Language of document : ECLI:EU:C:2012:551

CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

NIILO JÄÄSKINEN

presentate il 6 settembre 2012 (1)

Causa C‑332/11

ProRail NV

contro

Xpedys NV,

FAG Kugelfischer GmbH,

DB Schenker Rail Nederland NV,

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Cassatie (Belgio)]

«Cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale – Assunzione delle prove – Regolamento (CE) n. 1206/2001 – Articolo 1 – Ambito di applicazione ratione materiae – Articolo 17 – Assunzione diretta delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente – Nomina di un perito e affidamento al perito, da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, di un incarico da svolgersi in parte sul territorio di un altro Stato membro – Applicazione obbligatoria o meno del meccanismo di assistenza giudiziaria previsto all’articolo 17 di detto regolamento»






I –    Introduzione

1.        Con la presente domanda di pronuncia pregiudiziale, lo Hof van Cassatie (Corte di cassazione belga) chiede che siano interpretati gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (2).

2.        Si tratta di stabilire se una perizia disposta, in tale materia, da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro (3) che deve essere effettuata in parte sul territorio di detto Stato e in parte sul territorio di un altro Stato membro debba, per quanto riguarda l’esecuzione diretta di quest’ultima parte dell’incarico affidato ad un perito nazionale, essere necessariamente compiuta conformemente al meccanismo di cooperazione giudiziaria previsto all’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001.

3.        Tale questione viene sottoposta nel quadro di una controversia pendente dinanzi ad un giudice belga che contrappone società di diritto belga, tedesco e olandese a seguito di un sinistro nel quale è rimasto coinvolto, vicino ad Amsterdam, un treno proveniente dal Belgio e diretto nei Paesi Bassi. Il suddetto giudice, chiamato a pronunciarsi nell’ambito di un procedimento sommario, ha nominato, sulla base delle norme procedurali nazionali, un perito belga con l’incarico di effettuare operazioni peritali non soltanto in Belgio, ma anche nei Paesi Passi, in relazione agli aspetti oggetto di contestazione da parte di una delle società olandesi coinvolte.

4.        La Corte è così chiamata a pronunciarsi sull’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1206/2001, nonché sul carattere obbligatorio di quest’ultimo, in particolare nel caso in cui un’autorità giudiziaria intenda procedere all’assunzione di prove in un altro Stato membro direttamente e non per il tramite dell’autorità giudiziaria richiesta competente di detto Stato.

5.        Tuttavia, la questione pregiudiziale si riferisce anche al principio del riconoscimento delle decisioni rese negli altri Stati membri enunciato all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 44/2001, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (4), principio alla luce del quale la Corte potrebbe essere chiamata ad interpretare gli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001.

II – Il quadro normativo

A –    Il regolamento n. 1206/2001

6.        Il preambolo del regolamento n. 1206/2001 prevede quanto segue:

«(2)      Il corretto funzionamento del mercato interno presuppone che la cooperazione tra le autorità giudiziarie nel settore dell’assunzione delle prove sia migliorata, in particolare semplificata e accelerata.

(…)

(7)      Poiché per pronunciarsi in merito ad un procedimento civile o commerciale pendente dinanzi ad un’autorità giudiziaria di uno Stato membro è spesso necessario assumere prove in un altro Stato membro (...). Occorre pertanto continuare a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove.

(8)      Presupposto per l’efficienza dei procedimenti giudiziari in materia civile o commerciale è che la trasmissione e l’esecuzione della richiesta di esecuzione dell’assunzione delle prove avvenga in modo diretto e con il mezzo più rapido tra le autorità giudiziarie degli Stati membri.

(…)

(15)      Per facilitare l’assunzione delle prove, un’autorità giudiziaria di uno Stato membro dovrebbe avere la possibilità, conformemente alle leggi dello Stato membro da cui dipende, di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro, se quest’ultimo dà il proprio assenso, ed alle condizioni stabilite dall’organo centrale o dall’autorità competenti dello Stato membro richiesto.

(…)

(17)      Il presente regolamento dovrebbe prevalere sulle norme in vigore per il suo ambito d’applicazione contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri. Esso non dovrebbe ostare alla conclusione di accordi o intese volti a facilitare ulteriormente la cooperazione in materia di assunzione delle prove».

7.        L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 1206/2001, recante il titolo «Ambito di applicazione», così recita:

«1.      Il presente regolamento si applica in materia civile o commerciale allorché, conformemente alle disposizioni della propria legislazione, l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede:

a)      che l’autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all’assunzione delle prove, o

b)      di procedere direttamente essa stessa all’assunzione delle prove in un altro Stato membro.

2.      Non sono ammesse le richieste intese a ottenere prove che non siano destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti».

8.        Gli articoli 10‑16, compresi nella sezione 3 del medesimo regolamento, stabiliscono le modalità di assunzione delle prove da parte di un’autorità giudiziaria richiesta di un altro Stato membro (cosiddetto metodo di cooperazione «indiretta»).

9.        L’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001 precisa che «[l]’autorità giudiziaria richiesta dà esecuzione alla richiesta applicando le leggi del proprio Stato membro».

10.      L’articolo 17 del regolamento, che disciplina l’esecuzione diretta dell’assunzione delle prove da parte dell’autorità giudiziaria richiedente (cosiddetto metodo di cooperazione «diretta»), così recita:

«1.      Un’autorità giudiziaria che chieda di procedere direttamente all’assunzione delle prove in un altro Stato membro introduce in tale Stato una richiesta presso l’organo centrale o le autorità competenti (…).

2.      L’assunzione diretta delle prove può aver luogo solo se è possibile procedervi su base volontaria senza che siano necessarie misure coercitive.

Se l’assunzione diretta delle prove implica l’audizione di una persona, l’autorità giudiziaria richiedente informa tale persona che il procedimento ha luogo su base volontaria.

