Language of document : ECLI:EU:C:2014:70

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

13 febbraio 2014 (*)

«Impugnazione – Indicazioni geografiche protette – Regolamento (CE) n. 1234/2007 – Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette relative ai vini – Banca dati E‑Bacchus – Tokaj»

Nella causa C‑31/13 P,

avente ad oggetto l’impugnazione ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 22 gennaio 2013,

Ungheria, rappresentata da M.Z. Fehér e K. Szíjjártó, in qualità di agenti,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata da V. Bottka, B. Schima e B. Eggers, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Repubblica slovacca, rappresentata da B. Ricziová, in qualità di agente,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da M. Ilešič (relatore), presidente di sezione, C.G. Fernlund, A. Ó Caoimh, C. Toader e E. Jarašiūnas, giudici,

avvocato generale: P. Cruz Villalón

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 novembre 2013,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, l’Ungheria chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea dell’8 novembre 2012, Ungheria/Commissione (T‑194/10; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con cui è stata dichiarata l’irricevibilità del suo ricorso volto all’annullamento dell’iscrizione, effettuata il 26 febbraio 2010, della denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», con paese d’origine la Slovacchia (in prosieguo: l’«iscrizione controversa»), nel registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette in materia di vini (in prosieguo: la «banca dati E‑Bacchus»).

 Contesto normativo

 Il regolamento (CE) n. 1493/1999

2        L’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (GU L 179, pag. 1), disponeva come segue:

«1.      Per vini di qualità prodotti in regione determinate (“v.q.p.r.d.”) si intendono i vini conformi alle disposizioni del presente titolo e alle disposizioni comunitarie e nazionali adottate in materia.

(...)

4.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione l’elenco dei v.q.p.r.d. da essi riconosciuti, fornendo per ciascuno informazioni sulle norme nazionali che ne disciplinano la produzione e l’elaborazione.

5.      La Commissione pubblica l’elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C».

3        Detto regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999 (GU L 148, pag. 1).

 I regolamenti n. 479/2008 e (CE) n. 1234/2007

4        Il considerando 5 del regolamento n. 479/2008 disponeva che era «appropriato modificare radicalmente il regime comunitario applicabile al settore del vino».

5        Il considerando 36 di detto regolamento era così formulato:

«Ai fini della certezza del diritto, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche esistenti nella Comunità dovrebbero essere esentate dall’applicazione della nuova procedura di esame. Gli Stati membri interessati dovrebbero tuttavia essere tenuti a fornire alla Commissione le informazioni di base e gli atti con cui hanno riconosciuto tali denominazioni e indicazioni a livello nazionale, pena la perdita della protezione di cui godono le medesime. Ai fini della certezza del diritto, si dovrebbe limitare la possibilità di cancellazione di denominazioni di origine e indicazioni geografiche esistenti».

6        Ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento n. 479/2008, le denominazioni di vini protette in forza degli articoli 51 e 54 del regolamento n. 1493/1999 erano automaticamente protette in forza del regolamento n. 479/2008.

7        Il regolamento n. 479/2008 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU L 154, pag. 1), con effetto dal 1° agosto 2009.

8        L’articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento n. 491/2009 prevede che i riferimenti al regolamento abrogato – segnatamente, al regolamento n. 479/2008 – s’intendono fatti al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento «unico OCM») (GU L 299, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 1140/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009 (GU L 312, pag. 4; in prosieguo: il «regolamento n. 1234/2007»), e devono essere letti secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato XXII del medesimo regolamento.

9        Le suddette tavole di concordanza indicano che l’articolo 51 del regolamento n. 479/2008 corrisponde all’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007.

10      Il regolamento n. 1234/2007 ha dunque incorporato – in applicazione del regolamento n. 491/2009 e con effetto dal 1° agosto 2009 – il regolamento n. 479/2008.

11      L’articolo 118 decies del regolamento n. 1234/2007 stabilisce quanto segue:

«In base alle informazioni a sua disposizione, la Commissione decide (...) di conferire la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica che soddisfa le condizioni stabilite nella presente sottosezione ed è compatibile con il diritto comunitario oppure di respingere la domanda se le condizioni suddette non sono soddisfatte».

12      L’articolo 118 quindecies del regolamento n. 1234/2007 così dispone:

«La Commissione crea e tiene aggiornato un registro elettronico delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei vini, accessibile al pubblico».

13      L’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007, rubricato «Denominazioni di vini protette preesistenti», è formulato nei seguenti termini:

«1.      Le denominazioni di vini protette in virtù degli articoli 51 e 54 del regolamento (CE) n. 1493/1999 e dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli (...) sono automaticamente protette in virtù del presente regolamento. La Commissione le iscrive nel registro di cui all’articolo 118 quindecies del presente regolamento.

2.      Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1:

a)      i fascicoli tecnici (...);

b)      le decisioni nazionali di approvazione.

3.      Le denominazioni di vini di cui al paragrafo 1 per le quali le informazioni previste al paragrafo 2 non siano presentate entro il 31 dicembre 2011 perdono la protezione nell’ambito del presente regolamento. La Commissione adotta i provvedimenti formali necessari per eliminare dette denominazioni dal registro di cui all’articolo 118 quindecies.

