenza sui legittimi interessi del titolare dei diritti, dato che comunque qualsiasi eccezione o limitazione determinerà un pregiudizio per gli stessi; piuttosto, tale pregiudizio non dev’essere ingiustificato (81). Occorre a tal fine determinare tale incidenza pregiudizievole sotto il profilo quantitativo e qualitativo (82).

140. Nella causa principale, l’estratto dall’articolo di giornale viene predisposto per tutti gli articoli che contengono determinate parole cercate. Se la parola cercata ricorre spesso in tali articoli, da un punto di vista quantitativo ciò significa che simili estratti possono essere predisposti per molti articoli. Se un articolo contiene più parole cercate di vario tipo, ciò significa anche che per ogni articolo è possibile predisporre più estratti. Come già rilevato nell’analisi della seconda condizione di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, la riproduzione di detti estratti, mediante la predisposizione delle sintesi, può incidere indirettamente sulla vendita degli articoli di giornale, per cui anche i titolari dei diritti d’autore hanno un legittimo interesse a partecipare ai profitti così realizzati dalla Infopaq. Considerato che gli estratti sono predisposti per un numero grandissimo di articoli di giornale, ritengo che si sia in presenza di un ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari dei diritti. Occorre quindi concludere, a mio avviso, che la stampa di estratti da articoli di giornale non soddisfa neanche la terza condizione di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29. 

141. Dal fatto che la stampa degli estratti da articoli di giornale non soddisfa né la seconda né la terza condizione di cui all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29 consegue che essa non può rappresentare un utilizzo legittimo degli articoli di giornale ai sensi dell’art. 5, n. 1, di tale direttiva.

2.      Rispondenza degli atti di riproduzione temporanea alle condizioni fissate dall’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29

142. Avendo rilevato, al paragrafo 141 delle presenti conclusioni, che gli estratti da articoli di giornale non possono rappresentare un utilizzo legittimo degli articoli di giornale, si può affermare che la scannerizzazione, la conversione dei file di testo in file di immagine e la memorizzazione (83) degli estratti da articoli di giornale non consentono un utilizzo legittimo dell’opera e non soddisfano, di conseguenza, le condizioni di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29. Poiché tali atti di riproduzione non possono essere giustificati sulla base dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, essi non possono ricevere autonoma giustificazione neanche sulla scorta dei requisiti di cui all’art. 5, n. 5, della medesima direttiva. Occorre quindi constatare, anche per quanto riguarda gli atti di riproduzione temporanea, che essi non soddisfano le condizioni di cui all’art. 5, n. 5, di tale direttiva.

3.      Conclusione relativa all’interpretazione dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29

143. Considerata l’analisi fondata sull’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, occorre a mio avviso risolvere la tredicesima questione pregiudiziale dichiarando che, in circostanze come quelle della causa principale, la scannerizzazione di interi articoli di giornale effettuata da un’impresa, la successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e la stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, non possono essere considerate come determinati casi speciali che non sono in contrasto con lo sfruttamento normale degli articoli di giornale e che non arrecano ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29.

F –    Conclusione

144. L’analisi svolta nelle presenti conclusioni ha dimostrato che tutti gli atti eseguiti dalla Infopaq nel procedimento di predisposizione di estratti da articoli di giornale costituiscono atti di riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva 2001/29. Tali atti di riproduzione non sono ammissibili a titolo dell’eccezione al diritto di riproduzione prevista dall’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, e non sono neppure conformi all’art. 5, n. 5, della medesima direttiva. Ne consegue che, per l’esecuzione degli atti di riproduzione suddetti, la Infopaq deve ottenere l’autorizzazione dei titolari dei diritti d’autore.

VII – Conclusioni

145. Considerato quanto precede, propongo che la Corte voglia, in circostanze come quelle della causa principale, risolvere, nel medesimo ordine in cui sono state proposte, le questioni pregiudiziali sollevate dallo Højesteret, dichiarando quanto segue:

1)         La memorizzazione e la successiva stampa di un estratto da un articolo di un quotidiano, composto di una parola di ricerca nonché delle cinque parole a questa precedenti e delle cinque successive, rientrano nella nozione di riproduzione ai sensi dell’art. 2 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.

2)         La circostanza essenziale affinché determinati atti di riproduzione temporanea possano essere considerati transitori ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 è rappresentata dalla brevissima durata di sussistenza della riproduzione, là dove però, in sede di valutazione, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso specifico.

3)         Qualora un atto di riproduzione temporanea venga eseguito mediante creazione di un file di testo sulla base di un file di immagine, e qualora tanto il file di testo quanto quello di immagine vengano cancellati, tale atto di riproduzione, in circostanze come quelle della causa principale, dev’essere considerato transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

4)         Spetta al giudice nazionale, sulla base dei criteri forniti nella risposta alla seconda questione pregiudiziale, stabilire se l’atto di riproduzione possa essere considerato transitorio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, qualora venga memorizzata una parte di riproduzione che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

5)         Un atto di riproduzione non può essere considerato transitorio, ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, qualora, in circostanze come quelle della causa principale, venga stampata una parte di riproduzione che comprende uno o più estratti di testo di undici parole.

