Language of document : ECLI:EU:T:2017:874

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

7 dicembre 2017 (*) (1)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Assassinio di un funzionario e della sua coniuge – Regola di concordanza tra domanda, reclamo e ricorso per risarcimento – Obbligo di garantire la sicurezza del personale al servizio dell’Unione – Nesso di causalità – Danno materiale – Responsabilità in solido – Presa in considerazione delle prestazioni previste dallo Statuto – Danno morale – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale di un funzionario deceduto – Responsabilità di un’istituzione per il danno morale degli aventi diritto di un funzionario deceduto»

Nella causa T‑401/11 P-RENV-RX,

Stefano Missir Mamachi di Lusignano, residente in Shanghai (Cina), e gli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato (2), rappresentati da F. Di Gianni, G. Coppo e A. Scalini, avvocati,

ricorrenti

contro

Commissione europea, rappresentata da G. Gattinara e D. Martin, in qualità di agenti,

convenuta,

avente ad oggetto l’impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (causa F‑50/09, EU:F:2011:55),

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni),

composto da M. Jaeger (relatore), presidente, S. Frimodt Nielsen e S. Papasavvas, giudici,

cancelliere: E. Coulon

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Il presente procedimento fa seguito alla sentenza del 10 settembre 2015, Riesame Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (C‑417/14 RX-II; in prosieguo: la «sentenza di riesame», EU:C:2015:588), con la quale la Corte, dopo aver constatato che la sentenza del 10 luglio 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (T‑401/11 P; in prosieguo: la «sentenza di impugnazione», EU:T:2014:625), avente ad oggetto un’impugnazione proposta contro la sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F‑50/09; in prosieguo: la «sentenza di primo grado», EU:F:2011:55), pregiudicava l’unità del diritto dell’Unione europea, ha parzialmente annullato la sentenza di impugnazione e ha rinviato la causa dinanzi al Tribunale.

 Fatti

2        Il sig. Alessandro Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Alessandro Missir Mamachi») è stato assassinato il 18 settembre 2006 con la sua coniuge a Rabat (Marocco), dove era chiamato a svolgere funzioni di consigliere politico e diplomatico presso la delegazione della Commissione delle Comunità europee. L’assassinio è stato commesso in una casa ammobiliata presa in locazione dalla suddetta delegazione per Alessandro Missir Mamachi, sua moglie e i loro quattro figli.

3        In seguito a tale evento, i figli sono stati posti sotto la tutela del loro nonno paterno, il sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano (in prosieguo: «Livio Missir Mamachi»), e della loro nonna paterna.

4        La Commissione ha versato ai figli di Alessandro Missir Mamachi, in qualità di eredi di quest’ultimo, segnatamente, l’importo di EUR 414 308,90 a titolo di capitale-decesso, conformemente all’articolo 73 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «Statuto»), nonché l’importo di EUR 76 628,40 in ragione del decesso del coniuge, ai sensi dell’articolo 25 dell’allegato X dello Statuto. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2007, la Commissione ha riconosciuto a tali figli il diritto alla pensione di orfano prevista all’articolo 80 dello Statuto e all’assegno scolastico di cui all’allegato VII dello Statuto.

5        Con lettera del 25 febbraio 2008 indirizzata alla Commissione, Livio Missir Mamachi ha espresso il proprio dissenso sull’importo delle somme versate ai suoi nipoti. Avendo ritenuto insoddisfacente la decisione adottata dalla Commissione in risposta a tale lettera, egli ha presentato un reclamo, con nota del 10 settembre 2008, avverso tale decisione sul fondamento dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, facendo valere che la responsabilità della Commissione era sorta per colpa, a causa di inadempimenti del suo obbligo di protezione del suo personale. Egli ha altresì fatto valere la responsabilità senza colpa della Commissione, nonché, in via subordinata, la violazione, da parte di quest’ultima, dell’articolo 24 del suddetto Statuto, in forza del quale le Comunità europee sono tenute a risarcire in solido il danno causato da un terzo a uno dei propri agenti.

6        Tale reclamo è stato respinto dalla Commissione con decisione del 3 febbraio 2009.

 Sentenza di primo grado

7        Livio Missir Mamachi ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea, sostenendo che la Commissione era venuta meno all’obbligo di protezione del suo personale. Tale ricorso era diretto, da un lato all’annullamento della decisione del 3 febbraio 2009 che respingeva il suo reclamo, e dall’altro al risarcimento, in primo luogo, del danno materiale subito dai figli di Alessandro Missir Mamachi, in nome proprio, in secondo luogo, del danno morale subito da tali figli, in nome proprio, in terzo luogo, del danno morale subito dallo stesso in quanto padre di Alessandro Missir Mamachi, in nome proprio, in quarto luogo, del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi in nome dei suoi figli, subentrati nei diritti del loro padre.

8        Con la sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto il ricorso in quanto parzialmente irricevibile, per quanto riguardava i danni morali fatti valere, e parzialmente infondato, per quanto riguardava i danni materiali fatti valere.

9        Quanto ai danni materiali fatti valere, anzitutto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, con i suoi inadempimenti colposi dell’obbligo di garantire la protezione di Alessandro Missir Mamachi, la Commissione aveva commesso una colpa idonea a far sorgere la sua responsabilità. Quanto al nesso di causalità fra tale colpa ed il danno patrimoniale fatto valere, il Tribunale della funzione pubblica lo ha ritenuto sussistente. Il Tribunale della funzione pubblica ha poi dichiarato che restava da determinare la parte di responsabilità dell’assassino nella realizzazione dei danni.

10      Prendendo in considerazione i due danni fatti valere da Livio Missir Mamachi, ossia il duplice assassinio e la perdita di una possibilità di sopravvivenza, e il fatto che tale secondo danno aveva una portata meno ampia del primo, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto, al punto 197 della sentenza di primo grado, che alla Commissione dovesse essere attribuita la responsabilità del 40% dei danni subiti.

11      Quanto alla portata del danno patrimoniale, il Tribunale della funzione pubblica, al punto 200 della sentenza di primo grado, ha dichiarato che il danno materiale legato alla perdita di redditi che doveva essere preso considerazione nella presente controversia ammontava a EUR 3 milioni.

12      Infine, dopo aver rammentato, al punto 201 della sentenza di primo grado, che la Commissione era tenuta a risarcire il 40% di tale danno, ossia EUR 1,2 milioni, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato, al punto 202 di detta sentenza, che le somme che la Commissione aveva già versato e che avrebbe continuato a versare agli aventi causa, anche al di là delle prestazioni normalmente previste dallo Statuto, erano di quasi EUR 1,4 milioni, importo che potrebbe giungere a circa EUR 2,4 milioni se le prestazioni di cui trattasi fossero versate fino al ventiseiesimo compleanno di ciascuno dei quattro figli. Il Tribunale della funzione pubblica ha pertanto constatato, al punto 203 della sentenza di primo grado, che la Commissione aveva già interamente risarcito il danno materiale di cui era responsabile.

13      In conclusione, sulla base di quanto precede, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 205 della sentenza di primo grado, che il motivo del ricorso, pur fondato, non gli consentiva di accogliere le domande di Livio Missir Mamachi dirette ad ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti.

14      Livio Missir Mamachi ha impugnato la sentenza di primo grado.

 Sentenza di impugnazione

15      Nella sentenza di impugnazione, il Tribunale ha esaminato d’ufficio la competenza del Tribunale della funzione pubblica a conoscere del ricorso in primo grado. Il Tribunale ha distinto, segnatamente, tra il danno subito da Alessandro Missir Mamachi, da un lato, e i danni subiti dai figli di quest’ultimo nonché da Livio Missir Mamachi, dall’altro.

16      Per quanto riguarda i danni materiali e morali subiti da Livio Missir Mamachi e dai figli del funzionario deceduto, il Tribunale ha dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica aveva commesso un errore di diritto dichiarandosi competente a conoscere del ricorso per la parte in cui quest’ultimo riguardava il risarcimento di tali danni e ha concluso che la causa doveva essere rinviata dinanzi a sé stesso, affinché potesse statuire su tali domande in qualità di giudice di primo grado.

17      Per quanto riguarda il danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, e del quale Livio Missir Mamachi chiedeva il risarcimento in nome dei figli, il Tribunale, dopo aver ricordato che il Tribunale della funzione pubblica era competente a conoscere di tale domanda, ha constatato che quest’ultimo, accogliendo un’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione al fine di contestare la ricevibilità della suddetta domanda, aveva commesso un errore di diritto, applicando erroneamente la regola di concordanza tra la domanda di risarcimento e il reclamo diretto contro il rigetto di tale domanda.

 Sentenza di riesame

18      Su proposta del primo avvocato generale, la Corte ha deciso di riesaminare la sentenza di impugnazione. Con la sentenza di riesame, la Corte, in sostanza, ha annullato, in primo luogo, la sentenza di impugnazione quanto alla ripartizione di competenze tra il Tribunale e il Tribunale della funzione pubblica, ha dichiarato, in secondo luogo, che tale sentenza doveva essere considerata definitiva nella parte in cui, con quest’ultima, il Tribunale aveva dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica, nella sentenza di primo grado, aveva commesso un errore di diritto accogliendo la prima eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e respingendo, per tale motivo, in quanto irricevibile la domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi e ha rinviato, in terzo luogo, la causa dinanzi al Tribunale affinché quest’ultimo statuisse sulle questioni lasciate in sospeso.

 Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

19      In seguito al rinvio della causa dinanzi al Tribunale, spetta a quest’ultimo pronunciarsi, come indicato al punto 18 supra, sui motivi che esso non ha esaminato nell’ambito della sentenza di impugnazione.

20      Conformemente all’articolo 222, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, il 12 ottobre 2015, Livio Missir Mamachi e la Commissione hanno presentato le loro osservazioni scritte sulle conseguenze da trarre dalla sentenza di riesame per la soluzione della controversia.

21      Livio Missir Mamachi ha ribadito le conclusioni già formulate nella causa che aveva condotto solo alla sentenza di impugnazione, ovvero che il Tribunale voglia:

–        annullare la sentenza di primo grado;

–        condannare la Commissione alla corresponsione, in favore degli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi, della somma di EUR 3 975 329 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale subito;

–        previa declaratoria di ricevibilità della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, condannare la Commissione a versare:

–        agli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi, da un lato, la somma di EUR 250 000 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dalla vittima prima della sua morte, e, dall’altro, la somma di EUR 1 276 512 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da essi subito in quanto figli della vittima e testimoni del suo tragico assassinio;

–        a sé stesso, la somma di EUR 212 752 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo stesso in quanto padre della vittima;

–        condannare la Commissione alla corresponsione degli interessi compensativi e degli interessi di mora nel frattempo maturati;

–        condannare la Commissione alle spese del giudizio.

22      Anche la Commissione ha confermato le conclusioni riportate nel controricorso da essa presentato il 16 dicembre 2011 nella causa che aveva condotto alla sentenza di impugnazione, con le quali essa chiede che il Tribunale voglia:

–        unicamente in merito al danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi dal momento della sua aggressione al momento del decesso, rinviare la causa al Tribunale della funzione pubblica ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, dell’allegato I dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea;

–        respingere l’impugnazione in quanto irricevibile e/o infondata;

–        condannare Livio Missir Mamachi alle spese.

23      Con lettera inviata alla cancelleria del Tribunale l’11 dicembre 2015, il rappresentante di Livio Missir Mamachi ha informato il Tribunale del decesso di quest’ultimo e ha indicato che i suoi eredi, vale a dire la sig.ra Anne Sintobin (sua coniuge), il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano (suo figlio), la sig.ra Maria Missir Mamachi di Lusignano (sua figlia), il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano (figlio di Alessandro Missir Mamachi, divenuto maggiorenne in corso di causa) nonché il sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano (figli minorenni di Alessandro Missir Mamachi rappresentati dalla sig.ra Anne Sintobin), intendevano proseguire il procedimento dinanzi al Tribunale. Per quanto riguarda il danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, il rappresentante di Livio Missir Mamachi ha precisato che il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, divenuto maggiorenne, avrebbe agito in nome proprio e che la sig.ra Anne Sintobin sarebbe divenuta la rappresentante legale dei tre figli minorenni di Alessandro Missir Mamachi in luogo di Livio Missir Mamachi. Inoltre, risulta dal fascicolo che, il 30 luglio 2016, anche la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano è divenuta maggiorenne. Pertanto, la sig.ra Anne Sintobin, il sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano, la sig.ra Maria Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, il sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, ricorrenti, agiscono a diverso titolo. I sette eredi di Livio Missir Mamachi agiscono in suo nome per quanto riguarda il risarcimento del suo danno morale. Il sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano e la sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, divenuti maggiorenni in corso di causa, agiscono anche in nome proprio per quanto riguarda il risarcimento dei loro danni e il risarcimento del danno morale del loro padre, nella loro qualità di eredi di quest’ultimo. Infine, il sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e il sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, minorenni, sono rappresentati dalla sig.ra Anne Sintobin per quanto riguarda la domanda di risarcimento dei loro danni materiali e morali nonché del danno morale del loro padre.

 In diritto

24      A sostegno dell’impugnazione, i ricorrenti deducono tre motivi attinenti, il primo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e da Livio Missir Mamachi, il secondo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha limitato al 40% la responsabilità della Commissione e, il terzo, a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha dichiarato che il danno materiale è stato integralmente risarcito con le prestazioni statutarie.

 Sul primo motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e da Livio Missir Mamachi

25      In limine, occorre ricordare che, per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno morale ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi, dopo aver constatato che il Tribunale della funzione pubblica l’aveva respinta a torto in quanto irricevibile, applicando erroneamente la regola di concordanza tra la domanda e il reclamo amministrativo, il Tribunale, al punto 112 della sentenza di impugnazione, ha respinto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione riguardante la violazione della regola di concordanza tra la domanda e il reclamo, e poi ha rinviato la causa dinanzi a sé stesso.

26      A tal riguardo, la Corte ha dichiarato, al punto 63 della sentenza di riesame, che il primo motivo dell’impugnazione, «per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno [morale] sofferto dal funzionario deceduto, [era] stato accolto dal Tribunale ai punti 98 e da 104 a 112» e che «[l]’annullamento, entro tali limiti, della sentenza» di primo grado «[doveva] essere considerato definitivo in assenza di riesame su tale punto».

27      Ne discende che, in questa fase dell’impugnazione, il Tribunale è chiamato a pronunciarsi solo sul problema se il Tribunale della funzione pubblica abbia altresì commesso un errore di diritto dichiarando che le domande di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e da Livio Missir Mamachi erano irricevibili. Infatti, ai punti 102 e 103 della sentenza di impugnazione, avendo dichiarato che il Tribunale della funzione pubblica non era competente a pronunciarsi sulle suddette domande, il Tribunale aveva concluso che tali domande rientravano nella propria competenza e che occorreva rinviare tale aspetto del ricorso dinanzi a sé stesso, affinché ne conoscesse in qualità di giudice di primo grado.

28      Nell’ambito della presente impugnazione, rinviata dopo la sentenza di riesame, il Tribunale deve quindi esaminare le tre parti che compongono il primo motivo di impugnazione.

29      Quanto alla prima parte del primo motivo di impugnazione, per quanto riguarda i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, si sostiene che la regola procedurale di concordanza, applicabile ai ricorsi in materia di funzione pubblica, esige un’identità di causa ed oggetto tra il reclamo amministrativo e il ricorso e non, come avrebbe erroneamente dichiarato il Tribunale della funzione pubblica, tra la domanda di risarcimento e il reclamo.

30      Quanto alla seconda parte del primo motivo di impugnazione, i ricorrenti contestano l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica secondo la quale Livio Missir Mamachi non ha rispettato la regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso, in quanto la domanda di risarcimento del suo danno morale non figurava nel reclamo, bensì soltanto, per la prima volta, nel ricorso. Segnatamente, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale della funzione pubblica ha applicato illogicamente la regola di concordanza, al punto 84 della sentenza di primo grado, dichiarando che la suddetta domanda, formulata nella fase della proposizione del ricorso, costituiva un ampliamento dell’oggetto della controversia incompatibile con tale regola. Secondo tale interpretazione, in materia risarcitoria le voci di danno definirebbero l’oggetto della controversia, e non sarebbero perciò modificabili in sede di ricorso. Ora, secondo i ricorrenti, la presentazione di una domanda volta al risarcimento di un danno in sede di ricorso non corrisponde ad un ampliamento dell’oggetto della controversia più che l’aggiunta di una voce di danno alla domanda di annullamento inizialmente indirizzata all’autorità che ha il potere di nomina (in prosieguo: l’«APN»). Peraltro, disapplicare il principio sancito dalla sentenza menzionata al punto 90 della sentenza di primo grado sarebbe stato discriminatorio, ingiustificato e contrario alla giurisprudenza.

31      Quanto alla terza parte, i ricorrenti fanno valere che la regola della concordanza, come applicata dal Tribunale della funzione pubblica, limita il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva. Da un lato, tale regola, così applicata, sarebbe contraria sia alla finalità del procedimento precontenzioso, consistente nel favorire la risoluzione extragiudiziale delle controversie tra i funzionari e l’amministrazione, senza l’intervento obbligatorio di un avvocato in tale fase, sia ai principi giurisprudenziali enunciati al riguardo, segnatamente nella sentenza del 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72, punti 112 e 118). Dall’altro lato, tale regola, così applicata, costituirebbe, di fatto, una «palese violazione» degli articoli 6 e 13 della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

32      Nello loro osservazioni scritte a seguito del rinvio della causa dopo il riesame, i ricorrenti fanno valere che, una volta dimostrata la ricevibilità della domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, la stessa soluzione deve essere applicata per quanto riguarda le domande di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi in nome proprio e dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi.

33      I ricorrenti ricordano, segnatamente, che, al punto 105 della sentenza di impugnazione, il Tribunale ha dichiarato che «contrariamente a quanto [era] stato dichiarato nella sentenza [di primo grado], la domanda di risarcimento dei danni morali subiti tanto da Alessandro Missir Mamachi (...) prima del suo decesso quanto dei suoi familiari, asseritamente causati dalla stessa colpa contestata alla Commissione nella lettera del ricorrente del 25 febbraio 2008, sebbene presentata per la prima volta in modo esplicito nel reclamo, non ha modificato né l’oggetto né la causa della domanda iniziale di risarcimento formulata nella suddetta lettera». Inoltre, i ricorrenti sottolineano che il Tribunale, al punto 109 della sentenza di impugnazione, ha dichiarato che Livio Missir Mamachi «non si [era] limitato a chiedere il risarcimento dei danni materiali, bensì [aveva] chiaramente anche fatto allusione ad un danno morale». Ne consegue, secondo i ricorrenti, che, per quanto riguarda le domande di risarcimento dei suddetti danni morali, anche la regola di concordanza è stata rispettata e quindi che tali domande devono essere considerate ricevibili.

