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Impugnazione proposta il 2 giugno 2014 dalla Cemex S.A.B. de C.V. e a. avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 14 marzo 2014, causa T-292/11, Cemex e altri / Commissione

(Causa C-265/14 P)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrenti: Cemex S.A.B. de C.V., New Sunward Holding BV, Cemex España, SA, Cemex Deutschland AG, Cemex UK, Cemex Czech Operations s.r.o., Cemex France Gestion e Cemex Austria AG (rappresentanti: J. Folguera Crespo, P. Vidal Martínez, H. González Durántez e B. Martínez Corral, avvocati)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Annullare la sentenza del Tribunale del 14 marzo 2014;

rendere una pronuncia sul merito del ricorso di annullamento proposto dinanzi al Tribunale e annullare la decisione;

condannare la commissione alle spese sostenute dalla Cemex e dalle sue filiali sia nel procedimento di primo grado dinanzi al Tribunale sia nel presente procedimento dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Motivi e principali argomenti

1. Errore nella valutazione della motivazione della decisione

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nella valutazione della motivazione della decisione di richiesta di informazioni impugnata, che era redatta in termini molto generali. Nella sua analisi, il Tribunale non ha tenuto conto né delle circostanze del caso di specie, né del contenuto della decisione impugnata e non ha esaminato la proporzionalità a seconda delle possibilità materiali della Commissione e delle circostanze tecniche o del termine entro il quale è stata adottata la decisione impugnata.

2. Errore nella valutazione della necessità delle informazioni

Il Tribunale ha commesso un errore anche nella sua valutazione della necessità delle informazioni richieste nella decisione impugnata, in quanto alcune di queste informazioni erano già note alla Commissione o non avevano nessun rapporto con l’oggetto dell’indagine.

3. Errore nella motivazione della sentenza impugnata e nella valutazione di una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/20031 in relazione alla natura delle informazioni richieste

Le ricorrenti affermano altresì che la sentenza impugnata è viziata da un errore di motivazione, poiché il Tribunale non si è pronunciato su alcune delle loro conclusioni relative alla natura delle informazioni richieste, la cui risposta richiedeva la formulazione di giudizi di valore su situazioni ipotetiche. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore nel valutare l’insussistenza di una violazione dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, in quanto la decisione impugnata richiedeva la risposta a domande che non riguardavano fatti e che non avevano nessun rapporto con dati di fatto.

4. Errore nella valutazione del requisito della proporzionalità

Le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore nel respingere il loro ricorso diretto all’annullamento parziale della decisione di richiesta d’informazioni impugnata, in quanto il Tribunale ha ritenuto che adottando tale decisione e fissandone il relativo termine di risposta, la Commissione non avrebbe agito in maniera inadeguata o sproporzionata. Peraltro, le ricorrenti affermano che il Tribunale ha commesso un errore nel ritenere che la domanda d’informazioni della Commissione fosse giustificata, mentre la risposta delle ricorrenti rappresentava un carico di lavoro particolarmente importante.

5. Errore nella valutazione di un’infrazione all’articolo 3 del regolamento n. 1 2

Il Tribunale ha commesso un errore nel dichiarare che, notificando la decisione impugnata soltanto in spagnolo, la Commissione non aveva violato l’articolo 3 del regolamento n. 1.

6. Errore nella valutazione di una violazione del principio di buona amministrazione

Da ultimo, le ricorrenti sostengono che il Tribunale ha commesso un errore non dichiarando che diversi comportamenti della Commissione, che sono stati oggetto di critica da parte del Tribunale, non hanno tuttavia costituito una violazione del principio di buona amministrazione.

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1     Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli [101 TFUE] e [102 TFUE] (GU 2003, L 1, pag. 1).

2     Regolamento (CEE) n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958 che stabilisce il regime linguistico della Comunità economica europea (GU 1958, 17, pag. 8).