Language of document : ECLI:EU:C:2005:112

Conclusions

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
GEELHOED
presentate il 24 febbraio 2005 (1)



Causa C-543/03



Christine Dodl

Petra Oberhollenzer

contro

Tiroler Gebietskrankenkasse


Domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dalla Oberlandesgericht Innsbruck


«Interpretazione del combinato disposto dell'art. 73 e dell'art. 13 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, rispetto ad una lavoratrice subordinata in uno Stato membro che prende un congedo per badare a suo figlio, quando il rapporto di lavoro è sospeso durante tale periodo, e che risiede in un altro Stato membro con il proprio coniuge, un lavoratore subordinato in quest'ultimo Stato ­- Pagamento di assegni per l'educazione (“Betreuungsgeld” nella legge austriaca o “Erziehungsgeld” nella legge tedesca)»






I – Introduzione

1.       La presente causa solleva la questione di come possano essere interpretate ed applicate le norme di conflitto dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72  (2) nel ripartire la competenza per la concessione di prestazioni familiari tra lo Stato membro di occupazione e lo Stato membro di residenza quando una persona presta un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro (l’Austria), ma risiede con il proprio coniuge o compagno e con i figli in un altro Stato membro (la Germania) dove il coniuge od il compagno svolge un’attività lavorativa subordinata. La medesima questione è anche oggetto della causa C-153/03, Weide  (3) , relativa ad un conflitto di competenza analogo tra il Lussemburgo, come Stato membro di occupazione, e ancora la Germania, come Stato membro di residenza. L’avvocato generale Kokott ha presentato le sue conclusioni in quella causa il 15 luglio 2004  (4) .

II – Disposizioni rilevanti

2.       Le disposizioni del diritto comunitario rilevanti sono le seguenti:

Art. 13 del regolamento n. 1408/71

1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata in base alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17

a) la persona che esercita un ‘attività salariata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(….)

Art. 73 del regolamento n. 1408/71

Il lavoratore subordinato o autonomo soggetto alla legislazione di uno Stato membro ha diritto, per i familiari residenti nel territorio di un altro Stato membro, alle prestazioni familiari previste dalla legislazione del primo Stato, come se risiedessero nel territorio di questo, fatte salve le disposizioni dell’allegato VI.

Art. 76 del regolamento n. 1408/71

1. Quando, nel corso dello stesso periodo, per lo stesso familiare ed a motivo dell’esercizio di un’attività professionale, determinate prestazioni familiari sono previste dalla legislazione dello Stato membro nel cui territorio i familiari risiedono, il diritto alle prestazioni familiari dovute a norma della legislazione di un altro Stato membro, all’occorrenza in applicazione dell’articolo 73 o 74, è sospeso a concorrenza dell’importo previsto dalla legislazione del primo Stato membro.

(…)

Art. 10 del regolamento n. 574/72

1. a) Il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della legislazione di uno Stato membro, per la quale l’acquisizione del diritto a dette prestazioni od assegni non è subordinata a condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata o autonoma, è sospeso quando, durante lo stesso periodo e per il medesimo familiare, sono dovute prestazioni ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure in applicazione degli articoli 73, 74, 77 e 78 del regolamento, ed a concorrenza dell’importo di dette prestazioni.

b) Se, tuttavia, un’attività professionale è esercitata nel territorio del primo Stato membro:

i) nel caso delle prestazioni dovute ai sensi della sola legislazione nazionale di un altro Stato membro oppure ai sensi degli articoli 73 o 74 del regolamento, dalla persona che ha diritto alle prestazioni familiari o dalla persona a cui sono versate, è sospeso il diritto alle prestazioni o assegni familiari dovuti ai sensi della sola legislazione nazionale di detto altro Stato membro oppure ai sensi di detti articoli fino a concorrenza dell’importo degli assegni familiari previsti dalla legislazione dello Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia. Le prestazioni versate dallo Stato membro sul cui territorio risiede il membro della famiglia sono a carico di questo stesso Stato membro;

ii) (…).