3.      L’assunzione delle prove è eseguita da un magistrato o da un’altra persona, quale un perito, designata in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

(…)

5.      L’organo centrale o l’autorità competente possono rifiutare l’assunzione diretta delle prove solo qualora:

a)      la richiesta non rientri nell’ambito d’applicazione del presente regolamento di cui all’articolo 1,

b)      la richiesta non contenga tutte le informazioni necessarie ai sensi dell’articolo 4 ovvero,

c)      l’assunzione diretta delle prove richiesta sia contraria a principi fondamentali della legge del suo Stato membro.

6.      Fatte salve le condizioni stabilite a norma del paragrafo 4, l’autorità giudiziaria richiedente esegue la richiesta in conformità della legge del suo Stato membro».

B –    Il regolamento n. 44/2001

11.      L’articolo 31 del regolamento n. 44/2001 stabilisce che «[i] provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge di uno Stato membro possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se, in forza del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro».

12.      L’articolo 32 di detto regolamento, inserito all’inizio del capo III, recante il titolo «Riconoscimento ed esecuzione», stabilisce che «per decisione si intende, a prescindere dalla denominazione usata, qualsiasi decisione emessa da un giudice di uno Stato membro, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la determinazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere».

13.      Ai sensi dell’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, «[l]e decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento».

III – Il procedimento principale, la questione pregiudiziale e il procedimento dinanzi alla Corte

14.      Il 22 novembre 2008 un treno merci in transito dal Belgio a Beverwijk (Paesi Bassi) deragliava nei pressi di Amsterdam.

15.      A seguito di detto incidente, sono state proposte azioni sia davanti alle autorità giudiziarie belghe sia davanti alle autorità giudiziarie olandesi.

16.      Il procedimento principale, un procedimento sommario di cui sono state investite le autorità giudiziarie belghe, oppone la società ProRail NV (in prosieguo: la «ProRail») a quattro altre società interessate dal succitato incidente, vale a dire la Xpedys NV (in prosieguo: la «Xpedys»), la FAG Kugelfischer GmbH (in prosieguo: la «FAG»), la DB Schenker Rail Nederland NV (in prosieguo: la «DB Schenker») e la Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen NV (la Società ferroviaria nazionale belga; in prosieguo: la «SNCB»).

17.      ProRail è una società con sede a Utrecht (Paesi Bassi) che si occupa della gestione delle principali reti ferroviarie nei Paesi Bassi e che, in quanto tale, stipula contratti di accesso con le imprese ferroviarie, in particolare con la società DB Schenker.

18.      La DB Schenker, anch’essa con sede a Utrecht, è un trasportatore ferroviario privato, il cui parco veicoli è composto da vagoni presi a noleggio inizialmente dalla SNCB, una società per azioni di diritto pubblico con sede a Bruxelles (Belgio).

19.      Secondo la DB Schenker e la SNCB, la Xpedys, società con sede ad Anderlecht/Bruxelles (Belgio), sarebbe subentrata come noleggiatore dei vagoni detenuti dalla DB Schenker a partire dal 1° maggio 2008.

20.      La FAG, la cui sede è a Schweinfurt (Germania), è un costruttore di componenti per vagoni.

21.      L’11 febbraio 2009 il trasportatore DB Schenker citava in giudizio, nel quadro di un procedimento sommario dinanzi al presidente del Rechtbank van koophandel te Brussel (Tribunale del commercio di Bruxelles), le società Xpedys e SNCB in qualità di noleggiatori di una parte dei vagoni coinvolti nel sinistro succitato, chiedendo la nomina di un perito. La ProRail e la FAG sono intervenute nel procedimento. Nel corso di quest’ultimo, la ProRail ha chiesto al giudice di dichiarare infondata la domanda di nomina di un perito o, in caso di nomina, di limitarne l’incarico alla constatazione del danno ai vagoni, di non disporre una perizia sull’intera rete ferroviaria olandese e di ordinare che le sue attività venissero svolte secondo le disposizioni del regolamento n. 1206/2001.

22.      Il 26 marzo 2009 la ProRail avviava un procedimento di merito nei confronti della DB Schenker e della Xpedys dinanzi ad un’autorità giudiziaria olandese, il Rechtbank di Utrecht, chiedendo che venisse accertata, in capo al trasportatore e al proprietario noleggiatore dei vagoni coinvolti nel sinistro, la responsabilità per i danni subiti dalla sua rete ferroviaria e chiedendo che questi venissero condannati a risarcirle i danni in tal modo cagionati.

23.      Con ordinanza del 5 maggio 2009, il presidente del Rechtbank van koophandel te Brussel dichiarava fondata la domanda della DB Schenker e nominava un perito definendo l’incarico affidatogli, che doveva essere svolto per la maggior parte nei Paesi Bassi. Nel quadro di tale incarico, il perito, dopo aver invitato le parti ad assistere alle operazioni peritali, doveva recarsi nei Paesi Bassi sul luogo del sinistro e in tutti i luoghi dove potesse effettuare accertamenti utili. Gli è stato inoltre richiesto, da un lato, di stabilire il produttore e lo stato di determinate componenti tecniche dei vagoni. Egli è stato inoltre chiamato a esprimere il proprio parere sui guasti subiti dai vagoni e sull’entità dei danni. L’esperto doveva infine esaminare la rete e l’infrastruttura ferroviarie gestite dalla ProRail e dare il suo parere sulla questione se, ed, eventualmente, in che misura, detta infrastruttura abbia contribuito a causare l’incidente.

24.      La ProRail ricorreva avverso la suddetta ordinanza dinanzi allo Hof van beroep te Brussel (Corte d’appello di Bruxelles), chiedendo, in via principale, di dichiarare infondata la nomina di un esperto o, in subordine, di limitare l’incarico del perito belga al solo accertamento dei danni, nella misura in cui siffatta indagine poteva essere svolta in Belgio, e in ogni caso, di vietare al perito di compiere operazioni peritali nei Paesi Bassi al di fuori del quadro della procedura prevista nel regolamento n. 1206/2001.

