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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di appello di Napoli (Italia) il 14 giugno 2018 – I.G.I. Srl / Maria Grazia Cicenia e a.

(Causa C-394/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Corte di appello di Napoli

Parti nella causa principale

Appellante: I.G.I. Srl

Appellati: Maria Grazia Cicenia, Mario Di Pierro, Salvatore de Vito, Antonio Raffaele

Questioni pregiudiziali

Se i creditori della società scissa, le cui ragioni di credito siano anteriori alla scissione, che non si siano avvalsi del rimedio dell’opposizione ex art. 2503 c.c. (e dunque dello strumento di tutela introdotto in attuazione dell’art. 12 della Direttiva [82/891/CEE]1 ), possano avvalersi dell’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. dopo che la scissione sia stata attuata, allo scopo di farne dichiarare l’inefficacia nei loro confronti e, quindi, di essere preferiti in sede esecutiva ai creditori della o delle società beneficiarie nonché di essere anteposti agli stessi soci di quest’ultime;

se la nozione di nullità, contemplata dall’art. 19 della Direttiva, si riferisce alle sole azioni incidenti sulla validità dell’atto di scissione ovvero anche a quelle che, pur non incidendo sulla sua validità, ne determinano l’inefficacia relativa o inopponibilità.

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1     Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del Trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni (GU L 378, pag. 47).