III – Fatti, procedimento e questione pregiudiziale

3.       La sig.ra Dodl e la sig.ra Oberhollenzer (in prosieguo: «le ricorrenti»), cittadine austriache, lavorano in Austria, ma vivono in Germania rispettivamente con il coniuge e con il compagno, entrambi cittadini tedeschi. A causa della nascita dei loro figli, le ricorrenti sono state in congedo parentale non retribuito per un periodo di tre mesi e mezzo (nel caso della sig.ra Dodl) e di quasi due anni (nel caso della sig.ra Oberhollenzer). Durante questo periodo i loro rapporti di lavoro sono stati sospesi.

4.       Entrambe le ricorrenti hanno presentato domanda per un assegno per l’educazione (Bundeserziehungsgeld) in Germania. Tali domande sono state respinte dalle autorità tedesche per il motivo che, secondo loro, l’Austria, come Stato membro di occupazione, era lo Stato membro competente per tali prestazioni. Nel caso della sig.ra Dodl, inoltre, era stato superato il limite di reddito previsto dalla legislazione tedesca per avere diritto a tale assegno. Le ricorrenti, quindi, hanno cercato di ottenere un assegno per l’educazione (Kinderbetreuungsgeld) in Austria. Tuttavia, anche queste domande sono state respinte. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 73, 75 e 76 del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 10, n. 1, lett. b), del regolamento n. 574/72, l’autorità competente, la Tiroler Gebietskrankenkasse, ha ritenuto che le prestazioni in questione dovessero venire concesse in via prioritaria dallo Stato membro di residenza.

5.       Tali decisioni sono state impugnate dalle ricorrenti dinanzi al Landesgericht Innsbruck. Ritenendo che, nel caso in cui i genitori lavorino in Stati membri diversi, le prestazioni familiari dovrebbero essere fornite dallo Stato in cui il figlio risiede, questo giudice ha respinto le domande proposte dalle ricorrenti. In Austria esse avrebbero soltanto diritto al pagamento della differenza tra le prestazioni austriache e quelle tedesche, qualora queste ultime siano di importo inferiore. Le ricorrenti hanno interposto appello avverso tale sentenza dinanzi all’Oberlandesgericht Innsbruck, sostenendo che, poiché le prestazioni in esame hanno lo scopo di assicurare proventi ai genitori che hanno sospeso le proprie attività professionali per potersi dedicare all’educazione dei figli, lo Stato membro di occupazione è responsabile della concessione delle prestazioni familiari in oggetto.

6.       L’Oberlandesgericht Innsbruck ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti due questioni per una pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’art. 234 CE:

1)      Se il combinato disposto dell’art. 73 del regolamento [n. 1408/71] e dell’art. 13 di tale regolamento nella versione attualmente in vigore, debba essere interpretato nel senso che in esso rientrano anche i lavoratori il cui rapporto di lavoro, per quanto in essere, non produce obblighi di prestazioni lavorative e di retribuzione (è sospeso per congedo parentale non retribuito) né dà luogo, ai sensi della normativa nazionale, ad obblighi di assicurazione sociale.

2)      In caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se in un siffatto caso spetti allo Stato di occupazione corrispondere le prestazioni, anche qualora il lavoratore e quei familiari a favore dei quali potrebbe aversi un diritto a una prestazione familiare, quale l’assegno per l’educazione previsto dalla legislazione austriaca non abbiano, specie durante il periodo di sospensione del rapporto di lavoro per congedo parentale non retribuito, risieduto nello Stato di occupazione.

7.       Hanno presentato osservazioni scritte la Tiroler Gebietskrankenkasse (convenuta nel procedimento principale), i governi austriaco, tedesco e finlandese nonché la Commissione. I Governi austriaco e tedesco e la Commissione sono, inoltre, intervenuti all’udienza del 14 dicembre 2004.

8.       Preliminarmente all’udienza la Corte ha chiesto al governo tedesco di spiegare la natura dell’assegno per figlio a carico (Kindergeld) che corrisponde all’indennità familiare austriaca e che è versato rispettivamente al marito e al compagno delle ricorrenti e di precisare in che cosa le succitate prestazioni differiscano dall’assegno tedesco per l’educazione (Bundeserziehungsgeld). Questa informazione è stata ricevuta dalla Corte il 5 novembre 2004. Nella sua risposta il governo tedesco spiega che il Kindergeld ed il Bundeserziehungsgeld differiscono per il metodo di pagamento, per lo scopo e per le condizioni a cui essi vengono accordati. Ai fini del presente procedimento è chiaro – ed infatti non è contestato da alcuna delle parti – che entrambe queste prestazioni ed il Kinderbetreuungsgeld austriaco sono prestazioni familiari ai sensi dell’art. 4, n. 1, lett. h), del regolamento n. 1408/71, come interpretato dalla Corte  (5) .