34      Inoltre, i ricorrenti fanno valere, ad abundantiam, che, ai punti 92 e 94 della sentenza di impugnazione, il Tribunale ha precisato che «nel sistema dei mezzi di ricorso previsto dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, [era] ricevibile una domanda di risarcimento formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale, sebbene il precedente reclamo amministrativo riguardasse il solo annullamento della decisione asseritamente lesiva, poiché una domanda di annullamento [poteva] comportare una domanda di risarcimento del danno subito», e che, «[c]ontrariamente a quanto il Tribunale della funzione pubblica [aveva] dichiarato al punto 90 della sentenza [di primo grado], tale giurisprudenza non riguarda[va] specificamente il contenzioso dell’annullamento e non si [poteva] ritenere che essa [fosse] inapplicabile al contenzioso strettamente risarcitorio». Ne consegue, secondo i ricorrenti, che è ricevibile una domanda di risarcimento presentata per la prima volta in sede di reclamo. A tal riguardo, essi affermano, come ha ricordato il Tribunale nella sentenza di impugnazione, che «l’articolo 91 dello Statuto ha lo scopo di consentire e di facilitare la composizione amichevole della controversia insorta fra i dipendenti e l’amministrazione [e] che non ha invece lo scopo di delimitare, in modo rigoroso e definitivo, l’oggetto dell’eventuale fase contenziosa, dal momento che le domande presentate in quest’ultima fase non modificano la causa né l’oggetto del reclamo» e che, «[s]ebbene tale giurisprudenza riguardi, stricto sensu, solo la regola di concordanza fra il reclamo amministrativo ed il ricorso, i principi che la ispirano, e quindi la flessibilità che essa autorizza, sono altresì applicabili alla regola di “concordanza” fra la domanda e il reclamo, tipica dei ricorsi strettamente risarcitori». Pertanto, secondo i ricorrenti, anche qualora la domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi in nome proprio e dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, presentata in forza dell’articolo 90, paragrafo 1, dello Statuto, non fosse stata precisata nella domanda iniziale, essa non dovrebbe essere dichiarata irricevibile per il mancato rispetto della regola di concordanza.

35      La Commissione riconosce che, per quanto riguarda il danno subito da Alessandro Missir Mamachi, l’annullamento della sentenza di primo grado, pronunciato dal Tribunale, è divenuto definitivo.

36      Tuttavia, la Commissione sottolinea che «la definitività della sentenza [di impugnazione] non riguarda i danni morali fatti valere da [Livio Missir Mamachi] in proprio e quelli subiti dai figli del funzionario deceduto», e ricorda che la Corte ha dichiarato che il motivo di impugnazione fatto valere a tal riguardo non era stato esaminato dal Tribunale nella sentenza di impugnazione e che essa ha quindi rinviato tale aspetto della causa dinanzi al Tribunale, affinché si pronunciasse in qualità di giudice dell’impugnazione.

37      Per quanto riguarda la ricevibilità delle domande di risarcimento relative al danno morale subito da Livio Missir Mamachi e dai figli di Alessandro Missir Mamachi, la Commissione sostiene che non risulta dalle considerazioni svolte dal Tribunale nella sentenza di impugnazione a proposito del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi che la motivazione del Tribunale della funzione pubblica secondo la quale le domande di risarcimento dei danni morali devono essere dichiarate irricevibili è illegittima anche nella parte in cui riguarda il danno morale fatto valere da Livio Missir Mamachi in nome proprio e quello subito dai figli di Alessandro Missir Mamachi.

38      La Commissione sostiene, anzitutto, che nei passaggi della sentenza di impugnazione che la Corte ha considerato definitivi, lo stesso Tribunale ha distinto il danno morale subito da Livio Missir Mamachi e dai figli di Alessandro Missir Mamachi e quello subito da Alessandro Missir Mamachi. Segnatamente, riguardo alla lettera del 25 febbraio 2008 indirizzata da Livio Missir Mamachi al presidente della Commissione, al punto 109 della sentenza di impugnazione, il Tribunale, secondo la Commissione, ha concluso che Livio Missir Mamachi aveva fatto allusione anche «a un danno morale» e che il suddetto danno morale era solo quello «ex haerede subito da Alessandro Missir Mamachi (...) prima del suo decesso».

39      Inoltre, la Commissione sostiene che, secondo una costante giurisprudenza, spetta ai ricorrenti precisare la natura del danno morale asserito, in riferimento al comportamento addebitato all’istituzione e, quindi, «precisare anche in maniera approssimativa la valutazione del danno nel suo complesso». Secondo la Commissione, l’APN avrebbe dovuto ricevere precisazioni supplementari per potersi pronunciare. Una soluzione contraria, sostiene la Commissione, finirebbe per privare di ogni utilità il procedimento precontenzioso previsto dal diritto statutario per le controversie aventi natura pecuniaria.

40      Di conseguenza, secondo la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso alcun errore di diritto allorché ha dichiarato irricevibile la domanda risarcitoria riguardante i danni morali fatti valere da Livio Missir Mamachi in nome proprio e per conto dei figli di Alessandro Missir Mamachi.

41      A sostegno di tale conclusione, la Commissione aggiunge che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente osservato che, allorché un ricorso era strettamente risarcitorio, il procedimento amministrativo doveva, pena l’irricevibilità del ricorso ulteriore, iniziare con una domanda dell’interessato che invita l’APN a risarcire i danni lamentati e proseguire, eventualmente, con la presentazione di un reclamo nei confronti della decisione di rigetto della domanda. Secondo la Commissione, Livio Missir Mamachi non ha chiesto il risarcimento dei danni morali, il che non sarebbe contestato nell’impugnazione.

42      La Commissione ritiene che le conclusioni del Tribunale della funzione pubblica siano confermate dalla sentenza del 12 luglio 2011, Commissione/Q (T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punti da 61 a 63), che distingue le ipotesi di domande volte all’annullamento di una decisione da quelle volte al risarcimento dei danni, le quali sono caratterizzate da un procedimento in due fasi.

43      Ne consegue, secondo la Commissione, che, alla luce della natura strettamente risarcitoria del ricorso, il Tribunale della funzione pubblica ha correttamente applicato la regola di concordanza.

44      La Commissione contesta altresì le affermazioni dei ricorrenti secondo le quali il Tribunale della funzione pubblica avrebbe applicato la regola di concordanza in modo illogico e contraddittorio. La Commissione sostiene, segnatamente, che nei ricorsi di natura risarcitoria sono le voci di danno che determinano l’oggetto del risarcimento richiesto dal funzionario e, di conseguenza, l’oggetto della domanda sulla quale deve pronunciarsi l’amministrazione. Ne consegue, secondo la Commissione, che, in alternativa, o le voci di danno non patrimoniale avrebbero dovuto figurare nella domanda iniziale del 25 febbraio 2008, il che non fu, ovvero, se presentate per la prima volta nel reclamo e respinte per la prima volta nella decisione di rigetto del reclamo, Livio Missir Mamachi avrebbe dovuto presentare un reclamo avverso quest’ultima decisione.

45      In particolare, la Commissione sottolinea che la differenza di trattamento tra cause di annullamento e cause risarcitorie in cui le voci di danno nella fase precontenziosa e contenziosa devono essere identiche, si fonda sulla diversa ratio dei due tipi di procedimenti. A suo avviso, nelle domande risarcitorie, poiché è l’indicazione delle voci di danno che determina l’oggetto della domanda e quindi delimita la controversia stessa, le voci di danno devono figurare nella domanda iniziale, ovvero, se presentate per la prima volta nel reclamo, fare altresì oggetto di un nuovo reclamo avverso la decisione di rigetto del primo reclamo nella parte in cui essa rappresenta la prima presa di decisione dell’amministrazione sulla domanda risarcitoria, al fine di rispettare il procedimento precontenzioso in due fasi.

46      Infine, quanto alla terza parte, la Commissione contesta la fondatezza della sentenza del 1° luglio 2010, Mandt/Parlamento (F‑45/07, EU:F:2010:72), che essa giudica per di più inapplicabile al caso di specie. In ogni caso, la Commissione, richiamandosi a tal proposito al punto 63 della sentenza del 18 marzo 2010, Alassini e a. (da C‑317/08 a C‑320/08, EU:C:2010:146), fa valere che il rispetto del procedimento precontenzioso non viola il principio della tutela giurisdizionale effettiva, in quanto quest’ultimo può soggiacere a restrizioni, a condizione che esse rispondano ad obiettivi di interesse generale e non costituiscano un intervento sproporzionato ed inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa dei diritti.

 Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi

47      Per quanto riguarda la parte restante, in questa fase dell’impugnazione, della prima parte del primo motivo, attinente all’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, è sufficiente constatare che, ai punti 97 e 98 della sentenza di impugnazione, divenuti definitivi, il Tribunale ha constatato, in sostanza, da un lato, che il Tribunale della funzione pubblica aveva violato, ai punti da 84 a 86 della sentenza di primo grado, le regole e vincoli procedurali derivanti dagli articoli 90 e 91 dello Statuto, nell’ambito di un ricorso proposto da un funzionario a carattere strettamente risarcitorio e, dall’altro, che la regola di concordanza tra il reclamo amministrativo e il ricorso, i principi che la ispirano e quindi la flessibilità che essa autorizza, erano altresì applicabili alla regola di concordanza tra la domanda di risarcimento e il reclamo.

48      Alla luce di tali considerazioni, considerato il fatto che i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi si trovano in una situazione identica a quella del loro padre, Alessandro Missir Mamachi, e che la loro domanda di risarcimento del danno morale è stata dichiarata irricevibile sulla base del medesimo ragionamento con il quale, nella sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica aveva accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, ragionamento del quale il Tribunale, nella sentenza di impugnazione, ha constatato l’erroneità, occorre applicare il ragionamento svolto dal Tribunale nella suddetta sentenza e, quindi, concludere che, nella sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto dichiarando irricevibile la domanda di risarcimento dei danni morali subiti dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi.

 Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi

49      Per quanto riguarda la seconda parte del primo motivo, con la quale i ricorrenti fanno valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto accogliendo la terza eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione e fondata sul fatto che Livio Missir Mamachi non avrebbe menzionato, nel reclamo del 10 settembre 2008, una domanda di risarcimento del suo danno morale, è sufficiente rilevare che, ai punti da 94 a 96 della sentenza di impugnazione, nell’ambito del ragionamento che ha condotto il Tribunale ad accogliere la prima parte della presente impugnazione, esso ha constatato che, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 90 della sentenza di primo grado, la giurisprudenza menzionata al suddetto punto non riguardava specificamente il contenzioso dell’annullamento e che non si poteva ritenere che essa fosse inapplicabile al contenzioso strettamente risarcitorio. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto escludendo a priori l’applicazione della giurisprudenza citata al punto 90 della sentenza di primo grado alla domanda di risarcimento del danno morale presentata da Livio Missir Mamachi.

50      Pertanto, senza che sia necessario esaminare la terza parte del primo motivo, occorre annullare la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha accolto le eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e da Livio Missir Mamachi.

 Sul secondo motivo, fondato sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella parte in cui ha limitato al 40% la responsabilità della Commissione

51      I ricorrenti contestano, in sostanza, al Tribunale della funzione pubblica di aver condannato la Commissione al pagamento di una frazione del danno materiale, mentre quest’ultima avrebbe dovuto essere condannata al pagamento del danno nel suo complesso, in primo luogo, a titolo principale e, in secondo luogo, a titolo solidale. Tale motivo si suddivide in quattro parti. Le prime tre parti riguardano la responsabilità principale della Commissione e la quarta riguarda la responsabilità in solido della Commissione.

52      Occorre esaminare anzitutto le prime tre parti.

 Sulle prime tre parti del secondo motivo, attinenti alla responsabilità principale della Commissione

53      Con la prima parte del motivo, i ricorrenti sostengono che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica inteso ad escludere la responsabilità della Commissione in via principale è illogico e contraddittorio. Dopo aver accertato l’esistenza di un nesso causale «certo e diretto» fra la colpa della Commissione e il duplice assassinio, al punto 183 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe infatti affermato, al punto 192 di detta sentenza, che tale colpa non aveva avuto come conseguenza «immediata ed inevitabile» tale duplice assassinio, cosicché la Commissione non poteva vedersene attribuire la responsabilità principale ed esclusiva.

54      Per la Commissione, i ricorrenti confondono la colpa, il nesso di causalità e le conseguenze legate alla sua responsabilità. Al punto 175 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe accertato l’esistenza di una siffatta colpa, consistente nella mancata predisposizione di talune misure di sicurezza. Al punto 183 di detta sentenza, il Tribunale della funzione pubblica si sarebbe limitato ad affermare che la Commissione aveva creato le condizioni per il verificarsi del danno, e che il nesso di causalità era quindi dimostrato. Ai punti 192 e 193 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe concluso, in relazione alla responsabilità della Commissione, che la colpa di quest’ultima non aveva avuto come conseguenza immediata ed inevitabile il duplice assassinio, ma che gli atti dell’aggressore non erano tuttavia tali da esonerare totalmente l’istituzione dalla sua responsabilità. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe dunque correttamente esaminato le condizioni per il sorgere della responsabilità della Commissione, ossia la colpa e il nesso di causalità, per poi trarne le conseguenze fissando la responsabilità di quest’ultima a concorrenza del 40% del danno cagionato.

55      Con la seconda parte del secondo motivo, i ricorrenti sostengono che il Tribunale della funzione pubblica ha erroneamente valutato, al punto 192 della sentenza di primo grado, il rapporto fra la condotta illecita della Commissione e le sue conseguenze. La distinzione fatta a tal riguardo dal Tribunale della funzione pubblica, quanto alla mancata sicurezza, tra le conseguenze «normalmente prevedibili» (la rapina, eventualmente accompagnata da minacce fisiche nei confronti degli occupanti dei luoghi) e le conseguenze non prevedibili (l’assassinio), sulla base della loro gravità, sarebbe contraria alla realtà dei fatti come constatati dalla corte d’appello di Rabat nelle sue sentenze del 20 febbraio e del 18 giugno 2007, e illogica, arbitraria e priva di qualsiasi fondamento giuridico, atteso che dal punto 184 della sentenza di primo grado risulterebbe che il rischio preso in considerazione per la sicurezza del personale della delegazione di Rabat era la minaccia terroristica, la quale costituirebbe un rischio molto più elevato di quello legato alla criminalità comune. Lo stesso varrebbe, pertanto, per quanto riguarda la limitazione del risarcimento dovuto dalla Commissione alle sole conseguenze prevedibili derivanti dall’atto illecito di cui la stessa si è resa responsabile, distinguendo, al riguardo, fra i diversi atti di criminalità comune. Secondo i ricorrenti, una volta accertato che la Commissione non ha adempiuto correttamente l’obbligo di garantire la sicurezza del suo funzionario, si deve concludere che ogni evento dannoso sia una conseguenza diretta e prevedibile di tale condotta.

56      Per la Commissione, la seconda parte del secondo motivo è irricevibile, in quanto i ricorrenti contestano in tal sede l’apprezzamento degli elementi di prova effettuato dal Tribunale della funzione pubblica, ossia, segnatamente, il movente del reato, quale accertato dalla corte d’appello di Rabat, senza invocare lo snaturamento di detti mezzi di prova.

57      In ogni caso, la Commissione fa valere che il Tribunale della funzione pubblica, ravvisando nel furto il movente dell’assassinio di Alessandro Missir Mamachi e di sua moglie, non ha snaturato tali elementi di prova. Quanto al punto 184 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica avrebbe ivi esattamente sostenuto la tesi dei ricorrenti, fondata sul rischio terroristico, per respingere l’argomento della Commissione.

58      Per il resto, la Commissione sottolinea di non aver manifestamente cagionato la morte di Alessandro Missir Mamachi e di sua moglie, in quanto gli assassinî erano stati commessi da un terzo. Il Tribunale della funzione pubblica avrebbe pertanto correttamente rilevato, al punto 192 della sentenza di primo grado, che la colpa della Commissione non aveva avuto come conseguenza immediata ed inevitabile il duplice assassinio. Peraltro, secondo la giurisprudenza, il semplice fatto che il comportamento illegittimo abbia costituito una condizione necessaria del sopravvenire del danno, nel senso che questo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non è sufficiente a stabilire un nesso di causalità. La Commissione invoca, in tal senso, la sentenza del Tribunale del 30 novembre 2011, Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione (T‑107/08, EU:T:2011:704, punto 80). Inoltre, al fine di determinare il grado di responsabilità della Commissione, il Tribunale della funzione pubblica, in applicazione della giurisprudenza citata al punto 181 della sentenza di primo grado, secondo la quale un danno può essere provocato da diverse cause, avrebbe tenuto conto del fatto che l’autore degli assassinî era un terzo.

59      Secondo la Commissione, quanto all’apprezzamento della prevedibilità del verificarsi del danno rispetto al comportamento probabile di un terzo, essa concernerebbe elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale della funzione pubblica e non potrebbe pertanto fare oggetto di riesame da parte del giudice dell’impugnazione.

60      In via subordinata, sulle due prime parti del secondo motivo, la Commissione fa valere che, qualora il Tribunale ritenga che la motivazione della sentenza di primo grado sia illogica e contraddittoria, una sostituzione della motivazione consentirebbe di concludere per il rigetto del ricorso in esame. Al riguardo, la Commissione invoca il punto 134 della sentenza del 13 dicembre 2006, É.R. e a./Consiglio e Commissione (T‑138/03, EU:T:2006:390), secondo la quale l’esistenza di un nesso di causalità implica che il comportamento contestato costituisca la causa certa e diretta del preteso danno e che, in casi in cui il presunto comportamento all’origine del danno lamentato consiste in un’omissione, è necessario soprattutto avere la certezza che il danno sia stato effettivamente causato dalle omissioni contestate e non possa essere stato determinato da comportamenti diversi da quelli imputati all’istituzione convenuta. Nella specie, la Commissione ritiene che il nesso di causalità fra la colpa, ossia fra la mancata adozione di talune misure di sicurezza e il danno, sia stato interrotto, in quanto il danno è stato cagionato da un comportamento diverso da quello imputato all’istituzione. La Commissione non dovrebbe pertanto essere affatto considerata responsabile del duplice assassinio e il ricorso in esame dovrebbe dunque essere respinto.

61      Quanto alla terza parte, i ricorrenti fanno valere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto dichiarando che i principi, che possono essere dedotti dalla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU 1989, L 183, pag. 1) e, segnatamente, dal suo articolo 5, paragrafo 4, che prevede la possibilità di diminuire la responsabilità dei datori di lavoro per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali o imprevedibili o a eventi eccezionali, le conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili, malgrado la diligenza osservata, potevano limitare la responsabilità della Commissione. In ogni caso, tale clausola non sarebbe suscettibile di alleviare la responsabilità della Commissione, in quanto essa presupporrebbe che il datore di lavoro si sia comportato secondo diligenza e che le conseguenze dannose siano state inevitabili, il che non corrisponde a verità nel caso di specie. Inoltre, i ricorrenti fanno valere che, pur ammettendo che le circostanze erano eccezionali, la Commissione ne sarebbe responsabile in quanto, al punto 183 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che se quest’ultima avesse adempiuto l’obbligo di garantire la protezione del suo funzionario, il duplice assassinio non si sarebbe prodotto.

