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Impugnazione proposta il 27 aprile 2017 da Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 17 febbraio 2017 nelle cause riunite T-14/14 e T-87/14, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e altri / Consiglio dell’Unione europea

(Causa C-225/15 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Islamic Republic of Iran Shipping Lines, Hafize Darya Shipping Lines (HDSL), Khazar Sea Shipping Lines Co., IRISL Europe GmbH, IRISL Marine Services and Engineering Co., Irano Misr Shipping Co., Safiran Payam Darya Shipping Lines, Shipping Computer Services Co., Soroush Sarzamin Asatir Ship Management, South Way Shipping Agency Co. Ltd, Valfajr 8th Shipping Line Co. (rappresentanti: M. Taher, Solicitor, M. Lester QC, Barrister)

Altra parte nel procedimento: Consiglio dell’Unione europea

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale del 17 febbraio 2017 nelle cause riunite T-14/14 e T-87/14

statuire sulla causa dinanzi al Tribunale e in particolare:

annullare le “misure dell’ottobre 2013” (decisione del Consiglio 2013/4971 che modifica la decisione 2010/4132 e regolamento del Consiglio 971/20133 che modifica il regolamento 267/20124 ) e le “misure del novembre 2013” (decisione del Consiglio 2013/6855 che modifica la decisione 2010/413 e regolamento di esecuzione del Consiglio 1203/20136 che attua il regolamento 267/2012) nei limiti in cui tali misure restrittive nei confronti dell’Iran riguardano le ricorrenti;

in subordine, dichiarare inapplicabili le misure dell’ottobre 2013, in considerazione della loro illegittimità, nei limiti in cui si applicano alle ricorrenti; e

condannare il convenuto alle spese dell’impugnazione e a quelle del procedimento dinanzi al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

A sostegno dell’impugnazione in relazione alla dichiarazione di inapplicabilità, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure dell’ottobre 2013 avevano una valida base giuridica.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure dell’ottobre 2013 non violavano i principi di res judicata, certezza del diritto, legittimo affidamento e ne bis in idem, o il diritto a un ricorso effettivo.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il convenuto non era incorso in uno sviamento di potere nell’attuare le misure dell’ottobre 2013.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il convenuto non aveva violato il diritto di difesa delle ricorrenti.

5. Quinto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure dell’ottobre 2013 non erano un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali delle ricorrenti.

A sostegno dell’impugnazione in relazione alla domanda di annullamento, le ricorrenti fanno valere i seguenti motivi:

1. Primo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel non constatare che il convenuto era incorso in una serie di errori manifesti di valutazione nel ritenere che i criteri d’inserimento nell’elenco di cui alle misure del novembre 2013 fossero soddisfatti rispetto a ciascun ricorrente.

2. Secondo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il convenuto non aveva violato il diritto di difesa delle ricorrenti nel reinserirle nell’elenco di cui alle misure del novembre 2013.

3. Terzo motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che il reinserimento delle ricorrenti nell’elenco di cui alle misure del novembre 2013 non aveva violato i principi di res judicata, certezza del diritto, legittimo affidamento e ne bis in idem, o il diritto a un ricorso effettivo.

4. Quarto motivo, vertente sul fatto che il Tribunale ha errato nel constatare che le misure del novembre 2013 non erano un’ingerenza ingiustificata e sproporzionata nei diritti fondamentali delle ricorrenti.

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1 Decisione 2013/497/PESC del Consiglio, del 10 ottobre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 272, pag. 46).

2 Decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU 2010, L 195, pag. 39).

3 Regolamento (UE) n. 971/2013 del Consiglio, del 10 ottobre 2013; che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 272, pag. 1).

4 Regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU 2012, L 88, pag. 1).

5 Decisione 2013/685/PESC del Consiglio, del 26 novembre 2013, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU 2013, L 316, pag. 46).

6 Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2013 del Consiglio, del 26 novembre 2013, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU 2013, L 316, pag. 1).