IV – La soluzione dellle questioni pregiudiziali

A – La prima questione pregiudiziale

9.       Con la prima questione pregiudiziale il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se un lavoratore, che si prende un congedo parentale non retribuito per un certo periodo, ma il cui rapporto di lavoro rimane intatto sebbene siano sospesi gli obblighi sinallagmatici di fornire le prestazioni lavorative e di pagare la retribuzione, e che non è sottoposto ad alcun obbligo di assicurazione sociale ai sensi della normativa nazionale, conservi lo stato di lavoratore ai fini dell’applicazione dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71.

10.     Tutti coloro che hanno presentato osservazioni concordano nel ritenere che la questione vada risolta in senso affermativo.

11.     Per risolvere la questione occorre rilevare innanzitutto che, in conformità dell’art. 2 del regolamento n. 1408/71, le disposizioni di tale regolamento si applicano tra l’altro ai lavoratori subordinati che sono o sono stati sottoposti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno Stato membro. Il termine lavoratore subordinato è definito nell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71 e designa qualsiasi persona coperta da assicurazione nell’ambito di uno dei regimi previdenziali esistenti contro gli eventi indicati nella detta norma e alle condizioni ivi previste  (6) . Ne consegue che, come affermato dalla Corte, una persona possiede la qualità di lavoratore subordinato ai sensi del regolamento n. 1408/71 quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa nell’ambito di un regime previdenziale generale o speciale, menzionato nell’art. 1, lett. a), del regolamento n. 1408/71, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro  (7) .

12.     Alla luce di tale giurisprudenza, quindi, non è tanto il tipo di rapporto di lavoro che determina se una persona continui o meno a rientrare nel gruppo di persone cui si applica il regolamento n. 1408/71, quanto la copertura contro i rischi nell’ambito di uno dei regimi previdenziali indicati all’art. 1, lett. a), di tale regolamento. Ne deriva che la mera sospensione dei principali obblighi di un rapporto di lavoro subordinato per un certo periodo di tempo non può privare il lavoratore della sua qualità di lavoratore subordinato ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71.

13.     La prima questione va dunque risolta nel senso che nel combinato disposto dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71 e dell’art. 13 di tale regolamento rientrano i lavoratori il cui rapporto di lavoro, per quanto in essere, non produce obblighi di prestazioni lavorative e di retribuzione, in ragione di un congedo parentale non retribuito, né dà luogo, ai sensi della normativa nazionale, ad obblighi di assicurazione sociale.

B – La seconda questione pregiudiziale

14.     La seconda questione rinviata alla Corte dall’Oberlandesgericht Innsbruck attiene alla ripartizione tra gli Stati membri della competenza a concedere le prestazioni familiari quando un lavoratore comunitario presta un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro, ma risiede con il proprio compagno e con i propri figli in un altro Stato membro. Lo Stato membro che è responsabile in via prioritaria deve essere determinato unicamente facendo riferimento alla qualità di lavoratore della persona interessata o si può tener conto della sua situazione familiare? Si possono seguire approcci diversi per risolvere la questione, come risulta dal seguente prospetto riassuntivo delle opinioni delle parti.