25.      Il 20 gennaio 2010 lo Hof van beroep te Brussel rigettava il predetto ricorso, sostenendo che il regolamento n. 1206/2001 non era applicabile in quanto nel caso di specie non ricorreva nessuna delle fattispecie previste al suo articolo 1 e che l’affermazione della ProRail, secondo cui un perito potrebbe essere incaricato di compiere operazioni peritali nei Paesi Bassi solo in conformità di detto regolamento, era destituita di fondamento.

26.      Avverso la decisione dello Hof van beroep te Brussel la ProRail adiva il giudice del rinvio con un ricorso per cassazione, eccependo la violazione delle norme di diritto dell’Unione e, in particolare, degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 e dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001.

27.      Il giudice del rinvio osserva che dagli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 deriva che quando un’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede di procedere direttamente all’assunzione di prove all’interno di un altro Stato membro, ad esempio mediante accertamenti compiuti da un perito, occorre richiedere un’autorizzazione preventiva in detto ultimo Stato. Osserva che i motivi di cassazione presentati dalla ProRail si basano anche su una lettura a contrario dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, dalla quale risulterebbe che una simile assunzione di prove non avrebbe alcuna efficacia extraterritoriale se non autorizzata dallo Stato nel quale è stata compiuta. Il giudice del rinvio si chiede inoltre quale rilevanza rivesta, nel quadro della presente fattispecie, l’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, in base al quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

28.      In tale contesto, con decisione del 30 giugno 2011, lo Hof van Cassatie ha disposto la sospensione del procedimento e ha sottoposto alla Corte di giustizia la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli articoli 1 e 17 del regolamento [n. 1206/2001], in considerazione anche della normativa europea sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e del principio espresso all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento [n. 44/2001], secondo il quale le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, debbano essere interpretati nel senso che il giudice che ordina una perizia giudiziaria, la quale deve essere eseguita in parte nello Stato membro in cui siede il giudice, ma in parte anche in un altro Stato membro, per l’esecuzione diretta di quest’ultima parte deve avvalersi soltanto e dunque esclusivamente delle modalità introdotte dal citato regolamento all’articolo 17, oppure se il perito giudiziario nominato da quello Stato possa essere incaricato, anche al di fuori delle disposizioni di cui al regolamento [n. 1206/200]1, di una perizia che deve essere parzialmente eseguita in un altro Stato membro dell’Unione europea».

29.      Hanno presentato osservazioni scritte alla Corte la ProRail, nonché la Xpedys, la DB Schenker e la SNCB insieme (in prosieguo: «Xpedys e a.»), i governi belga, ceco, tedesco e portoghese, la Confederazione elvetica e la Commissione europea. Non ha avuto luogo la trattazione orale.

IV – Analisi

A –    Sulla ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale

30.      Xpedys e a. contestano la ricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale affermando che essa sarebbe meramente ipotetica e priva di rilevanza ai fini della decisione della controversia principale, dal momento che il regolamento n. 1206/2001 non troverebbe applicazione nel caso di specie.

31.      A fondamento della propria contestazione, le suddette società deducono quattro motivi. Il primo si basa sul fatto che la perizia transfrontaliera è stata disposta su iniziativa di una delle parti in causa, e non del giudice, benché la lettera degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 imponga che detta iniziativa emani da un’«autorità giudiziaria» dello Stato membro richiedente. Il secondo motivo verte sul fatto che la nomina di un perito è stata chiesta soltanto davanti al giudice adito nel quadro del procedimento sommario, mentre gli articoli citati e il settimo considerando di detto regolamento richiederebbero che l’assunzione delle prove sia necessaria per permettere al giudice di decidere nel merito. Il terzo si fonda sull’opinione secondo cui non vi sarebbe alcuna ragione di applicare tale regolamento quando, come nel caso di specie, non è in gioco l’esercizio del potere pubblico sul territorio di un altro Stato membro, non essendo così necessaria l’autorizzazione di quest’ultimo per svolgere l’incarico peritale. Il quarto motivo si fonda sul fatto che, nel quadro della controversia in parola, l’applicazione del regolamento n. 1206/2001 avrebbe rallentato la procedura, risultato questo opposto rispetto agli obiettivi enunciati nel secondo considerando del regolamento di cui trattasi, vale a dire la semplificazione e la velocizzazione dell’assunzione delle prove.

32.      Ritengo che queste due ultime argomentazioni rimandino a considerazioni che esulano dalla problematica dell’eventuale irricevibilità della domanda di pronuncia pregiudiziale, rientrando piuttosto nel merito della presente controversia.

33.      Per quanto attiene alle prime due censure mosse da Xpedys e a., ricordo che, per giurisprudenza costante (5), nel quadro del procedimento di rinvio pregiudiziale l’autorità giudiziaria nazionale, tenuto conto delle caratteristiche peculiari della fattispecie, è nella posizione migliore per valutare sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini di emettere la propria sentenza sia la rilevanza delle questioni che intende sottoporre alla Corte. Dal momento che si tratta dell’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in linea di principio, tenuta a pronunciarsi, salvo che risulti in maniera manifesta che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con l’effettività o con l’oggetto della causa principale, o salvo che il problema sottoposto sia di natura meramente ipotetica.

34.      Ciò non si verifica, a mio avviso, nella presente fattispecie. La domanda di pronuncia pregiudiziale illustra, infatti, in modo sufficiente sotto quale profilo l’interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 potrebbe risultare utile per dirimere la controversia principale, nella misura in cui l’emananda sentenza della Corte chiarisca al giudice del rinvio se la parte della perizia redatta nei Paesi Bassi ai fini di determinare l’origine dell’incidente ferroviario in parola e l’entità del guasto che ne è derivato debba essere effettuata in applicazione delle norme procedurali belghe o del regolamento n. 1206/2001.

35.      Aggiungo che non mi sembra che gli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 impongano in alcun modo che la decisione di assumere prove direttamente in un altro Stato membro venga adottata d’ufficio dall’autorità giudiziaria dello Stato richiedente che la dispone. Essi non escludono che un simile provvedimento venga inizialmente sollecitato, davanti a detta autorità giudiziaria, dalle parti della controversia, come accade generalmente nella prassi, avendo una di esse interesse a far accertare l’esistenza di fatti che sono contestati dall’altra parte al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.