4.      L’articolo 118 novodecies non si applica alle denominazioni di vini protette preesistenti di cui al paragrafo 1.

Fino al 31 dicembre 2014, la Commissione può decidere (...) la cancellazione della protezione di una denominazione di vini protetta preesistente di cui al paragrafo 1 se non sono rispettate le condizioni previste dall’articolo 118 ter».

14      In data 1° agosto 2009, ai sensi dell’articolo 118 quindecies del regolamento n. 1234/2007, la banca dati E‑Bacchus ha sostituito la pubblicazione degli elenchi di v.q.p.r.d. nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tale banca dati contiene le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche protette di vini provenienti da Stati membri ai sensi del regolamento n. 1234/2007, nonché le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche relative a vini provenienti da paesi terzi, protetti in forza di accordi bilaterali tra l’Unione europea e questi ultimi.

15      L’articolo 71 del regolamento (CE) n. 607/2009 della Commissione, del 14 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli (GU L 193, pag. 60), al suo paragrafo 2 dispone come segue:

«La Commissione adotta una decisione in merito alla cancellazione di una denominazione di origine o di un’indicazione geografica a norma dell’articolo 51, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 479/2008 in base ai documenti di cui dispone in applicazione dell’articolo 51, paragrafo 2, del medesimo regolamento».

16      Ai sensi dell’articolo 73, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 607/2009, rubricato «Disposizioni transitorie»:

«1.      Ai nomi dei vini riconosciuti dagli Stati membri in quanto denominazione di origine o indicazione geografica entro il 1° agosto 2009, che non sono stati pubblicati dalla Commissione in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, o dell’articolo 28 del regolamento (CE) n. 753/2002, si applica la procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008.

2.      Ogni modifica del disciplinare che riguardi nomi di vini protetti in virtù dell’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008, o nomi di vini non protetti in applicazione della medesima disposizione, presentata allo Stato membro entro il 1° agosto 2009, è soggetta alla procedura di cui all’articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 479/2008 purché entro il 31 dicembre 2011 sia comunicata alla Commissione una decisione di approvazione dello Stato membro e un fascicolo tecnico conforme alle disposizioni dell’articolo 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento».

 Fatti

17      Nell’elenco dei v.q.p.r.d. pubblicati dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 17 febbraio 2006 (GU C 41, pag. 1) e il 10 maggio 2007 (GU C 106, pag. 1) ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento n. 1493/1999 figurava la denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblasť Tokaj» per designare il vino proveniente dalla regione viticola del Tokaj in Slovacchia. Tale denominazione di origine protetta era stata iscritta dalla Commissione sulla base dei dati forniti dalle autorità slovacche, secondo le quali detta denominazione di origine protetta appariva negli articoli 8 e 34 della legge n. 182/2005 relativa alla viticoltura e al vino (Zákon o vinohradníctve a vinárstve), del 17 marzo 2005 (in prosieguo: la «legge n. 182/2005»).

18      Di contro, l’ultimo elenco dei v.q.p.r.d pubblicato il 31 luglio 2009 (GU C 187, pag. 1) prima dell’introduzione della banca dati E‑Bacchus conteneva, diversamente dagli elenchi precedenti, la denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’» e un rinvio al decreto n. 237/2005 del Ministero dell’Agricoltura slovacco, recante l’indicazione delle modalità di concessione dei diritti di impianto e l’attuazione di alcune altre disposizioni della legge n. 182/2005 (Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach udeľovania výsadbových práv a ktorou sa vykonávajú niektoré ďalšie ustanovenia zákona č. 182/2005 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve), del 13 maggio 2005 (in prosieguo: il «decreto n. 237/2005»). Detta modifica era stata effettuata dietro richiesta del governo slovacco.

19      In data 1° agosto 2009, la denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’» è stata iscritta nella banca dati E‑Bacchus.

20      Il 30 novembre 2009, le autorità slovacche hanno indirizzato alla Commissione una richiesta di sostituire, all’interno della suddetta banca dati, la denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblasť» con la denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblasť Tokaj», oppure con la denominazione di origine protetta «Tokaj». A sostegno della loro richiesta, esse hanno indicato che tali denominazioni erano quelle che effettivamente apparivano nelle proprie disposizioni nazionali vigenti il 1° agosto 2009, segnatamente nella legge n. 182/2005 e nel decreto n. 237/2005.

21      In una lettera indirizzata alle autorità slovacche il 18 febbraio 2010, la Commissione ha constatato che in tali disposizioni figurava soltanto l’espressione «Vinohradnícka oblasť Tokaj». Di conseguenza, essa ha respinto la domanda del governo slovacco di iscrivere la denominazione di origine «Tokaj» nella suddetta banca dati. Secondo la Commissione, il termine «Tokaj» non figurava nelle disposizioni nazionali in modo isolato, bensì come elemento di espressioni composte da diversi termini, quali «Vinohradnícka oblasť Tokaj», «Akostné víno pochádzajúce z vinohradníckej oblasti Tokaj» o, ancora, «Tokajské víno».

22      Il 26 febbraio 2010, la Commissione, prendendo atto di altri argomenti dedotti dalle autorità slovacche nella loro richiesta del 30 novembre 2009, ha invece modificato le informazioni contenute nella banca dati E‑Bacchus sulla scorta delle disposizioni slovacche vigenti il 1° agosto 2009, al fine di renderle conformi all’esatta formulazione di tali disposizioni e, pertanto, ha proceduto all’iscrizione controversa.