1.     Osservazioni delle parti intervenute

15.     La Tiroler Gebietskrankenkasse ed il governo austriaco ritengono che quando i genitori lavorano ciascuno in uno Stato membro diverso ed hanno diritto a prestazioni familiari in entrambi gli Stati, la sede del principale centro di interessi familiari dovrebbe essere decisiva per determinare quale Stato membro sia responsabile in via prioritaria per la concessione di prestazioni familiari. A tale proposito essi si richiamano alla sentenza Hoever e Zachow  (8) con cui la Corte ha statuito che in tale contesto si deve prendere in considerazione la situazione della famiglia nel suo complesso. Pur ammettendo che le ricorrenti sono lavoratrici ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71 e che dovrebbe quindi risultare competente lo Stato membro di occupazione, essi sostengono che non è corretto tener conto soltanto della loro situazione individuale. Quando, in base al cosiddetto principio di unicità, viene riconosciuto il diritto ad una sola indennità per le spese sostenute dalla famiglia in relazione ad un figlio, si dovrebbe evitare il cumulo di prestazioni. A tale riguardo l’art. 76 del regolamento n. 1408/71 e l’art. 10 del regolamento n. 574/72 prevedono che, quando un’attività professionale viene esercitata nello Stato membro di residenza, le prestazioni previste dallo Stato di occupazione sono sospese a concorrenza dell’importo delle prestazioni previsto dal primo Stato membro. Se tali prestazioni sono inferiori a quelle previste dallo Stato membro di occupazione, quest’ultimo è obbligato a integrarle fino all’importo delle prestazioni da esso previste. Tale soluzione è la più favorevole alle persone interessate in quanto garantisce loro il più alto livello di prestazioni e contribuisce così a realizzare l’obiettivo dei regolamenti di facilitare la mobilità dei lavoratori. Secondo loro, spetta quindi alla Germania, in quanto Stato membro di residenza, concedere in via prioritaria le prestazioni familiari in questione.

16.     Il Governo tedesco, dall’altra parte, ritiene che, in forza degli. 13 e 73 del regolamento n. 1408/71 le ricorrenti, svolgendo attività lavorativa subordinata in Austria, abbiano diritto alle prestazioni familiari in quello Stato membro. Tali prestazioni intendono fornire proventi ai genitori durante il periodo in cui l’attività professionale è sospesa per l’educazione dei figli. Non si rinviene nel regolamento n. 1408/71 alcuna base per tener conto della situazione familiare degli interessati. La sentenza Hoever e Zachow riguarda, a suo parere, una situazione specifica e la regola in essa enunciata si applica soltanto quando le persone interessate non hanno diritto a prestazioni familiari nello Stato membro di occupazione, come conseguenza dell’esercizio del loro diritto di libera circolazione. L’art. 76 del regolamento n. 1408/71, inoltre, non si applica nella presente causa in quanto i compagni delle ricorrenti non soddisfano le condizioni previste dal diritto tedesco per ottenere tali prestazioni. Il governo finlandese conviene che lo Stato membro di occupazione è responsabile delle prestazioni nella presente causa. Lo Stato membro di residenza è competente solo se non è possibile applicare il diritto dello Stato membro di occupazione. Esso aggiunge, comunque, che se c’è un cumulo di diritti, lo Stato membro competente deve essere determinato ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 574/72.

17.     La Commissione, di fatto, ha difeso entrambi i punti di vista. Nelle sue osservazioni scritte, essa ricorda di aver sostenuto nella causa Weide  (9) che la ripartizione della competenza a concedere le prestazioni familiari di cui all’art.10, n. 1, del regolamento n. 574/72 andrebbe effettuata secondo la «prospettiva familiare», applicata dalla Corte nella causa Hoever e Zachow, piuttosto che secondo la «prospettiva individuale». Nelle circostanze di tale causa, identiche a quelle della presente, questo approccio porterebbe a considerare competente in via prioritaria lo Stato membro di residenza. Nella presente causa, invece, la Commissione precisa subito di aver colto l’occasione per riesaminare la «prospettiva familiare», sostenuta nella causa Weide. Nelle sue osservazioni scritte, essa afferma che questo approccio non dovrebbe essere utilizzato in via generale, bensì dovrebbe essere limitato a casi come quello della causa Hoever e Zachow in cui gli interessati rischiavano di perdere i diritti alle prestazioni familiari per avere esercitato il loro diritto di libera circolazione. Poiché il principio della competenza dello Stato membro di occupazione è il principio fondamentale dei regolamenti n. 1498/71 e n. 574/72, gli si dovrebbe dare la priorità, salvo che la sua applicazione conduca a consequenze inaccettabili. Tuttavia, in udienza la Commissione ha di nuovo cambiato parere. Richiamandosi alle sentenze della Corte nelle cause McMenamin  (10) , Hoever e Zachow e alle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Weide, essa sostiene di essere giunta, dopo un ulteriore approfondito dibattito interno, alla convinzione che occorra applicare la «prospettiva familiare» per determinare quale Stato membro debba corrispondere per primo le prestazioni familiari. In una causa come la presente, in cui uno dei coniugi lavora nello Stato membro di residenza e in cui i legami della famiglia sono ovviamente più forti con questo Stato, tale Stato, in conformità dell’art. 10, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 574/72, è competente in via prioritaria a concedere le prestazioni familiari in questione.