62      Ad avviso della Commissione, l’argomentazione contenuta al punto 192 della sentenza di primo grado è svolta a titolo meramente subordinato e non costituisce il motivo principale del ragionamento del Tribunale della funzione pubblica. Inoltre, quest’ultimo si riferiva ai «principi» della direttiva 89/391, lasciando così intendere che quest’ultima non è applicabile in quanto tale, il che sarebbe confermato dal punto 131 della sentenza di primo grado, in cui viene esplicitamente rilevato che l’alloggio di un funzionario condotto a svolgere le sue funzioni in un paese terzo «non può essere completamente equiparato ad un posto di lavoro o ad un luogo di lavoro ai sensi della direttiva 89/391».

63      Con le tre parti del motivo, che possono essere esaminate congiuntamente, i ricorrenti, con argomenti diversi, sostengono che, in sostanza, una volta stabilito che la Commissione ha violato l’obbligo di garantire la protezione di Alessandro Missir Mamachi, qualsiasi evento dannoso è la conseguenza diretta e imprevedibile di una condotta siffatta. Pertanto, la distinzione fatta tra gli atti imprevedibili e gli atti prevedibili di criminalità comune, per determinare la responsabilità della Commissione, sarebbe irrilevante, poiché l’inadempimento colposo di quest’ultima avrebbe la conseguenza che essa sarebbe responsabile di qualsiasi evento dannoso verificatosi in seguito. Sostanzialmente, i ricorrenti contestano il fatto che il Tribunale della funzione pubblica non ha considerato che la colpa della Commissione era la causa adeguata e determinante del duplice assassinio. Inoltre, i ricorrenti fanno altresì valere che la distinzione tra i fatti prevedibili e i fatti imprevedibili, come stabilita dal Tribunale della funzione pubblica, è contraddittoria alla luce di quanto constatato dalla corte d’appello di Rabat e illogica, in quanto il rischio preso in considerazione per garantire la sicurezza del personale della delegazione di Rabat era la minaccia terroristica. Infine, i ricorrenti contestano la distinzione tra i fatti prevedibili e i fatti imprevedibili alla luce del riferimento fatto dal Tribunale della funzione pubblica all’articolo 5 della direttiva 89/391. La Commissione, da parte sua, non rimette in discussione la constatazione del Tribunale della funzione pubblica, al punto 183 della sentenza di primo grado, secondo la quale è stato dimostrato il nesso di causalità tra la colpa da essa commessa e il duplice assassinio. A tal riguardo, occorre rilevare che, come risulta dal punto 60 supra, la Commissione rimetterebbe in discussione il suddetto nesso soltanto qualora il Tribunale accogliesse una delle prime due parti del presente motivo.

64      In limine, va constatato che, in linea di principio, in caso di pluralità di cause di un medesimo danno possono essere applicate due teorie della causalità, ossia la teoria dell’«equivalenza delle condizioni» e quella della «causalità adeguata».

65      Quanto alla prima teoria, ai fini della presente impugnazione, è utile distinguere due ipotesi: quella delle colpe simultanee e quella delle colpe consecutive. Nella prima ipotesi, possono esistere colpe simultanee commesse da un autore e dalla vittima del danno o da due o più autori, cosiddetti coautori. Nella seconda ipotesi, le colpe sono distribuite nel tempo e, nella maggior parte dei casi, sono di natura diversa. Tuttavia, malgrado tale differenza, le due colpe contribuiscono all’insorgere del medesimo danno. Infatti, senza la prima, la seconda non sarebbe stata commessa, in quanto il suo autore non ne avrebbe avuto l’occasione.

66      Quanto alla seconda teoria, quella della causalità adeguata, occorre invece stabilire la gerarchia dell’importanza degli antecedenti del danno, di modo che occorre distinguere tra quelli che meritano la qualifica giuridica di causa e gli altri. Tale teoria comporta che non tutti i coautori del danno avranno necessariamente la medesima responsabilità.

67      Per quanto riguarda il diritto dell’Unione, emerge una tendenza in favore della teoria della causalità adeguata. Infatti, il giudice dell’Unione ha dichiarato che l’Unione può essere considerata responsabile solo del danno derivante in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione interessata (v. sentenze del 24 ottobre 2000, Fresh Marine/Commissione, T‑178/98, EU:T:2000:240, punto 118 e giurisprudenza ivi citata, e del 19 marzo 2010, Gollnisch/Parlamento, T‑42/06, EU:T:2010:102, punto 110 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 10 luglio 2012, Interspeed/Commissione, T‑587/10, non pubblicata, EU:T:2012:355, punto 39 e giurisprudenza ivi citata) e che il richiedente deve dimostrare che, senza la colpa commessa, il danno non si sarebbe prodotto e che tale colpa è la causa determinante del danno subito (v., in tal senso, sentenza del 30 settembre 1998, Coldiretti e a./Consiglio e Commissione, T‑149/96, EU:T:1998:228, punti da 116 a 121).

68      Peraltro, risulta altresì dalla giurisprudenza che, qualora, da un lato, il comportamento contestato a un’istituzione si inserisca in un processo più ampio al quale hanno partecipato terzi e, dall’altro, il danno fatto valere abbia come causa immediata un intervento di uno di tali terzi, spetta al giudice verificare se tale intervento sia stato reso inevitabile dal solo fatto dell’adozione del comportamento contestato ovvero se, al contrario, esso costituiva la manifestazione di una volontà autonoma (v., in tal senso, sentenze del 30 aprile 2009, CAS Succhi di Frutta/Commissione, C‑497/06 P, non pubblicata, EU:C:2009:273, punti 61 e 62, e del 18 dicembre 2009, Arizmendi e a./Consiglio e Commissione, T‑440/03, T‑121/04, T‑171/04, T‑208/04, T‑365/04 e T‑484/04, EU:T:2009:530, punti 92 e 93). Nel caso di una volontà autonoma, spetta al giudice constatare l’interruzione del nesso di causalità.

69      Risulta altresì dalla giurisprudenza che una nozione secondo la quale è sufficiente, perché sussista il nesso di causalità, che il comportamento illegittimo abbia costituito una condizione necessaria dell’insorgenza del danno, nel senso che quest’ultimo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non corrisponde a quella prevalente nel diritto dell’Unione. Infatti, una nozione talmente ampia del nesso di causalità non emerge dalla giurisprudenza relativa all’articolo 340, secondo comma, TFUE, la quale limita la responsabilità dell’Unione ai danni derivanti in modo diretto, o addirittura in modo sufficientemente diretto, dal comportamento illegittimo dell’istituzione interessata, il che esclude, in particolare, che la suddetta responsabilità copra i danni che siano solo una conseguenza remota di tale comportamento (v., in tal senso, ordinanza del 12 dicembre 2007, Atlantic Container Line e a./Commissione, T‑113/04, non pubblicata, EU:T:2007:377, punti 39 e 40). In tale logica, il Tribunale ha altresì dichiarato che il semplice fatto che il comportamento illegittimo abbia costituito una condizione necessaria del sopravvenire del danno, nel senso che questo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non è sufficiente a stabilire un nesso di causalità (sentenza del 30 novembre 2011, Transnational Company «Kazchrome» e ENRC Marketing/Consiglio e Commissione, T‑107/08, EU:T:2011:704, punto 80).

70      Occorre tuttavia considerare che la giurisprudenza citata ai punti da 67 a 69 supra non esclude, in termini assoluti, l’applicazione della teoria dell’equivalenza delle condizioni e consente solo di constatare che, se la colpa commessa dell’istituzione è distante dal danno e il giudice dichiara l’interruzione del nesso di causalità, la teoria dell’equivalenza delle condizioni dev’essere disapplicata. Pertanto, a contrario, qualora il danno derivi direttamente o in modo sufficientemente diretto dalla colpa dell’istituzione e quindi qualora tale colpa non sia distante dal danno al punto di comportare l’interruzione del nesso di causalità, il giudice dell’Unione può applicare la teoria dell’equivalenza delle condizioni.

71      Si deve inoltre ricordare che il giudice dell’Unione ha considerato espressamente che un danno può non trovare la propria origine diretta e certa in una sola causa, bensì essere stato provocato da diverse cause, che concorrono in modo determinante al suo insorgere. Tuttavia, tale giurisprudenza riguarda casi di attenuazione della responsabilità dell’istituzione interessata a causa del comportamento proprio della vittima, allorché quest’ultima non ha dato prova di tutta la diligenza richiesta per evitare o minimizzare il suo danno (v., in tal senso, sentenza del 12 giugno 1986, Sommerlatte/Commissione, 229/84, EU:C:1986:241, punti da 24 a 27).

72      Infine, alla luce del punto 70 supra, qualora un’istituzione sia responsabile di un inadempimento a un obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, occorre considerare che tale inadempimento, anche se non può essere considerato l’unica causa del danno, può concorrere in modo sufficientemente diretto al suo insorgere. Pertanto, il fatto di un terzo, prevedibile o imprevedibile, può essere considerato dal giudice non idoneo a comportare un’interruzione del nesso di causalità e a costituire una circostanza che esclude totalmente la responsabilità dell’istituzione, in quanto le due cause, ossia l’inadempimento colposo dell’istituzione e il fatto del terzo, hanno contribuito all’insorgere del medesimo danno.

73      Orbene, nel caso di specie, nelle considerazioni svolte sotto il titolo «Sul nesso di causalità e sull’esistenza di una causa di esonero della responsabilità (colpa delle vittime e fatto di un terzo)» della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver constatato, al punto 177 della sentenza di primo grado, che la Commissione era incorsa in una violazione sufficientemente caratterizzata dell’obbligo di garantire la sicurezza del suo personale e idonea a far sorgere la sua responsabilità, è partito dalla premessa secondo la quale era necessario accertare se la condotta di Alessandro Missir Mamachi e il fatto dell’assassino fossero tali da escludere totalmente o parzialmente la responsabilità della Commissione.

74      Con il suo ragionamento, poi, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento a sentenze che applicano tanto la teoria della causalità adeguata quanto la teoria dell’equivalenza delle condizioni. Infatti, la giurisprudenza citata ai punti 179 e 180 della sentenza di primo grado sembra ispirata alla teoria della causalità adeguata, in quanto il Tribunale della funzione pubblica fa riferimento, al punto 179 della sentenza di primo grado, alla giurisprudenza secondo la quale l’Unione può essere considerata responsabile solo del danno derivante in modo sufficientemente diretto dal comportamento irregolare dell’istituzione in questione. Al punto 180 di tale sentenza, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto altresì riferimento alla giurisprudenza secondo la quale il richiedente deve dimostrare che, senza la colpa commessa, il danno non si sarebbe prodotto e che la colpa è la causa determinante del suo danno. Inoltre, al punto 192 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, «[s]e è vero che la Commissione ha creato le condizioni per la realizzazione del danno, (...) tale colpa non ha avuto come conseguenza immediata ed inevitabile il duplice assassinio».

75      Al punto 181 della sentenza di primo grado, invece, il Tribunale della funzione pubblica ha fatto riferimento alle sentenze del 12 giugno 1986, Sommerlatte/Commissione, 229/84 (EU:C:1986:241, punti da 24 a 27), del 3 febbraio 1994, Grifoni/Commissione (C‑308/87, EU:C:1994:38, punti 17 e 18) e del 24 ottobre 2000, Fresh Marine/Commissione (T‑178/98, EU:T:2000:240, punti 135 e 136), secondo le quali il danno può non trovare la propria origine diretta e certa in una sola causa, bensì essere stato provocato da diverse cause, che concorrono in modo determinante alla sua realizzazione.

76      Il Tribunale della funzione pubblica ha poi determinato, ai punti da 191 a 197 della sentenza di primo grado, la parte di responsabilità dell’assassino nella realizzazione dei danni e, di conseguenza, la parte di responsabilità della Commissione.

77      Per quanto riguarda la perdita di una possibilità di sopravvivenza, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la responsabilità diretta ed esclusiva di tale danno era imputabile alla Commissione e che la possibilità di Alessandro Missir Mamachi di sopravvivere alle proprie lesioni era talmente bassa che poteva essere stimata al 20%.

78      Quanto al duplice assassinio, come rilevato sopra, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 192 della sentenza di primo grado, che alla Commissione non poteva essere attribuita la responsabilità principale di tale danno, in quanto la sua colpa non aveva avuto come conseguenza immediata ed inevitabile il duplice assassinio. A tal riguardo, il Tribunale della funzione pubblica ha rilevato che gli assassinî erano stati commessi da un individuo il cui movente era il furto e il cui comportamento era imprevedibile, precisando che tale valutazione rinviava ai principi della direttiva 89/391, la quale, al suo articolo 5, paragrafo 4, dispone che la responsabilità di un datore di lavoro può essere attenuata in particolare per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali o imprevedibili. Tuttavia, al punto 193 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che il fatto di un terzo non poteva esonerare totalmente la Commissione dalla sua responsabilità, constatando che una soluzione che comportasse il totale esonero della responsabilità di tale istituzione non sarebbe stata pienamente conforme alla giurisprudenza secondo cui un danno può avere diverse cause. Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha tenuto conto della giurisprudenza che applica la teoria dell’equivalenza delle condizioni. In tal modo, in sostanza, il Tribunale della funzione pubblica non ha realmente considerato imprevedibile il fatto dell’assassino, o più esattamente, ha considerato che esso aveva in linea di principio una siffatta natura, ma ha giudicato che la giurisprudenza che applica la teoria dell’equivalenza delle condizioni giustificava l’esclusione del totale esonero della responsabilità della Commissione. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha ritenuto che essa era responsabile in ragione del 30% per quanto riguarda il duplice assassinio e in ragione del 40% per quanto riguarda l’insieme dei danni subiti.

79      Nonostante tale ragionamento ispirato alle due diverse teorie della causalità, il Tribunale della funzione pubblica ha sostanzialmente privilegiato la teoria dell’equivalenza delle condizioni e non la teoria della causalità adeguata. Infatti, al punto 183 della sentenza di primo grado, per quanto riguarda il nesso di causalità tra la colpa e il duplice assassinio, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che Livio Missir Mamachi aveva dimostrato a sufficienza di diritto che, se la Commissione si fosse conformata al suo obbligo di garantire la protezione del proprio funzionario, il duplice omicidio non si sarebbe verificato. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che la Commissione non aveva dimostrato che il nesso di causalità era stato interrotto, da un lato, al punto 189 della sentenza di primo grado, a causa di una negligenza di Alessandro Missir Mamachi e, dall’altro, al punto 193 della medesima sentenza, per il fatto di un terzo. Infine, e segnatamente per quanto riguarda il fatto di un terzo, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al medesimo punto 193, che escludere completamente la responsabilità della Commissione non sarebbe stata pienamente conforme alla giurisprudenza citata al punto 181 della sentenza di primo grado, la quale ammette che un danno possa avere diverse cause. Orbene, tale giurisprudenza, che evoca la teoria dell’equivalenza delle condizioni, non è rilevante nel caso di specie, atteso che essa riguarda casi di diminuzione della responsabilità dell’istituzione a causa del comportamento della vittima. Nonostante tale riferimento errato, per le ragioni indicate al punto 70 supra, risulta che la giurisprudenza non ha escluso in modo assoluto l’applicazione della teoria dell’equivalenza delle condizioni, ammettendo che spetta al giudice esaminare se la colpa non debba essere considerata una causa distante dal danno. Quindi, il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica conduce alla conclusione che due cause hanno concorso al duplice assassinio, ossia l’inadempimento colposo, da parte della Commissione, dell’obbligo di sicurezza e il fatto di un terzo. In definitiva, il Tribunale della funzione pubblica ha applicato la teoria dell’equivalenza delle condizioni.

80      Così giudicando, il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errori di diritto.

81      In primo luogo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, risulta dalla giurisprudenza citata ai punti da 67 a 69 supra che, in linea di principio, l’inadempimento colposo di un’istituzione non è, di per sé, sufficiente per considerare che il suo comportamento sia la causa certa e diretta del danno subito. A tal riguardo, la giurisprudenza ha altresì precisato che, qualora, da un lato, il comportamento contestato a un’istituzione si inserisca in un processo più ampio al quale hanno partecipato terzi e, dall’altro, il danno fatto valere abbia come causa immediata un intervento di uno di tali terzi, spetta al giudice verificare se tale intervento sia stato reso inevitabile per il solo fatto dell’adozione del comportamento contestato all’istituzione ovvero se, al contrario, esso costituiva la manifestazione di una volontà autonoma. Spetta quindi al giudice constatare che si sia verificata un’interruzione del nesso di causalità e trarne le conseguenze.

82      In secondo luogo, occorre altresì rilevare che, se il Tribunale della funzione pubblica avesse applicato la teoria della causalità adeguata, ciò avrebbe comportato il rigetto della domanda dei ricorrenti. Infatti, occorre constatare che la stretta e automatica applicazione della teoria della causalità adeguata implicherebbe in tutte le ipotesi l’irresponsabilità dell’istituzione, in quanto, conformemente alla giurisprudenza relativa al fatto di un terzo citata al punto 68 supra, il suddetto fatto comporterebbe sistematicamente l’interruzione del nesso di causalità, con la conseguenza di condurre a un’irresponsabilità sostanziale dell’istituzione.

83      In terzo luogo, va ricordato che dalla giurisprudenza risulta che una nozione secondo la quale è sufficiente, perché sussista il nesso di causalità, che il comportamento illegittimo abbia costituito una condizione necessaria all’insorgenza del danno, nel senso che quest’ultimo non si sarebbe prodotto in assenza di tale comportamento, non corrisponde a quella prevalente nel diritto dell’Unione. Tuttavia, come rilevato al punto 70 supra, tale giurisprudenza non esclude, in termini assoluti, la teoria dell’equivalenza delle condizioni. Infatti, rientra nella valutazione del giudice stabilire se la manifestazione della volontà autonoma di un terzo possa comportare un’interruzione del nesso di causalità. Infatti, può accadere che l’intervento di un terzo, pur essendo la manifestazione di una volontà autonoma, non interrompa il nesso di causalità tra la colpa e il danno; in tale ipotesi, l’istituzione e il terzo concorrono alla realizzazione del danno. A tal riguardo, nella presente impugnazione, il nesso di causalità accertato dal Tribunale della funzione pubblica nella sentenza di primo grado tra la colpa della Commissione e il danno subito non è rimesso in discussione da quest’ultima, salvo nell’ipotesi in cui il Tribunale accogliesse una delle prime due parti del presente motivo. Pertanto, al di fuori di tale ipotesi, il giudice dell’impugnazione non può riesaminare la valutazione svolta dal Tribunale della funzione pubblica, il quale ha dichiarato che la Commissione era responsabile di un inadempimento all’obbligo di protezione del suo personale che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire e che, quindi, il fatto di un terzo, prevedibile o imprevedibile, non poteva né comportare un’interruzione del nesso di causalità né essere considerato una circostanza che esonera totalmente la Commissione dalla sua responsabilità, in quanto le due cause, ossia l’inadempimento colposo di quest’ultima e il fatto di un terzo hanno contribuito alla realizzazione del medesimo danno.