23      In una lettera del 5 marzo 2010 indirizzata alla Commissione, le autorità ungheresi hanno contestato questa iscrizione. Esse hanno affermato che la denominazione di origine corretta sarebbe «Tokajská vinohradnícka oblast’» e non «Vinohradnícka oblasť Tokaj». Esse hanno richiamato la nuova normativa slovacca sui vini, segnatamente la legge n. 313/2009 relativa alla viticoltura e al vino (Zákon o vinohradníctve a vinárstve), del 30 giugno 2009 (in prosieguo: la «legge n. 313/2009»), entrata in vigore il 1° settembre 2009, nella quale figurava l’espressione «Tokajská vinohradnícka oblast’».

24      Il 27 aprile 2010, il Parlamento slovacco ha adottato una nuova legge, che ha abrogato la legge n. 313/2009 e ha introdotto la denominazione di origine protetta «Tokaj». Tale nuova legge è entrata in vigore il 1° giugno 2010.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

25      Con atto introduttivo depositato nella cancelleria del Tribunale il 28 aprile 2010, l’Ungheria ha presentato un ricorso volto all’annullamento dell’iscrizione controversa.

26      Con ordinanza del 13 settembre 2010 è stato ammesso l’intervento della Repubblica slovacca a sostegno della Commissione.

27      Nel corso dell’udienza dinanzi al Tribunale, la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità sostenendo che l’iscrizione controversa non costituiva un «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Richiamandosi alla sentenza del Tribunale dell’11 maggio 2010, Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR) (T‑237/08, Racc. pag. II‑1583, punto 101), essa ha affermato che la tutela della denominazione di origine protetta «Vinohradnícka oblast’ Tokaj» aveva la sua fonte nella normativa nazionale slovacca, con la conseguenza che l’iscrizione controversa era priva di effetti giuridici.

28      Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso dell’Ungheria in quanto irricevibile, con la motivazione che l’iscrizione controversa non era produttiva di effetti giuridici e non costituiva, pertanto, un «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Il Tribunale si è fondato, in particolare, sul carattere automatico della protezione delle denominazioni di vini già protette ai sensi del regolamento n. 1493/1999, stabilito dall’articolo 118 vicies, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007. Al riguardo, al punto 21 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato quanto segue:

«Dal carattere automatico della tutela delle denominazioni di vini già protette ai sensi del regolamento n. 1493/1999, sancito dall’articolo 118 vicies, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 (...), deriva che, per quanto riguarda tali denominazioni di vini, l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus non è necessaria affinché dette denominazioni di vini godano di una protezione a livello di Unione. Infatti, le denominazioni dei vini di cui trattasi sono protette “automaticamente” ai sensi del regolamento n. 1234/2007 (...), senza che tale protezione sia subordinata alla loro iscrizione nella suddetta banca dati. Siffatta iscrizione è soltanto una conseguenza della trasposizione automatica di una protezione già esistente da un sistema normativo a un altro, e non una condizione per la concessione di tale protezione. Ne consegue che, poiché la denominazione di origine protetta “Vinohradnícka oblasť Tokaj” fa parte delle denominazioni di vini già protette in forza del regolamento n. 1493/1999, la sua iscrizione nella banca dati E‑Bacchus non era necessaria affinché tale denominazione di origine protetta fosse tutelata a livello dell’Unione».

29      Per quanto concerne più in particolare la tutela ai sensi del regolamento n. 1493/1999, al punto 23 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che «la protezione comunitaria delle denominazioni di vini stabilita da [detto regolamento] si basava sulle denominazioni di vini così come esse erano determinate dalla normativa degli Stati membri nel rispetto delle pertinenti disposizioni del medesimo regolamento. Tale protezione non è il risultato di una procedura comunitaria autonoma, e neppure di un meccanismo al termine del quale le indicazioni geografiche riconosciute dagli Stati membri siano incorporate in un atto comunitario vincolante [v., in tal senso, sentenza Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR), cit., punto 97]».

30      Il Tribunale ha quindi dichiarato che siffatta conclusione non è messa in discussione né dall’errata pubblicazione della denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’» nell’elenco dei v.q.p.r.d. pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 31 luglio 2009, né dall’adozione della legge n. 313/2009.

31      Al riguardo il Tribunale, da un lato, ha considerato, al punto 26 della sentenza impugnata, che un’errata pubblicazione nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, stante la sua funzione informativa, «non rimette in discussione la tutela riconosciuta dal regolamento n. 1493/1999 alle denominazioni di origine che godono di una protezione in forza della normativa slovacca, ivi inclusa la denominazione “Vinohradnícka oblasť Tokaj”».

32      Dall’altro lato, al punto 28 della sua sentenza, il Tribunale ha rilevato che la legge n. 313/2009, la quale ha abrogato la legge n. 182/2005 e il decreto n. 237/2005 e ha previsto l’inclusione nel territorio viticolo slovacco della zona «Tokajská vinohradnícka oblasť», è entrata in vigore il 1° settembre 2009, mentre ai fini dell’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus rilevavano soltanto le disposizioni in vigore al 1° agosto 2009.