2.     Valutazione

18.     Le opinioni di coloro che hanno presentato osservazioni mostrano che c’è molta confusione sulla corretta interpretazione ed applicazione delle norme che, nei regolamenti di previdenza sociale, disciplinano la ripartizione, tra lo Stato membro di occupazione e lo Stato membro di residenza, della competenza a concedere le prestazioni familiari quando i genitori lavorino in due diversi Stati membri, ma risiedano insieme in uno di questi Stati. Ciò risulta non solo dalle interpretazioni diametralmente opposte dei due Stati membri interessati, ma anche dai cambiamenti di rotta della Commissione in questa materia

19.     Nel frattempo le ricorrenti sono vittime di un conflitto negativo di competenza tra i due Stati membri interessati. Da una parte, lo Stato membro di residenza (la Germania) interpreta le disposizioni controverse secondo la «prospettiva individuale», che conduce alla competenza dello Stato membro di occupazione. Dall’altra, lo Stato membro di occupazione delle ricorrenti (l’Austria) applica la «prospettiva familiare» che attribuisce la competenza allo Stato membro di residenza. Così stando le cose, è chiaramente necessario che le suddette disposizioni siano interpretate sulla base di un solo ed univoco approccio per evitare il sorgere di situazioni analoghe. Poiché, a prima vista, tutti gli approcci appaiono sostenibili, mi sembrerebbe giusto adottare quello che risulti più adatto a circostanze come quelle del caso di specie.

20.     Conviene anzitutto riassumere la sostanza delle principali disposizioni rilevanti in modo da individuare il problema giuridico in questione. Sebbene tali disposizioni non menzionino espressamente gli Stati membri di occupazione e di residenza, io lo farò per semplificare l’esposizione.

21.     La norma fondamentale per la ripartizione della competenza in materia di prestazioni di previdenza sociale è l’art. 13 del regolamento n. 1408/71, di cui dirò brevemente che, nel primo paragrafo, stabilisce che i lavoratori comunitari  (11) sono soggetti alla legislazione di un solo Stato membro e, nel secondo, prevede che tale Stato è lo Stato di occupazione, anche se la persona risiede nel territorio di un altro Stato membro. L’art. 73 del regolamento n. 1408/71 estende questa norma ai familiari che risiedano in un altro Stato membro e permette loro di beneficiare di prestazioni familiari. Essi vengono trattati come se fossero residenti nello Stato membro di occupazione.

22.     Successivamente i regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 fissano norme volte a disciplinare varie situazioni nelle quali il diritto alle prestazioni familiari sorge per lo stesso familiare in entrambi gli Stati membri, quello di occupazione e quello di residenza, stabilendo quale dei due Stati membri deve concedere per primo le prestazioni in questione, così da evitare un cumulo di prestazioni.

23.     La prima di queste situazioni, disciplinata dall’art. 76 del regolamento n. 1408/71, è quella in cui, «a motivo dell’esercizio di un’attività professionale», determinate prestazioni familiari sono previste dalla normativa dello Stato membro di residenza. In questo caso, il diritto alle prestazioni familiari ai sensi della normativa dello Stato membro di occupazione è sospeso a concorrenza dell’importo delle prestazioni previste dallo Stato membro di residenza. Ciò comporta che lo Stato membro di occupazione è obbligato ad integrare la differenza tra le prestazioni che esso fornisce e quelle di cui l’interessato gode nello Stato membro di residenza qualora l’importo di quest’ultime sia inferiore. In tale situazione, quindi, lo Stato membro di residenza è competente in via prioritaria.

24.     La seconda situazione è caratterizzata dal fatto che il diritto alle prestazioni familiari nello Stato membro di residenza non è soggetto alle condizioni di assicurazione o di occupazione, distinguendosi così dalla situazione prevista dall’art. 76 del regolamento n. 1408/71. Qui, si presume che non ci siano rapporti di lavoro subordinato nello Stato membro di residenza. In tali circostanze, ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. a), del regolamento n. 574/72, il diritto alle prestazioni previste dallo Stato membro di residenza è sospeso a favore delle prestazioni familiari previste dallo Stato membro di occupazione per lo stesso familiare a concorrenza dell’importo di tali prestazioni. In questo caso, dunque, lo Stato membro di occupazione ha la priorità.