6)         La fase del processo tecnologico in cui vengono effettuati gli atti di riproduzione temporanea non è rilevante per stabilire se questi ultimi costituiscano parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

7)         In circostanze come quelle della causa principale, qualora gli atti di riproduzione temporanea comprendano la scannerizzazione manuale di interi articoli di giornale, mediante la quale questi vengono trasformati da documenti su carta stampata in documenti digitali, tali atti di riproduzione costituiscono parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

8)         In circostanze come quelle della causa principale, la stampa di un estratto non costituisce un atto di riproduzione temporanea, ragion per cui non può essere giustificata sulla base dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 e non è quindi rilevante per stabilire se detti atti di riproduzione possano essere considerati parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico.

9)         L’utilizzo legittimo di un’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 comprende tutte le forme di utilizzo dell’opera stessa per le quali non è necessaria l’autorizzazione del titolare del diritto d’autore, o che sono state espressamente autorizzate da quest’ultimo; nel caso di utilizzo dell’opera sotto forma di riproduzione, il consenso del titolare del diritto d’autore non è necessario se la riproduzione è permessa sulla base di una delle eccezioni e limitazioni stabilite dall’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/29, qualora lo Stato membro interessato abbia recepito nel suo ordinamento interno tale eccezione o limitazione e la riproduzione risulti conforme all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29.

10)         La scannerizzazione di interi articoli di giornale, la successiva elaborazione della riproduzione e la memorizzazione di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, non consentono, in circostanze come quelle della causa principale, un utilizzo legittimo dell’opera ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, realizzato mediante la stampa e l’utilizzazione di tali estratti ai fini dell’attività di redazione di sintesi di articoli di giornale da parte dell’impresa interessata, malgrado che il titolare del diritto non vi abbia acconsentito.

11)         Per stabilire se gli atti di riproduzione temporanea abbiano un rilievo economico proprio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29, occorre accertare se in seguito a tali atti di riproduzione temporanea si ottengano direttamente vantaggi economici.

12)         In circostanze come quelle della causa principale, l’incremento in termini di efficienza conseguito dall’utilizzatore in virtù degli atti di riproduzione temporanea non può essere preso in considerazione per stabilire se tali atti abbiano un rilievo economico proprio ai sensi dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.

13)         In circostanze come quelle della causa principale, la scannerizzazione di interi articoli di giornale effettuata da un’impresa, la successiva elaborazione della riproduzione, nonché la memorizzazione e la stampa di parte della riproduzione, consistente in uno o più estratti di testo di undici parole, non possono essere considerate come determinati casi speciali che non sono in contrasto con lo sfruttamento normale degli articoli di giornale e che non arrecano ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi del titolare dei diritti ai sensi dell’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29.


1 – Lingua originale: lo sloveno.


2 – GU L 167 del 22 giugno 2001, pag. 10.


3 –      (Nota che si riferisce esclusivamente al testo sloveno delle conclusioni).


4 – Bekendtgørelse af lov om ophavsret, nr. 763 af 30. juni 2006 (versione consolidata della legge sui diritti d’autore del 30 giugno 2006, n. 763). Una traduzione in inglese della versione consolidata della legge sui diritti d’autore è disponibile nella pagina web del Ministero della Cultura danese: http://www.kum.dk/sw832.asp.


5 – Nell’ordinanza di rinvio non si chiarisce come vengano predisposte tali sintesi, né quale sia esattamente il loro contenuto. Del pari, non viene chiarito in maniera inequivoca quale rapporto intercorra tra le dette sintesi e gli estratti da articoli di giornale, costituiti dalla parola ricercata nonché dalle cinque parole che la precedono e dalle cinque che la seguono (v. paragrafo 15 delle presenti conclusioni). Non vi è alcun passaggio nell’ordinanza di rinvio in cui si chiarisca espressamente se gli estratti di undici parole siano utilizzati esclusivamente a livello interno o se invece sussista anche la possibilità che essi vengano inviati agli abbonati della società Infopaq.


6 – Trattasi del formato file TIFF (Tagged Image File Format).


7 – Si tratta del cosiddetto software OCR (Optical Character Recognition).


8 – ASCII è l’acronimo per American Standard Code for Information Interchange.


9 – (Nota che si riferisce esclusivamente al testo sloveno delle conclusioni).


10 –      (Nota che si riferisce esclusivamente al testo sloveno delle conclusioni).


11 –      Per indicare la direttiva 2001/29 il giudice del rinvio utilizza, nelle questioni pregiudiziali, l’espressione «Direttiva Infosoc»; «Infosoc» è l’abbreviazione dell’espressione inglese «information society» (società dell’informazione). Per rendere uniforme l’impiego dell’abbreviazione di tale direttiva nelle presenti conclusioni, anche nelle questioni pregiudiziali utilizzo l’abbreviazione «direttiva 2001/29».