36.      Reputo peraltro irrilevante che l’atto istruttorio non sia stato disposto nel corso di un procedimento di merito, bensì nel quadro di un procedimento sommario avente ad oggetto unicamente la nomina di un perito. L’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001 impone unicamente che le prove di cui si chiede l’assunzione siano «destinate ad essere utilizzate in procedimenti giudiziari pendenti o previsti». Come correttamente osservato dalla Commissione nella sua guida pratica, quest’ultimo termine permette di ricomprendere gli atti istruttori preliminari rispetto all’eventuale apertura del procedimento di merito, nel corso del quale gli elementi di prova saranno effettivamente utilizzati, in particolare nel caso di prove che, nelle more del giudizio, potrebbero non essere più disponibili (6). Rientrando un mezzo istruttorio transfrontaliero in futurum come quello oggetto del procedimento principale (7) nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1206/2001, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere ritenuta irricevibile a tale titolo.

B –    Nel merito

1.      Sull’irrilevanza delle disposizioni del regolamento n. 44/2001

37.      Con la presente questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede che siano interpretati gli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001. Tuttavia egli fa anche riferimento alle norme del regolamento n. 44/2001, in particolare, al principio di riconoscimento reciproco e di pieno diritto delle decisioni rese in materia civile e commerciale dalle autorità giudiziarie dei diversi Stati membri, enunciato all’articolo 33, paragrafo 1, di detto ultimo regolamento (8). Chiede altresì alla Corte di chiarire se i primi due articoli debbano essere interpretati tenendo conto «anche» delle disposizioni del regolamento n. 44/2001 e di tale principio.

38.      Dalla decisione di rinvio si evince che il collegamento tra il regolamento n. 1206/2001 e il regolamento n. 44/2001 è stato introdotto dalla ProRail, la cui impugnazione, secondo lo Hof van Cassatie, invoca non soltanto la violazione degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001, ma anche dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, che stabilisce che i provvedimenti provvisori o cautelari possono essere richiesti al giudice di detto Stato anche se la competenza a conoscere nel merito è riconosciuta al giudice di un altro Stato membro. La ProRail sembra dedurre da quest’ultimo articolo che il potere di disporre una perizia spetta unicamente alle autorità giudiziarie del luogo in cui essa deve essere eseguita e, a contrario, che una simile misura non avrebbe effetti extraterritoriali se non autorizzata dallo Stato membro nel quale detto mezzo di prova deve essere assunto.

39.      La Confederazione elvetica, interessata ad un’eventuale interpretazione del regolamento n. 44/2001 da parte della Corte in considerazione delle similitudini esistenti tra le disposizioni di detto regolamento e quelle contenute nella Convenzione di Lugano (9), non ha preso posizione a tal proposito. Essa sostiene che il provvedimento con il quale un’autorità giudiziaria incarica un perito di effettuare una perizia nel territorio di un altro Stato membro non è né un provvedimento provvisorio, né un provvedimento cautelare ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 44/2001, in quanto una siffatta misura non potrebbe avere effetti extraterritoriali né una decisione suscettibile di essere oggetto di riconoscimento o di esecuzione ai sensi dell’articolo 32 di detto stesso regolamento (10).

40.      Tuttavia, dal momento che né l’uno né l’altro di detti articoli è espressamente citato dal giudice del rinvio nella domanda pregiudiziale da esso sottoposta o nei motivi da esso dedotti a suo fondamento, ritengo, in linea con una giurisprudenza costante (11), che non vi sia ragione per la Corte di pronunciarsi su tali aspetti.

41.      Per quanto attiene all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001, unica disposizione di quest’ultimo citata nella domanda pregiudiziale, ritengo, in linea con le parti del procedimento principale e i governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni alla Corte, che tale testo non possa offrire elementi adeguati ai fini dell’interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 nel caso di specie.

42.      La problematica sollevata nel quadro della presente controversia si riferisce infatti unicamente all’ambito e alle modalità di applicazione del regolamento n. 1206/2001 e non del regolamento n. 44/2001. Dato che il primo rappresenta, rispetto al secondo, una lex posterior (12) nonché una lex specialis, riguardando l’assistenza giudiziaria nello specifico settore dell’assunzione delle prove, non sarebbe opportuno, a mio avviso, interpretare il regolamento n. 1206/2001 alla luce del regolamento n. 44/2001 (13).

2.      Sull’interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001

43.      Sottolineo innanzitutto che è innegabile che l’assunzione di prove, quali una perizia giudiziaria, rientra nell’ambito di applicazione ratione materiae del regolamento n. 1206/2001, anche se la nozione di prova, la cui assunzione può essere ottenuta in forza di detto regolamento (14), non è da esso definita (15). Ciò emerge chiaramente dall’articolo 17, paragrafo 3, di detto regolamento, a norma del quale l’assunzione delle prove può essere eseguita in un altro Stato membro dall’autorità giudiziaria richiedente che può essere rappresentata da un’altra persona, «quale un perito» (16), designata in conformità della legge dello Stato membro dell’autorità giudiziaria richiedente.

44.      Nel quadro della presente controversia si tratta di chiarire se dalla lettura combinata degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 si possa dedurre che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro, quando intende procedere all’assunzione di prove, ad esempio, affidando ad un perito la redazione di una perizia direttamente sul territorio di un altro Stato membro, debba necessariamente chiedere un’autorizzazione preliminare a tale ultimo Stato membro conformemente al citato articolo 17 o se possa invece scegliere di disporre una siffatta perizia sulla base delle norme procedurali nazionali del foro (17).

45.      Le posizioni delle parti che si sono pronunciate su tale aspetto divergono. Mentre la ProRail e i governi degli Stati membri intervenuti nel procedimento dinanzi alla Corte sostengono che occorra applicare esclusivamente l’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001, Xpedys e a. e la Commissione affermano che si dovrebbe continuare ad ammettere, in determinati casi concreti, il ricorso ad altre modalità di assunzione diretta delle prove.

