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Impugnazione proposta il 14 febbraio 2018 dalla PGNiG Supply & Trading GmbH avverso l’ordinanza del Tribunale (Prima Sezione) del 14 dicembre 2017, causa T-849/16, PGNiG Supply & Trading GmbH/Commissione europea

(Causa C-117/18 P)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente: PGNiG Supply & Trading GmbH (rappresentante: M. Jeżewski, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare l’ordinanza impugnata del Tribunale dell’Unione europea del 14 dicembre 2017, con la quale è stato ritenuto irricevibile il ricorso della PGNiG Supply & Trading nel procedimento T-849/16;

statuire sulla ricevibilità e ritenere ricevibile il ricorso della PGNiG Supply & Trading nel procedimento T-849/16, avente per oggetto la domanda, ai sensi dell’articolo 263 TFUE, di annullamento della decisione C(2016) 6950 final della Commissione, del 28 ottobre 2016, concernente la modifica delle condizioni di esenzione del gasdotto Opal, concesse a norma della direttiva 2003/55/CE, dall’applicazione dei requisiti relativi all’accesso dei terzi e alla regolamentazione delle tariffe.

Motivi e principali argomenti

La violazione da parte del Tribunale dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, a causa di un errato assunto secondo cui la decisione della Commissione europea del 2016 non riguardasse la ricorrente né direttamente né individualmente e non costituisse un atto regolamentare, derivante dall’errata interpretazione da parte del Tribunale del carattere e degli effetti di una nuova esenzione regolamentare del 2016, a motivo, tra l’altro, della violazione dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere da a) ad e), della direttiva in materia di gas naturale, per non aver applicato le condizioni di esenzione previste per una «nuova infrastruttura del sistema del gas» e per aver omesso la valutazione del loro rispetto in modo da poter giungere a conclusioni sufficientemente chiare in merito al carattere ed allo status dell’esenzione, introdotta in forza della decisione della Commissione europea del 2016 e della nuova esenzione regolamentare del 2016, a causa della mancata applicazione del paragrafo 1 alla decisione della Commissione europea del 2016, la quale aveva modificato la portata dell’esenzione regolamentare del 2009. Con tale motivo, la ricorrente sostiene che il Tribunale non ha valutato il carattere della nuova esenzione regolamentare, il che ha condotto il Tribunale ad una valutazione errata circa gli effetti esplicati dalla decisione della Commissione nei confronti della ricorrente.

L’errata interpretazione dell’articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non sia direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea. Nell’ambito del suddetto motivo la ricorrente rileva che la valutazione del Tribunale, secondo la quale la ricorrente non fosse direttamente interessata dalla decisione della Commissione europea, è errata. L’approccio seguito dal Tribunale non è compatibile con l’attuale giurisprudenza, la quale sostiene l’incidenza diretta delle decisioni della Commissione europea nei confronti dei soggetti che non sono un’autorità nazionale di regolamentazione, destinatari della decisione.

L’errata interpretazione dell’articolo 263 del Trattato, avendo ritenuto che la ricorrente non fosse individualmente interessata dalla decisione della Commissione europea. Nell’ambito di siffatto motivo, la ricorrente sostiene che la sua posizione di mercato consente tale individuazione ai sensi della giurisprudenza relativa alla ricevibilità di un ricorso.

L’errata interpretazione dell’articolo 263, quarto comma, in fine, del Trattato, avendo ritenuto che la decisione impugnata non costituisse un atto regolamentare. Nell’ambito di tale motivo, la ricorrente sostiene che la decisione ha il carattere di un atto regolamentare.

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