25.     Anche nella terza situazione, le prestazioni concesse dallo Stato membro di residenza sono previste indipendentemente dalle condizioni di assicurazione o di occupazione subordinata. Tuttavia, a differenza della seconda situazione, in questo caso «un’attività lavorativa» è svolta nello Stato membro di residenza  (12) «dalla persona avente diritto alle prestazioni familiari o dalla persona alla quale sono versate». Ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. n. 574/72, l’effetto di questa attività economica nello Stato membro di residenza è ancora quello di invertire le priorità tra gli Stati membri interessati: il diritto alle prestazioni familiari previste dallo Stato membro di occupazione è sospeso a concorrenza dell’importo delle prestazioni previsto dallo Stato membro di residenza.

26.     Infine, l’art. 10, n. 1, lett. b), punto ii), del regolamento n. 574/72 è relativo alla quarta situazione, riguardante i figli a carico di pensionati e gli orfani, che per ovvie ragioni è irrilevante nella presente causa.

27.     Prima di continuare l’analisi, occorre anzitutto verificare quale di queste disposizioni si applichi al presente caso sulla base dei fatti accertati nell’ordinanza di rinvio. La seconda questione pregiudiziale non specifica quali delle dette disposizioni l’Oberlandesgericht Innsbruck ritenga applicabili, sebbene la prima questione attenga all’art. 73 del regolamento n. 1408/71. Comunque, dato che il coniuge ed il compagno delle ricorrenti sono lavoratori subordinati nello Stato membro di residenza, la Germania, mentre le ricorrenti stesse sono lavoratrici subordinate in Austria e continuano ad esserlo durante il loro congedo parentale non retribuito, è chiaro che la disposizione applicabile è l’art. 10, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 574/72. Si pone pertanto il problema se, per stabilire la priorità tra gli Stati membri interessati in merito alla concessione di prestazioni familiari, l’attività lavorativa svolta nello Stato membro di residenza debba essere eseguita dal lavoratore comunitario in questione o possa anche essere svolta dal suo coniuge o compagno.

28.     La questione è stata di fatto già affrontata dalla Corte nella sentenza McMenamin  (13) . Si discuteva in quella causa di una situazione analoga a quella che è alla base del procedimento principale nella presente causa. Un lavoratore frontaliero, che aveva diritto alle prestazioni familiari concesse dallo Stato membro di occupazione (il Regno Unito), aveva anche diritto agli assegni familiari concessi dallo Stato di residenza (l’Irlanda), nel cui territorio lavorava soltanto il suo coniuge. Avendo in primo luogo stabilito che l’art. 13 del regolamento n. 1408/71 non esclude che determinate prestazioni siano disciplinate da norme più specifiche di quel regolamento, la Corte ha esaminato «se l’esercizio, da parte del coniuge del beneficiario degli assegni familiari ai sensi dell’art. 73 del regolamento n. 1408/71, di un’attività lavorativa, nello Stato membro di residenza, sia tale da sospendere il diritto stabilito da tale art. 73, malgrado il fatto che detto coniuge non sia la persona avente diritto alle prestazioni od assegni familiari o la persona alla quale sono versati, secondo il tenore dell’ art. 10, n. 1, lett. b), sub i), del regolamento n. 574/72, in base alla legge dello Stato di residenza» (14) . A seguito di un esame della ratio della formulazione di tale disposizione che era «di estendere, e non di limitare, i casi di sospensione delle prestazioni dovute in forza dell’ art. 73 del regolamento n. 1408/71» (15) , la Corte ha concluso che «non appena una persona, che abbia la custodia dei figli, esercita un’attività lavorativa sul territorio dello Stato di residenza di tali figli, si verifica, in forza dell’ art. 73, la sospensione degli assegni dovuti dallo Stato del luogo di lavoro» (16) .

29.     In altre parole, quando uno dei genitori è lavoratore subordinato nello Stato membro di residenza della famiglia o altrimenti ivi svolge un’attività lavorativa, lo Stato membro di residenza è competente in via prioritaria a concedere prestazioni familiari. Nel decidere in tal senso, la Corte non distingue tra il lavoratore frontaliero ed il suo coniuge o compagno ai fini dell’applicazione dell’art. 10, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 574/72. Perciò è chiaramente accolta una «prospettiva familiare» per l’interpretazione e l’applicazione di tale disposizione.

