Language of document : ECLI:EU:C:2014:254

Causa C‑435/12

ACI Adam BV e a.

contro

Stichting de Thuiskopie

e

Stichting Onderhandelingen Thuiskopie vergoeding

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritti d’autore e diritti connessi – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Articolo 5, paragrafi 2, lettera b), e 5 – Diritto di riproduzione – Eccezioni e limitazioni – Riproduzione per uso privato – Legalità dell’origine della copia – Direttiva 2004/48/CE – Ambito di applicazione»

Massime – Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 10 aprile 2014

1.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Interpretazione restrittiva – Possibilità di imporre ai titolari del diritto d’autore di tollerare violazioni dei loro diritti – Inammissibilità

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, § 2)

2.        Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione – Eccezione per copia privata – Legislazione nazionale che non distingue a seconda del carattere legale o illegale della fonte utilizzata per realizzare le riproduzioni – Inammissibilità – Mancanza di misure tecnologiche per combattere la realizzazione di copie private illegali – Irrilevanza

[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, considerando 31 e art. 5, § 2, b), e 5, e 6]

3.        Ravvicinamento delle legislazioni – Rispetto dei diritti di proprietà intellettuale – Direttiva 2004/48 – Ambito di applicazione – Ricorso teso a constatare l’equo compenso dovuto ai titolari di diritti d’autore da taluni operatori economici – Esclusione

(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2004/48)

1.        Per quanto riguarda il principio di interpretazione restrittiva delle disposizioni di una direttiva che derogano ad un principio generale stabilito dalla direttiva stessa, le diverse eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere oggetto di un’interpretazione restrittiva. Una siffatta interpretazione richiede che tale disposizione riguardante le condizioni di applicabilità delle eccezioni e limitazioni al diritto di riproduzione vada intesa nel senso che essa vieta sì ai titolari del diritto d’autore di avvalersi del loro diritto esclusivo di autorizzare o di vietare riproduzioni nei confronti delle persone che realizzano copie private di loro opere, tuttavia osta a che tale disposizione sia intesa nel senso che impone, oltre a tale limitazione espressamente prevista, ai titolari del diritto d’autore di tollerare violazioni di loro diritti che la realizzazione di copie private può comportare.

(v. punti 22, 23, 25, 31)

2.        Per quanto concerne l’eccezione per copia privata prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, il diritto dell’Unione, in particolare detta disposizione, in combinato disposto con il paragrafo 5 di tale articolo, dev’essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che non fa distinzione tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata è legale e la situazione in cui tale fonte è illegale. Il fatto che non esista alcuna misura tecnologica, ai sensi dell’articolo 6 di tale direttiva, applicabile per contrastare la realizzazione di copie private illegali non è tale da rimettere in discussione tale constatazione.

Infatti, anche se gli Stati membri hanno la facoltà di istituire o meno le diverse eccezioni previste al suddetto articolo 5, e ciò conformemente alle loro tradizioni giuridiche, una volta operata la scelta di introdurre una determinata eccezione, quest’ultima dev’essere applicata in maniera coerente, di modo che non possa pregiudicare gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2001/29, che mirano a garantire il buon funzionamento del mercato interno. Orbene, se gli Stati membri disponessero della facoltà di adottare o meno una normativa che consente che riproduzioni per uso privato siano realizzate anche a partire da una fonte illegale, ne risulterebbe, con ogni evidenza, un pregiudizio al buon funzionamento del mercato interno.

Inoltre, al momento della sua applicazione, una normativa siffatta è tale da violare talune condizioni stabilite dall’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29. Infatti, da un lato, ammettere che siffatte riproduzioni possano essere realizzate a partire da una fonte illegale incoraggerebbe la circolazione delle opere contraffatte o riprodotte abusivamente, diminuendo così necessariamente il volume delle vendite o di altre transazioni legali relative alle opere protette, di modo che sarebbe pregiudicato il normale sfruttamento delle medesime. Dall’altro, l’applicazione di una siffatta normativa nazionale può comportare un pregiudizio ingiustificato per i titolari del diritto d’autore.

Per quanto riguarda infine l’equo compenso versato ai titolari dei diritti, un sistema di prelievo che non fa distinzione, per quanto attiene al calcolo dell’equo compenso dovuto ai suoi beneficiari, tra la situazione in cui la fonte a partire dalla quale una riproduzione per uso privato è realizzata sia legale e quella in cui tale fonte sia illegale, non rispetta il giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi degli autori, beneficiari dell’equo compenso, da un lato, e quelli degli utenti dei materiali protetti, dall’altro. In un siffatto sistema, il pregiudizio causato, e quindi l’importo dell’equo compenso dovuto ai beneficiari, è infatti calcolato in base al criterio del pregiudizio causato agli autori tanto da riproduzioni per uso privato realizzate a partire da una fonte legale, quanto da riproduzioni realizzate a partire da una fonte illegale. L’importo così calcolato si ripercuote quindi, in definitiva, sul prezzo che gli utenti di materiali protetti pagano nel momento in cui vengono loro messi a disposizione apparecchiature, dispositivi e supporti di riproduzione che consentono la realizzazione di copie private.

(v. punti 34, 35, 38‑40, 45, 46, 53‑55, 58, dispositivo 1)

3.        La direttiva 2004/48, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev’essere interpretata nel senso che non è applicabile ad un procedimento in cui i debitori dell’equo compenso chiedono al giudice del rinvio di statuire contro l’organizzazione incaricata della riscossione e della ripartizione di tale compenso tra i titolari dei diritti d’autore, che si oppone a tale domanda. Infatti la direttiva 2004/48 non può trovare applicazione in un procedimento che trae origine non da un’azione proposta da titolari del diritto che intendono prevenire, far cessare o porre rimedio ad ogni pregiudizio a un diritto di proprietà intellettuale esistente, bensì da un’azione proposta da operatori economici in merito all’equo compenso che spetta loro corrispondere.

(v. punti 63‑65, dispositivo 2)