33      Inoltre, ai punti 29 e 30 della sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto l’argomentazione dell’Ungheria secondo cui occorreva applicare l’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009, in quanto tale disposizione implica l’esistenza di un disciplinare relativo alle denominazioni dei vini. Esso ha affermato che la legge n. 313/2009 non poteva essere considerata come una modifica del disciplinare delle denominazioni di cui trattasi poiché, alla data della modifica della banca dati E‑Bacchus, segnatamente il 26 febbraio 2010, la Repubblica slovacca non aveva trasmesso alla Commissione alcun disciplinare relativo alla denominazione «Vinohradnícka oblasť Tokaj» o a quella «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’».

34      Il Tribunale ha altresì respinto gli ulteriori argomenti dedotti dall’Ungheria a sostegno della ricevibilità del suo ricorso.

35      Così, in primo luogo, riguardo all’argomento secondo cui il ruolo della banca dati E‑Bacchus come fonte d’informazione per i terzi interessati deve essere considerato produttivo di effetti giuridici nei confronti di questi ultimi, il Tribunale ha osservato, al punto 33 della sentenza impugnata, che tale funzione informativa non può modificare in modo significativo la situazione giuridica dei suddetti terzi, dato che l’opponibilità delle misure nazionali mediante cui la Repubblica slovacca ha istituito siffatta protezione deriva dalla pubblicazione di queste disposizioni nella Gazzetta ufficiale della Repubblica slovacca e non dall’iscrizione in tale banca dati.

36      In secondo luogo, riguardo all’argomento dell’Ungheria secondo cui la protezione conferita dall’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus non sarebbe automatica perché la Commissione sarebbe tenuta a verificare il rispetto delle condizioni necessarie per poter beneficiare di tale protezione, ai punti 34 e 35 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che l’articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007 attribuisce alla Commissione, fino al 31 dicembre 2014, il potere di disporre, in talune circostanze, la cancellazione della protezione automatica delle denominazioni protette in forza del regolamento n. 1493/1999, ma che tale potere può essere concretamente esercitato soltanto dopo la presentazione del fascicolo tecnico comprendente il disciplinare. Orbene, alla data in cui è stata effettuata l’iscrizione controversa, la Repubblica slovacca non aveva presentato alcun disciplinare alla Commissione. A quella data, la Commissione non aveva dunque esercitato alcun controllo ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007, né era tenuta a farlo.

37      Posto che l’Ungheria aveva altresì fatto valere che il principio di buona amministrazione obbligava la Commissione a verificare l’esattezza, l’attualità, l’autenticità e l’adeguatezza dei dati forniti dagli Stati membri, il Tribunale ha dichiarato – senza ritenere necessario pronunciarsi in merito all’esistenza di un siffatto obbligo – che in ogni caso la Commissione non sarebbe in grado di modificare in modo rilevante la situazione giuridica dei terzi interessati.

38      Il Tribunale ha altresì respinto, al punto 36 della sentenza impugnata, l’argomento dell’Ungheria secondo cui il contenuto della banca dati E‑Bacchus determinava il contenuto dei fascicoli tecnici che, in forza dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del regolamento n. 1234/2007, dovevano essere presentati entro il 31 dicembre 2011. Il Tribunale ha dichiarato che, in applicazione della normativa comunitaria, il contenuto di tali fascicoli dipendeva dalle disposizioni nazionali e non dall’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus. Lo stesso ragionamento è stato utilizzato al punto 37 della sentenza impugnata, nel contesto del rigetto dell’argomento dell’Ungheria secondo cui l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus determinerebbe le indicazioni obbligatorie concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti previste dal regolamento n. 1234/2007.

 Conclusioni delle parti

39      Con la sua impugnazione, l’Ungheria chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        statuire definitivamente sul merito, conformemente all’articolo 61 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, e

–        condannare la Commissione alle spese.

40      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione;

–        in via subordinata, respingere il ricorso del governo ungherese, e

–        condannare l’Ungheria alle spese.

41      La Repubblica slovacca chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione, e

–        condannare l’Ungheria alle spese.

 Sull’impugnazione

42      A sostegno della sua impugnazione l’Ungheria deduce, in sostanza, tre motivi. Il primo verte su un errore di diritto commesso dal Tribunale nell’interpretazione della nozione di «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE. Con il secondo, l’Ungheria denuncia una violazione del principio di parità di trattamento. Il terzo verte su un difetto di motivazione della sentenza impugnata.

 Sul primo motivo

 Argomenti delle parti

43      Nel primo motivo, l’Ungheria sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto quando ha concluso che l’iscrizione controversa non era produttiva di effetti giuridici. A sostegno di tale motivo l’Ungheria articola essenzialmente quattro argomenti.

44      Con il primo argomento, quale esposto nella sua impugnazione e nel corso dell’udienza, l’Ungheria intende dimostrare che la Commissione, nel momento in cui ha effettuato l’iscrizione controversa, ha riconosciuto una protezione ai sensi dell’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007 a una denominazione di vino alla quale, secondo la normativa dell’Unione in materia, non poteva ritenersi applicabile una tutela ai sensi del diritto nazionale alla data del 1° agosto 2009. Secondo l’Ungheria, l’iscrizione di una denominazione di vini nella banca dati E‑Bacchus ha l’effetto di certificare l’esistenza di una protezione ai sensi del nuovo regime del diritto dell’Unione sancito dal suddetto regolamento, che estende a livello europeo la protezione delle denominazioni dei vini in precedenza esistente solo a livello nazionale. Pertanto, l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus non sarebbe una mera conseguenza del passaggio automatico da un regime normativo di protezione delle denominazioni dei vini a un altro, come dichiarato dal Tribunale.