46.      Osservo che la problematica in parola presenta delle similitudini, ma non è identica a quella sottoposta alla Corte nell’ambito della causa Lippens e a. (18), tuttora pendente, nella quale ho presentato le mie conclusioni. Pur riferendosi detta controversia sempre all’interpretazione delle disposizioni del regolamento n. 1206/2001, in particolare al carattere obbligatorio o meno dell’applicazione dei due meccanismi di cooperazione – uno diretto e l’altro indiretto – da esso previsti, le questioni sono in parte diverse. Nella causa Lippens e a. il procedimento principale riguardava l’audizione da parte di un’autorità giudiziaria di uno Stato membro di testimoni residenti all’interno di un altro Stato membro ma chiamati a comparire davanti a detta autorità. Una perizia che, come nel caso di specie, deve essere effettuata in un altro Stato membro può comportare invece un’ulteriore intrusione su detto territorio. Ritengo tuttavia che, quanto all’applicazione sistematica o meno del regolamento n. 1206/2001, si debba seguire lo stesso iter logico a prescindere dalla tipologia di prova assunta.

47.      Come da me già indicato nelle mie conclusioni nella succitata causa Lippens e a. (19), il principio fondamentale in questo contesto è quello della sovranità territoriale degli Stati membri. Tradizionalmente, l’esercizio del potere pubblico ha carattere territoriale. In linea di massima, non è possibile farne uso al di fuori dello Stato membro cui appartiene l’autorità giudiziaria o un’altra autorità nazionale, se non con il consenso dell’«autorità sovrana» locale, vale a dire con l’accordo delle autorità dell’altro Stato membro sul cui territorio detto potere viene impiegato.

48.      Il regolamento n. 1206/2001 tende a contrastare questa suddivisione dei poteri all’interno dell’Unione, agevolando la circolazione delle persone che devono partecipare all’assunzione di prove e, in tal modo, la trasmissione delle prove da uno Stato membro verso un altro, sulla base di una mutua fiducia. In particolare, è emerso che il compimento di una perizia in un altro Stato membro al di fuori di tale quadro può scontrarsi con determinate normative nazionali che limitano la partecipazione attiva di un membro o di un rappresentante dell’autorità giudiziaria richiedente (20).

49.      In considerazione dei due obiettivi principali di detto regolamento, vale a dire, in primo luogo, la semplificazione della cooperazione tra gli Stati membri, e, in secondo luogo, la velocizzazione dell’assunzione delle prove (21), ritengo che, quando non sia in concreto necessario far uso del potere giudiziario all’interno di un altro Stato membro per ottenere un mezzo di prova, un’autorità giudiziaria che dispone l’assunzione di un mezzo di prova non debba necessariamente ricorrere a uno dei due meccanismi di assistenza giudiziaria semplificata previsti da detto regolamento (22).

50.      L’attuale tenore letterale dei due articoli del regolamento n. 1206/2001, di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione, non permette, a mio avviso, di contestare tale punto di vista. L’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del suddetto regolamento specifica che è solo «allorché (...) l’autorità giudiziaria di uno Stato membro chiede (…) di procedere direttamente essa stessa all’assunzione delle prove in un altro Stato membro» (23) che devono essere applicate le relative norme di tale regolamento, vale a dire l’articolo 17 (24). Esso stabilisce che una simile assunzione diretta da parte dell’autorità giudiziaria richiedente disposta in tale contesto è preceduta da una richiesta presso l’organo centrale o le autorità competenti dello Stato membro in cui le prove devono essere ottenute (25). Diversamente, se un’autorità giudiziaria non intende ricorrere a detto metodo di cooperazione giudiziaria in quanto ritiene che il sostegno delle autorità locali non sia indispensabile per portare a termine l’assunzione delle prove da essa avviata, essa non è tenuta a rispettare le formalità di cui all’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001.

51.      Dai lavori preparatori del regolamento n. 1206/2001 emerge che inizialmente, nella proposta di testo redatta dalla Repubblica federale di Germania (26), si intendeva prevedere una disciplina specifica per le perizie che dovevano essere eseguite direttamente in un altro Stato membro. L’articolo 1, paragrafo 3, di detta proposta prevedeva infatti che una perizia potesse essere effettuata sul territorio di un altro Stato membro senza autorizzazione e addirittura senza informazione preliminare da parte dell’autorità giudiziaria che aveva disposto l’assunzione di prove (27). Nonostante una relazione conforme del Parlamento (28), il parere del Comitato economico e sociale (29) e il successivo parere del Parlamento (30), anch’essi conformi, questa disposizione è stata eliminata dalla versione finale adottata dal Consiglio il 28 maggio 2001 (31).

52.      Contrariamente a quanto sostenuto da alcune delle parti, queste circostanze inerenti l’iter legislativo del regolamento n. 1206/2001 non rimettono in discussione l’analisi che propongo alla Corte di accogliere. Anche se il legislatore dell’Unione, alla fine, non ha adottato l’approccio inizialmente proposto, si può comunque ammettere che determinate perizie che devono essere effettuate all’interno di un altro Stato membro possano essere escluse dal campo di applicazione del regolamento n. 1206/2001, vale a dire nei casi in cui i periti sono stati nominati per svolgere un incarico che non necessita della cooperazione delle autorità giudiziarie locali per poter essere compiutamente eseguito.

53.      Neppure la giurisprudenza precedente della Corte smentisce la mia analisi. La sentenza St. Paul Dairy (32) viene invocata dalla ProRail, la quale ritiene che detta sentenza sancirebbe un obbligo di applicare il regolamento n. 1206/2001 «per ottenere una prova (nel caso di specie, mediante l’audizione di un teste e l’accesso ai luoghi)». Tuttavia, come ho già osservato nelle conclusioni presentate nel quadro della causa Lippens e a. (33), una simile lettura di detta sentenza è, a mio avviso, errata.

54.      È vero che la procedura di esecuzione diretta prevista all’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001 può essere attuata soltanto su base volontaria (34), diversamente dalla procedura di esecuzione indiretta, nel quadro della quale sono possibili provvedimenti coercitivi in applicazione dell’articolo 13 del medesimo regolamento. Ciononostante, le persone coinvolte dalla perizia potrebbero comunque accettare di sottoporsi spontaneamente a tale provvedimento e di collaborare con il perito, anche se nel procedimento principale la ProRail non sembra intenzionata a farlo.