84      Di conseguenza, senza commettere errori di diritto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, qualora una colpa che consiste in un inadempimento di un obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, anche se l’istituzione non poteva essere dichiarata la responsabile principale del danno, essa doveva essere considerata coautrice del danno.

85      Tale conclusione non è rimessa in discussione dagli altri argomenti che i ricorrenti sviluppano nell’ambito delle prime tre parti del motivo.

86      In primo luogo, nell’ambito della prima parte, i ricorrenti fanno valere che il ragionamento del Tribunale della funzione pubblica diretto a escludere la responsabilità della Commissione a titolo principale è illogico e contraddittorio, in quanto, dopo aver accertato l’esistenza di un nesso di causalità «diretto e certo» tra la colpa della Commissione e il duplice assassinio, al punto 183 della sentenza di primo grado, esso ha affermato, al punto 192 della suddetta sentenza, che tale colpa non aveva avuto come conseguenza «immediata ed inevitabile» il duplice assassinio, di modo che alla Commissione non poteva esserne attribuita la responsabilità principale.

87      È sufficiente constatare che l’argomento dei ricorrenti si fonda su una lettura erronea della sentenza di primo grado. Anzitutto, al punto 183 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica non ha dichiarato che la Commissione era l’unica responsabile del danno, bensì che «[l]a Commissione [aveva] (...) direttamente contribuito alla realizzazione del danno, creando le condizioni per il suo verificarsi» a causa della violazione dell’obbligo di protezione del suo personale. Infatti, il Tribunale della funzione pubblica, nella frase seguente, ha concluso che «[i]l carattere certo e diretto del nesso di causalità [era] quindi dimostrato». In definitiva, il Tribunale della funzione pubblica si è limitato a dichiarare che la colpa della Commissione poteva essere considerata sufficientemente diretta per comportare la sua responsabilità nell’assassinio di Alessandro Missir Mamachi, sulla base della giurisprudenza che ammette che lo stesso danno può avere diverse cause. Sebbene tale giurisprudenza, citata al punto 181 della sentenza di primo grado e che evoca la teoria dell’equivalenza delle condizioni, non sia pertinente nel caso di specie, in quanto essa riguarda casi di diminuzione della responsabilità dell’istituzione a causa del comportamento proprio della vittima, per le ragioni indicate al punto 70 supra, risulta dalla suddetta giurisprudenza che essa non ha escluso in termini assoluti l’applicazione della teoria dell’equivalenza delle condizioni nell’ipotesi in cui il giudice accerti che la colpa non è una causa distante dal danno.

88      Inoltre, al punto 192 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che non si poteva seriamente sostenere che alla Commissione doveva essere attribuita la responsabilità principale del danno, in quanto, anche se quest’ultima avesse creato le condizioni per il verificarsi del danno, la sua colpa non avrebbe avuto come conseguenza immediata e ineluttabile il duplice assassinio, atteso che gli omicidi erano stati commessi da un individuo il cui movente era il furto ed il cui comportamento era imprevedibile. A tal proposito, il Tribunale della funzione pubblica ha evocato il fatto che tale valutazione non era difforme dai principi della direttiva 89/391, la quale prevede, al suo articolo 5, paragrafo 4, che la responsabilità di un datore di lavoro può essere attenuata per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali o imprevedibili. A tal riguardo, occorre precisare che il suddetto articolo riconosce agli Stati membri la possibilità di esonerare totalmente o di ridurre la responsabilità dei datori di lavoro per fatti imprevedibili. Quindi, è nell’ambito di tale ragionamento che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che l’inadempimento colposo della Commissione non aveva avuto come conseguenza immediata ed inevitabile il duplice assassinio.

89      Tuttavia, al punto 193 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha precisato che la soluzione che esonera totalmente la Commissione dalla sua responsabilità, la quale sarebbe stata la conseguenza della stretta applicazione di quanto esso aveva enunciato al punto 192 della sentenza di primo grado, non sarebbe stata pienamente conforme alla giurisprudenza secondo cui un danno può avere diverse cause. In definitiva, la constatazione fatta dal Tribunale della funzione pubblica al punto 192 della sentenza di primo grado è solo un passaggio del suo ragionamento ed è solo al punto 193 della sentenza di primo grado che esso trae le conseguenze della sua analisi, decidendo di non applicare il principio evocato al punto 192, il quale avrebbe comportato l’esonero totale della Commissione, e concludendo che quest’ultima e il terzo avevano concorso alla realizzazione del danno. Peraltro, tale conclusione del Tribunale della funzione pubblica è conforme all’interpretazione della sentenza di primo grado secondo la quale, nell’ipotesi di un inadempimento colposo di un obbligo di sicurezza che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, l’istituzione deve essere considerata coautrice del danno realizzato, in quanto il fatto di un terzo non può essere considerato una circostanza che la esonera totalmente dalla sua responsabilità.

90      In secondo luogo, occorre altresì respingere diversi argomenti dei ricorrenti contenuti nella seconda e nella terza parte e relativi alle valutazioni svolte dal Tribunale della funzione pubblica sulla natura prevedibile o imprevedibile delle conseguenze dell’inadempimento colposo della Commissione per quanto riguarda, segnatamente, il movente del terzo, ossia il furto e l’assassinio. A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che la distinzione riguardante la natura del movente è, da un lato, contraddittoria alla luce di quanto constatato dalla corte d’appello di Rabat e, dall’altro, illogica, atteso che il rischio preso in considerazione per la sicurezza del personale della delegazione di Rabat era la minaccia terroristica. Inoltre, i ricorrenti fanno valere che è erroneo limitare la responsabilità della Commissione sulla base dei principi della direttiva 89/391, la quale prevede, al suo articolo 5, paragrafo 4, che la responsabilità di un datore di lavoro può essere attenuata, segnatamente per fatti dovuti a circostanze a loro estranee, eccezionali o imprevedibili e sostengono che, in ogni caso, anche ammettendo che le circostanze fossero eccezionali, la Commissione è responsabile nei limiti in cui, al punto 183 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che, se essa si fosse conformata al suo obbligo di garantire la protezione del proprio funzionario, il duplice omicidio non si sarebbe verificato.

91      Anzitutto, l’argomento sulla natura contraddittoria e illogica del movente non può essere accolto. Come la Commissione ha fatto valere a giusto titolo, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 184 della sentenza di primo grado, che la differenza tra il rischio di una minaccia terroristica e la criminalità di diritto comune non aveva alcuna incidenza sulla valutazione del carattere diretto e certo del nesso di causalità. Inoltre, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al suddetto punto, che era ragionevole considerare che le misure destinate a prevenire la realizzazione di un attentato terroristico dovevano garantire una protezione efficace, a fortiori, contro un’intrusione nel domicilio di un funzionario. Pertanto, anche ammettendo che il Tribunale della funzione pubblica abbia proceduto a una constatazione contraddittoria e illogica alla luce dei fatti accertati dalla corte d’appello di Rabat sul movente dell’assassino, tale constatazione non ha avuto alcuna incidenza sulla sua valutazione della responsabilità della Commissione.

92      Dev’essere poi respinto l’argomento dedotto nei confronti del riferimento fatto dal Tribunale della funzione pubblica all’articolo 5 della direttiva 89/391. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, il Tribunale della funzione pubblica, al punto 192 della sentenza di primo grado, non ha fondato il suo esame su tale articolo. Il Tribunale della funzione pubblica, dopo aver constatato che la Commissione aveva creato le condizioni per la realizzazione del danno violando l’obbligo di protezione del suo personale, ha aggiunto che la responsabilità principale del duplice assassinio non poteva essere attribuita a tale istituzione, in quanto il suddetto duplice assassinio era il risultato di un evento imprevedibile. Di conseguenza, il Tribunale della funzione pubblica ha concluso che tale constatazione non era difforme dai principi della direttiva 89/391 e, segnatamente, dal suo articolo 5, paragrafo 4. Pertanto, in quanto tale, l’argomento dei ricorrenti riguarda una motivazione ad abundantiam della sentenza di primo grado e, quindi, può essere respinto conformemente alla giurisprudenza costante secondo la quale il motivo di un’impugnazione che riguarda una parte ad abundantiam di una decisione dev’essere respinto (v. sentenza del 25 febbraio 2015, Walton/Commissione, T‑261/14 P, EU:T:2015:110, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

93      Si deve in ogni caso rilevare che, anche ammettendo che il riferimento al suddetto articolo sia erroneo a causa del fatto che il comportamento del terzo non era imprevedibile, tale errore non incide sul risultato al quale è giunto il Tribunale della funzione pubblica al termine del suo ragionamento. Risulta infatti dall’esame svolto supra che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente dichiarato che la Commissione e il terzo avevano concorso al danno, il che comporta che né l’uno né l’altro potevano essere considerati il responsabile principale.

94      Infine, in terzo luogo, occorre respingere l’argomento secondo il quale, pur ammettendo che le circostanze fossero eccezionali, la Commissione avrebbe dovuto essere considerata responsabile nei limiti in cui, al punto 183 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che se tale istituzione si fosse conformata all’obbligo di garantire la protezione del suo funzionario, il duplice assassinio non si sarebbe verificato. Con tale argomento, i ricorrenti sostengono, nuovamente, che, poiché la Commissione è venuta meno all’obbligo di protezione del suo personale, le è imputabile qualsiasi conseguenza derivante da eventi successivi. A tal riguardo, si deve ricordare che, se il Tribunale della funzione pubblica avesse applicato la giurisprudenza relativa alla teoria della causalità adeguata, esso avrebbe dovuto dichiarare che l’inadempimento colposo della Commissione in quanto tale non era sufficiente per accertare la responsabilità di quest’ultima. Senza commettere errori di diritto, quindi, attesa la natura dell’inadempimento colposo, ossia la violazione dell’obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, il Tribunale della funzione pubblica ha considerato, in sostanza, la Commissione e il terzo coautori del medesimo danno.

95      Pertanto, alla luce delle considerazioni che precedono, occorre respingere le prime tre parti del secondo motivo.

 Sulla quarta parte, relativa alla responsabilità in solido della Commissione

96      Con la quarta parte del secondo motivo, i ricorrenti fanno valere che, pur ammettendo che la Commissione non debba essere considerata la principale responsabile dell’evento dannoso, essa deve essere tenuta in solido a riparare integralmente il danno. In sostanza, i ricorrenti contestano la ripartizione della responsabilità stabilita dal Tribunale della funzione pubblica, sostenendo che la Commissione dovrebbe essere responsabile in solido con l’assassino.

97      A tal riguardo, i ricorrenti fanno valere che la responsabilità in solidodella Commissione discende, in primo luogo, dai principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri, in secondo luogo, dall’interpretazione sistematica dello Statuto e, in terzo luogo, dal diritto derivato dell’Unione.

98      In primo luogo, i ricorrenti sostengono che, in assenza di regole specifiche e di precedenti giurisprudenziali, è necessario far riferimento ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. A tal riguardo, essi menzionano le giurisprudenze tedesca, spagnola, francese, belga e italiana, le quali ammetterebbero che, qualora più fatti abbiano contribuito al verificarsi del danno, ogni responsabile è tenuto a rispondere per l’intero del danno causato, in solido con gli altri. Inoltre, secondo i ricorrenti, è possibile applicare la responsabilità solidale anche nel caso in cui siano configurabili diversi titoli di responsabilità. Su tale punto, essi fanno riferimento al paragrafo 12 delle conclusioni dell’avvocato generale Van Gerven nella causa Spie Batignolles/Commissione (201/86, non pubblicate, EU:C:1989:300), nelle quali quest’ultimo ha concluso che «[d]a uno studio di diritto comparato sui diritti degli Stati membri effettuato dal servizio ricerca e documentazione della Corte [era] emerso che nella maggior parte degli Stati membri si ammette[va] che, quando [era] provato che un illecito contrattuale (...) e un illecito extracontrattuale (...) [avevano] causato un danno unico, gli autori di questi due illeciti [potevano] essere dichiarati responsabili in solido di questo danno».

99      In secondo luogo, per quanto riguarda l’interpretazione sistematica dello Statuto, i ricorrenti sostengono che l’interpretazione dell’articolo 24 dello Statuto suggerisce che il principio di solidarietà deve applicarsi a fortiori allorché l’evento dannoso sia stato reso possibile da un comportamento illecito delle istituzioni. Infatti, secondo i ricorrenti, l’articolo 24 dello Statuto riguarda la particolare fattispecie in cui la Commissione, pur essendo esente da qualsiasi responsabilità, risponde in solido con l’autore dell’illecito in ragione del dovere di assistenza dovuto ai propri dipendenti, salvo poi rivalersi nei confronti di quest’ultimo. Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha accertato che la Commissione era pienamente corresponsabile dell’evento dannoso. Sarebbe quindi del tutto illogico ammettere che, in un caso di assenza di responsabilità, la Commissione debba osservare il principio della solidarietà e non sia invece tenuta all’osservanza di tale principio in un caso ben più grave in cui essa ha concorso all’accadimento dell’evento dannoso.

100    In terzo luogo, per quanto riguarda il diritto derivato dell’Unione, i ricorrenti fanno valere che i principi della normativa dell’Unione in materia di risarcimento delle vittime di reati violenti, che risultano dalla direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato (GU 2004, L 261, pag. 15), conducono nel senso della responsabilità solidale. La suddetta direttiva, ispirata dalla Convenzione europea relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti, firmata a Strasburgo il 24 novembre 1983, sarebbe fondata sul principio secondo il quale, nell’eventualità in cui l’integrale riparazione del danno non possa essere garantita dal responsabile del reato, gli Stati membri sono tenuti a contribuire al risarcimento. I ricorrenti sostengono che sembra illogico che un tale obbligo non si applichi nei confronti della Commissione in un caso in cui essa ha concorso in prima persona all’accadimento dell’evento dannoso. Sebbene tale legislazione dell’Unione sia vincolante solo per gli Stati membri, è opinione dei ricorrenti che il principio di solidarietà previsto, segnatamente, dalla direttiva 2004/80 dovrebbe applicarsi a fortiori alle istituzioni dell’Unione, specie in un caso in cui l’evento dannoso sia stato reso possibile da un comportamento colposo della Commissione.

101    La Commissione sostiene che, quanto alla regola del concorso fra l’azione dell’istituzione e il fatto di un terzo, il riferimento ai principi desumibili dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri è inconferente. In primo luogo, l’unico testo per determinare l’eventuale responsabilità solidale delle istituzioni sarebbe lo Statuto, atteso che l’articolo 270 TFUE precisa che la responsabilità del giudice dell’Unione a pronunciarsi su qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti è «nei limiti e alle condizioni determinati dallo Statuto». A tal riguardo, la Commissione fa valere che il solo riferimento nello Statuto ad una responsabilità solidale si trova al suo articolo 24, primo comma, secondo il quale le Comunità risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile. Inoltre, lo Statuto prevede, al suo articolo 85 bis, l’ipotesi della surrogazione dell’Unione alla vittima, il funzionario, o ai suoi aventi causa nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile, salvo eventualmente un’azione diretta nei confronti del terzo, per quanto concerne un evento dannoso causato da un terzo ad un funzionario che sia causa di un decesso, di un infortunio o di una malattia. In secondo luogo, la Commissione fa valere che, nelle sentenze dei giudici italiano e belga citate dai ricorrenti, la responsabilità solidale era giustificata perché era identica la fonte obbligatoria; in altri termini, i «fatti dannosi» erano disciplinati dal diritto civile, mentre nel caso di specie la responsabilità dell’assassino trova la sua origine nella commissione del delitto di omicidio disciplinata dal diritto penale, mentre la responsabilità della Commissione, in quanto datore di lavoro, ha natura «amministrativa-civilistica».

102    Occorre esaminare, anzitutto, l’argomento secondo il quale la responsabilità solidale discenderebbe dall’interpretazione sistematica dello Statuto. Infatti, i ricorrenti sostengono che l’articolo 24 dello Statuto riguarda la particolare fattispecie in cui la Commissione, pur essendo esente da qualsiasi responsabilità, risponde in solido con l’autore dell’evento dannoso in ragione del dovere di assistenza dovuto ai propri dipendenti, salvo poi rivalersi nei confronti di quest’ultimo, in caso di danno subito da un funzionario a motivo della sua qualità o delle sue funzioni. Nel caso di specie, il Tribunale della funzione pubblica ha accertato che la Commissione era corresponsabile dell’evento dannoso. Pertanto, sarebbe illogico che il Tribunale accettasse che, in un caso di assenza di responsabilità, la Commissione debba osservare il principio della solidarietà e non sia invece tenuta all’osservanza di tale principio in un caso ben più grave in cui essa ha concorso all’accadimento dell’evento dannoso. In sostanza, i ricorrenti propongono un’interpretazione alternativa dell’articolo 24 dello Statuto, secondo la quale l’applicazione del principio della responsabilità solidale non dipenda dal fatto che il funzionario ha subito un danno a motivo della sua qualità e delle sue funzioni, bensì del fatto che l’istituzione ha commesso o meno una colpa. I ricorrenti sostengono che il fatto che Alessandro Missir Mamachi abbia subito un danno a motivo della sua qualità e delle sue funzioni non ha alcuna incidenza ai fini di determinare la responsabilità solidale della Commissione. A loro avviso, occorre verificare se l’istituzione abbia commesso o meno una colpa.

103    La Commissione fa valere che lo Statuto fa riferimento ad una responsabilità solidale dell’istituzione solo qualora il funzionario, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni, sia vittima dei fatti menzionati al primo comma dell’articolo 24 dello Statuto. Pertanto, la Commissione sarebbe responsabile soltanto qualora il funzionario subisca il danno a motivo della sua qualità e delle sue funzioni. Inoltre, la Commissione rileva che, ai punti da 220 a 225 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica ha escluso, nel caso di specie, l’applicazione dell’articolo 24 dello Statuto. La Commissione sostiene altresì che l’articolo 85 bis dello Statuto prevede l’ipotesi della surrogazione dell’Unione al funzionario o ai suoi aventi causa nei loro diritti e azioni contro il terzo responsabile e che essa si è peraltro costituita parte civile nel processo penale dinanzi al giudice marocchino.

104    In limine, occorre rilevare che, come ha osservato la Commissione, il Tribunale della funzione pubblica ha respinto, nella sentenza di primo grado, un motivo attinente al fatto che la Commissione, in forza dell’articolo 24 dello Statuto, sarebbe stata tenuta a risarcire in solido i danni subiti, in quanto Alessandro Missir Mamachi non era stato assassinato a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

105    Da un lato, se è vero che il Tribunale della funzione pubblica ha negato l’applicazione dell’articolo 24 dello Statuto al caso di specie, dall’altro, va constatato che il suddetto articolo non ha l’effetto di escludere la responsabilità solidale per il danno subito da un funzionario e causato dal comportamento colposo di un’istituzione.