45      In tale contesto, l’Ungheria osserva che la banca dati E‑Bacchus non può essere considerata una semplice digitalizzazione delle denominazioni di vini analoga agli elenchi di v.q.p.r.d. pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e privi di effetti giuridici. Di conseguenza, le conclusioni tratte dal Tribunale nella citata sentenza Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR), secondo cui gli elenchi pubblicati nella suddetta serie C hanno una funzione esclusivamente informativa, non sono affatto applicabili alla banca dati E‑Bacchus.

46      In secondo luogo, l’Ungheria osserva che la Commissione deve, all’atto dell’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus, esercitare un controllo delle denominazioni di vini da iscrivere in essa. Benché l’articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007 non trovi applicazione, la Commissione sarebbe comunque tenuta a verificare che tali denominazioni siano state «riconosciute dagli Stati membri» quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche anteriormente al 1° agosto 2009.

47      In terzo luogo, gli effetti giuridici dell’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus comporterebbero anche ulteriori conseguenze, in particolare l’obbligo di redigere un disciplinare per le denominazioni iscritte nella banca dati in questione, da presentarsi, per le denominazioni esistenti, entro e non oltre la fine dell’anno 2011, pena la cancellazione delle denominazioni interessate dalla suddetta banca dati. L’iscrizione in quest’ultima produrrebbe altresì effetti in materia di etichettatura.

48      In quarto luogo, l’Ungheria sostiene che, stante la sua funzione di tenuta del registro delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche protette ed in applicazione dei principi di buona amministrazione, di leale cooperazione e di certezza del diritto, la Commissione avrebbe dovuto rilevare l’adozione della legge n. 313/2009 da parte della Repubblica slovacca.

49      La Commissione afferma che il primo motivo dell’Ungheria si basa su un’interpretazione errata della normativa applicabile e ricorda che, ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007, le denominazioni di vini già protette in forza degli articoli 51 e 54 del regolamento n. 1493/1999 sono automaticamente protette in virtù del regolamento n. 1234/2007, senza che occorra una decisione della Commissione al riguardo.

50      La tutela di tali denominazioni deriverebbe quindi dal regolamento stesso, e non dalla successiva iscrizione nella banca dati E‑Bacchus. In ragione della sua funzione meramente informativa, analoga a quella degli elenchi pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus non sarebbe idonea a modificare la situazione giuridica dei terzi e il Tribunale non avrebbe commesso alcun errore di diritto quando ha applicato al caso di specie la sua citata sentenza Abadía Retuerta/UAMI (CUVÉE PALOMAR). Il fatto che l’iscrizione controversa non comporti effetti giuridici sarebbe inoltre corroborato dalla circostanza che la protezione a livello dell’Unione era riconosciuta a titolo provvisorio e doveva cessare qualora il disciplinare non fosse stato presentato entro la fine del 2011.

51      La Commissione confuta altresì gli argomenti dell’Ungheria relativi ai propri poteri di controllo e ribadisce il carattere automatico dell’iscrizione delle denominazioni di vini già protette nonché l’assenza di una procedura a livello europeo. Al riguardo, la Commissione sottolinea di dover iscrivere nella banca dati E‑Bacchus, ai sensi dell’articolo 73 del regolamento n. 607/2009, ogni nuova denominazione di origine o ogni nuova indicazione geografica «riconosciuta dagli Stati membri» anteriormente al 1° agosto 2009. Inoltre, poiché alla data dell’iscrizione controversa la Repubblica slovacca non aveva ancora presentato il disciplinare alla Commissione, quest’ultima non avrebbe esercitato alcun potere di controllo ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007, né tantomeno sarebbe stata tenuta a farlo.

52      La Commissione contesta infine gli argomenti dell’Ungheria riguardanti gli effetti dell’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus sui disciplinari e sull’etichettatura, affermando che, mediante tali argomenti, l’Ungheria mira in realtà ad ottenere un riesame da parte della Corte dei motivi presentati in primo grado.

53      La Repubblica slovacca, analogamente alla Commissione, reputa che il primo motivo sia infondato. A tale riguardo, essa sostiene che l’iscrizione delle denominazioni di vini esistenti nella banca dati E‑Bacchus non produce effetti giuridici e, pertanto, non costituisce un atto impugnabile ai sensi dell’articolo 263 TFUE. A sostegno di tale affermazione, essa invoca la normativa anteriore, la quale, a suo avviso, già stabiliva una protezione delle denominazioni di vini a livello dell’Unione.

 Giudizio della Corte

54      Per costante giurisprudenza, sono considerati atti impugnabili ai sensi dell’articolo 263 TFUE tutti i provvedimenti, a prescindere dalla loro forma, adottati dalle istituzioni dell’Unione ed intesi alla produzione di effetti giuridici vincolanti (v., in particolare, sentenze del 2 marzo 1994, Parlamento/Consiglio, C‑316/91, Racc. pag. I‑625, punto 8; del 24 novembre 2005, Italia/Commissione, C‑138/03, C‑324/03 e C‑431/03, Racc. pag. I‑10043, punto 32, nonché del 13 ottobre 2011, Deutsche Post e Germania/Commissione, C‑463/10 P e C‑475/10 P, Racc. pag. I‑9639, punto 36).