30.     La Corte si è espressa a tal riguardo in modo più esplicito nella sentenza Hoever e Zachow osservando che «le prestazioni familiari non possono, per loro stessa natura, essere considerate spettanti ad un individuo a prescindere dalla sua situazione familiare. Infatti, poiché l’attribuzione di un assegno come quello parentale è destinata a far fronte agli oneri familiari, la scelta del genitore per l’attribuzione dell’assegno non ha alcuna rilevanza»  (17) . Sebbene il Governo tedesco cerchi di distinguere quella causa dalla presente sulla base delle differenze nel contesto di fatto, è chiaro che le osservazioni della Corte nella sentenza Hoever e Zachow devono essere prese in considerazione come un principio guida più generale nell’interpretare le disposizioni di ripartizione della competenza a concedere le prestazioni familiari. Se ne potrebbe trovare conferma nella più recente sentenza della Corte nella causa Humer  (18) , in cui la Corte ha ripetuto questa considerazione in un contesto fattuale ancora diverso.

31.     Da un punto di vista sostanziale, il tener conto della situazione familiare per ripartire la competenza a concedere le prestazioni familiari è pienamente conforme alla loro natura e funzione in quanto tali prestazioni non sono legate all’occupazione o almeno non lo sono principalmente. Così la Corte ha spiegato che dove le prestazioni familiari, in conformità dell’art. 1, lett. u), punto i), del regolamento n. 1408/71, sono definite come destinate a far fronte agli oneri familiari, ciò va interpretato nel senso che esse riguardano «un contributo pubblico al bilancio familiare, destinato ad alleviare gli oneri derivanti dal mantenimento (…) dei figli»  (19) . Perciò l’assegno parentale potrebbe avere lo scopo di «consentire ad uno dei genitori di dedicarsi all’educazione di un figlio in tenera età e, più precisamente, a ricompensare l’educazione fornita al bambino, a compensare le altre spese di custodia e di educazione e, eventualmente, ad attenuare gli svantaggi economici determinati dalla rinuncia a un reddito da lavoro a tempo pieno»  (20) . Sebbene l’ultimo scopo menzionato comporti un elemento di compensazione della perdita di reddito determinata da un congedo parentale non retribuito, ciò, a mio avviso, è insufficiente per ritenere che tali prestazioni siano specificamente collegate all’occupazione, in particolare, giacché si può presumere che non sussista relazione alcuna tra di esse ed il livello di reddito previamente goduto dal lavoratore in questione.

32.     Osservo inoltre che, ove si adottasse la «prospettiva individuale» nell’interpretazione dell’art. 10, n. 1, lett. b), punto i), del regolamento n. 574/72, una famiglia in cui il coniuge od il compagno, lavoratore subordinato nello Stato membro di residenza, abbia diritto alla concessione di prestazioni potrebbe, in teoria, godere di prestazioni raddoppiate, contrariamente agli obiettivi delle norme dei regolamenti nn. 1408/71 e 574/72 che vogliono evitare il cumulo di prestazioni.

33.     Infine, occorre sottolineare che l’attribuzione di competenza allo Stato membro di residenza non lede in alcun modo gli interessi materiali dei beneficiari delle prestazioni familiari in esame quando l’importo delle prestazioni è inferiore a quello delle prestazioni previste nello Stato membro di occupazione. In quel caso, lo Stato membro di occupazione è obbligato a integrarle fino a concorrenza delle prestazioni che esso prevede. Si tratta sempre di prestazioni garantite al livello dello Stato, di residenza o di occupazione, che concede gli importi più elevati. Ciò è espressione del più generale principio secondo cui le persone che hanno esercitato il loro diritto di libera circolazione non possono, per questo, essere trattate in modo più sfavorevole che se non avessero esercitato tale libertà  (21) .

34.     Si deve quindi concludere che, quando una persona presta un’attività lavorativa subordinata in uno Stato membro, ma risiede con il proprio coniuge o compagno in un altro Stato membro dove il coniuge o compagno svolge un’attività lucrativa, lo Stato membro di residenza è competente in via prioritaria a concedere le prestazioni familiari.