12 – Sulla posizione assunta dal governo austriaco, v. paragrafo 26 di queste conclusioni.


13 – La direttiva 2001/29 mette l’accento sulla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, ma non si limita a tale settore. La sua finalità consiste, da un lato, nel contribuire, con l’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, al funzionamento del mercato interno e, dall’altro, nel dare attuazione a determinati obblighi internazionali in materia. Quanto a quest’ultimo aspetto, si tratta soprattutto, come risulta dal quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, dell’attuazione degli obblighi derivanti da due trattati internazionali, stipulati nell’ambito dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (WIPO), cioè il «Trattato della WIPO sul diritto d'autore» ed il «Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi». In dottrina v., ad esempio, M. Lehmann, «The EC Directive on the Harmonisation of Certain Aspects of Copyright and Related Rights in the Information Society – A Short Comment», International review of industrial property and copyright law, n. 5/2003, pag. 521.


14 – V., in tal senso, il Libro verde «Il diritto d'autore e i diritti connessi nella Società dell'informazione» [COM(95) 382 def., pag. 49]; M. Vivant, «Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», in A.R. Lodder, e H.W.K. Kaspersen (a cura di), Edirectives: Guide to European Union Law on E-Commerce, Kluwer Law International, L’Aja, 2002, pag. 98; M. Lehmann, op. cit. (nota 13 supra), pag. 523, nota 18.


15 – V., in tal senso, il Libro verde «Il diritto d’autore e i diritti connessi nella Società dell’informazione» [COM(95) 382 def., pag. 49].


16 – Rendere possibile lo sviluppo o la normale operatività delle nuove tecnologie significa, ad esempio, consentire la riproduzione tecnicamente necessaria per il normale funzionamento di Internet o per l’impiego di programmi informatici. Ciò risulta evidente, ad esempio, dal trentatreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, secondo il quale dovrebbero essere esclusi dal diritto di riproduzione gli «atti che facilitano la navigazione in rete e la realizzazione di copie “cache”»; l’esigenza che il diritto di riproduzione non impedisca la normale operatività delle nuove tecnologie risulta anche da altre direttive, come ad esempio dalla direttiva del Consiglio 14 maggio 1991, 91/250/CEE, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (GU L 122 del 17.5.1991, pag. 42), la quale afferma, al suo diciassettesimo ‘considerando’, che «i diritti esclusivi dell'autore di impedire la riproduzione non autorizzata della sua opera devono essere oggetto di un'eccezione di portata limitata nel caso di un programma per elaboratore, al fine di consentire la riproduzione tecnicamente necessaria all'uso di tale programma da parte del legittimo acquirente».


17 – V., ad esempio, sentenze 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE (Racc. pag. I‑11519, punto 31); 9 novembre 2000, causa C‑357/98, Yiadom (Racc. pag. I‑9265, punto 26), e 6 febbraio 2003, causa C‑245/00, SENA (Racc. pag. I‑1251, punto 23).


18 – In dottrina v., ad esempio, M. Vivant, op. cit. (nota 14 supra), pag. 98, che definisce la riproduzione come la «“fissazione” di un’opera su un supporto mediale». T. Kritharas, «The Challenge of Copyright in Information Society. Copyright on the Internet: Current Legal Aspects», Revue hellénique de droit international, n. 1/2003, pag. 22, richiamandosi alla giurisprudenza britannica, definisce il diritto di riproduzione nei seguenti termini: «Ciò che è degno di copia, è degno prima facie di essere tutelato [dal diritto d’autore]».


19 – L’obiettivo dell’elevato livello di tutela risulta in particolare dal nono ‘considerando’ della direttiva 2001/29, secondo cui «ogni armonizzazione del diritto d'autore e dei diritti connessi dovrebbe prendere le mosse da un alto livello di protezione, dal momento che tali diritti sono essenziali per la creazione intellettuale»; indirettamente, tale obiettivo risulta anche dal suo quarto e dal suo decimo ‘considerando’. Il quarto ‘considerando’ della direttiva afferma che «[u]n quadro giuridico armonizzato in materia di diritto d'autore e di diritti connessi, creando una maggiore certezza del diritto e prevedendo un elevato livello di protezione della proprietà intellettuale, promuoverà notevoli investimenti in attività creatrici ed innovatrici»; il decimo ‘considerando’ della stessa direttiva afferma che gli autori «debbono ricevere un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere» e che «[è] necessaria un'adeguata protezione giuridica dei diritti di proprietà intellettuale» per garantire tale compenso. Anche la Corte ha affermato l’esigenza di un alto livello di protezione degli autori, che garantisca loro un adeguato compenso per l’utilizzo delle loro opere; a tal riguardo v. sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE (Racc. pag. I‑11519, punto 36).


