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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Győri Ítélőtábla (Ungheria) il 10 luglio 2018 – Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. / DAF TRUCKS N.V.

(Causa C-451/18)

Lingua processuale: l’ungherese

Giudice del rinvio

Győri Ítélőtábla

Parti

Ricorrente: Tibor-Trans Fuvarozó és Kereskedelmi Kft.

Resistente: DAF TRUCKS N.V.

Questioni pregiudiziali

Se si debba interpretare la norma sulla competenza speciale prevista all’articolo 7, punto 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale1 , nel senso che il «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto» fonda la competenza dell’autorità giurisdizionale adita se:

la parte che agisce in giudizio e che dichiara di aver subito un danno ha la propria sede o il centro dell’attività economica o dei suoi interessi patrimoniali in tale Stato membro;

la parte che agisce in giudizio fonda la propria pretesa nei confronti di un’unica parte convenuta (un fabbricante di autocarri, avente la propria sede in un altro Stato membro dell’Unione) su una violazione dichiarata in una decisione della Commissione europea in applicazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (già articolo 81, paragrafo 1, del Trattato CE), consistente in accordi collusivi in merito alla fissazione dei prezzi e all’aumento di prezzi lordi nello Spazio economico europeo, decisione avente vari destinatari oltre alla convenuta;

la parte che agisce in giudizio ha acquistato soltanto autocarri fabbricati da altre imprese coinvolte nel cartello;

non risulta da alcuna informazione che una o più delle riunioni considerate restrittive della concorrenza abbia avuto luogo nello Stato dell’organo giurisdizionale adito;

la parte che agisce in giudizio ha regolarmente acquistato gli autocarri – a suo giudizio a un prezzo falsato – nello Stato dell’autorità giurisdizionale adita e, a tal fine, ha stipulato contratti di leasing con trasmissione definitiva della proprietà con società operanti in tale medesimo Stato ma, stando alle sue dichiarazioni, la stessa negoziava direttamente con i concessionari dei veicoli e il concedente del leasing maggiorava il prezzo da essa stabilito con il proprio margine di utile e i costi del leasing, e la parte che agisce in giudizio acquisiva la proprietà degli autocarri con l’adempimento del contratto di leasing, al momento della cessazione di quest’ultimo.

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1 GU 2012, L 351, pag. 1.