Language of document : ECLI:EU:C:2011:780

Causa C‑630/10

University of Queensland

e

CSL Ltd

contro

Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division (Patents Court)]

«Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali per uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Art. 3 — Condizioni di rilascio del certificato — Nozione di “prodotto protetto da un brevetto di base in vigore” — Criteri — Esistenza di criteri aggiuntivi o diversi per un medicinale contenente più di un principio attivo o per un vaccino contro più malattie (“Multi-disease vaccine” o “vaccino polivalente”)»

Massime dell’ordinanza

1.        Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Presupposto per la concessione — Prodotto protetto da un brevetto di base in vigore

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, art. 3, lett. a)]

2.        Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Medicinale protetto da più brevetti base — Diritto ad un solo certificato per ciascun brevetto di base

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, art. 3, lett. c)]

3.        Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Presupposto per la concessione — Prodotto protetto da un brevetto di base in vigore

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, artt. 3, lett. b), e 5]

4.        Ravvicinamento delle legislazioni — Legislazioni uniformi — Proprietà industriale e commerciale — Diritto di brevetto — Certificato protettivo complementare per i medicinali — Presupposto per la concessione — Prodotto diverso da quello indicato nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base — Inammissibilità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 469/2009, art. 3, lett. a)]

1.        L’art. 3, lett. a), del regolamento n. 469/2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che esso osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare riguardante principi attivi non menzionati nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato a sostegno di una domanda di rilascio di un simile certificato.

(v. punto 31, dispositivo 1)

2.        Quando un prodotto è protetto da più brevetti di base in vigore, ciascuno di tali brevetti può essere invocato ai fini del procedimento di rilascio di un certificato protettivo complementare per i medicinali, ma non può essere rilasciato più di un certificato per un brevetto di base.

(v. punto 35)

3.        L’art. 3, lett. b), del regolamento n. 469/2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, dev’essere interpretato nel senso che, sempre che ricorrano anche le altre condizioni previste da tale articolo, esso non osta a che i competenti uffici della proprietà industriale di uno Stato membro rilascino un certificato protettivo complementare per un principio attivo, figurante nel testo delle rivendicazioni del brevetto di base invocato, qualora il medicinale, la cui autorizzazione di immissione in commercio viene presentata a sostegno della domanda di certificato protettivo complementare, comprenda non solo il suddetto principio attivo, ma anche altri principi attivi.

(v. punto 36, dispositivo 2)

4.        Nel caso di un brevetto di base riguardante un processo di fabbricazione di un prodotto, l’art. 3, lett. a), del regolamento n. 469/2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, osta al rilascio di un certificato protettivo complementare per un prodotto diverso da quello che, nel testo delle rivendicazioni di detto brevetto, risulta essere il prodotto ricavato dal processo di fabbricazione in questione. La possibilità, o meno, di ottenere direttamente il prodotto tramite detto processo è irrilevante a tale riguardo.

(v. punto 41, dispositivo 3)