20 – A titolo di esempio, si pensi anche alla riproduzione parziale di un’immagine. Se l’immagine rappresenta un oggetto su una parete bianca, da una fotografia (quindi da una riproduzione) che rappresentasse solo una parte della parete bianca non sarebbe possibile dedurre di quale immagine si tratti. Se però la fotografia rappresentasse una parte dell’oggetto, e fosse evidente che si tratta di una riproduzione proprio di quell’immagine, si sarebbe in presenza di una riproduzione parziale. Si può prendere in considerazione anche un esempio ancora più estremo: se negli estratti da articoli di giornale predisposti dalla Infopaq fosse riportata una sola parola, ad esempio la congiunzione «e», oppure solo il nome di una determinata società, non sarebbe possibile stabilire da quale articolo di giornale proviene tale estratto, e quindi non saremmo in presenza di una riproduzione parziale.


21 – A titolo di raffronto riguardo alla difficoltà di determinare quantitativamente la lunghezza delle citazioni, faccio presente che in sede di commento all’art. 10, n. 1, della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971 e riveduta il 28 settembre 1979), il quale ammette le citazioni, è stata sollevata la questione dei limiti massimi consentiti per le citazioni stesse, sottolineandosi in tale contesto come le limitazioni quantitative di tale lunghezza siano di difficile applicazione. V., ad esempio, S. Ricketson, e J.C. Ginsburg, International Copyright and Neighbouring Rights. The Berne Convention and Beyond, vol. I, Oxford University Press, New York, 2005, pag. 788, punto 13.42; S. Ricketson, The Berne Convention for the protection of literary and artistic works: 1886-1986, Centre for Commercial Law Studies, Queen Mary College; Kluwer, Londra, 1987, pag. 493, punto 9.23.


22 – Per le citazioni letterarie o notorie sono sufficienti già poche parole per essere in presenza di una riproduzione. Così, ad esempio, la citazione «Et tu, Brute?» comprende solo tre parole, ma si può facilmente affermare che si tratta di una riproduzione parziale delle parole della tragedia di William Shakespeare «Giulio Cesare». Ma, se prendiamo ad esempio tre parole dell’estratto dall’articolo di giornale riportate dal giudice del rinvio (v. paragrafo 15 delle presenti conclusioni) – «cessione del gruppo» –, molto difficilmente si potrà affermare che si tratta di una riproduzione di un preciso articolo di giornale.


23 – V. paragrafo 14 delle presenti conclusioni.


24 – V. paragrafo 25 delle presenti conclusioni.


25 – Motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [COM(97) 628 def., pag. 29, punto 3].


26 – Aggiungo, in proposito, che esempi di atti di riproduzione che devono essere esclusi a norma dell’art. 5, n. 1, vengono indicati anche nel rapporto della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale sull’applicazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [SEC(2007) 1556, pag. 3], e precisamente: le riproduzioni per commutatori Internet (Internet routers) e le riproduzioni sorte durante la navigazione in Internet, tanto sulla memoria RAM (Random Access Memory) quanto sulle memorie cache (caches).


27 – In tal senso v., ad esempio, M. Lehmann, op. cit. (nota 13 supra), pagg. 523 e 524.


28 – P.B. Hugenholtz, «Caching and Copyright: The Right of Temporary Copying», European Intellectual Property Review, n. 10/2000, pag. 482, definisce il caching come una «creazione automatica di copie temporanee di informazioni digitali (…) al fine di poter immediatamente disporre di tali dati per un utilizzo futuro».


29 – T. Kritharas, op. cit. (nota 18 supra), pag. 34, sottolinea che la direttiva 2001/29 esclude dal diritto di riproduzione, a norma dell’art. 5, n. 1, gli atti di memorizzazione cache (caching). V. P.B. Hugenholtz, op. cit. (nota 28 supra), pagg. 482 e segg., che analizza diverse modalità di caching sotto il profilo della protezione del diritto d’autore.


30 – Ciò è confermato anche dalla motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [COM(97) 628 def., pag. 29, punto 3], dalla quale risulta che l’eccezione disposta dall’art. 5, n. 1, riguarda tanto l’ambiente Internet quanto gli atti di riproduzione che esulano da tale ambiente. Così, ad esempio, anche J. Plaza Penadés, «Propiedad intelectual y sociedad de la información (la Directiva comunitaria 2001/29/CE)», in F. de Paula Blasco Gascó (a cura di), Contratación y nuevas tecnologías, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 2005, pag. 147.


31 – La memoria RAM (Random Access Memory) funziona in modo da registrare temporaneamente dati che consentono il funzionamento del computer; quando l’utente spegne il computer, tali dati, registrati sulla memoria RAM, sono automaticamente cancellati. V., in tal senso, T. Kritharas, op. cit. (nota 18 supra), pag. 22; G. Westkamp, «Transient Copying and Public Communications: The Creeping Evolution of Use and Access Rights in European Copyright Law», George Washington International Law Review, n. 5/2004, pag. 1057, nota 2.