55      Tali effetti giuridici vincolanti di un atto devono essere valutati in funzione di criteri obiettivi, quali il contenuto di tale atto (v. in tal senso, in particolare, sentenze dell’11 novembre 1981, IBM/Commissione, 60/81, Racc. pag. 2639, punto 9, e del 20 marzo 1997, Francia/Commissione, C‑57/95, Racc. pag. I‑1627, punto 9), tenendo conto, eventualmente, del contesto in cui quest’ultimo è stato adottato (v. in tal senso, in particolare, ordinanza del 13 giugno 1991, Sunzest/Commissione, C‑50/90, Racc. pag. I‑2917, punto 13, e sentenza del 26 gennaio 2010, Internationaler Hilfsfonds/Commissione, C‑362/08 P, Racc. pag. I‑669, punto 58), nonché dei poteri dell’istituzione emanante (v. in tal senso, in particolare, sentenza del 1° dicembre 2005, Italia/Commissione, C‑301/03, Racc. pag. I‑10217, punto 28).

56      In primo luogo, riguardo al contenuto dell’iscrizione controversa, è pacifico che il 26 febbraio 2010 la Commissione ha modificato le informazioni contenute nella banca dati E‑Bacchus sostituendo la denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’» con «Vinohradnícka oblast’ Tokaj», senza modificare il rinvio alla legge nazionale rilevante, segnatamente il decreto n. 237/2005, e mantenendo come data di riferimento il 1° agosto 2009. Pertanto, dal contenuto dell’iscrizione controversa – recante sia la legge slovacca, sia la data di riferimento – risulta che il sistema transitorio di protezione delle denominazioni di origine, istituito dall’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007, si basa sulle denominazioni di vini riconosciute dalla normativa nazionale alla suddetta data.

57      In secondo luogo, riguardo al contesto nel quale è avvenuta l’iscrizione controversa, dal considerando 36 del regolamento n. 479/2008 risulta che lo scopo del sistema transitorio è quello di esentare dall’applicazione della nuova procedura di esame le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche già esistenti nell’Unione nonché di limitare le possibilità della loro cancellazione ai fini della certezza del diritto.

58      Ne deriva che il sistema transitorio previsto all’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007 è stato istituito al fine di mantenere, per ragioni di certezza del diritto, la tutela delle denominazioni di vini già protette anteriormente al 1° agosto 2009 ai sensi del diritto interno e, pertanto, a livello dell’Unione in forza del regolamento n. 1493/1999. La formulazione dell’articolo 118 vicies, paragrafo 1, del regolamento n. 1234/2007 conferma tale obiettivo prevedendo che tali denominazioni di vini siano «automaticamente protette in virtù del presente regolamento». Dunque, il Tribunale ha giustamente concluso, al punto 21 della sentenza impugnata, che la protezione delle denominazioni di vini esistenti aveva un carattere automatico.

59      In terzo luogo, riguardo al potere di cui dispone la Commissione quando effettua l’iscrizione controversa, è vero che detta istituzione, malgrado il carattere automatico della protezione delle denominazioni di vini esistenti, può decidere, fino al 31 dicembre 2014 e sulla base dell’articolo 118 vicies, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento n. 1234/2007, di cancellare la protezione automatica riconosciuta alle denominazioni di vini ai sensi del paragrafo 1 di tale articolo.

60      Tuttavia, l’iscrizione controversa non costituisce una cancellazione di questo tipo. Come si evince dall’articolo 71, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009 e come riconosce l’Ungheria nella sua impugnazione, la Commissione può esercitare tale potere soltanto successivamente alla trasmissione, da parte degli Stati membri, dei fascicoli tecnici contenenti il disciplinare e delle decisioni nazionali di approvazione, ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafo 2, del regolamento n. 1234/2007.

61      Orbene, al riguardo, al punto 34 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che, alla data di effettuazione dell’iscrizione controversa, la Repubblica slovacca non aveva presentato alla Commissione alcun disciplinare, circostanza del resto non contestata nell’ambito della presente impugnazione. Pertanto, al medesimo punto 34 il Tribunale ha correttamente osservato che, prima della trasmissione di tale documentazione alla Commissione, quest’ultima non era tenuta né tantomeno autorizzata ad effettuare un controllo delle denominazioni di vini già protette, ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafo 4, del regolamento n. 1234/2007.

62      Tale conclusione non è rimessa in discussione dal fatto che la Commissione, il 26 febbraio 2010 e dietro richiesta del governo slovacco, ha modificato l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus sostituendo la denominazione di origine protetta «Tokajská/Tokajské/Tokajský vinohradnícka oblast’» con «Vinohradnícka oblast’ Tokaj». Infatti, tale modifica non si fondava su un controllo o su una valutazione della Commissione, bensì sull’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009, che estende la protezione automatica di cui all’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007 alle denominazioni di vini effettivamente protette alla data del 1° agosto 2009 ai sensi del diritto nazionale e, pertanto, ai sensi del regolamento n. 1493/1999, che non figuravano nell’ultimo elenco dei v.q.p.r.d. pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

63      Risulta da quanto precede che l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus, effettuata dalla Commissione ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 1, del regolamento n. 607/2009 relativamente alle denominazioni di vini riconosciuti dagli Stati membri quali denominazioni di origine o indicazioni geografiche anteriormente al 1° agosto 2009 che non sono state pubblicate dalla Commissione ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 5, del regolamento n. 1493/1999, non ha alcun effetto sulla protezione automatica di cui tali denominazioni di vini beneficiano a livello dell’Unione. Infatti, la Commissione non è autorizzata né a concedere la protezione né a decidere sulla denominazione di vino che deve essere iscritta nella banca dati E‑Bacchus ai sensi del suddetto articolo 73, paragrafo 1. Pertanto, non occorre distinguere tra gli effetti dell’iscrizione negli elenchi dei v.q.p.r.d. pubblicati nella serie C della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e gli effetti dell’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus.

