Language of document : ECLI:EU:C:2010:21

Causa C‑555/07

Seda Kücükdeveci

contro

Swedex GmbH & Co. KG

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Düsseldorf)

«Principio di non discriminazione in base all’età — Direttiva 2000/78/CE — Legislazione nazionale in materia di licenziamento che, ai fini del calcolo dei termini di preavviso, non tiene conto del periodo di lavoro svolto prima che il dipendente abbia raggiunto l’età di 25 anni — Giustificazione della norma — Normativa nazionale contraria alla direttiva — Ruolo del giudice nazionale»

Massime della sentenza

1.        Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età

(Direttiva del Consiglio 2000/78)

2.        Diritto comunitario — Principi — Parità di trattamento — Discriminazione fondata sull’età — Divieto — Obbligo dei giudici nazionali

1.        Il diritto dell’Unione europea, in particolare il principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente nella direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa nazionale che preveda che, ai fini del calcolo del termine di preavviso di licenziamento, non siano presi in considerazione i periodi di lavoro compiuti dal dipendente prima del raggiungimento dei 25 anni di età.

(v. punto 43, dispositivo 1)

2.        È compito del giudice nazionale, investito di una controversia tra privati, garantire il rispetto del principio di non discriminazione in base all’età, quale espresso concretamente dalla direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, disapplicando, se necessario, qualsiasi disposizione contraria della normativa nazionale, indipendentemente dall’esercizio della facoltà di cui dispone, nei casi previsti dall’art. 267, secondo comma, TFUE, di sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione europea una questione pregiudiziale sull’interpretazione di tale principio. Infatti, il carattere facoltativo di tale rinvio è indipendente dalle modalità processuali che si impongono al giudice nazionale, nel diritto interno, per poter disapplicare una disposizione nazionale che egli ritenga contraria alla Costituzione.

(v. punti 55-56, dispositivo 2)