32 – V. paragrafo 101 e seguenti delle presenti conclusioni.


33 – Tale informazione è fornita dal giudice del rinvio al punto 2 dell’ordinanza di rinvio, in cui viene descritto il procedimento di predisposizione degli estratti da articoli di giornale.


34 – V. il rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», Institute for Information Law, Università di Amsterdam, Paesi Bassi, 2007, accessibile all’indirizzo web http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/studies/infosoc-study_en.pdf, pag. 23, che definisce la riproduzione permanente come «copia tangibile permanente» («tangible permanent copy»), e la riproduzione temporanea come «copia non visibile temporanea» («non-visible temporary copy»).


35 – V. paragrafi 101 e seguenti delle presenti conclusioni.


36 – Il giudice del rinvio utilizza la nozione di «atto di riproduzione temporanea»; ma poiché, come già rilevato al paragrafo 71 delle presenti conclusioni, non è chiaro se la memorizzazione dell’estratto, composto di undici parole, costituisca un atto di riproduzione temporanea, nel riportare la questione pregiudiziale utilizzo solo l’espressione «atto di riproduzione».


37 – Così anche il rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 32, il quale sottolinea che la nozione di «transitorio» di cui all’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 fa riferimento ad un «brevissimo periodo di tempo».


38 – Ciò risulta altresì dall’usuale significato delle nozioni di «temporaneo» [in sloveno: «začasen»] e di «transitorio» [in sloveno: «prehoden»] nelle diverse lingue. In inglese, la nozione di «temporary» («začasen») significa «che dura solo un tempo limitato», mentre la nozione di «transient» («prehoden») significa «che dura solo un breve tempo»; v. Oxford Dictionary of English, 2ª ed., Oxford University Press, Oxford, 2005. Analogamente, in tedesco, la nozione di «vorübergehend» («začasen») è così definita: «che dura solo per un periodo determinato; momentaneo», mentre la nozione di «flüchtig» («prehoden») è definita (al punto 3 del lemma «flüchtig»): «che passa velocemente, che non rimane a lungo»; v. Duden – Deutsches Universalwörterbuch, 6ª ed., Mannheim, 2006. In francese, la nozione di «provisoire» («začasen») significa «che sorge, che esiste fino a quando non subentri una situazione definitiva», mentre la nozione di «transitoire» («prehoden») significa «che dura un breve periodo»; v. Nouveau Larousse Encyclopédique, 2° vol., Larousse, Parigi, 2003. In italiano, invece, la nozione di «temporaneo» significa «che dura per un periodo di tempo limitato, che non è definitivo», mentre la nozione di «transitorio» significa «non durevole, limitato nel tempo»; v. Dizionario Italiano Sabatini Coletti, Giunti, Firenze, 1997. Si tratta invero di sfumature semantiche che vanno decifrate a partire dal contesto per giungere all’effettivo significato della singola nozione.


39 – V. il rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 32.


40 – Ibidem.


41 – La dottrina avverte che non è del tutto chiaro in che cosa consista tale condizione. V., ad esempio, M. Hart, «The Copyright in the Information Society Directive: An Overview», European Intellectual Property Review, n. 2/2002, pag. 59. V. H.‑P. Mayer, «Richtlinie 2001/29/EG zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft», Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht, n. 11/2002, pag. 327, che definisce tale condizione «problematica».


42 – Tale problema di interpretazione della condizione secondo cui l’atto di riproduzione temporanea dev’essere parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico viene trattato, ad esempio, nel rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 33. V. anche G. Spindler, «Europäisches Urheberrecht in der Informationsgesellschaft», Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, n. 2/2002, pag. 111.


43 – Così G. Spindler, op. cit. (nota 42 supra), pag. 111; rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 33.


44 – La motivazione della proposta parla di «certain acts of reproduction which are dictated by technology»; motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione [COM(97) 628 def., pag. 29].


45 – (Nota che si riferisce esclusivamente al testo sloveno delle conclusioni).


46 – Comunicazione o messa a disposizione delle opere al pubblico o loro distribuzione.


47 – Riguardo al fatto che la condizione dell’utilizzo legittimo fa riferimento all’uso giustificato sulla base dell’art. 5, nn. 2 e 3, della direttiva 2001/29, v., ad esempio, C. Waelde e H. MacQueen, «The Scope of Copyright», Electronic Journal of Comparative Law, n. 3/2006, pag. 63; v. anche il rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 34, che sottolinea come la condizione dell’utilizzo legittimo di cui all’art. 5, n. 1, faccia riferimento a norme giuridiche esterne a tale disposizione.


48 – V. paragrafo 111 delle presenti conclusioni.


