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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Kammarrätten i Stockholm (Svezia) il 3 febbraio 2016 – Mohammad Khir Amayry / Migrationsverket

(Causa C-60/16)

Lingua processuale: lo svedese

Giudice del rinvio

Kammarrätten i Stockholm — Migrationsöverdomstolen

Parti

Ricorrente: Mohammad Khir Amayry

Resistente: Ente nazionale per la migrazione (Migrationsverket)

Questioni pregiudiziali

Qualora il richiedente asilo non sia trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, ma sia trattenuto in un momento successivo - in base al motivo che soltanto allora è stata effettuata la valutazione che sussiste il significativo rischio che la persona interessata si sottragga alle autorità – se, in tale situazione, il termine di sei settimane di cui all’articolo 28, paragrafo 3 del regolamento n. 604/2013 1 possa essere calcolato dal giorno in cui la persona è trattenuta oppure se debba essere calcolato a partire da un’altra data e, in tal caso, a partire da quale data.

Se l’articolo 28 del regolamento escluda, nella situazione in cui il richiedente l’asilo non è trattenuto nel momento in cui lo Stato membro responsabile accetta di prenderlo in carico, l’applicazione delle disposizioni nazionali che, in Svezia, comportano che l’immigrato non possa essere trattenuto in pendenza dell’esecuzione [del trasferimento] per un periodo superiore a due mesi qualora non vi sia un serio motivo per trattenerlo per un periodo più lungo, e che, qualora tali seri motivi sussistano, l’immigrato possa essere trattenuto per un massimo di tre mesi oppure, se è probabile che l’esecuzione [della decisione di trasferimento] richiederà un periodo maggiore a causa della mancanza di collaborazione da parte dell’immigrato o del fatto che ci vuole tempo per ottenere i documenti necessari, un massimo di dodici mesi.

Qualora il procedimento di esecuzione venga riavviato allorché il ricorso o il riesame non ha più effetto sospensivo (v. articolo 27, paragrafo 3), se inizi a decorrere un nuovo termine di sei settimane per l’esecuzione del trasferimento oppure se, ad esempio, il numero di giorni che la persona ha già trascorso in stato di trattenimento dopo che lo Stato membro responsabile ha accettato di prenderla o riprenderla in carico debba esserne detratto.

4)    Se rivesta qualche importanza la circostanza che il richiedente asilo che ha impugnato una decisione di trasferimento non abbia per parte sua richiesto la sospensione dell’esecuzione della decisione di trasferimento in attesa dell’esito dell’impugnazione [v. articolo 27, paragrafo 3, lettera c) e articolo 27, paragrafo 4].

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1     Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU 2013 L 180, pag. 31).