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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato (Italia) il 19 marzo 2018 – SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa / Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

(Causa C-343/18)

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti nella causa principale

Ricorrenti: SAIGI Società Cooperativa Agricola a r.l., MA.GE.MA. Società Agricola Cooperativa

Convenute: Regione Emilia-Romagna, A.U.S.L. Romagna

Questioni pregiudiziali

Se l’art. 27 del Regolamento CE, nel prevedere che per le attività di cui all’allegato IV, sezione A, e all’allegato V, sezione A, gli Stati membri assicurano la riscossione di una tassa, deve essere interpretato nel senso di imporre l’obbligo di pagamento a tutti gli imprenditori agricoli anche laddove “svolgono le attività di macellazione e sezionamento delle carni in via strumentale e connessa all’attività di allevamento degli animali”;

Se può uno Stato escludere dal pagamento dei diritti sanitari alcune categorie di imprenditori pur avendo predisposto un sistema di riscossione dei tributi idoneo, nel suo complesso, a garantire la copertura dei costi sostenuti per i controlli ufficiali o applicare tariffe inferiori rispetto a quelle previste dal Regolamento CE n. 8[8]2/20041 .

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1     Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (GU L 165, pag. 1).