49 – Il rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 34, riporta il seguente esempio: la riproduzione di un’opera sulla memoria RAM, creata contemporaneamente alla copia finalizzata all’utilizzo privato conforme all’art. 5, n. 2, lett. b), della direttiva 2001/29 (così come recepito a livello nazionale), può essere esclusa dal diritto di riproduzione sulla base dell’art. 5, n. 1, lett. b), della direttiva, in quanto l’utilizzo che essa consente (cioè la copia finalizzata all’uso privato) è legittimo.


50 – L’art. 5, n. 2, della direttiva 2001/29 prevede eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 2 di tale direttiva, mentre l’art. 5, n. 3, prevede eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione di cui all’art. 2, nonché al diritto di comunicazione di opere al pubblico ed al diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti di cui all’art. 3 di tale direttiva.


51 – Il trentaduesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29 afferma che «[l]a presente direttiva fornisce un elenco esaustivo delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione».


52 – A proposito di tale articolo va rilevato che nella direttiva 2001/29 è stato ripreso l’art. 10 bis della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (cit. supra, nota 21). Più precisamente, la prima eccezione disciplinata dall’art. 5, n. 3, lett. c), della direttiva 2001/29 è stata adottata sul modello dell’art. 10 bis, n. 1, della Convenzione di Berna, mentre la seconda ricalca l’art. 10 bis, n. 2, di detta Convenzione.


53 – Le altre eccezioni non rilevano nel caso qui in esame. Quanto all’eccezione di cui all’art. 5, n. 3, lett. d), che ammette citazioni «a fini di critica o di rassegna, sempreché siano relative a un'opera o altri materiali protetti già messi legalmente a disposizione del pubblico, che si indichi, salvo in caso di impossibilità, la fonte, incluso il nome dell'autore, e che le citazioni siano fatte conformemente ai buoni usi e si limitino a quanto giustificato dallo scopo specifico», va rilevato, in particolare, che nella presente fattispecie, pur potendo gli estratti da articoli di giornale essere qualificati come citazioni, non si tratta comunque di citazioni a fini di critica o di rassegna. Tali citazioni non sono infatti utilizzate per la critica o per la rassegna di un determinato articolo di giornale, quanto piuttosto per l’attività di predisposizione di sintesi di articoli di giornale.


54 – Così, ad esempio, C. Berger, «Elektronische Pressespiegel und Informationsrichtlinie. Zur Vereinbarkeit einer Anpassung des § 49 UrhG an die Pressespiegel-Entscheidung des BGH mit der Informationsrichtlinie», Computer und Recht, n. 5/2004, pag. 363; V. Glas, Die urheberrechtliche Zulässigkeit elektronischer Pressespiegel. Zugleich ein Beitrag zur Harmonisierung der Schranken des Urheberrechts in den Mitgliedstaaten der EU, Mohr Siebeck, Tübingen, 2008, pag. 131. Anche dalla dottrina relativa all’interpretazione dell’art. 10 bis, n. 1, della Convenzione di Berna, sul cui modello è stata inserita nella direttiva 2001/29 la prima eccezione di cui all’art. 5, n. 3, lett. c), risulta che la nozione di cui sopra comprende tradizionalmente i giornali e le riviste; v., ad esempio, S. Ricketson, op. cit. (nota 21 supra), pag. 501, punto 9.30, e pag. 503, punto 9.32. Secondo la dottrina, inoltre, l’art. 10 bis, n. 1, della Convenzione di Berna in linea di principio non osta a che l’applicazione della norma venga estesa alle edizioni online di giornali e riviste; a tal riguardo v., ad esempio, S. Ricketson e J.C. Ginsburg, op. cit. (nota 21 supra), pag. 801, punto 4.


55 – Il diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione di opere di autore è disciplinato dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, secondo cui «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».


56 – La comunicazione al pubblico è definita al ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva 2001/29, dal quale risulta che essa concerne «tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine» e che comprende «qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione». Vi rientra, ad esempio, l’esecuzione in pubblico, nonché la trasmissione radiofonica, satellitare e via cavo di un’opera di autore o di altri materiali protetti.


57 – La messa a disposizione è definita dal ventiquattresimo ‘considerando’ della direttiva, secondo cui essa riguarda «tutti gli atti che mettono tale materiale a disposizione del pubblico non presente nel luogo in cui hanno origine tali atti». Dalla dottrina relativa ai due trattati WIPO (Trattato della WIPO sul diritto d'autore e Trattato della WIPO sulle interpretazioni, le esecuzioni e i fonogrammi), trasposti nell’ordinamento comunitario dalla direttiva 2001/29, emerge che la messa a disposizione implica la messa a disposizione mediante sistemi informatici grazie ai quali è possibile ottenere una determinata opera; v. M. Ficsor, The Law of Copyright and the Internet. The 1996 WIPO Treaties, their Interpretation and Implementation, Oxford University Press, New York, 2002, pag. 183, punto 4.56. V. altresì J. Reinbothe e S. von Lewinski, The WIPO Treaties 1996. The WIPO Copyright Treaty and The WIPO Performances and Phonograms Treaty. Commentary and Legal Analysis, Butterworths, Londra, 2002, pag. 109, punto 20.


