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Ricorso presentato il 14 dicembre 2006 - Legris Industries / Commissione

(Causa T-376/06)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Legris Industries (Rennes, Francia) (rappresentanti: avv.ti A. Wachsmann e C. Pommiès)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

Annullare la decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def. (caso COMP/F-1/38.121 - Raccordi), nonché i motivi sottesi al dispositivo, nella parte in cui infligge un'ammenda alla holding Legris Industries imputandole comportamenti controversi della Comap;

constatare che la holding Legris Industries fa suoi scritti, conclusioni e domande della Comap contro la detta decisione;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Col presente ricorso la holding Legris Industrie chiede l'annullamento della decisione della Commissione 20 settembre 2006, C(2006) 4180 def., relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 del trattato CE [e dell'art. 53 dell'accordo SEE] (caso COMP/F-1/38.121 - Raccordi), concernente una serie di accordi e di pratiche concordate aventi per oggetto la fissazione dei prezzi, l'accordo sui listini, sugli sconti e sulle riduzioni dei prezzi, l'attuazione di meccanismi di coordinazione degli aumenti di prezzo, la spartizione dei mercati nazionali e dei clienti e lo scambio di altre informazioni commerciali nel mercato europeo dei raccordi in rame e in lega di rame, là dove infligge a essa ricorrente un'ammenda a titolo dei comportamenti controversi tenuti dalla sua ex controllata Comap.

A sostegno del suo ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi.

Per prima cosa, la Commissione avrebbe violato l'art. 81 CE imputando alla ricorrente infrazioni commesse dalla controllata Comap e, di conseguenza, ritenendola responsabile in solido delle stesse. La Commissione avrebbe violato i principi di autonomia giuridica e commerciale della controllata e di responsabilità personale in materia d'infrazione al diritto della concorrenza considerando che la ricorrente esercitasse sulla controllata un'influenza determinante per il solo fatto di detenere il 100% del suo capitale. La Commissione sarebbe altresì incorsa in errori di diritto, in errori di fatto e in errori manifesti di valutazione non producendo elementi di prova nel senso di un effettivo potere di direzione della holding Legris Industries sulla Comap.

La Commissione avrebbe inoltre commesso errori di diritto nel respingere gli elementi di prova addotti dalla ricorrente a dimostrazione dell'autonomia della Comap, segnatamente in sede di determinazione e di gestione della sua politica commerciale. La ricorrente asserisce di aver dimostrato che non impartiva istruzioni alla Comap quanto al comportamento da tenere sul mercato, che si limitava a una supervisione finanziaria senza esercitare alcun potere sulle controllate in materia di bilancio e che la Comap disponeva di risorse finanziarie proprie. Sostiene, pertanto,che la mera prova della detenzione del capitale e le conseguenze che direttamente ne discendono, sulle quali la Commissione si sarebbe a suo avviso fondata per imputarle le infrazioni della controllata, non sono sufficienti a dimostrare che essa esercitava effettivamente un potere di direzione su quest'ultima.

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