Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Italia) il 27 giugno 2018 – Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “Croce Verde” / Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto
(Causa C-424/18)
Lingua processuale: l’italiano
Giudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Parti nella causa principale
Ricorrenti: Italy Emergenza Cooperativa Sociale, Associazione Volontaria di Pubblica Assistenza “Croce Verde”
Convenute: Ulss 5 Polesana Rovigo, Regione del Veneto
Questioni pregiudiziali
Se l’art. 10 lett. h) ed il considerando n. 28 della Direttiva 2014/24/UE1 debbano interpretarsi nel senso che
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo di un autista soccorritore e di almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso rientrino nell’esclusione di cui al predetto art. 10, lett. h) o, invece, ricadano tra i servizi di cui agli artt. da 74 a 77 della richiamata direttiva;
se la Direttiva 2014/24/UE debba essere interpretata nel senso che osti ad una normativa nazionale che preveda che, seppure in assenza di un’emergenza attuale,
a) i servizi di ambulanza per i quali sia stabilita la necessaria presenza a bordo un autista soccorritore ed almeno un soccorritore con le abilitazioni e le competenze derivanti dal superamento di un corso e di una prova di esame in materie di soccorso, e
b) i servizi di trasporto previsti nei livelli essenziali di assistenza (LEA) effettuati con mezzi di soccorso siano assegnati in via prioritaria ad associazioni di volontariato mediante convenzionamento diretto.
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1 Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94, pag. 65).