58 – L’invio tramite posta elettronica sicuramente non costituisce una trasmissione o ritrasmissione di un'opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione.


59 – Ritengo che l’invio di estratti da articoli di giornale tramite posta elettronica a singoli abbonati non possa essere considerato un atto di messa a disposizione. Come risulta dall’art. 3, n. 2, della direttiva 2001/29, una condizione per aversi messa a disposizione è che il pubblico possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Tale condizione non è soddisfatta nel caso dell’invio tramite posta elettronica, dato che si tratta di una corrispondenza diretta ad abbonati ben determinati, con la quale costoro non accedono direttamente alle riproduzioni parziali dal luogo e nel momento da loro stessi prescelti. Anche la dottrina sottolinea che l’invio dell’opera mediante posta elettronica non rientra tra gli atti di messa a disposizione. V., ad esempio, S. von Lewinski, «Die Multimedia-Richtlinie – Der EG-Richtlinienvorschlag zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft», MultiMedia und Recht, n. 3/1998, pag. 116; G. Spindler, op. cit. (nota 42 supra), pag. 108.


60 – V. Glas, op. cit. (nota 54 supra), pag. 144. Tale interpretazione è confermata anche dall’art. 10 bis, n. 2, della Convenzione di Berna, sull’esempio del quale tale eccezione è stata inserita nella direttiva 2001/29 e che è così formulato: «È del pari riservato alla legislazione dei Paesi dell'Unione di stabilire le condizioni alle quali, nei resoconti di avvenimenti di attualità mediante la fotografia, la cinematografia, la radiodiffusione o la trasmissione per filo al pubblico, le opere letterarie od artistiche viste o udite durante l'avvenimento possono, nella misura giustificata dalle finalità informative, essere riprodotte e rese accessibili al pubblico». Il corsivo è mio. In dottrina, v. S. Ricketson e J.C. Ginsburg, op. cit. (nota 21 supra), pag. 802 (punto 13.54) e pag. 805 (punto 13.55).


61 – La dottrina sottolinea che tale condizione non ha corrispondenti né nelle convenzioni internazionali, né nelle normative nazionali in materia di diritto d’autore. V., al riguardo, G. Westkamp, op. cit. (nota 31 supra), pag. 1101. V. anche il rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 35.


62 – Motivazione della proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, COM(97) 628 def., pag. 37.


63 – Essenziale, al riguardo, è la questione se l’atto di riproduzione temporanea abbia un rilievo economico proprio per il soggetto che lo esegue, ovvero per il titolare del diritto d’autore.


64 – In tal senso anche il rapporto «Study on the implementation and effect in Member States’ laws of Directive 2001/29/EC on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society», op. cit. (nota 34 supra), pag. 35, in cui si sottolinea che, affinché l’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29 abbia una portata effettiva, il rilievo economico proprio non può essere interpretato solo sotto il profilo degli interessi del titolare del diritto.


65 – V. J. Corbet, «De ontwerp-richtlijn van 10 december 1997 over het auteursrecht en de naburige rechten in de Informatiemaatscjhappij», Informatierecht/AMI, n. 5/1998, pag. 96, secondo cui il caching ha un rilievo economico in quanto aumenta la velocità di trasmissione dei dati, per cui i servizi forniti con tale modalità sono quelli preferiti dai clienti. Corbet parla però solo di rilievo economico, e non di rilievo economico proprio. V. anche P.B. Hugenholtz e K. Koelman, Digital Intellectual Property Practice Economic Report, Institute for Information Law (IViR), pag. 24, nota 36, relazione accessibile all’indirizzo Internet www.ivir.nl/publications/hugenholtz/PBH-DIPPER.doc.


66 – Anche la dottrina sottolinea che la riproduzione che costituisse un’attività economica autonoma avrebbe un rilievo economico proprio. V. al riguardo P.B. Hugenholtz, op. cit. (nota 28 supra), pag. 488; G. Westkamp, op. cit. (nota 31 supra), pag. 1098; P.B. Hugenholtz e K. Koelman, op. cit. (nota 65 supra) pag. 24.


67 – L’analisi che segue è valida per la memorizzazione degli estratti da articoli di giornale qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che si tratti di un atto di riproduzione temporanea; in caso contrario, detta memorizzazione non potrebbe essere giustificata sulla base dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.


68 – V. l’argomentazione contenuta in G. Westkamp, op. cit. (nota 31 supra), pag. 1101, che sottolinea come occorra sempre valutare il rilievo economico degli atti di riproduzione temporanea alla luce dell’atto di riproduzione finale dotato della massima durata.


69 – L’analisi che segue è valida per la memorizzazione degli estratti da articoli di giornale qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che si tratti di un atto di riproduzione temporanea; in caso contrario, detta memorizzazione non potrebbe essere giustificata sulla base dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.