55.      Il criterio a mio avviso determinante per sapere in quali casi un’autorità giudiziaria di uno Stato membro debba necessariamente applicare il regolamento n. 1206/2001 è quello collegato alla necessità in capo ad essa di ottenere la cooperazione, non delle parti in causa, bensì dei poteri pubblici dell’altro Stato membro nel quale la perizia deve essere effettuata.

56.      Ritengo, quindi, che occorra distinguere a seconda che l’esperto nominato da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro debba o meno fare uso delle prerogative dei poteri pubblici di un altro Stato membro, in base alla valutazione che, nel caso concreto, sarà effettuata da detta autorità giudiziaria.

57.      Se un perito viene incaricato di effettuare accertamenti e di formulare conclusioni tecniche in condizioni normali per chiunque, in quanto riferite a beni, dati o luoghi accessibili al pubblico, ritengo che non sia necessario che una simile assunzione delle prove venga attuata secondo la procedura prevista all’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001. Gli atti che non coinvolgono la sovranità dello Stato membro nel quale le prove devono essere assunte e che non richiedono la cooperazione delle autorità giudiziarie locali possono, infatti, non rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1206/2001. A mio parere, in questi casi sussiste una semplice facoltà di ricorrere al meccanismo di cooperazione sancito dall’articolo 17. Se l’autorità giudiziaria che dispone la perizia lo ritiene più opportuno rispetto al ricorso alle regole procedurali nazionali, essa può applicare detto meccanismo, ma, di contro, essa non è obbligata a farlo e può rinunciarvi quando non necessita della cooperazione e del potere coercitivo dello Stato membro del luogo in cui l’incarico affidato deve essere eseguito.

58.      Nelle osservazioni presentate alla Corte, la Commissione manifesta altresì chiaramente l’opinione secondo cui il regolamento n. 1206/2001 non mira ad escludere o imporre a priori determinate forme o modalità di assunzione delle prove. Essa ne deduce, a giusto titolo, che un’autorità giudiziaria di uno Stato membro deve essere libera di prevedere che una perizia venga effettuata in un altro Stato membro senza seguire la procedura di cui all’articolo 17 di detto regolamento, e quindi senza richiedere l’aiuto dell’altro Stato membro, «nella misura in cui» il compimento di detta parte della perizia non richieda la cooperazione delle autorità dello Stato membro dove essa deve essere effettuata.

59.      Diversamente, se per eseguire il suo incarico il perito deve avere accesso ad oggetti, informazioni o luoghi non pubblici, egli necessita dell’aiuto dell’altro Stato membro. In tal caso, in presenza di un esercizio di un potere giudiziario con un effetto esterno, vale a dire sul territorio di un altro Stato membro, deve necessariamente trovare applicazione la procedura di esecuzione diretta (35) prevista all’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001 al fine di ottenere la cooperazione dello Stato membro richiesto e di beneficiare di tutti i poteri che ne derivano (36).

60.      Ritengo che questo accada in circostanze come quelle del procedimento principale. L’accesso agli impianti della rete ferroviaria, certamente limitato da disposizioni di legge, regolamentari o amministrative, in particolare per esigenze di regolazione del traffico e soprattutto di sicurezza, richiede infatti l’impiego di prerogative di potere pubblico. Anche se la ProRail può utilizzare tale rete in quanto gestore dell’infrastruttura in parola, l’eventuale consenso di detta società di diritto privato (37) non è sufficiente, dato il carattere pubblico degli atti necessari per adempiere un siffatto incarico. Dal momento che, a mio avviso, le autorità giudiziarie belghe necessitano della cooperazione di quelle olandesi per far sì che l’incarico affidato al perito possa essere adempiuto direttamente sul territorio dei Paesi Bassi, ritengo che nel caso di specie occorra fare ricorso al meccanismo di cooperazione previsto all’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001 (38).

61.      L’accoglimento da parte della Corte dell’interpretazione da me proposta non rischierebbe di privare di effetto utile l’articolo 17 del regolamento n. 1206/2001. La ProRail sostiene che l’adozione di tale regolamento non sarebbe di alcun interesse se non fosse vincolante per gli Stati membri. Ritengo tuttavia che il problema verrebbe ad essere falsato, se affrontato in questi termini. Il regolamento n. 1206/2001 ha concretamente effetti obbligatori ma soltanto nel settore corrispondente al suo ambito di applicazione, vale a dire che, secondo me, esso è applicabile soltanto nei casi in cui la cooperazione delle autorità di un altro Stato membro è, nello specifico, necessaria per permettere o migliorare l’assunzione delle prove e viene, per tale motivo, richiesta dall’autorità giudiziaria competente di uno Stato membro.

62.      A mio avviso, sarebbe sbagliato e porterebbe a risultati contraddittori ritenere, come sostenuto dalla ProRail, che con l’entrata in vigore del regolamento n. 1206/2001 non sia più possibile nominare periti incaricati di effettuare perizie all’estero senza applicare sistematicamente i meccanismi previsti da detto regolamento. Il regolamento n. 1206/2001 persegue, infatti, l’obiettivo non di limitare le possibilità di azione delle autorità giudiziarie nazionali in materia di assunzione delle prove, escludendo altri metodi di istruzione della causa, ma al contrario di rafforzare dette possibilità creando un’alternativa che favorisca la cooperazione tra dette autorità giudiziarie laddove sia necessario, vale a dire quando il giudice adito ritiene che gli strumenti offerti da detto regolamento siano più efficaci.

63.      Una simile opzione si evince in particolare dal fatto che, in forza dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001 (39), le convenzioni internazionali continuano a trovare applicazione negli Stati membri se permettono un’assunzione delle prove «più» efficace rispetto ai meccanismi ivi previsti, sempre che siano compatibili con le disposizioni di detto regolamento, come ho già osservato nelle conclusioni presentate nella causa Lippens e a.