64      Ne consegue che giustamente il Tribunale ha dichiarato, ai punti 21 e 23 della sentenza impugnata, che l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus non è necessaria affinché tali denominazioni di vini godano di una protezione a livello dell’Unione, poiché esse sono protette automaticamente ai sensi del regolamento n. 1234/2007, come modificato, senza che tale protezione sia subordinata alla loro iscrizione nella suddetta banca dati.

65      Dato che l’iscrizione controversa non soddisfa le condizioni enunciate nella giurisprudenza citata al precedente punto 54, il Tribunale non ha commesso errori di diritto quando ha concluso che siffatta iscrizione non costituisce un atto impugnabile.

66      Tale conclusione non è in alcun modo contraddetta dagli argomenti dell’Ungheria menzionati ai punti 47 e 48 della presente sentenza.

67      Al riguardo occorre sottolineare che l’Ungheria prende in considerazione sia gli effetti sull’etichettatura e sul contenuto dei disciplinari, sia l’obbligo per la Commissione di rilevare l’adozione della nuova legge slovacca come conseguenze necessarie degli effetti di diritto obbligatori che avrebbero dovuto essere riconosciuti all’atto dell’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus. Tali argomenti non rimettono affatto in discussione la conclusione alla quale è pervenuto il Tribunale al punto 38 della sentenza impugnata, secondo cui l’iscrizione controversa non era produttiva di effetti giuridici, e sono quindi inoperanti, secondo una giurisprudenza costante (v. sentenze del 12 luglio 2001, Commissione e Francia/TF1, C‑302/99 P e C‑308/99 P, Racc. pag. I‑5603, punti 26 e 29, nonché del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, Racc. pag. I‑5425, punto 148).

68      In considerazione di quanto precede, si deve respingere il primo motivo dell’Ungheria.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

69      Nel secondo motivo, l’Ungheria sostiene che il Tribunale, quando ha dichiarato che l’iscrizione controversa non è un «atto impugnabile» ai sensi dell’articolo 263 TFUE, ha violato il principio della parità di trattamento, in quanto avrebbe trattato in modo diverso ogni iscrizione di questo tipo rispetto alle nuove iscrizioni, le quali, ad avviso dell’Ungheria, potevano essere oggetto di un ricorso di annullamento ai sensi dell’articolo 263 TFUE.

70      L’Ungheria sottolinea che la banca dati E‑Bacchus costituisce un registro unico. Di conseguenza, tale Stato membro afferma che è errato ritenere produttive di effetti giuridici solo le iscrizioni riguardanti le nuove denominazioni. Malgrado le differenze tra i due regimi giuridici che disciplinano la concessione della protezione alle denominazioni di vini, gli interessati dovrebbero essere in grado di contestare ogni misura delle istituzioni attraverso cui la protezione delle denominazioni di vini accordata ai sensi del diritto interno è trasformata in protezione ai sensi del diritto dell’Unione.

71      Secondo la Commissione, le denominazioni di vini che godono attualmente di una protezione e le nuove denominazioni rientrano in situazioni di diritto e di fatto diverse e, quindi, non sono comparabili. Durante l’udienza, la Commissione ha altresì sottolineato che rientra nell’ambito delle sue competenze, nell’ambito del nuovo regime vitivinicolo dell’Unione, adottare la decisione finale di concessione della protezione a una denominazione di vino.

72      La Repubblica slovacca ritiene che le differenze, sul piano degli effetti giuridici derivanti dall’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus, tra le denominazioni di vini esistenti e le nuove denominazioni sono legittime e non violano il principio della parità di trattamento. Per contro, ciò avverrebbe nel caso di una sottoposizione a identico trattamento delle iscrizioni delle denominazioni di vini esistenti e delle denominazioni di vini nuovi, dato che, in tal caso, non si terrebbero in conto le differenze oggettive tra tali due situazioni.

 Giudizio della Corte

73      Il principio generale della parità di trattamento, che fa parte dei principi fondamentali del diritto dell’Unione, impone che situazioni analoghe non siano trattate in modo dissimile e che situazioni diverse non siano trattate nello stesso modo, a meno che un tale trattamento sia obiettivamente giustificato (v., in particolare, sentenze del 9 settembre 2004, Spagna/Commissione, C‑304/01, Racc. pag. I‑7655, punto 31, e del 3 marzo 2005, Italia/Commissione, C‑283/02, punto 79).