V – Conclusioni

35.     Suggerisco perciò alla Corte di risolvere nel modo seguente la questione pregiudiziale sottopostale dall’Oberlandesgericht Innsbruck ai sensi dell’art. 234 CE:

1)      Nel combinato disposto dell’art. 73 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, e dell’art. 13 di tale regolamento rientrano i lavoratori il cui rapporto di lavoro, per quanto in essere, non produce obblighi di prestazioni lavorative e di retribuzione, in ragione di un congedo parentale non retribuito, né dà luogo, ai sensi della normativa nazionale, ad obblighi di assicurazione sociale.

2)      Quando una persona è lavoratore subordinato in uno Stato membro, ma risiede con il proprio coniuge o compagno in un altro Stato membro dove il coniuge o compagno svolge un’attività lucrativa, ai sensi dell’art. 10, n. 1, lett. b, punto i), del regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71, lo Stato membro di residenza è competente in via prioritaria a concedere una prestazione familiare come l’assegno per l’educazione di un figlio.


1
Lingua originale: l'inglese.


2
Regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità (GU L 149, pag. 2), come modificato ed aggiornato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio, 5 giugno 2001, n. 1386/2001, (GU 2001 L 187, pag. 1) (in prosieguo: «regolamento n. 1408/71»), e regolamento (CEE) del Consiglio 21 marzo 1972, n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 (GU L 74, pag. 1), come modificato ed aggiornato dal regolamento n. 1386/2001, (in prosieguo: «il regolamento n. 574/72»).


3
La causa è tuttora pendente dinanzi alla Corte.


4
Le conclusioni sono pubblicate sul sito della Corte www.curia.eu.int


5
.3 – V. ad es. sentenza 10 ottobre 1996, cause riunite C‑245/94 e C‑312/94, Hoever e Zachow, Racc. pag. I‑4895, punti 23-27, nonché sentenza 5 febbraio 2002, causa C‑255/99, Humer, Racc. pag. I‑1205, punti 31-32.


6
.6 – Sentenza 3 maggio 1990, causa C‑2/89, Kits van Heijningen, Racc. 1990, pag. I‑1755, punto 9, nonché sentenza 30 gennaio 1997, causa riunite C‑4/95 e C‑5/95, Stöber and Piosa Pereira, Racc. 1997, pag. I‑511, punto 27.


7
.7 – Sentenza 12 maggio 1998, causa C‑85/96, Martínez Sala, Racc. 1998, pag. I‑2691, punto 36, nonché sentenza 11 giugno 1998, causa C‑275/96, Kuusijärvi, Racc. 1998, pag. I‑3419, punto 21.


8
Sentenza nelle cause riunite C‑245/94 e C‑312/94, Hoever e Zachow, cit. alla nota 5, al punto 37.


9
Tuttora pendente, v. nota 3.


10
Sentenza 9 dicembre 1992, causa C‑119/91, McMenamin, Racc. 1992, pag. I‑6393.


11
Qui usato per denotare il termine «employed person» come definito nell'art. 1, lett. a), del regolamento 1408/71


12
La versione inglese qui presta a confusione in quanto usa parola «to the person», pertanto distinguendo «the person» (“la persona”) interessata da «the carrying out of the professional or trade activity» (“lo svolgimento di un'attività professionale o commerciale”). Comunque, è evidente dalle altre versioni linguistiche che si deve intendere «by the person», v. sentenza nella causa C‑119/91, cit. alla nota 10, al punto 19


13
Sentenza nella causa C‑119/91, cit. alla nota 10.


14
Paragrafo 16.


15
Paragrafo 23.


16
Paragrafo 25.


17
Sentenza nelle cause riunite C‑245/94 e C‑314/94, cit. alla nota 5, al punto 37.


18
Sentenza nella causa C‑255/99, Humer, cit. alla nota 5 al punto 50.


19
Sentenza 28 settembre 2000, causa C‑85/99, Offermanns, Racc. 2001, pag. I‑2261, al punto 41.


20
Sentenza Offermanns, cit. alla nota precedente, al punto 39.


21
V. ad es. sentenza Hoever e Zachows, cit. alla nota 5, al punto 36, nonché sentenza 11 luglio 2002, causa C‑224/98, D'Hoop, Racc. 2002, pag. I‑6191, al punto 30.