64.      Aggiungo che questo approccio funzionale all’interpretazione degli articoli 1 e 17 del regolamento n. 1206/2001 è conforme alla posizione adottata in un altro testo normativo, il regolamento (CE) n. 861/2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (40), il cui articolo 9 stabilisce che l’autorità giudiziaria adita determina i mezzi di assunzione delle prove e l’ambito delle prove indispensabili ai fini della sentenza secondo le norme applicabili in materia di ammissibilità delle prove e che, nel farlo, ricorre al metodo di assunzione delle prove più semplice e meno oneroso. Ritengo che lo stesso debba valere anche per quanto riguarda le modalità di applicazione del regolamento n. 1206/2001.

V –    Conclusione

65.      Alla luce di quanto sopra considerato suggerisco alla Corte di rispondere come segue alla questione pregiudiziale sollevata dallo Hof van Cassatie:

«Gli articoli 1 e 17 del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, devono essere interpretati nel senso che, quando un’autorità giudiziaria di uno Stato membro ordina un’assunzione di prove che deve essere eseguita dal perito incaricato, in parte nello Stato membro in cui risiede il giudice, ma in parte anche in un altro Stato membro, la suddetta autorità giudiziaria può scegliere di nominare il perito, affinché svolga direttamente quest’ultima parte del suo incarico, sia ricorrendo alla procedura di esecuzione diretta prevista all’articolo 17, sia senza applicare le disposizioni di detto regolamento, se il compimento di detta parte della perizia non necessita della cooperazione delle autorità dello Stato membro dove essa deve avere luogo».


1 –      Lingua originale: il francese.


2 –      GU L 174, pag. 1.


3 –      Nelle presenti conclusioni la nozione di «Stato membro» rimanderà agli Stati membri dell’Unione europea, ad eccezione del Regno di Danimarca, conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento n. 1206/2001.


4 –      GU 2001, L 12, pag. 1.


5 –      V., in particolare, sentenze del 16 giugno 2011, Gebr. Weber e Putz (C‑65/09 e C‑87/09, Racc. pag. I‑5257, punti 35 e segg.), e del 21 giugno 2012, Susisalo e a. (C‑84/11, punti 16 e 17).


6 –      Punto 10 della guida pratica per l’applicazione del regolamento sull’assunzione delle prove, redatta dai servizi della Commissione con la consulenza della Rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «guida pratica», documento accessibile su Internet al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/evidence/evidence_ec_guide_it.pdf).


7 –      La Corte è già stata adita con rinvii pregiudiziali relativi a tale tipologia di provvedimenti. Per quanto attiene all’articolo 24 della convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), v. sentenza del 28 aprile 2005, St. Paul Dairy (C‑104/03, Racc. pag. I‑3481, punto 13), oltre alle conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer nell’ambito di detta controversia (in particolare, il paragrafo 32 relativo ai possibili obiettivi di tali misure alla luce delle normative degli Stati membri). Quanto al regolamento n. 1206/2001, v. le conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa che ha dato origine all’ordinanza di cancellazione del 27 settembre 2007, Tedesco (C‑175/06, Racc. pag. I‑7929, in particolare paragrafi 76 e segg.).


8 –      Il sedicesimo considerando del regolamento n. 44/2001 enuncia quanto segue: «[l]a reciproca fiducia nella giustizia in seno alla Comunità implica che le decisioni emesse in un altro Stato membro siano riconosciute di pieno diritto, ossia senza che sia necessario esperire alcun procedimento, salvo che vi siano contestazioni».


9 –      Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Lugano il 16 settembre 1988 (GU 1988, L 319, pag. 9), come modificata dalla convenzione firmata a Lugano il 30 ottobre 2007 [v. decisione 2007/712/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma, a nome della Comunità, della detta convenzione (GU L 339, pag. 1)], entrata in vigore il 1° maggio 2011 e che vincola la Comunità europea, il Regno di Danimarca, la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione elvetica.


10 –      A tal proposito, esso si basa, per analogia, sulla relazione del professor P. Schlosser relativa alla convenzione del 9 ottobre 1978 di adesione del Regno di Danimarca, dell’Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord alla sopracitata Convenzione di Bruxelles, nonché al protocollo relativo alla sua interpretazione da parte della Corte di giustizia (GU 1979, C 59, pag. 71, in particolare punto 187), corrispondendo l’articolo 25 di detta convenzione al citato articolo 32.


11 –      V., in particolare, sentenze del 17 luglio 1997, Affish (C‑183/95, Racc. pag. I‑4315, punto 24), e del 14 dicembre 2000, AMID (C‑141/99, Racc. pag. I‑11619, punto 18).


12 –      Al paragrafo 61 delle sue conclusioni nella causa St. Paul Dairy, cit., l’avvocato generale Ruiz‑Jarabo Colomer osserva che «[i]n relazione alla possibile vigenza residuale del regolamento n. 44/2001, la prevalenza del nuovo atto [n. 1206/2001] si basa sul principio della successione delle norme giuridiche (lex posterior derogat priori)».


13 –      V., per analogia, lo studio realizzato su richiesta del Parlamento europeo, dal titolo «Interprétation de l’exception d’ordre public telle que prévue par les instruments du droit international privé et du droit procédural de l’Union européenne», Bruxelles, 2011, secondo il quale «per quanto attiene all’interpretazione delle disposizioni di ordine pubblico, esiste un’evidente tendenza a prevedere dei rimandi incrociati tra i diversi strumenti. (…) Tuttavia, ogni rimando presuppone circostanze di fatto e giuridiche sottostanti similari», che non sembrano ricorrere nel caso dei regolamenti n. 44/2001 e n. 1206/2001 (disponibile su Internet all’indirizzo: http://www.europarl.europa.eu/studies, documento 453.189, pagg. 14 e 137).


14 –      Nella sua guida pratica la Commissione ha osservato che detta nozione «comprende, ad esempio, l’assunzione delle testimonianze sui fatti, l’interrogatorio delle parti, dei periti, la produzione di documenti, le verificazioni, l’accertamento dei fatti (…)» (punto 8, v. anche i punti 17, 37 e 55 in materia di perizie).