74      Come risulta dal considerando 5 del regolamento n. 479/2008, il regime dell’Unione applicabile al settore vitivinicolo è stato radicalmente modificato, attraverso lo stesso regolamento, per conseguire obiettivi connessi, segnatamente, alla qualità dei vini. A tal fine, il nuovo regime di protezione assoggetta ogni domanda di protezione di una denominazione di vino a un esame approfondito che viene compiuto in due fasi, segnatamente una a livello nazionale e una successiva a livello dell’Unione, ai sensi degli articoli da 118 sexies a 118 decies del regolamento n. 1234/2007, senza che sia possibile riconoscere alcun automatismo al riguardo, dato che la Commissione dispone di un vero e proprio potere di decisione ai sensi dell’articolo 118 decies del regolamento n. 1234/2007, che le permette di concedere oppure di negare la protezione alla denominazione di origine o all’indicazione geografica, a seconda che le condizioni stabilite dal suddetto regolamento siano o meno rispettate.

75      Stante la non assimilabilità delle fattispecie giuridiche e dei poteri della Commissione relativi alle iscrizioni nella banca dati E‑Bacchus ai sensi dei due sistemi di protezione delle denominazioni di vini, quali istituiti dal legislatore dell’Unione, l’argomento dell’Ungheria vertente sulla violazione del principio di uguaglianza da parte del Tribunale non può essere accolto.

76      Si deve pertanto respingere il secondo motivo in quanto infondato.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

77      Nel terzo motivo, l’Ungheria sostiene che la sentenza del Tribunale è inficiata da un difetto di motivazione perché quest’ultimo non ha risposto agli argomenti da essa dedotti nel suo atto introduttivo e nel corso dell’udienza. Questo motivo consta di due capi.

78      Nel primo capo del terzo motivo, l’Ungheria addebita al Tribunale di non avere risposto al suo argomento secondo cui, al fine di stabilire l’esistenza di una denominazione protetta in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 118 vicies del regolamento n. 1234/2007, la data decisiva è quella della pubblicazione della normativa nazionale nella Gazzetta ufficiale di tale Stato membro, e non quella dell’entrata in vigore della suddetta normativa. Infatti, al punto 28 della sentenza impugnata, il Tribunale avrebbe soltanto indicato che il fatto che la legge n. 313/2009 sia stata adottata il 30 giugno 2009 è irrilevante, dato che essa non era ancora entrata in vigore il 1° agosto 2009, senza fornire le ragioni che giustificano la scelta di una data a detrimento dell’altra.

79      Con il secondo capo del terzo motivo, l’Ungheria deduce che il Tribunale non ha sufficientemente motivato, al punto 30 della sentenza impugnata, la conclusione secondo cui la legge n. 313/2009 non può essere considerata come una modifica riguardante il disciplinare ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009. In tal modo, il Tribunale non avrebbe risposto all’argomentazione dell’Ungheria secondo cui, negli Stati membri dove la redazione di un disciplinare non era obbligatoria prima della nuova normativa dell’Unione, la modifica di una legge o di un regolamento concernente gli elementi da indicare nel disciplinare può costituire una modifica come quella oggetto del suddetto articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009.

80      La Commissione afferma che il terzo motivo dell’Ungheria nel suo insieme censura una motivazione ad abundantiam ed è, pertanto, inoperante.

81      La Repubblica slovacca deduce che il primo capo del terzo motivo è irricevibile poiché l’argomento vertente sulla data di pubblicazione della normativa nazionale non è stato dedotto dall’Ungheria dinanzi al Tribunale, e quest’ultimo si è limitato a formulare argomenti in relazione alla data di adozione o di entrata in vigore della normativa nazionale. In ogni caso, esso sarebbe infondato, come pure il secondo capo di tale motivo; inoltre, entrambi i capi risulterebbero formulati ad abundantiam.

 Giudizio della Corte

82      Secondo una giurisprudenza costante, le censure mosse in merito a una motivazione sovrabbondante di una sentenza del Tribunale non possono comportare il suo annullamento e sono, quindi, inoperanti (sentenza Dansk Rørindustri e a./Commissione, cit., punto 148, nonché ordinanza del 23 febbraio 2006, Piau/Commissione, C‑171/05 P, punto 86).

83      Orbene, nel caso di specie, l’Ungheria stessa rileva che il Tribunale – avendo dichiarato, al punto 19 della sentenza impugnata, che l’iscrizione controversa non era idonea a produrre effetti giuridici – non era tenuto ad affrontare la questione se la normativa nazionale necessaria per l’iscrizione nella banca dati E‑Bacchus dovesse essere pubblicata oppure entrare in vigore entro la data limite, né la questione dell’eventuale applicabilità dell’articolo 73, paragrafo 2, del regolamento n. 607/2009.

84      Di conseguenza, dato che i due capi del terzo motivo sono mossi avverso una motivazione sovrabbondante della sentenza impugnata, tale motivo deve essere dichiarato inoperante nel suo insieme.

85      Posto che nessuno dei motivi dedotti dall’Ungheria è stato accolto, occorre respingere integralmente il ricorso.

 Sulle spese

86      Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quest’ultima, quando l’impugnazione è infondata, statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza del successivo articolo 184, paragrafo 1, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna dell’Ungheria, quest’ultima, risultata soccombente, dev’essere condannata alle spese.

87      Ai sensi dell’articolo 140, paragrafo 1, di tale regolamento, anch’esso applicabile al procedimento di impugnazione in forza del citato articolo 184, paragrafo 1, gli Stati membri intervenuti nella causa sopportano le proprie spese. Pertanto, la Repubblica slovacca sopporterà le proprie spese.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Ungheria è condannata alle spese.

3)      La Repubblica slovacca sopporta le proprie spese.

Firme


* Lingua processuale: l’ungherese.