106    Infatti, i due commi che compongono l’articolo 24 dello Statuto devono essere interpretati congiuntamente. Essi prevedono, nella loro versione applicabile alla controversia in esame, che «[le] Comunità assistono il funzionario, in particolare nei procedimenti a carico di autori di minacce, oltraggi, ingiurie, diffamazioni, attentati contro la persona o i beni di cui il funzionario o i suoi familiari siano oggetto, a motivo della sua qualità e delle sue funzioni» e che «[e]sse risarciscono solidalmente il funzionario dei danni subiti in conseguenza di tali fatti, sempreché egli, intenzionalmente o per negligenza grave, non li abbia causati e non ne abbia potuto ottenere il risarcimento dal responsabile». Pertanto, il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente respinto il motivo sollevato in primo grado, atteso che Alessandro Missir Mamachi non è stato ucciso nell’esercizio delle sue funzioni. Infatti, contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, il presupposto dell’applicazione di tale articolo consiste nel fatto che il funzionario subisca un danno a motivo della sua qualità e delle sue funzioni.

107    Tuttavia, si deve constatare che se, da un lato, nel caso di un funzionario che ha subito un danno a motivo della sua qualità e delle sue funzioni, le Comunità risarciscono in solido i danni subiti, indipendentemente dal fatto che abbiano commesso o meno una colpa, e, dall’altro, la nozione di responsabilità solidale non ha ragione di essere evocata qualora un funzionario abbia subito un danno al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni e nessun comportamento illegittimo in relazione di causa a effetto con il suddetto danno può essere addebitato a un’istituzione, al contrario, nel caso in cui un’istituzione abbia concorso colposamente a un danno subito da un funzionario al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni, il silenzio dello Statuto non può essere interpretato, come fa valere la Commissione, nel senso che ha l’effetto di escludere la responsabilità in solido dell’istituzione.

108    A tal riguardo, al punto 13 della sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), la Corte ha dichiarato che non si può trarre alcun argomento per escludere il diritto del funzionario e dei suoi aventi causa a chiedere un indennizzo complementare quando l’istituzione sia responsabile dell’infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito. Se è vero che tale sentenza riguarda un’ipotesi in cui la colpa dell’istituzione è stata commessa nell’ambito dell’esercizio delle funzioni del funzionario, essa afferma il principio in base al quale il silenzio dello Statuto non comporta l’esclusione di tutto ciò che non vi sia espressamente previsto. Tale principio è quindi applicabile alle circostanze del caso di specie.

109    Inoltre, l’argomento dedotto dalla Commissione riguardante l’articolo 85 bis dello Statuto non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, il suddetto articolo riguarda la surrogazione dell’Unione nel caso di un danno imputabile a un terzo, mentre, nel caso di specie, essa deve essere considerata coautrice del danno realizzato. Pertanto, il fatto che essa si sia costituita parte civile nel processo penale dinanzi al giudice marocchino è irrilevante al fine di determinare se occorra riconoscere la sua responsabilità in solido con l’assassino.

110    Dopo aver stabilito che il silenzio dello Statuto non esclude la responsabilità in solido per il danno subito da un funzionario e causato da un comportamento colposo di un’istituzione e prima di esaminare il problema di sapere se la suddetta responsabilità possa trovare il proprio fondamento nei principi comuni agli ordinamenti degli Stati membri, occorre esaminare due obiezioni sollevate dalla Commissione.

111    Quest’ultima sostiene, in primo luogo, che, per quanto riguarda la regola del concorso tra l’azione di un’istituzione e il fatto di un terzo, il riferimento ai principi derivanti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri è inconferente, in quanto, conformemente all’articolo 270 TFUE, la competenza del giudice dell’Unione per conoscere di qualsiasi controversia tra l’Unione e i suoi agenti è esercitata nell’ambito dello Statuto e, in secondo luogo, che dal momento che l’origine dell’obbligo del dovere di risarcimento è diversa, in quanto quella dell’assassino deriva dalla commissione del delitto di omicidio disciplinata dal diritto penale marocchino, mentre quella della Commissione, in quanto datore di lavoro ha natura «amministrativa-civilistica», la responsabilità in solido non può essere ammessa, in quanto l’origine di tali due obblighi non è la stessa.

112    Per quanto riguarda la prima obiezione, essa dev’essere respinta sulla base del ragionamento esposto ai punti 106 e 107 supra. Infatti, la circostanza che lo Statuto non contiene regole relative alla responsabilità in solido di un’istituzione che ha concorso alla realizzazione di un danno subito da un funzionario al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni non ha l’effetto di escludere automaticamente il principio di una siffatta responsabilità.

113    Per quanto riguarda la seconda obiezione, anch’essa deve essere respinta. Infatti, se da un lato è incontestabile che il giudice dell’Unione non è competente per conoscere della colpa dell’assassino, che rientra nel diritto penale marocchino, esso rimane competente per giudicare la responsabilità dell’istituzione qualora essa abbia causato, da sola o con un terzo, un danno a un funzionario. Lo stesso Statuto offre un’interpretazione che consente di respingere l’argomento della Commissione. Infatti, se Alessandro Missir Mamachi fosse stato ucciso a motivo delle sue funzioni, la Commissione sarebbe stata responsabile in solido con l’assassino, ai sensi dell’articolo 24 dello Statuto. Certo, il fatto che Alessandro Missir Mamachi non è stato ucciso a motivo delle sue funzioni impedisce l’applicazione del suddetto articolo, ma il tenore letterale di quest’ultimo dimostra che la natura della responsabilità di un terzo non ha alcuna incidenza sull’obbligo solidale che grava sull’istituzione coautrice di un danno. Infatti, l’articolo 24 dello Statuto dimostra che il giudice dell’Unione può essere chiamato a conoscere di una controversia riguardante il problema della responsabilità solidale di un’istituzione per il fatto di un terzo, poiché la natura della responsabilità del terzo non ha alcuna incidenza sulla competenza del giudice dell’Unione per pronunciarsi sulla responsabilità in solido di un’istituzione.

114    A tal riguardo, occorre ricordare che l’articolo 24, secondo comma, dello Statuto precisa che le Comunità risarciscono solidalmente i danni subiti se il funzionario non abbia potuto ottenerne il risarcimento dal responsabile. Tale disposizione è stata interpretata dal Tribunale nel senso che subordina la ricevibilità del ricorso per risarcimento proposto da un funzionario all’esaurimento dei rimedi giurisdizionali nazionali, a condizione che questi garantiscano in maniera efficace la protezione delle persone interessate e possano produrre la riparazione del danno asserito (sentenza del 12 luglio 2011, Commissione/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, punto 67). Orbene, tale giurisprudenza non può essere applicata per analogia al caso di specie. Infatti, tale interpretazione è stata elaborata nell’ipotesi in cui l’istituzione non abbia commesso una colpa, mentre nel caso di specie la Commissione ha commesso una colpa che ha contribuito alla realizzazione del danno. Infatti, se nell’ipotesi in cui l’istituzione non avesse commesso una colpa, il Tribunale ha subordinato la possibilità, per il funzionario, di chiedere a tale istituzione di risarcire il danno causato da un terzo alla circostanza che il funzionario abbia fatto il necessario per ottenere il risarcimento dovuto dinanzi a un giudice nazionale, per evitare che egli si rivolga immediatamente all’istituzione senza aver tentato di ottenere il risarcimento dovuto dal terzo, l’applicazione di tale principio alle circostanze del caso di specie sarebbe del tutto insoddisfacente e iniqua, atteso che la Commissione è coautrice, con il terzo, del fatto che ha causato il danno subito. Risulta peraltro dal fascicolo che, nell’ambito del processo penale a carico del terzo che ha commesso l’assassinio, l’insolvibilità di quest’ultimo è stata constatata dalla corte d’appello di Rabat, la quale lo ha condannato a pagare 1 dirham (MAD) simbolico a favore dell’Unione, intervenuta nel processo come parte civile. Pertanto, poiché il terzo era insolvibile, apparirebbe ancor più insoddisfacente concludere che il ricorso dei ricorrenti non è ricevibile per il fatto che questi ultimi non avevano esaurito i rimedi giurisdizionali previsti dall’ordinamento giuridico marocchino.

115    Tale conclusione non è rimessa in discussione neanche dalla sentenza del 14 luglio 1967, Kampffmeyer e a./Commissione (5/66, 7/66, da 13/66 a 16/66 e da 18/66 a 24/66, non pubblicata, EU:C:1967:31), citata nelle conclusioni dell’avvocato generale Wahl nelle cause riunite Ledra Advertising e a./Commissione e BCE (da C‑8/15 P a C‑10/15 P, EU:C:2016:290, punto 106), nella quale la Corte ha dichiarato sostanzialmente che, in caso di responsabilità extracontrattuale in solido dell’Unione e di uno Stato membro, i singoli asseritamente lesi dovevano anzitutto adire i giudici nazionali competenti qualora le autorità degli Stati membri fossero state principalmente o essenzialmente responsabili delle violazioni fatte valere. Infatti, tale ipotesi di responsabilità in solido riguarda una situazione di amministrazione mista tra l’Unione e uno Stato membro, mentre, nel caso di specie, le circostanze di fatto sono diverse.

116    Si deve quindi esaminare se risulti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri un principio generale che riconosce la responsabilità in solido dei coautori di un medesimo danno, che possa essere applicato al caso di specie, nel caso in cui un’istituzione abbia concorso all’insorgere di un danno subito da un funzionario al di fuori dell’esercizio delle sue funzioni.

117    Occorre anzitutto ricordare che l’articolo 340, secondo comma, TFUE dispone che «in materia di responsabilità extracontrattuale, l’Unione deve risarcire, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell’esercizio delle loro funzioni».

118    A tal riguardo, si deve constatare che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, il giudice nazionale riconosce la responsabilità in solido dei coautori del medesimo danno, considerando equo il fatto che la persona lesa non debba, da un lato, determinare la quota del danno di cui ciascuno dei coautori è responsabile e, dall’altro sopportare il rischio che quello di loro che essa persegue si riveli insolvibile.

119    Alla luce di tali considerazioni, occorre concludere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto limitando al 40% la partecipazione della Commissione al risarcimento del danno materiale subito dai figli di Alessandro Missir Mamachi. Pertanto, senza che sia necessario esaminare l’argomento attinente al diritto derivato dell’Unione, la quarta parte del secondo motivo dev’essere accolta.

 Sul terzo motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha dichiarato che il danno materiale era stato integralmente risarcito con le prestazioni statutarie

120    In limine, i ricorrenti fanno valere che, come indica la tabella 2, presentata come allegato A.2 dell’impugnazione, l’importo menzionato al punto 202 della sentenza di primo grado rappresenta il totale delle prestazioni alle quali hanno diritto i figli di Alessandro Missir Mamachi fino al loro diciottesimo anno di età, ovvero EUR 1 381 077, e delle prestazioni alle quali potrebbero avere diritto, a condizione che restino a carico della famiglia e che continuino gli studi fino al compimento del loro ventiseiesimo anno di età, ovvero EUR 1 097 298. Inoltre, i ricorrenti aggiungono che, nel paese di residenza dei quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, il regno del Belgio, gli studi universitari sono normalmente conclusi tra il ventiduesimo e il ventitreesimo anno di età. Di conseguenza, oltre alla natura puramente ipotetica dell’importo di EUR 1 097 298, il cui versamento è subordinato a una serie di condizioni che potrebbero benissimo non essere soddisfatte, i ricorrenti considerano, in ogni caso, che tali importi non possono essere dedotti dall’importo del risarcimento spettante ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi.

121    I ricorrenti sostengono poi che, dichiarando che tutte le prestazioni statutarie, comprese quelle distinte dal capitale‑indennità previsto dall’articolo 73 dello Statuto dovevano essere presi in considerazione per valutare se il danno causato dalla Commissione fosse già stato risarcito, il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto.

122    A sostegno di tale motivo, in primo luogo, i ricorrenti deducono che la sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), fatta valere dalla Commissione e citata dal Tribunale della funzione pubblica al punto 204 della sentenza di primo grado, non può essere applicata alle circostanze del caso di specie. A loro avviso, tale sentenza non riguarda tutte le prestazioni statutarie, bensì solo il capitale-indennità previsto all’articolo 73 dello Statuto.

123    In secondo luogo, i ricorrenti sostengono che le prestazioni di carattere pensionistico versate ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi ai sensi dello Statuto non possono essere dedotte dal risarcimento del danno imputabile alla Commissione, alla luce del fatto che, poiché le prestazioni hanno un carattere pensionistico, esse sono accordate sulla base di un diritto che il funzionario ha acquisito in forza del suo rapporto di lavoro e che, in quanto diritto proprio al funzionario, è trasferito automaticamente agli eredi. A tal riguardo, i ricorrenti sostengono che una diversa conclusione configurerebbe una discriminazione nei confronti dei quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, atteso che a questi ultimi spetterebbe, in pratica, lo stesso importo che riceverebbero i figli di un funzionario deceduto per cause naturali. Inoltre, secondo i ricorrenti, in mancanza di norme derivanti dall’ordinamento giuridico dell’Unione, la sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), al punto 22, fa riferimento al diritto vigente nella maggior parte degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale dell’istituzione nei confronti di un funzionario.

124    In terzo luogo, per quanto riguarda il fatto che, come ha rilevato il Tribunale della funzione pubblica al punto 111 della sentenza di primo grado, Livio Missir Mamachi «non [aveva] presentato alcuna domanda per la perdita dei diritti a pensione che suo figlio avrebbe potuto acquistare», i ricorrenti fanno valere di avere «quantificato il danno patrimoniale subito dagli eredi [Missir Mamachi] al netto delle prestazioni previdenziali cui il funzionario defunto avrebbe avuto diritto, ritenendo che i diritti pensionistici maturati dallo stesso [dovessero] andare a compensazione della pensione di orfano riconosciuta» ai figli di quest’ultimo. A tal riguardo, i ricorrenti considerano che le prestazioni di carattere pensionistico versate ai figli di Alessandro Missir Mamachi corrispondono agli importi che quest’ultimo avrebbe ipotizzabilmente ricevuto al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dallo Statuto. Alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti sottolineano che, se i diritti pensionistici fossero dedotti dal risarcimento, gli importi relativi a tali diritti sarebbero dedotti due volte. Da un lato, essi sarebbero esclusi dalla quantificazione del danno materiale. Dall’altro, essi sarebbero decurtati dal risarcimento spettante agli eredi del funzionario assassinato.

125    La Commissione sostiene che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente rilevato che il giudice, quando valuta se il danno subito sia stato o meno risarcito dall’istituzione, prende in considerazione tutte le prestazioni statutarie. A sostegno di tale considerazione, la Commissione cita le sentenze dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), e del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402), nelle quali si precisa che il diritto del funzionario ad un risarcimento di diritto comune è solo complementare e solo se il funzionario dimostri che le prestazioni del regime statutario non sono sufficienti a garantire il pieno risarcimento del danno subito. Ne consegue, secondo la Commissione, che, se le prestazioni di carattere pensionistico versate non fossero dedotte dal risarcimento, gli aventi causa riceverebbero un doppio indennizzo, ossia le pensioni di orfani e l’importo dovuto per il risarcimento del danno.

126    La Commissione sostiene che, come ha sottolineato il Tribunale della funzione pubblica al punto 202 della sentenza di primo grado, essa ha già accordato agli aventi causa somme che vanno al di là delle prestazioni normalmente previste dallo Statuto. Tale elemento dimostrerebbe, secondo la Commissione, che essa ha tenuto conto delle particolari circostanze della morte di Alessandro Missir Mamachi nell’erogazione delle prestazioni, in modo da escludere una situazione discriminatoria.

127    Quanto al riferimento fatto dai ricorrenti agli ordinamenti giuridici degli Stati membri nella causa che ha condotto alla sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), la Commissione osserva che, al punto 22 di tale sentenza, la Corte non si riferisce al diritto esistente nella maggior parte degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale dell’istituzione nei confronti del funzionario in questione, bensì al risarcimento delle conseguenze dell’infortunio per la moglie e le figlie del sig. Leussink, risarcimento che comunque la Corte ha escluso. La Commissione aggiunge poi che, alla luce della giurisprudenza della Corte e del Tribunale che riconosce il carattere complementare dell’azione di risarcimento per colpa di diritto comune, non si può sostenere, come fanno i ricorrenti, che non esistono norme di diritto dell’Unione che disciplinano il diritto al risarcimento del danno subito dai funzionari. Di conseguenza, secondo la Commissione, il riferimento alla giurisprudenza degli Stati membri è del tutto inconferente.

128    Infine, in merito al rischio di una duplice deduzione, la Commissione osserva che l’affermazione del Tribunale della funzione pubblica al punto 111 della sentenza di primo grado è «del tutto accessoria e sussidiaria e pertanto inoperante».

129    In limine, si deve constatare che, sebbene nelle loro conclusioni i ricorrenti chiedano il risarcimento di un danno materiale di EUR 3 975 329, nell’impugnazione essi non contestano l’importo di EUR 3 milioni definito dal Tribunale della funzione pubblica sulla base della retribuzione che Alessandro Missir Mamachi avrebbe percepito fino al momento della sua pensione, ridotto della somma di cui quest’ultimo e la sua coniuge avrebbero avuto a disposizione per le loro esigenze. Infatti, con il motivo in esame, i ricorrenti si limitano a contestare il fatto che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che tutte le prestazioni statutarie, comprese quelle distinte dal capitale‑indennità previsto all’articolo 73 dello Statuto, dovevano essere prese in considerazione ai fini del risarcimento del danno materiale. Peraltro, anche ammettendo che chiedendo il risarcimento di un danno materiale di EUR 3 975 329 i ricorrenti rimettano in discussione la determinazione dell’importo di EUR 3 milioni definito dal Tribunale della funzione pubblica, occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il Tribunale della funzione pubblica, quando ha accertato l’esistenza di un danno, è competente in via esclusiva a valutare, entro i limiti della domanda, le modalità e la portata del risarcimento di tale danno, a condizione che, affinché il Tribunale possa esercitare il suo controllo giurisdizionale sulle sentenze del Tribunale della funzione pubblica, queste ultime siano sufficientemente motivate e, per quanto riguarda la valutazione del danno, espongano i criteri presi in considerazione ai fini della determinazione dell’ammontare concesso (in tal senso, sentenza del 5 novembre 2014, Commissione/Thomé, T‑669/13 P, EU:T:2014:929, punto 79 e giurisprudenza ivi citata). Pertanto, poiché i ricorrenti non hanno chiarito in che modo il Tribunale della funzione pubblica avrebbe commesso un errore nella valutazione dei criteri presi in considerazione per determinare l’importo di EUR 3 milioni, si deve concludere che tale importo corrisponde al risarcimento del danno materiale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi.