70 – Per quanto riguarda l’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29, va chiarito che esso stabilisce condizioni supplementari per l’applicazione delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione, al diritto di comunicazione al pubblico, al diritto di messa a disposizione e al diritto di distribuzione dell’opera o di altri materiali protetti. Come risulta dal tenore letterale di detto articolo, esso fa riferimento alle «eccezioni e limitazioni di cui ai paragrafi 1, 2, 3 e 4» dell’art. 5 della direttiva 2001/29; tali paragrafi disciplinano le eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione (paragrafi 2 e 3), al diritto di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione (paragrafo 3) nonché al diritto di distribuzione (paragrafo 4).


71 – V., ad esempio, M. Hart, op. cit. (nota 41 supra), pag. 61; T. Kritharas, op. cit. (nota 18 supra), pag. 30; M. Lehmann, op. cit. (nota 13 supra), pag. 526.


72 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, op. cit. (nota 21 supra). È vero che la Comunità non è parte contraente della Convenzione di Berna, ma talune norme della direttiva 2001/29 sono state formulate sul modello di tale convenzione. L’elenco delle parti contraenti della Convenzione di Berna è consultabile alla pagina Internet http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=15.


73 – La Comunità europea è parte contraente del Trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale sul diritto d’autore; l’elenco delle parti contraenti è consultabile alla pagina Internet http://www.wipo.int/treaties/en/ShowResults.jsp?country_id=ALL&start_year=ANY&end_year=ANY&search_what=C&treaty_id=16.


74 – Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. La Comunità è parte contraente dell’accordo TRIPS; la competenza a stipulare tale Convenzione è ripartita tra la Comunità e gli Stati membri; v. il parere della Corte 15 novembre 1994, 1/94 (Racc. pag. I‑5267, punto 3 del dispositivo).


75 – Il quarantaquattresimo ‘considerando’ afferma inoltre che le eccezioni e limitazioni «non possono essere applicate in modo da arrecare pregiudizio agli interessi legittimi dei titolari dei diritti o da essere in contrasto con la normale utilizzazione economica delle loro opere o materiali protetti». Tale ‘considerando’ quindi si richiama espressamente a due delle tre condizioni fissate all’art. 5, n. 5, della direttiva 2001/29.


76 – Finalità speciali del genere sono rappresentate, ad esempio, dalla riproduzione dell’opera a fini educativi, a favore dei portatori di handicap o della pubblica sicurezza. Per quanto riguarda le singole eccezioni in tali settori v. art. 5, n. 3, lett. a), b) ed e), della direttiva 2001/29. In dottrina v. S. Ricketson e J.‑C. Ginsburg, op. cit. (nota 21 supra), pag. 764, punto 13.12; J. Reinbothe e S. von Lewinski, op. cit. (nota 57 supra), pag. 124, punto 15.


77 – A tal riguardo, faccio presente che l’eccezione di cui all’art. 5, n. 3, lett. c), della direttiva 2001/29 non afferma espressamente che l’informazione del pubblico su avvenimenti di attualità non deve avere una finalità economica; detta eccezione si distingue in tal modo, ad esempio, dalle eccezioni di cui al n. 2, lett. b), o al n. 2, lett. c), del medesimo articolo, le quali vietano espressamente che le riproduzioni per uso privato o effettuate da biblioteche accessibili al pubblico e da istituti di istruzione siano eseguite con finalità commerciali.


78 – V. in tal senso M. Ficsor, op. cit. (nota 57 supra), pag. 516, punto C10.03.


79 – J. Reinbothe e S. von Lewinski, op. cit. (nota 57 supra), pag. 125, punto 18, sottolineano che nell’ambito di tale condizione occorre definire il mercato rilevante ai fini dello sfruttamento dell’opera sul quale una determinata eccezione non può incidere. A tal riguardo, i detti autori menzionano il caso (punto 19) in cui la vendita di libri scolastici fotocopiati incida sul mercato dei libri scolastici e non sia quindi giustificabile sulla base dell’eccezione che ammette la riproduzione a scopi educativi.


80 – La presente analisi va svolta indipendentemente dal fatto che, come affermato dal giudice del rinvio e dalle parti nel procedimento principale, la predisposizione di sintesi è consentita dall’ordinamento danese. A titolo di esempio si consideri che neanche la lettura di libri fotocopiati è vietata, ma ciò non legittima la fotocopiatura illimitata dei libri.


81 – M. Ficsor, op. cit. (nota 57 supra), pag. 516, punto C10.03.


82 – J. Reinbothe e S. von Lewinski, op. cit. (nota 57 supra), pagg. 126 e 127, punto 22.


83 – Tale analisi è valida per la memorizzazione degli estratti da articoli di giornale qualora il giudice del rinvio dovesse ritenere che si tratti di un atto di riproduzione temporanea; in caso contrario, detta memorizzazione non potrebbe essere giustificata sulla base dell’art. 5, n. 1, della direttiva 2001/29.