15 –      Secondo la relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo sull’applicazione del regolamento n. 1206/2001 [COM (2007) 769 def., punto 2.9], la mancanza di una definizione crea, nella pratica, dei problemi, in particolare per quanto riguarda le perizie.


16 –      V. altresì, per quanto attiene invece, in questo caso, al meccanismo di assunzione indiretta delle prove, l’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento n. 1206/2001.


17 –      Ricordo che nel quadro del procedimento principale la perizia che deve essere effettuata prevalentemente sul territorio dei Paesi Bassi è stata disposta da un’autorità giudiziaria belga sulla base dell’articolo 962 del codice di procedura belga, il quale stabilisce che «[i]l giudice può, al fine di risolvere una controversia dinanzi ad esso pendente o in caso di rischio obiettivo ed attuale di una controversia, incaricare periti di effettuare accertamenti o fornire un parere tecnico».


18 –      Sentenza del 6 settembre 2012 (C‑170/11).


19 –      V. paragrafo 54 oltre alle fonti citate alla nota 40 di dette conclusioni.


20 –      Secondo la nota del Consiglio del 28 luglio 2000 che riassume le risposte delle delegazioni degli Stati membri al questionario relativo ad un possibile strumento dell’Unione volto a migliorare la cooperazione tra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale (10651/00 JUSTCIV 85, pag. 10, punto 9), una tale partecipazione attiva non è permessa in Italia, in Lussemburgo e in Svezia.


21 –      Come ricorda la succitata relazione della Commissione [COM(2007) 769 def]. V. anche il secondo considerando del regolamento n. 1206/2001.


22 –      Per un’illustrazione di questi due metodi di assistenza giudiziaria, v., in particolare, il paragrafo 32 delle mie conclusioni nella causa Lippens e a., cit.


23 –      Il corsivo è mio.


24 –      Queste norme sono preannunciate nel quindicesimo considerando del regolamento n. 1206/2001.


25 –      Quanto alle rispettive attribuzioni di detto organo centrale e delle autorità competenti, v. l’articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento n. 1206/2001.


26 –      Iniziativa della Repubblica federale di Germania in vista dell’adozione del regolamento del Consiglio relativo alla cooperazione fra i giudici degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile e commerciale (GU 2000, C 314, pag. 1).


27 –      «Di norma, non può essere richiesta l’assunzione di prove allorché il giudice di uno Stato membro ritenga necessario far effettuare una perizia in un altro Stato membro. In tal caso il perito può essere nominato direttamente dal giudice di questo Stato membro, senza che sia necessaria l’autorizzazione o l’informazione preliminare dell’altro Stato membro».


28 –      Questa norma, a differenza di altre, non è stata oggetto di proposte di modifica da parte del Parlamento nella sua relazione del 27 febbraio 2001 relativa alla suddetta proposta tedesca, nelle cui motivazioni si afferma soltanto che «[l]’articolo 1, paragrafo 3, stabilisce che non può essere richiesta l’assunzione di prove allorché il giudice di uno Stato membro ritenga necessario far effettuare una perizia in un altro Stato membro. In tal caso, il perito può essere nominato direttamente dal giudice di questo Stato membro senza necessità di un’autorizzazione» (documento di seduta finale 298.394, A5‑0073/2001, pag. 10, punto 1.3.1).


29 –      Parere del Comitato economico europeo pubblicato l’11 maggio 2001 (GU C 139, pag. 10).


30 –      Parere del Parlamento in lettura unica, reso il 14 marzo 2001 (A5‑0073/2001, GU C 343, pag. 184).


31 –      Il Consiglio aveva già previsto tale modifica nella versione rivista del progetto di regolamento che è stata pubblicata il 16 marzo 2001, senza spiegare le ragioni di tale esclusione (6850/01 JUSTCIV 28, pag. 7).


32 –      Cit.


33 –      V. il paragrafo 36 delle mie conclusioni, cit.


34 –      A norma del paragrafo 2 di detto articolo 17.


35 –      L’autorità giudiziaria richiedente può, alternativamente, fare ricorso alla procedura di esecuzione indiretta prevista all’articolo 10 del regolamento n. 1206/2001 se non intende assolutamente provvedere in proprio all’assunzione delle prove.


36 –      In base allo studio sull’applicazione del regolamento n. 1206/2001 realizzato nel 2007 su richiesta della Commissione (accessibile su Internet, in lingua inglese, all’indirizzo: http://ec.europa.eu/civiljustice/publications/docs/final_report_ec_1206_2001_a_09032007.pdf), benché l’articolo 17, paragrafo 3, di tale regolamento permetta di nominare un esperto per rappresentare l’autorità giudiziaria richiedente, «when it comes to determining who can take evidence it should be borne in mind that in those cases where the presence of a judge is required, if the judge of the requesting State does not agree to travel to the other Member State, he will need to ask for the foreign court’s help» (pag. 88, punto 4.1.10.2).


37 –      L’interessato potrebbe dare il proprio consenso in considerazione del rischio che un’autorità giudiziaria belga, chiamata a decidere nel merito il procedimento principale, possa trarre successivamente conclusioni negative dalla mancata cooperazione di tale parte. V., per analogia, il paragrafo 64 delle mie conclusioni nella causa Lippens e a., cit.


38 – Tanto più che esiste un rischio di sovrapposizione tra le perizie redatte da un perito nell’ambito di un procedimento civile, come nel caso di specie, e quelle redatte da un organismo speciale previste in caso di incidenti gravi o potenzialmente gravi agli articoli 19‑24 – soprattutto all’articolo 20, paragrafo 2, lettera a) – e all’allegato V della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GU L 164, pag. 44).


39 –      V. anche il diciassettesimo considerando di detto stesso regolamento.


40 –      Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007 (GU L 199, pag. 1). Il ventesimo considerando di detto regolamento stabilisce anche che «[l]’organo giurisdizionale dovrebbe utilizzare le modalità più semplici e meno costose per l’assunzione delle prove».