130    Va poi chiarita la portata, da un lato, della sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), alla quale il Tribunale della funzione pubblica fa riferimento al punto 204 della sentenza di primo grado e che i ricorrenti considerano inapplicabile alle circostanze del caso di specie e, dall’altro, della sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402), alla quale si riferisce la Commissione nelle sue osservazioni.

131    Nella causa che ha condotto alla sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), la Corte era chiamata a pronunciarsi sul problema se la copertura dei rischi di infortunio prevista dall’articolo 73 dello Statuto e dalla regolamentazione applicabile rappresentasse un regime esaustivo di risarcimento il quale, in caso di infortunio sul lavoro, escludeva qualsiasi altra pretesa a titolo di danno fondata sui principi di diritto comune. Infatti, il sig. Leussink, la sua coniuge e i loro quattro figli avevano proposto una domanda di risarcimento complementare, sostenendo che il risarcimento previsto all’articolo 73 dello Statuto copriva solo le conseguenze economiche dell’infortunio e non il loro danno morale. La Corte ha anzitutto dichiarato, al punto 11 della sentenza, che la copertura prevista dall’articolo 73 dello Statuto si basava su un regime generale contributivo di assicurazione contro i rischi di infortunio in servizio e nella vita privata e che il diritto alla prestazione era indipendente dalla persona che aveva causato l’infortunio e dalla sua responsabilità. Più avanti, al punto 13 di tale sentenza, la Corte ha dichiarato che, in mancanza di ogni espressa disposizione nella regolamentazione applicabile riguardante domande complementari nei confronti dell’istituzione, non si poteva trarre alcun argomento dalla regolamentazione stessa per escludere il diritto del funzionario e dei suoi aventi causa a chiedere un indennizzo complementare quando l’istituzione sia responsabile dell’infortunio in base alle norme generali e le prestazioni del regime statutario non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito.

132    Dopo aver stabilito che si trattava di un infortunio sul lavoro e che l’infortunio in questione era dovuto a una negligenza tale da implicare la responsabilità della Commissione (sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione, 169/83 e 136/84, EU:C:1986:371, punti da 15 a 17), la Corte ha accordato al sig. Leussink un’indennità complementare di 2 milioni di franchi belgi (BEF). Quanto alla coniuge e ai quattro figli di quest’ultimo, la Corte ha ritenuto che le conseguenze dell’infortunio per la vita familiare costituissero la ripercussione del danno subito dal sig. Leussink e che non rientrassero fra le conseguenze di cui la Commissione poteva essere ritenuta responsabile in qualità di datore di lavoro.

133    Per quanto riguarda la sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402), citata dalla Commissione nella comparsa di risposta, la Corte ha confermato, al punto 23, che le prestazioni ricevute ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto a seguito di un infortunio o di una malattia professionale dovevano essere prese in considerazione dal giudice dell’Unione ai fini della valutazione del danno riparabile, nell’ambito di un ricorso per risarcimento danni proposto da un funzionario sulla base di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell’istituzione sua datrice di lavoro.

134    Pertanto, le sentenze dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), e del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione (C‑257/98 P, EU:C:1999:402), hanno chiarito il rapporto tra le prestazioni ricevute ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto a seguito di un infortunio o di una malattia professionale e il regime di risarcimento ai sensi del diritto comune.

135    In primo luogo, il regime previsto all’articolo 73 dello Statuto e quello di diritto comune sono complementari, di modo che è possibile proporre una domanda di risarcimento complementare qualora l’istituzione sia responsabile dell’infortunio secondo il diritto comune e le prestazioni versate sulla base dell’articolo 73 dello Statuto non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito (sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione, 169/83 e 136/84, EU:C:1986:371, punto 13).

136    In secondo luogo, in applicazione di tale principio, la giurisprudenza ha altresì chiarito il fatto che le prestazioni ricevute ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, a seguito di un infortunio o di una malattia professionale, dovevano essere prese in considerazione ai fini della valutazione del danno riparabile nell’ambito di un ricorso per risarcimento proposto da un funzionario sulla base di un illecito idoneo a far sorgere la responsabilità dell’istituzione sua datrice di lavoro. Infatti, se così non fosse, vi sarebbe un duplice risarcimento (sentenza del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 22).

137    Ciò nonostante, tali due sentenze non si pronunciano sul problema di sapere se tutte le prestazioni di carattere pensionistico debbano essere prese in considerazione nella determinazione del danno riparabile. Tuttavia, nel caso di specie, facendo riferimento, al punto 204 della sentenza di primo grado, alla sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), il Tribunale della funzione pubblica non ha commesso errori di diritto.

138    Infatti, anche se la sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371) ha per oggetto il rapporto tra il risarcimento dovuto conformemente all’articolo 73 dello Statuto e quello dovuto sulla base del diritto comune, da tale sentenza non risulta che nessun’altra prestazione prevista dallo Statuto debba essere presa in considerazione nella determinazione dell’importo dovuto ai sensi del risarcimento del danno subito. Peraltro, come ha fatto valere la Commissione, se le prestazioni a carattere pensionistico, ossia le pensioni di orfano, non fossero dedotte dall’importo dovuto ai sensi del risarcimento del danno, gli aventi causa riceverebbero un duplice indennizzo, il primo composto dalle pensioni di orfano e il secondo dovuto per il risarcimento del danno. Inoltre, le pensioni di orfano ricevute dagli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi equivalgono alle prestazioni che questi ultimi avrebbero ricevuto se egli fosse rimasto in vita e, quindi, in quanto tali, devono essere dedotte dall’importo dell’indennizzo del danno materiale. Infine, l’articolo 73, paragrafo 2, terzo comma, dello Statuto prevede che l’indennizzo dovuto in caso di decesso è cumulabile con quelli previsti nel capitolo 3 e, quindi, con la pensione di orfano prevista al suo articolo 80. Pertanto, non può essere accolto l’argomento dei ricorrenti secondo il quale il principio stabilito nella sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), non è applicabile al caso di specie.

139    Tale conclusione non è rimessa in discussione dall’argomento dei ricorrenti secondo il quale sarebbe discriminatorio considerare che le pensioni di orfano versate ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi ai sensi dello Statuto possano essere dedotte dal risarcimento del danno imputabile alla Commissione, in quanto ciò comporterebbe che i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi avrebbero lo stesso trattamento dei figli di un funzionario deceduto per cause naturali. A tal riguardo, è sufficiente constatare che, contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, e come è stato constatato dal Tribunale della funzione pubblica al punto 204 della sentenza di primo grado, la Commissione ha tenuto conto delle circostanze molto particolari del caso di specie, avendo accordato ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi importi che superano gli obblighi statutari previsti per gli aventi causa di un funzionario deceduto per cause naturali. Infatti, la Commissione ha accordato una promozione post mortem a quest’ultimo e, sulla base di tale promozione, ha calcolato le prestazioni dovute ai suoi aventi causa. Inoltre, la Commissione, applicando l’articolo 76 dello Statuto, ha accordato a ciascun figlio un importo mensile corrispondente a due assegni per figlio a carico. Infine, va rilevato che i ricorrenti si basano su un presupposto erroneo, in quanto i figli di un funzionario che non è deceduto a seguito di infortunio o di malattia professionale, bensì per cause naturali, non ricevono l’indennizzo versato, conformemente all’articolo 73 dello Statuto, ai figli di un funzionario deceduto a seguito di infortunio o di malattia professionale. Pertanto, i ricorrenti non possono validamente sostenere che il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, in quanto non gli può essere contestato di aver constatato che i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi erano stati trattati come i figli di un funzionario deceduto per cause naturali.

140    Va altresì respinto l’argomento dei ricorrenti secondo il quale, in assenza di regole derivanti dal diritto dell’Unione, la sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), fa riferimento al diritto esistente nella maggior parte degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale dell’istituzione nei confronti di un funzionario. Infatti, al punto 22 di tale sentenza, la Corte non si riferisce al diritto esistente nella maggior parte degli Stati membri in materia di responsabilità extracontrattuale dell’istituzione nei confronti del funzionario, e più in particolare alla deducibilità delle prestazioni sociali versate, bensì al risarcimento delle conseguenze dell’infortunio per la vita familiare, risarcimento che la Corte, comunque, ha escluso.

141    Dev’essere respinto, in quanto inconferente, anche l’argomento dei ricorrenti secondo il quale il Tribunale della funzione pubblica ha commesso un errore di diritto, al punto 111 della sentenza di primo grado, dichiarando che essi non avevano presentato una domanda per la perdita di diritti a pensione. Infatti, i ricorrenti sostengono che essi non erano tenuti a chiedere un risarcimento in forza di tali diritti, atteso che questi ultimi non potevano essere presi in considerazione nella determinazione dell’importo del risarcimento del danno materiale. Orbene, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, al punto 111 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica si è limitato a constatare che non era stata presentata alcuna domanda per la perdita di diritti a pensione, sebbene la giurisprudenza, e più in particolare le sentenze del 5 ottobre 2004, Sanders e a./Commissione (T‑45/01, EU:T:2004:289, punto 167), e del 12 luglio 2007, Sanders e a./Commissione (T‑45/01, EU:T:2007:221, punti da 87 a 90), ammetta che tali diritti possono essere presi in considerazione nella valutazione di un danno materiale. Di conseguenza, il fatto che i ricorrenti considerano che non erano tenuti a presentare una domanda per la perdita di diritti a pensione è irrilevante sulla corretta valutazione, peraltro non rimessa in discussione, svolta dal Tribunale della funzione pubblica, il quale ha constatato che non era stata presentata alcuna domanda per tale perdita.

142    Infine, i ricorrenti sostengono che l’importo dovuto ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, qualora continuassero gli studi fino al compimento del loro ventiseiesimo anno di età, avrebbe natura ipotetica, in quanto il versamento di tale importo è subordinato a una serie di condizioni che potrebbero benissimo non essere soddisfatte e quindi non potrebbe essere preso in considerazione come una prestazione da essi ricevuta.

143    Il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, al punto 202 della sentenza di primo grado, che l’importo delle somme già versate dalla Commissione o che essa continuerebbe a versare ammontava a EUR 1,4 milioni e che tale importo potrebbe essere aumentato fino a circa EUR 2,4 milioni se le prestazioni di cui trattasi fossero versate fino al ventiseiesimo anno di età di ciascuno dei quattro figli. Occorre quindi constatare che il Tribunale della funzione pubblica non si è pronunciato espressamente sul principio della deducibilità di tali somme dall’importo dovuto a titolo del danno risarcibile.

144    Alla luce di tali considerazioni, l’argomento tratto dall’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica quanto al carattere ipotetico dell’importo ricevuto dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi se continuassero i loro studi fino al loro ventiseiesimo anno di età dev’essere respinto in quanto inconferente, e il terzo motivo va respinto nel suo complesso in quanto infondato.

145    Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, la sentenza di primo grado deve essere annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha respinto in quanto irricevibili le domande di risarcimento del danno morale di Livio Missir Mamachi e dei quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e ha limitato la responsabilità della Commissione al 40% del danno materiale subito dagli aventi causa di Alessandro Missir Mamachi, mentre avrebbe dovuto condannare quest’ultima in solido al risarcimento del danno.

 Sul ricorso in primo grado

146    Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2016/1192 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, relativo al trasferimento al Tribunale della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l’Unione europea e i suoi agenti (GU 2016, L 200, pag. 137), se il Tribunale annulla una decisione del Tribunale della funzione pubblica giudicando nel contempo che lo stato degli atti consente una decisione, la stessa sezione che statuisce sull’impugnazione statuisce sulla controversia.

147    Nel caso di specie, poiché il Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sul risarcimento del danno materiale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi nonché sul risarcimento del suddetto danno morale, occorre statuire definitivamente sul ricorso inizialmente proposto dinanzi al Tribunale della funzione pubblica.

 Sulla domanda di risarcimento del danno materiale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi

148    Risulta dai punti 118 e 119 supra che la Commissione è condannata in solido al risarcimento del danno materiale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi. L’importo del risarcimento di tale danno è stato fissato in EUR 3 milioni.

149    Si deve rilevare che, ai punti 138 e 139 supra, è stato altresì giudicato che il Tribunale della funzione pubblica ha giustamente dichiarato che le pensioni di orfano dovevano essere prese in considerazione ai fini del risarcimento del danno materiale.

150    A tal riguardo, occorre ricordare le norme statutarie che possono incidere nella presente causa per quanto riguarda le prestazioni che, potendo essere considerate una modalità di risarcimento del danno materiale, ossia la perdita di retribuzione di Alessandro Missir Mamachi, devono essere dedotte dall’importo di EUR 3 milioni.

151    In primo luogo, l’articolo 70, primo comma, dello Statuto prevede che, in caso di decesso di un funzionario, i figli a carico godono della retribuzione complessiva del defunto sino alla fine del terzo mese successivo a quello del decesso. In secondo luogo, l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto stabilisce che, in caso di decesso, i familiari indicati in tale disposizione ricevono un capitale pari a cinque volte lo stipendio base annuo calcolato in base agli stipendi mensili attribuiti all’interessato nei dodici mesi precedenti. In terzo luogo, l’articolo 76 dello Statuto prevede che possano essere concessi doni, prestiti o anticipazioni agli aventi diritto di un funzionario deceduto, che si trovino in una situazione particolarmente difficile per diverse ragioni, compresa la loro situazione familiare. In quarto luogo, l’articolo 80 dello Statuto prevede che, quando il funzionario sia deceduto senza lasciare un coniuge avente diritto a pensione di reversibilità, i figli riconosciuti a suo carico, ai sensi dell’articolo 2 dell’allegato VII, al momento del decesso hanno diritto a una pensione di orfano, alle condizioni previste dall’articolo 21 dell’allegato VIII. A tal riguardo, si deve rilevare che l’articolo 21, paragrafo 2, secondo comma, dell’allegato VIII prevede che l’orfano abbia diritto a un assegno scolastico alle condizioni previste dall’articolo 3 dell’allegato VII. In quinto luogo, risulta dall’articolo 67, paragrafi 2 e 4, dello Statuto che gli assegni per figlio a carico possono essere versati a una persona diversa dal funzionario.

152    Nel caso di specie, risulta dal fascicolo che, in primo luogo, conformemente all’articolo 70, primo comma, dello Statuto, la Commissione ha versato ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi la retribuzione complessiva di quest’ultimo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2006. In secondo luogo, la Commissione ha versato loro l’importo complessivo di EUR 414 308,90, a titolo di capitale-decesso, conformemente all’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), del suddetto Statuto, nonché l’importo complessivo di EUR 76 628,40, a causa del decesso del coniuge, ai sensi dell’articolo 25 dell’allegato X di quest’ultimo. In terzo luogo, la Commissione ha riconosciuto ai quattro figli, a decorrere dal 1° gennaio 2007, il diritto alla pensione di orfano previsto dall’articolo 80 dello Statuto, ossia un importo complessivo pari a EUR 4 376,82 mensili, e all’assegno scolastico menzionato nell’allegato VII dello Statuto, ossia un importo complessivo pari a EUR 2 287,19 mensili. In quarto luogo, conformemente all’articolo 76 dello Statuto, con decisione del 14 maggio 2007, la Commissione ha accordato a ciascuno dei quattro figli, fino all’età di 19 anni, un aiuto mensile straordinario per ragioni sociali, pari all’importo di un assegno per figlio a carico, per un importo complessivo pari a EUR 1 332,76 mensili. Con decisione del 4 luglio 2008, quest’ultima somma è stata raddoppiata dal 1° agosto 2008. In quinto luogo, risulta dall’allegato 4 del fascicolo in primo grado che Livio Missir Mamachi riceveva un assegno per figli a carico per un importo complessivo pari a EUR 1 453,84 mensili e di una riduzione d’imposta a seguito dell’applicazione dei quattro abbattimenti legati ai figli a carico, la quale, tenendo conto dell’imposta dovuta senza figlio a carico e di quella concretamente pagata, comportava il versamento, da parte della Commissione, di un importo pari a EUR 1 015,78.

153    Si deve constatare che, salvo l’importo di EUR 76 628,40, ricevuto a causa del decesso del coniuge ai sensi dell’articolo 25 dell’allegato X, il quale non può essere considerato una modalità con la quale la Commissione deve soddisfare il suo obbligo di risarcimento del danno materiale che consiste nella perdita di retribuzione di Alessandro Missir Mamachi, l’importo versato conformemente all’articolo 70, primo comma, dello Statuto, il capitale-decesso concesso ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, le pensioni di orfano dovute sulla base dell’articolo 80 dello Statuto, gli assegni scolastici menzionati nell’allegato VII dello Statuto, l’aiuto mensile straordinario accordato conformemente all’articolo 76 dello Statuto, gli assegni per figli a carico nonché l’importo legato all’abbattimento fiscale devono essere dedotti dall’importo di EUR 3 milioni.

154    Per quanto riguarda le pensioni di orfano, si è constatato al punto 138supra che, se esse non fossero dedotte dall’importo dovuto a titolo del risarcimento del danno materiale subito, gli aventi causa riceverebbero un duplice indennizzo. Quanto all’importo versato conformemente all’articolo 70 dello Statuto, esso corrisponde a tre mesi di retribuzione di Alessandro Missir Mamachi e, quindi, deve essere preso in considerazione nel pagamento del risarcimento dovuto alla perdita di retribuzione di quest’ultimo. Quanto al capitale-decesso concesso ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto, è indicato, al punto 136 supra, che, secondo una giurisprudenza costante, tale indennità deve essere presa in considerazione nella determinazione dell’importo del danno dovuto (sentenze dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione, 169/83 e 136/84, EU:C:1986:371, punto 13 e del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 22). La medesima conclusione si applica all’aiuto straordinario accordato conformemente all’articolo 76 dello Statuto. Infatti, come rilevato al punto 139 supra, tale aiuto è strettamente legato all’indennità concessa ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto. Infine, quanto agli assegni scolastici, agli assegni per figli a carico nonché all’importo ricevuto grazie all’abbattimento fiscale, si deve constatare che, se Alessandro Missir Mamachi non fosse deceduto, egli li avrebbe ricevuti con la propria retribuzione. Pertanto, anch’essi possono essere considerati un pagamento per la perdita della sua retribuzione.

155    A tal riguardo, si deve precisare che, certo, come fanno valere i ricorrenti, talune prestazioni dovute ai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi sono subordinate a condizioni future, ossia che restino a carico e che continuino gli studi fino al loro ventiseiesimo anno di età, condizioni che potrebbero non essere soddisfatte da uno, due, tre o anche tutti e quattro i figli. Peraltro, come anche i ricorrenti fanno valere, potrebbe altresì accadere che i quattro figli continuino gli studi universitari, che termineranno prima del loro ventiseiesimo anno di età. Tuttavia, in tali ipotesi, se le prestazioni statutarie effettivamente versate non dovessero raggiungere l’importo di EUR 3 milioni, la Commissione dovrebbe versare la differenza necessaria per raggiungere tale importo, nei limiti in cui il danno materiale subito corrisponde a tale indennizzo. Infatti, il versamento dell’importo delle prestazioni dovute qualora i quattro figli rimanessero a carico e continuassero gli studi fino al loro ventiseiesimo anno di età o li terminassero prima di tale momento costituisce una modalità con la quale la Commissione deve adempiere il suo obbligo di risarcimento, atteso che è stato definitivamente fissato l’importo di EUR 3 milioni dovuto a titolo del risarcimento del danno materiale.

 Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi

 Sulle eccezioni di irricevibilità relative all’articolo 73 dello Statuto, sollevate dalla Commissione nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi

156    Si deve rilevare che, al punto 91 della sentenza di primo grado, il Tribunale della funzione pubblica, commettendo un errore di diritto, ha respinto, in quanto irricevibile, le domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi. Allo stesso punto, il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato che occorreva respingere tali domande senza che dovessero essere esaminate le altre eccezioni di irricevibilità sollevate nei loro confronti.

157    A tal riguardo, risulta dai punti da 74 a 77 della sentenza di primo grado che, oltre alle eccezioni di irricevibilità riguardanti il mancato rispetto della regola di concordanza, la Commissione aveva sollevato nei confronti di tutte le domande di risarcimento del danno morale un’eccezione di irricevibilità comune riguardante, in sostanza, il fatto che, per ragioni diverse, l’articolo 73 dello Statuto escludeva la possibilità per Alessandro Missir Mamachi, per i suoi quattro figli e per Livio Missir Mamachi di proporre una domanda di risarcimento del danno morale. Infatti, la Commissione ha fatto valere, in primo luogo, che l’articolo 73 dello Statuto non riguardava Alessandro Missir Mamachi e, quindi, non essendo quest’ultimo titolare di alcun diritto secondo tale articolo, egli non poteva trasferire alcun diritto ai suoi aventi causa, in secondo luogo che sulla base del suddetto articolo, i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi non godevano del diritto di proporre una domanda di risarcimento del loro danno morale e, in terzo luogo, che Livio Missir Mamachi non era tra gli aventi causa menzionati in tale articolo.

158    Per quanto riguarda le eccezioni di irricevibilità sollevate nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi e dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, esse non possono essere accolte. Infatti, è sufficiente constatare, da un lato, che al punto 34 della sentenza di riesame la Corte ha dichiarato che l’articolo 73, paragrafo 2, lettera a), dello Statuto designava espressamente i «discendenti» nonché gli «ascendenti» del funzionario come le persone che potevano, in caso di decesso di quest’ultimo, beneficiare di una prestazione che, di conseguenza, tale disposizione riguardava tanto Livio Missir Mamachi quanto i quattro figli di Alessandro Missir Mamachi. Dall’altro, si deve ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, il regime previsto all’articolo 73 dello Statuto e il regime di diritto comune sono complementari, di modo che è possibile proporre una domanda di risarcimento complementare qualora l’istituzione sia responsabile e le prestazioni versate sulla base dell’articolo 73 dello Statuto non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del danno subito (sentenze dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione, 169/83 e 136/84, EU:C:1986:371, punto 13, e del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 22). Pertanto, alla luce delle considerazioni esposte supra, i familiari di un funzionario menzionati dall’articolo 73 dello Statuto hanno il diritto di proporre un ricorso complementare qualora ritengano che le prestazioni statutarie non siano sufficienti per garantire il pieno risarcimento del loro danno.

159    Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità relativa alla domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, il suo esame deve essere svolto nell’ambito dell’analisi nel merito della sua domanda di risarcimento del danno morale subito (v. punti 176 e 177 infra).

 Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi per violazione della regola di concordanza tra domanda e reclamo

160    Quanto all’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, va applicato il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti da 107 a 112 della sentenza di impugnazione con riferimento alla domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi.

161    Come risulta dai punti da 107 a 112 della sentenza di impugnazione, il Tribunale ha dichiarato che, nella lettera del 25 febbraio 2008, Livio Missir Mamachi aveva chiesto al presidente della Commissione, sig. Barroso, una «décision personnelle et explicite (…) sur l’ensemble des implications politiques et financières d[u] double assassinat» [decisione personale ed esplicita (...) sull’insieme delle conseguenze politiche e finanziarie del duplice assassinio]. Più specificamente, nella parte I di tale lettera, Livio Missir Mamachi ha innanzitutto menzionato il proprio disaccordo con le proposte che gli erano state avanzate dai servizi della Commissione, segnatamente quanto all’importo delle «divers indemnités et droits en faveur des héritiers» [diverse indennità e diritti in favore degli eredi], con ciò intendendo apparentemente le prestazioni statutarie previste dallo Statuto in favore degli orfani. Nella parte II di tale lettera, poi, Livio Missir Mamachi ha fatto espresso riferimento a l’«indemnité pour dédommagement moral» [risarcimento del danno morale] accordata dalla giustizia marocchina, sottolineandone il carattere inadeguato. Infine, nella parte III di tale lettera, Livio Missir Mamachi ha chiesto il pagamento di una «indemnité équivalant au moins au total des 26 années de salaires annuels du fonctionnaire assassiné, calculée donc entre 2006 (date de la tragédie de Rabat) et 2032 (année présumée de vie du fonctionnaire jusqu’à la retraite)» [risarcimento equivalente almeno al totale dei 26 anni di retribuzione annua del funzionario assassinato, calcolato quindi dal 2006 (data della tragedia di Rabat) al 2032 (anno presunto di pensionamento del funzionario)]. In tale contesto, egli ha ancora sottolineato che tale risarcimento, che la Commissione avrebbe dovuto versare ai quattro figli minori era «bien entendu distincte et complémentaire» [beninteso distinto e complementare] rispetto a quello menzionato nella parte II della medesima lettera, vale a dire il risarcimento del danno morale.

162    Pertanto, alla luce del tenore della lettera di Livio Missir Mamachi del 25 febbraio 2008, si deve constatare che, nella domanda di risarcimento contenuta nella suddetta lettera, Livio Missir Mamachi non si è limitato a chiedere il risarcimento dei danni materiali, bensì ha chiaramente anche fatto allusione ad un danno morale.

163    Del resto, avendo chiesto una presa di posizione dell’istituzione su «l’ensemble des implications politiques et financières» [l’insieme delle conseguenze politiche e finanziarie] del duplice assassinio, Livio Missir Mamachi ha sostanzialmente chiesto il risarcimento pieno ed intero del danno causato dalla colpa della Commissione che ha comportato la morte di Alessandro Missir Mamachi. Il fatto che egli non abbia immediatamente dettagliato tale danno complessivo secondo particolari categorie giuridiche che certamente non gli erano familiari, come il danno materiale, morale o esistenziale, ex haerede o iure proprio, non appare decisivo in tale fase precoce del procedimento amministrativo precontenzioso, in cui l’intervento di un avvocato non è obbligatorio e in cui l’APN deve anzitutto sforzarsi di favorire una composizione amichevole della controversia, soprattutto in circostanze tragiche come quelle del caso di specie. In ogni caso, è giocoforza constatare, come fa la Corte nella sentenza del 1° luglio 1976, Sergy/Commissione (58/75, EU:C:1976:102, punti 35 e 36), che Livio Missir Mamachi ha enumerato «i principali elementi» del danno di cui chiedeva riparazione, nelle parti I, II e III della sua lettera del 25 febbraio 2008.

164    Peraltro, nel suo reclamo del 10 settembre 2008, Livio Missir Mamachi ha debitamente dettagliato i diversi elementi del danno fatto valere, domandandovi esplicitamente anche il risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi.

165    Ne consegue che deve essere respinta tale eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi.

 Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi per violazione della regola di concordanza tra reclamo e ricorso

166    Per quanto riguarda l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi, va rilevato che la Commissione fa valere che quest’ultimo non ha rispettato la regola di concordanza tra il reclamo e il ricorso, in quanto ha chiesto per la prima volta dinanzi al giudice il risarcimento del suo danno morale. La domanda sarebbe pertanto irricevibile.

167    Orbene, va rilevato che, secondo una giurisprudenza costante, la regola della concordanza tra il reclamo, ai sensi dell’articolo 91, paragrafo 2, dello Statuto, e il susseguente ricorso impone, pena l’irricevibilità, che un motivo sollevato dinanzi al giudice dell’Unione lo sia già stato nell’ambito del procedimento precontenzioso affinché l’APN sia stata in grado di conoscere le censure che l’interessato formula avverso la decisione contestata. Tale regola si giustifica con la finalità stessa del procedimento precontenzioso, che ha lo scopo di permettere una composizione amichevole delle controversie sorte tra i funzionari e gli agenti di cui trattasi, da un lato, e l’amministrazione, dall’altro (v. sentenza del 27 ottobre 2016, BCE/Cerafogli, T‑787/14 P, EU:C:2016:633, punto 34 e la giurisprudenza ivi citata). Ne consegue che le domande formulate dinanzi al giudice dell’Unione possono contenere solo i capi di impugnazione basati su una causa identica a quella su cui si basano i capi di contestazione fatti valere nel reclamo, fermo restando che i detti capi di contestazione possono essere sviluppati, dinanzi al giudice dell’Unione, mediante deduzione di motivi e argomenti non contenuti necessariamente nel reclamo, ma ad esso strettamente connessi (v. sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:C:2013:557, punto 73 e la giurisprudenza ivi citata).

168    A tal riguardo, secondo una giurisprudenza altresì costante, i reclami, da un lato, non devono essere interpretati restrittivamente, bensì devono, al contrario, essere esaminati con spirito di apertura (v. sentenza del 25 ottobre 2013, Commissione/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:C:2013:557, punto 76 e la giurisprudenza ivi citata). Dall’altro, i reclami devono essere letti alla luce della domanda iniziale e il loro silenzio su un punto già sollevato durante il procedimento amministrativo non comporta una violazione della regola di concordanza (v., in tal senso, sentenza del 15 luglio 2015, Rouffaud/SEAE, T‑457/14 P, EU:T:2015:495, punti 31 e 35 e giurisprudenza ivi citata).

169    Si deve infine rammentare che, al punto 94 della sentenza di impugnazione, il Tribunale ha dichiarato che la flessibilità della regola di concordanza applicabile in caso di ricorso di annullamento era trasponibile ai ricorsi strettamente risarcitori.

170    Nel caso di specie, tenuto conto, in primo luogo, del fatto che si può considerare che la lettera del 25 febbraio 2008, letta alla luce dei punti 109 e 110 della sentenza di impugnazione, contenga altresì una domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi, in secondo luogo, del fatto che il reclamo dev’essere esaminato con spirito di apertura, alla luce della domanda iniziale e che il suo silenzio su un punto già sollevato durante il procedimento amministrativo non comporta una violazione della regola di concordanza (v. punto 168 supra) e, in terzo luogo, del fatto che trova applicazione al caso di specie il principio sancito ai punti 35 e 36 della sentenza del 1° luglio 1976, Sergy/Commissione (58/75, EU:C:1976:102), secondo il quale un elemento supplementare di un danno può essere dedotto per la prima volta dinanzi al giudice se gli elementi principali di tale danno risultano dal reclamo, occorre dichiarare che deve essere respinta l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi.

 Sulle domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi

171    Nel caso di specie, il Tribunale dispone di tutti gli elementi necessari per statuire sulle domande di risarcimento dei danni morali subiti da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi. Occorre precisare, in limine, che, come per i danni materiali, la Commissione è venuta meno all’obbligo di protezione del suo personale e deve essere considerata coautrice dei danni morali subiti.

 Sulla domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi

172    I ricorrenti fanno valere che, a causa del comportamento illecito della Commissione, Alessandro Missir Mamachi ha subito un danno morale reale ed effettivo. Secondo i ricorrenti, tale danno consiste nella sofferenza fisica da lui patita dal momento della sua aggressione fino a quello della sua morte, avvenuta presumibilmente per dissanguamento dopo che l’assassino aveva lasciato il luogo del delitto. Ad essa si dovrebbe poi aggiungere lo stato di sconvolgimento e di trauma psicologico causato dall’assistere impotente all’aggressione e alla barbara uccisione della propria amata consorte, la tragica consapevolezza della propria imminente fine, nonché il senso di insicurezza, preoccupazione e terribile angoscia per il destino dei quattro piccoli figli destinati a restare orfani di entrambi i genitori nel caso in cui fossero riusciti a sopravvivere all’aggressione. Secondo i ricorrenti, tale diritto al risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi risulta dal diritto dell’Unione e dal diritto italiano.

173    La Commissione sostiene che il riconoscimento di tale tipo di danno è propria dell’ordinamento giuridico italiano con riferimento all’articolo 2059 del codice civile italiano e alla giurisprudenza relativa ai beni costituzionalmente protetti secondo la Costituzione italiana. Secondo la Commissione, nel diritto della funzione pubblica dell’Unione, non sussiste alcuna base giuridica per invocare tale tipo di danno.

174    In limine, non può essere accolta l’obiezione sollevata dalla Commissione, secondo la quale non esisterebbe, nel diritto della funzione pubblica dell’Unione, alcun fondamento giuridico che consenta di far valere tale tipo di danno. Infatti, è sufficiente constatare che, come già rilevato al punto 107 supra, il silenzio dello Statuto non comporta l’esclusione di tutto ciò che non vi è espressamente previsto, in quanto un eventuale fondamento giuridico può risultare dai principi derivanti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri.

175    Occorre quindi esaminare se risulti dagli ordinamenti giuridici degli Stati membri un principio generale che riconosce alla vittima un diritto al risarcimento del suo danno morale, che consiste in sofferenze fisiche e psicologiche provate fino al momento del proprio decesso.

176    A tal riguardo, occorre rilevare che, contrariamente a quanto fanno valere i ricorrenti, non risulta dagli ordinamenti degli Stati membri un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, un giudice nazionale avrebbe risarcito tale tipo di danno morale.

177    Pertanto, la domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi dev’essere respinta, senza che occorra pronunciarsi sull’eccezione di irricevibilità sollevata nei suoi confronti dalla Commissione.

 Sulle domande di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi

178    Secondo i ricorrenti, a causa della scomparsa di Alessandro Missir Mamachi, i suoi quattro figli hanno subito iure proprio un danno non patrimoniale reale ed effettivo, tanto morale quanto esistenziale, che si aggiunge al danno della perdita del rapporto parentale, e il cui diritto al risarcimento trova fondamento nel diritto dell’Unione e nel diritto italiano.

179    I ricorrenti fanno valere che il danno morale lamentato è riconducibile ai tragici eventi della notte del 18 settembre 2006, ed equivale al terribile trauma psicologico ed emotivo subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi per aver assistito ad uno spettacolo atroce e sconvolgente quale l’agonia e la morte dei propri genitori, e per averne successivamente vegliato i cadaveri per tutta la notte nell’incapacità, in ragione della loro tenera età, di prendere altre iniziative. Tale trauma è a sua volta all’origine del danno esistenziale subito dai quattro minori, i quali per tutta la vita saranno segnati dalla terribile e angosciante esperienza vissuta nella loro infanzia, esperienza che potrà avere in futuro gravi ripercussioni sulla qualità delle loro relazioni umane e dei loro rapporti sociali. Infine, il danno da perdita del rapporto parentale sarebbe in re ipsa, e sarebbe individuabile nell’ingiusto dolore e patimento per aver perso per sempre, ed inoltre in tenerissima età, entrambi gli amati genitori.

180    In merito alla quantificazione del danno morale subito dai quattro figli, i ricorrenti fanno riferimento in via prudenziale alla giurisprudenza italiana ed in particolare all’ultimo aggiornamento delle tabelle elaborate a tal fine dal Tribunale di Milano (Italia). Tali tabelle individuano, per i casi standard di liquidazione del danno a ciascun genitore o figlio superstite, una forbice compresa tra EUR 106 376 ed EUR 212 752, in modo da consentire l’adattamento dell’indennizzo alle circostanze del caso concreto, circostanze che consistono, in particolare, nella sopravvivenza o meno di altri congiunti, nella convivenza o meno di questi ultimi, nella qualità ed intensità della relazione affettiva familiare residua e nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta.

181    I ricorrenti aggiungono che, conformemente a una giurisprudenza costante dei giudici italiani, gli importi menzionati al punto 180 supra sono tuttavia meramente indicativi e possono essere maggiorati a discrezione del giudice nei casi di particolare gravità. A tal riguardo, i ricorrenti rilevano che, qualora il figlio superstite minorenne abbia perso entrambi i genitori l’ammontare del risarcimento viene solitamente aumentato del 25%. Secondo i ricorrenti, data l’unicità e l’assoluta eccezionalità del caso di specie, nonché le circostanze particolarmente efferate e tragiche in cui Alessandro Missir Mamachi ha perso la vita, la cifra così individuata dovrebbe essere aumentata di un ulteriore 25%.

182    Alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti chiedono, a titolo di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, un importo pari a EUR 319 128 per ciascuno, ossia un totale di EUR 1 276 512.

183    Anzitutto, la Commissione fa valere di non essere autore del danno subito da Alessandro Missir Mamachi. Pertanto, la giurisprudenza italiana menzionata dai ricorrenti non sarebbe pertinente, in quanto essa riguarda ipotesi di riparazione del danno morale da parte degli autori dei delitti che hanno cagionato la morte delle vittime, mentre, nel caso di specie, essa sostiene di avere una responsabilità eventualmente sussidiaria dovuta a un illecito relativo alla pretesa mancanza di misure di sicurezza adeguate.

184    La Commissione considera poi che, nel diritto della funzione pubblica dell’Unione, non esiste un diritto al risarcimento del danno non patrimoniale dei familiari di un funzionario. A tal riguardo, la Commissione sostiene che, nella sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), in cui, a suo avviso, il nesso tra il comportamento dell’istituzione e l’evento che ha colpito il funzionario era manifestamente più diretto che nel caso di specie, la Corte ha dichiarato che le conseguenze sui familiari erano una mera ripercussione del danno subito dal funzionario e di cui l’istituzione non poteva essere considerata responsabile.

185    Da ultimo, e in via subordinata, la Commissione sostiene, in primo luogo, per quanto riguarda il trauma psicologico subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi per avere assistito ad uno spettacolo atroce e sconvolgente quale la morte dei propri genitori, che non risulta dagli atti del processo che i figli abbiano assistito all’omicidio dei genitori e che, quindi, tale danno non risulta sufficientemente provato.

186    In secondo luogo, per quanto riguarda il danno esistenziale causato dal trauma che, secondo i ricorrenti, potrà avere in futuro gravi ripercussioni sulla qualità delle relazioni umane e dei rapporti sociali dei quattro figli, la Commissione rileva che, da un lato, secondo la giurisprudenza italiana menzionata dai ricorrenti, il danno esistenziale in quanto tale non sussiste come categoria autonoma e, dall’altro, tale danno è risarcibile solo laddove sia sofferto direttamente dalla vittima oggetto del reato da parte dell’autore dello stesso il quale, nel caso di specie, non è la Commissione.

187    In terzo luogo, per quanto riguarda il danno derivante dalla perdita del rapporto parentale che, secondo i ricorrenti, è in re ipsa, la Commissione osserva, proprio basandosi sulla giurisprudenza della Corte suprema di cassazione (Italia) menzionata dai ricorrenti, che tale conclusione dovrebbe essere respinta. Infatti, secondo la Commissione, una siffatta conclusione snatura la funzione del risarcimento che verrebbe concesso non in conseguenza dell’effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo. In ogni caso, tale danno avrebbe già trovato riparazione nelle prestazioni concesse a norma dell’articolo 73 dello Statuto, il quale per l’appunto stabilisce un indennizzo forfettario in caso di decesso del funzionario.

188    In quarto e ultimo luogo, la Commissione contesta l’applicazione, nel caso di specie, delle tabelle previste dal Tribunale di Milano, per la determinazione del danno morale asseritamente subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi. Innanzitutto, tali tabelle riguarderebbero l’ipotesi del risarcimento da parte dell’autore del delitto, ipotesi che manifestamente non ricorrerebbe nel caso di specie, in quanto la Commissione non è l’autore del delitto. Inoltre, tali tabelle attesterebbero una tendenza seguita in un solo Stato membro e, all’interno di quest’ultimo, da un solo giudice. Infine, l’applicazione, proposta dai ricorrenti, delle tabelle previste dal Tribunale di Milano colliderebbe con la giurisprudenza costante italiana, citata dai ricorrenti, con riferimento al danno biologico, ma trasponibile al danno morale, secondo cui nell’ipotesi di applicazione di tabelle occorre pur sempre un’adeguata personalizzazione con riferimento alle circostanze della fattispecie.

189    Pertanto, la Commissione ritiene che la domanda di risarcimento dei danni morali dei quattro figli di Alessandro Missir Mamachi debba essere respinta.

190    Occorre esaminare, innanzitutto, due obiezioni sollevate, in sostanza dalla Commissione, la quale fa valere, come indicato ai punti 183 e 184 supra, da un lato, che essa è responsabile solo in via sussidiaria del danno morale subito dai quattro figli e, dall’altra, che la sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), dimostra che le conseguenze che colpiscono i familiari di un funzionario sono la mera ripercussione del danno subito da quest’ultimo e di cui l’istituzione non può essere considerata responsabile.

191    Per quanto riguarda la prima obiezione, va ricordato che dal punto 84 supra risulta che il Tribunale della funzione pubblica ha dichiarato, senza aver commesso errori di diritto, che qualora una colpa che consiste in un inadempimento di un obbligo di protezione che ha contribuito a causare il danno specifico che il suddetto obbligo aveva l’oggetto di prevenire, anche se l’istituzione non può essere dichiarata la responsabile principale del danno, essa doveva essere considerata coautrice del danno. Pertanto, dev’essere respinto l’argomento della Commissione secondo il quale essa è responsabile a titolo sussidiario del danno.

192    Per quanto riguarda la seconda obiezione, la Commissione fa valere che è applicabile, a fortiori, nel caso di specie, il principio sancito nella sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), ovvero che le conseguenze che colpiscono i familiari di un funzionario sono la mera ripercussione del danno subito da quest’ultimo, di cui l’istituzione non può essere considerata responsabile.

193    In primo luogo, a differenza della causa che ha condotto alla sentenza dell’8 ottobre 1986, Leussink/Commissione (169/83 e 136/84, EU:C:1986:371), in cui il funzionario vittima di un infortunio sul lavoro era sopravvissuto e aveva ricevuto un risarcimento complementare, nella presente causa, Alessandro Missir Mamachi è deceduto senza aver avuto diritto a un siffatto risarcimento, come risulta dal punto 177 supra, e, quindi, le conseguenze sui familiari di un funzionario deceduto non possono essere identiche alle conseguenze sui familiari di un funzionario che è sopravvissuto.

194    In secondo luogo, si deve constatare che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, la presenza di un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni agli aventi causa di un funzionario deceduto non è un ostacolo a che i suddetti aventi causa, qualora ritengano che i danni subiti non siano coperti, o non lo siano del tutto, da tale regime, ottengano altresì un risarcimento del loro danno morale mediante un ricorso dinanzi a un giudice nazionale.

195    A tal riguardo, risulta dagli ordinamenti degli Stati membri anche un principio generale comune secondo il quale il danno morale subito non può essere oggetto di un duplice risarcimento. Di conseguenza, spetta al giudice verificare entro quali limiti un regime che garantisce il versamento automatico di prestazioni copra integralmente, parzialmente, o non copra affatto il danno morale subito dagli aventi causa prima di determinare l’importo del risarcimento del suddetto danno. Infine, risulta dagli ordinamenti degli Stati membri che il principio della responsabilità in solido applicabile al danno materiale in circostanze simili a quelle del caso di specie trova applicazione altresì al danno morale.

196    Pertanto, dev’essere respinta anche la seconda obiezione della Commissione.

197    Per quanto riguarda i criteri di determinazione dell’importo del risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi, i ricorrenti sostengono che il suddetto importo deve essere stabilito tenendo conto, in primo luogo, del trauma psicologico ed emotivo che i quattro minori hanno subito per aver assistito allo spettacolo atroce e sconvolgente dell’agonia e della morte dei loro genitori e per aver poi vegliato i loro cadaveri per tutta la notte nell’incapacità, in ragione della loro tenera età, di prendere altre iniziative, in secondo luogo, del danno esistenziale subito dai quattro minori, i quali per tutta la vita saranno segnati dalla terribile e angosciante esperienza vissuta nella loro infanzia e, in terzo luogo, del danno dovuto alla perdita del rapporto parentale, individuabile nell’ingiusto dolore e patimento per aver perso per sempre, ed inoltre in tenerissima età, entrambi i genitori.

198    Senza che occorra pronunciarsi sui diversi criteri fatti valere dai ricorrenti, i quali peraltro fanno riferimento a principi sanciti dalla giurisprudenza italiana, si deve constatare che dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, viene riconosciuto agli aventi causa, in particolare ai figli e ai genitori della persona deceduta, un danno morale risarcibile, che consiste nella sofferenza morale causata dalla morte di un prossimo, principio al quale si avvicinano i diversi criteri fatti valere dai ricorrenti.

199    A tal riguardo, va precisato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il danno morale subito dai quattro minori non ha già formato oggetto di un risarcimento sotto forma di prestazioni concesse ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto, il quale prevede un’indennità forfettaria in caso di decesso del funzionario. Infatti, risulta dal punto 153 supra che l’indennità forfettaria è stata presa in considerazione ai fini del risarcimento del solo danno materiale consistito nella perdita di retribuzione di Alessandro Missir Mamachi. Invece, il danno morale causato dalla morte di Alessandro Missir Mamachi è legato alla sofferenza cagionata ai quattro minori e, quindi, non è coperto dalle prestazioni concesse ai sensi dell’articolo 73 dello Statuto.

200    Per quanto riguarda la determinazione dell’importo del danno morale, va constatato che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, le tabelle previste dal Tribunale di Milano non possono essere utilizzate nel caso di specie. Infatti, come ha giustamente rilevato la Commissione, il giudice dell’Unione non può utilizzare tabelle previste in un solo Stato membro per determinare l’importo del risarcimento del danno subito dagli aventi causa di un funzionario dell’Unione deceduto. A tal riguardo, va ricordato che spetta al giudice dell’Unione fissare l’importo ex æquo et bono (v., in tal senso, sentenza del 5 giugno 1980, Oberthür/Commissione, 24/79, EU:C:1980:145, punto 15), esponendo i criteri presi in considerazione a tal fine (v., in tal senso, sentenze del 14 maggio 1998, Consiglio/de Nil e Impens, C‑259/96 P, EU:C:1998:224, punti 32 e 33; del 9 settembre 1999, Lucaccioni/Commissione, C‑257/98 P, EU:C:1999:402, punto 35, e del 6 giugno 2006, Girardot/Commissione, T‑10/02, EU:T:2006:148, punto 51).

201    Tenendo conto delle circostanze del caso di specie, nonché dei principi menzionati ai punti 194 e 195 supra e alla luce del criterio evocato al punto 198 supra, la Commissione deve essere condannata in solido a versare a ciascun figlio di Alessandro Missir Mamachi, per risarcire il danno morale subito a causa della loro perdita parentale e della loro presenza sul luogo del duplice assassinio, l’importo, valutato ex aequo et bono, di EUR 100 000.

 Sulla domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi

202    I ricorrenti fanno valere che ai genitori di Alessandro Missir Mamachi deve altresì essere riconosciuto un equo indennizzo del danno morale costituito dall’ingiusto dolore e patimento derivante dall’aver perso, in circostanze così tragiche e cruente, il proprio figlio. A tale patimento, si deve inoltre aggiungere a titolo di danno esistenziale la fatica fisica e psicologica, nonché il senso di preoccupazione e agitazione derivanti dalla necessità di farsi carico, nonostante l’età avanzata, della cura e dell’educazione dei quattro nipoti rimasti orfani. Pertanto, alla luce delle circostanze uniche del caso, nonché del carattere particolarmente efferato e tragico della vicenda, i ricorrenti chiedono che venga accordato a Livio Missir Mamachi l’importo di EUR 212 752, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

203    La Commissione si limita a sollevare un’eccezione riguardante l’irricevibilità di tale domanda, che è stata esaminata e respinta al punto 170 supra.

204    È sufficiente constatare che, come rilevato al punto 198 supra, dagli ordinamenti degli Stati membri risulta un principio generale comune secondo il quale, in circostanze simili a quelle del caso di specie, un danno morale risarcibile, che consiste nella sofferenza morale causata dalla morte di un prossimo, è riconosciuto ai genitori della persona deceduta.

205    Tenuto conto delle circostanze del caso di specie e dei principi evocati ai punti 194 e 195 supra e alla luce del criterio indicato al punto 198 supra, la Commissione dev’essere condannata in solido a versare all’insieme dei ricorrenti, nella loro qualità di eredi di Livio Missir Mamachi e a risarcimento del danno subito da quest’ultimo a causa della perdita di suo figlio, Alessandro Missir Mamachi, l’importo complessivo, valutato ex aequo et bono, di EUR 50 000.

 Sugli interessi compensativi e moratori

206    I ricorrenti fanno valere che, conformemente a una giurisprudenza costante, il risarcimento del danno derivante dalla responsabilità extracontrattuale dell’Unione deve, nella misura del possibile, reintegrare il patrimonio del danneggiato. Di conseguenza, allorché ricorrono gli estremi della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennizzo non possono essere ignorate, in quanto occorre tenere conto della svalutazione monetaria. Alla luce di tali considerazioni, i ricorrenti chiedono che la Commissione sia condannata alla corresponsione di interessi compensativi a decorrere dal momento in cui si è verificato l’evento dannoso.

207    Inoltre, i ricorrenti chiedono che la Commissione sia condannata a versare interessi moratori a decorrere dal momento in cui essa avrebbe potuto soddisfare le richieste risarcitorie, ovvero dalla presentazione del reclamo del 10 settembre 2008.

208    La Commissione contesta gli argomenti dei ricorrenti.

209    In limine, va ricordato che risulta da giurisprudenza costante che vanno distinti gli interessi moratori dagli interessi compensativi (v., in tal senso, sentenza del 1° giugno 1994, Commissione/Brazzelli Lualdi e a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, punto 35 e giurisprudenza ivi citata) e che la decisione sugli interessi moratori non può quindi incidere sulla sorte degli interessi compensativi.

 Sugli interessi compensativi

210    Secondo una giurisprudenza costante, gli interessi compensativi sono intesi a risarcire le conseguenze sfavorevoli risultanti dal lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennizzo e sono diretti, nella misura del possibile, alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato (v., in tal senso, sentenza del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 51).

211    Inoltre, occorre rilevare che, nell’ambito del contenzioso della funzione pubblica in materia di retribuzione, il giudice dell’Unione ha dichiarato che, nei limiti in cui un funzionario abbia fornito la prova sufficiente del deterioramento monetario dovuto al lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennità, producendo statistiche pertinenti, l’amministrazione non poteva opporre il fatto che tale deterioramento monetario sarebbe stato lenito dall’applicazione retroattiva di coefficienti correttori, in quanto la suddetta applicazione retroattiva non considerava il fatto che ai ricorrenti era stato corrisposto, con diversi anni di ritardo, solamente il valore nominale degli arretrati di retribuzione loro spettanti (v., in tal senso, sentenza del 26 febbraio 1992, Brazzelli e a./Commissione, T‑17/89, T‑21/89 e T‑25/89, EU:T:1992:25, punto 41).

212    Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che i ricorrenti non forniscono alcuna prova concreta diretta a dimostrare il deterioramento monetario dovuto al lasso di tempo intercorso tra il sopravvenire dell’evento dannoso e la data del pagamento dell’indennità. Infatti, a tal riguardo, occorre constatare che i ricorrenti si limitano a evocare il fatto che dovrebbe essere presa in considerazione la svalutazione monetaria, senza dimostrarne sufficientemente l’effettivo sopravvenire.

213    Ne discende che la domanda di pagamento degli interessi compensativi non è fondata.

 Sugli interessi moratori

214    Quanto al risarcimento del danno materiale, si deve constatare che da quanto esposto supra risulta che talune prestazioni statutarie devono essere prese in considerazione ai fini del suddetto risarcimento. Pertanto, tenendo conto delle circostanze del caso di specie, nei limiti in cui la Commissione ha versato e continuerà a versare le suddette prestazioni, non occorre condannarla al pagamento degli interessi moratori. Occorre invece precisare, come osservato al punto 155 supra, che qualora le prestazioni statutarie effettivamente versate dalla Commissione in forza dello Statuto non dovessero aver raggiunto l’importo di EUR 3 milioni, gli interessi moratori dovranno essere presi in considerazione sull’importo restante per raggiungere l’importo di EUR 3 milioni. In tale ipotesi, tali interessi saranno calcolati sull’importo restante, a partire dal giorno in cui sarà stata versata l’ultima prestazione statutaria, al tasso fissato dalla Banca centrale europea (BCE) per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

215    Quanto al danno morale, gli importi menzionati ai punti 201 e 205 supra devono essere maggiorati degli interessi moratori, non a decorrere dal giorno del reclamo del 10 settembre 2008, come fatto valere dai ricorrenti, bensì a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento, (v., in tal senso, sentenza del 7 giugno 2017, Guardian Europe/Unione europea, T‑673/15, EU:T:2017:377, punto 169 e giurisprudenza ivi citata). Il tasso degli interessi di mora sarà quello fissato dalla BCE per le sue principali operazioni di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

 Sulle spese

216    Conformemente all’articolo 211, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta in quanto infondata o quando l’impugnazione è fondata e il Tribunale decide in via definitiva la controversia, esso statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 211, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

217    Nel caso di specie, occorre, da un lato, nell’ambito dell’impugnazione, condannare la Commissione a sopportare le proprie spese e quelle dei ricorrenti. Per quanto riguarda il procedimento in primo grado, poiché la Commissione è risultata, in sostanza, soccombente nelle sue conclusioni, e i ricorrenti hanno chiesto la sua condanna alle spese, essa deve essere altresì condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

dichiara e statuisce:

1)      La sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F50/09), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione europea nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dal sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, dalla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, dal sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e dal sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, questi ultimi due rappresentati dalla sig.ra Anne Sintobin.

2)      La sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F50/09), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha accolto l’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dal sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano.

3)      La sentenza del 12 maggio 2011, Missir Mamachi di Lusignano/Commissione (F50/09), è annullata nella parte in cui il Tribunale della funzione pubblica ha limitato la responsabilità della Commissione al 40% del danno materiale subito dal sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, dalla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, dal sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e dal sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, questi ultimi due rappresentati dalla sig.ra Sintobin.

4)      L’impugnazione è respinta quanto al resto.


5)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 3 milioni, dedotte le prestazioni statutarie considerate facenti parte di tale importo versate o da versare al sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, alla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, al sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano e al sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, questi ultimi due rappresentati dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno materiale subito da questi ultimi.

6)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Carlo Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

7)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 alla sig.ra Giustina Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultima.

8)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Tommaso Missir Mamachi di Lusignano, rappresentato dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

9)      La Commissione è condannata in solido a pagare un importo di EUR 100 000 al sig. Filiberto Missir Mamachi di Lusignano, rappresentato dalla sig.ra Sintobin, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

10)    La Commissione è condannata in solido a pagare un importo complessivo di EUR 50 000 al sig. Stefano Missir Mamachi di Lusignano e agli altri ricorrenti i cui nomi sono riportati in allegato, in qualità di eredi del sig. Livio Missir Mamachi di Lusignano, a titolo del danno morale subito da quest’ultimo.

11)    I risarcimenti di cui ai punti da 6) a 10), supra saranno maggiorati degli interessi moratori, a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza e fino al completo pagamento, al tasso fissato dalla Banca centrale europea per le sue operazioni principali di rifinanziamento, maggiorato di due punti percentuali.

12)    Il ricorso è respinto quanto al resto.

13)    La Commissione è condannata alle spese relative all’impugnazione.


14)    La Commissione è condannata alle spese relative al procedimento di primo grado.

Jaeger

Frimodt Nielsen

Papasavvas

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 7 dicembre 2017.

Il cancelliere

 

      Il presidente

E. Coulon G. Berardis


Indice


Fatti

Sentenza di primo grado

Sentenza di impugnazione

Sentenza di riesame

Procedimento dinanzi al Tribunale e conclusioni delle parti

In diritto

Sul primo motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha dichiarato irricevibile la domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi e da Livio Missir Mamachi

Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi

Sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nell’esame della domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi

Sul secondo motivo, fondato sull’errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica nella parte in cui ha limitato al 40% la responsabilità della Commissione

Sulle prime tre parti del secondo motivo, attinenti alla responsabilità principale della Commissione

Sulla quarta parte, relativa alla responsabilità in solido della Commissione

Sul terzo motivo, attinente a un errore di diritto commesso dal Tribunale della funzione pubblica allorché ha dichiarato che il danno materiale era stato integralmente risarcito con le prestazioni statutarie

Sul ricorso in primo grado

Sulla domanda di risarcimento del danno materiale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi

Sulle eccezioni di irricevibilità sollevate dalla Commissione nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi

Sulle eccezioni di irricevibilità relative all’articolo 73 dello Statuto, sollevate dalla Commissione nei confronti delle domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi

Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi per violazione della regola di concordanza tra domanda e reclamo

Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nei confronti della domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi per violazione della regola di concordanza tra reclamo e ricorso

Sulle domande di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi, dai suoi quattro figli e da Livio Missir Mamachi

Sulla domanda di risarcimento del danno morale subito da Alessandro Missir Mamachi

Sulle domande di risarcimento del danno morale subito dai quattro figli di Alessandro Missir Mamachi

Sulla domanda di risarcimento del danno morale subito da Livio Missir Mamachi

Sugli interessi compensativi e moratori

Sugli interessi compensativi

Sugli interessi moratori

Sulle spese


*      Lingua processuale: l’italiano.


1      La presente sentenza è pubblicata per estratto.


2      L’elenco degli altri ricorrenti è allegato alla sola versione notificata alle parti.